CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37880/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SEKTre!`l7.A su: ricorso prop^sto da: mi-rR.Apdo FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] -:0/10/1969 avverso la sentenza dei 20/10/2020 d C1 APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, sYolta del Consigllere [OSCURATO:PERSONA]; o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cyr€ ha concluso chiedendo ek,(9,--vw--2 -C,14t11-> I L u/i 1,?e, 207 n1"; h [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato, questi, colpevole del reato di furto aggravato, ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 625 n 7 c.p. e 61 n. 5 c.p.; in particolare si duole del riconoscimento di tali circostanze aggravanti, rilevando l'insussistenza, quanto alla prima, di un collegamento funzionale tra l'oggetto preso in considerazione e l'ufficio pubblico, perseguendo i distributori automatici presi di mira scopi economico-commerciali completamente differenti rispetto alle finalità pubbliche del luogo in cui sono collocati; quanto alla seconda rileva che nella specie non può dirsi integrata la fattispecie, essendosi l'azione consumata su oggetti - i distributori automatici - dotati di un autonomo sistema di video-sorveglianza e collocati all'interno dell'Università, a sua volta sita in zona urbana anch'essa sottoposta a sorveglianza anche indiretta di terzi. 2.2.Col secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore della parte civile ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso, senza allegazione della nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, proponendo esso censure già sottoposte all'esame della corte territoriale che, con argomentazioni congrue e logiche, ne ha messo in luce la manifesta infondatezza. 1.1. In particolare la corte territoriale ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha in più occasioni affermato (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019 Ud. (dep.4 circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto."). La ricorrenza di tale aggravante è stata in altri termini correttamente giustificata non solo in ragione del "tempo di notte" in cui fu perpetrato il furto, ma anche delle altre circostanza concrete in cui ebbe a compiersi l'azione delittuosa; sicché gli argomenti spesi dalla difesa sono anche manifestamente infondati. 1.2. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il profilo è manifestamente infondato, avendo la corte adeguatamente motivato in proposito, alla luce dei numerosi precedenti penali, anche specifici, e quindi, della allarmante personalità dell'imputato, ed in assenza di elementi positivi da valutare, che peraltro neppure risultano allegati (laddove già nell'atto di appello ci si limita a un generico riferimento al profilo oggettivo della condotta dell'imputato); la decisione sul punto è quindi frutto di legittimo esercizio di potere discrezionale, non sindacabile nella presente sede. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è, invero, necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro