CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04072/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13110/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PACIFICO, elettivamente domiciliati in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 290, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procure speciali allegate in calce al ricorso -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., -intimata – e con [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al controricorso -intervenuta - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 544/2018, depositata il 25.1.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., venne ingiunto il pagamento della somma capitale di € 265.922,65, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], entrambi eredi con beneficio d’inventario di [OSCURATO:PERSONA], socio illimitatamente responsabile e fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] accolse l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo inefficace la garanzia fideiussoria prestata dal de cuius, per avere la banca erogato il credito dopo il decesso del garante e nonostante le peggiorate condizioni economiche della debitrice principale, senza avere chiesto l’autorizzazione degli eredi. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello censurando la decisione di primo grado innanzitutto per l’omesso rilievo del giudicato interno sull’autonoma ratio decidendi dell’affermata responsabilità degli opponenti, non solo quali eredi del socio e fideiussore, ma anche quali soci, a loro volta illimitatamente responsabili per i debiti della società, trattandosi di società in nome collettivo. Dopo l’iniziale contumacia e la tardiva costituzione degli appellati, la Corte d’Appello di Roma riformò la sentenza di primo grado, respingendo l’opposizione a decreto ingiuntivo, in accoglimento del primo e assorbente motivo di gravame. Contro tale decisione Francesca e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione, articolato in due motivi. È intervenuta con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., società succeduta a [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. nella titolarità del credito. I ricorrenti hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla camera di consiglio fissata ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. nonché dell’art. 2284 c.c., in ordine all’asserita formazione del giudicato interno in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Il motivo contesta l’affermata formazione del giudicato interno sul fatto che i ricorrenti siano divenuti soci di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e abbiano conseguentemente assunto, a tale titolo, la responsabilità illimitata per i debiti della società. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Occorre premettere che si intende qui dare continuità al principio per cui, «In tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell’avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la S.C. non è vincolata all’interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere- dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa, purché il ricorrente non solo deduca di aver ritualmente impugnato la statuizione, ma – per il principio di autosufficienza – indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile "ex officio"» (Cass. n. 7499/2019; conf. 11322/2003). 1.3. Nel caso qui in esame, la sentenza impugnata afferma che il giudicato interno si sarebbe formato al momento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, sul presupposto che questo avesse ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il pagamento nella duplice veste di soci della debitrice principale e di eredi del fideiussore e che l’opposizione fosse diretta a contestare solo la validità della fideiussione (oltre ad opporre la limitazione di responsabilità derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario). 1.4. Sennonché, nella stessa sentenza si legge che «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione … avverso il D.I. con cui era stato loro ingiunto di pagare … nella qualità di eredi del fideiussore, [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 2). Ciò contraddice l’assunto –necessario per sostenere la tesi della formazione del giudicato – secondo cui il decreto ingiuntivo conterrebbe una statuizione sulla qualità di soci degli odierni ricorrenti. Del resto, il decreto non poteva che essere pronunciato nei limiti della domanda contenuta nel ricorso per ingiunzione, sulla quale è lo stesso controricorso depositato da [OSCURATO:SOCIETA]. a fornire informazioni tanto significative quanto esplicite: «il Tribunale di Latina ingiungeva, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], socio illimitatamente responsabile e fideiussore di [OSCURATO:SOCIETA]., di pagare …» (pag. 3; corsivo aggiunto). Gli odierni ricorrenti, da parte loro, sottolineano (a pag. 12 del ricorso) che nel giudizio di opposizione di primo grado mai la banca ebbe ad invocare o menzionare la loro pretesa qualità di soci di Frigomarket diPacifico [OSCURATO:SOCIETA]. e, men che meno, la formazione del giudicato per mancanza di opposizione al decreto sul punto, avendo concentrato le proprie difese sulla validità della fideiussione e sulla decadenza dal beneficio d’inventario (difese che l’ipotizzato giudicato avrebbe reso del