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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28707/2021

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a seguente C2V ORDINANZA sul ricorso 2692-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1107/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO Considerato che: L'Agenzia delle Entrate - Riscossione propone ricorso per cassazione sulla base dì un unico motivo di ricorso proposto avverso la sentenza , con la quale la commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], in conformità della prima decisione, ha rigettato l'appello avverso la pronuncia della CTP di Ravenna che aveva parzialmente accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: l'agente per la riscossione si era costituita in causa con un avvocato del libero foro in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, Diritto Ritenuto che: l'Agenzia delle Entrate denuncia deduce la violazione degli ad 11 ,comma secondo,12,pomma primo,e 15 comma 2 sexies del digs 546/1992,e art 1 comma ottavo del c1.1. nr 193/2016 convertito in I. 22572016,nonché dell'art 4 novies del D.L. nr 34/2019 convertito in L. nr 58/2019 in relazione all'ad 360,primo comma nr 3 c.p.c.

Sostiene infatti che gli artt. art. 11 e 12, richiamati in rubrica, non escludono la possibilità che l'Agenzia della Riscossione possa stare in giudizio a mezzo di un difensore del libero foro come si evince dallo stesso decreto, art. 15.

Afferma inoltre che la facoltà di avvalersi di avvocato del libero foro sarebbe contemplata dal D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito in L. n. 225 del 2016.

Il motivo è manifestamente fondato alla stregua di Cass. Sez.

U., n. 30008 dei 2019, par. 24, nonchè del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017.

Invero, nella citata pronuncia le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato i seguenti principi di diritto: "impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal richiamato cit.

R.D., art. 43, comma 4, cit., di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. medesimo, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio"; "quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità".

Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate - Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di "Contenzioso afferente l'attività di Riscossione", al punto 3.4.2, che "L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]".

La CTR non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati rilevando l'inammissibilità dell'Agente della riscossione a stare in giudizio tramite un avvocato del libero foro.

La sentenza va cassata e rinviata alla CTR della [OSCURATO:PERSONA] che in diversa composizione provvederà ad esaminare il merito della vicenda rimasto assorbito e a liquidare le spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della [OSCURATO:PERSONA] , in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Roma 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente C2V ORDINANZA sul ricorso 2692-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1107/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO Considerato che: L'Agenzia delle Entrate - Riscossione propone ricorso per cassazione sulla base dì un unico motivo di ricorso proposto avverso la sentenza , con la quale la commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], in conformità della prima decisione, ha rigettato l'appello avverso la pronuncia della CTP di Ravenna che aveva parzialmente accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: l'agente per la riscossione si era costituita in causa con un avvocato del libero foro in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, Diritto Ritenuto che: l'Agenzia delle Entrate denuncia deduce la violazione degli ad 11 ,comma secondo,12,pomma primo,e 15 comma 2 sexies del digs 546/1992,e art 1 comma ottavo del c1.1. nr 193/2016 convertito in I. 22572016,nonché dell'art 4 novies del D.L. nr 34/2019 convertito in L. nr 58/2019 in relazione all'ad 360,primo comma nr 3 c.p.c. Sostiene infatti che gli artt. art. 11 e 12, richiamati in rubrica, non escludono la possibilità che l'Agenzia della Riscossione possa stare in giudizio a mezzo di un difensore del libero foro come si evince dallo stesso decreto, art. 15. Afferma inoltre che la facoltà di avvalersi di avvocato del libero foro sarebbe contemplata dal D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito in L. n. 225 del 2016. Il motivo è manifestamente fondato alla stregua di Cass. Sez. U., n. 30008 dei 2019, par. 24, nonchè del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017. Invero, nella citata pronuncia le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato i seguenti principi di diritto: "impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal richiamato cit. R.D., art. 43, comma 4, cit., di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. medesimo, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio"; "quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità". Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate - Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di "Contenzioso afferente l'attività di Riscossione", al punto 3.4.2, che "L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]". La CTR non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati rilevando l'inammissibilità dell'Agente della riscossione a stare in giudizio tramite un avvocato del libero foro. La sentenza va cassata e rinviata alla CTR della [OSCURATO:PERSONA] che in diversa composizione provvederà ad esaminare il merito della vicenda rimasto assorbito e a liquidare le spese di questa fase. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della [OSCURATO:PERSONA] , in diversa composizione anche per le spese di legittimità. Roma 26
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