tutto superflue). L’allegazione dei ricorrenti è confermata solo implicitamente nella sentenza impugnata (laddove ricorda che l’eccezione di giudicato «è rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio»), ma esplicitamente, ancora una volta, nello stesso controricorso di [OSCURATO:SOCIETA].: «si costituiva … la Banca … deducendo, nel merito, la sussistenza dell’obbligazione del de cuius; la nullità ed infondatezza dell’eccezione di estinzione della fideiussione e della domanda riconvenzionale ex adverso proposta; l’infondatezza del motivo di opposizione denominato “eredità beneficiata” essendo gli opponenti eredi puri e semplici non avendo compiuto l’inventario nel termine di tre mesi dall’apertura della successione ex art. 485, 1° e 2° comma, c.c., la sussistenza delle condizioni della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a carico degli opponenti e a favore della banca» (pag. 5; corsivo aggiunto). 1.5. In definitiva, sulla base dell’esame diretto degli atti processuali, desumendone il contenuto anche dalle concordi allegazioni delle parti, si deve escludere che il decreto ingiuntivo contenesse l’affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali soci di [OSCURATO:SOCIETA]. e, conseguentemente, che si sia formato il giudicato sulla loro responsabilità a tale titolo, a prescindere dalla possibilità o meno di ravvisare nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo una implicita contestazione di tale qualità. 1.6. Anche su taleultimo aspetto si concentra, con particolare attenzione, l’illustrazione del primo motivo di ricorso, prospettando che l’accettazione con beneficio d’inventario sia giuridicamente incompatibile con il subentro dell’erede nella posizione di socio illimitatamente responsabile del de cuiuse che, conseguentemente, l’allegazione dell’accettazione con beneficio d’inventario implichi, in sè stessa, la contestazione della qualità di socio illimitatamente responsabile. Ciò in quanto il beneficio d’inventario serveper evitare all’erede di rispondere con il proprio patrimonio delle obbligazioni del de cuius, mentre il subentro nella società comporterebbe l’assunzione in proprio dei debiti che sul de cuius gravavano in quanto socio illimitatamente responsabile. 1.7. In senso contrario depone, almeno apparentemente, un risalente precedente di questa Corte, secondo cui «l’erede può accettare l’eredità con beneficio d’inventario, senza che ciò contrasti con la sua responsabilità illimitata come socio, poiché tale responsabilità riguarda le obbligazioni che egli assumerà come socio e di cui dovrà rispondere con l’intero suo patrimonio mentre il beneficio d’inventario comporta solo che egli risponde delle obbligazioni del defunto nei limiti del valore dell’eredità» (Cass. n. 2815/1976). Tuttavia, tale precedente – a prescindere dal giudizio sulla sua correttezza e attualità – è stato pronunciato in un caso in cui la clausola contenuta nell’atto costitutivo della società «stabilisce che in caso di decesso di un socio, la società continui automaticamente con gli eredi del socio defunto», il che non corrisponde al regime legale in materia di morte del socio di s.n.c. (art. 2284 c.c.: che prevede un doppio assenso al subentro, degli eredi e dei soci superstiti) e non risulta che si verifichi nel caso di specie (anche senza tenere conto della contraria allegazione dei ricorrenti e delle tardive produzioni documentali a sostegno dell’allegazione). 1.8. Anche sotto questo aspetto il ricorso può, quindi, ritenersi fondato, nel senso che l’eccezione di accettazione con beneficio di inventario dell’eredità relitta dal socio –in quanto dimostra la volontà dell’erede di non assumere in proprio i debiti del de cuius – implica la negazione della qualità di socio illimitatamente responsabile da parte dell’erede, perlomeno nel caso in cui non venga allegato, dal creditore, il fatto specifico dell’esistenza di una clausola statutaria di subentro automatico dell’erede del socio nella posizione del de cuius. 2. Nonostante l’accoglimento del primo motivo, il secondo motivo di ricorso («Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 115, 324 e 329 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario, nonché dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.») non può ritenersi assorbito, perché, ipotizzandosi la non integrità del contraddittorio, il suo eventuale accoglimento comporterebbe il diverso effetto del ritorno del processo al primo grado (artt. 354 e 383, comma 3, c.p.c.). 2.1. Il motivo è, tuttavia, palesemente infondato, perché l’accertamento della qualità di soci di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in capo ai ricorrenti sarebbe un accertamento incidentale con effetto limitato all’affermazione della loro responsabilità nei confronti della banca creditrice della società, senza che la società e i suoi soci ne possano subire pregiudizio, o se ne possano avvalere, dati gli invalicabili limiti soggettivi del giudicato (v., in un caso di giudicato pronunciato nei confronti di un socio di s.a.s. e per l’insussistenza del giudicato nei confronti della società, Cass. n. 24558/2015). 3. All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla stessa Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per decidere anche sulle spese del presente grado di legittimità. P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motiv