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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 32477/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4172-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - Oggetto R.G.N.4172/2025 Cron.

Rep.

Ud.23/10/2025 avverso la sentenza n. 248/2024 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/08/2024 R.G.N. 108/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che Con sentenza del 5.08.24 n. 248, la Corte d’appello di Torino respingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva respinto l’opposizione proposta dallasocietà avverso l’intimazione di pagamento a lui notificata dall’Agenzia delle Entrate-riscossione.

La Corte d’appello ha rigettato il gravame della società contribuente, confermando la sentenza di primo grado, in particolare, rigettando la censura sulla costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] con avvocato del libero foro, sul disconoscimento della conformità delle copie delle relate agli originali, le censure sui presunti vizi formali delle notifiche via pec (invio da un indirizzo pec non inserito in pubblici registri, in formato pdf e non p7m, senza specifica autenticazione delle ricevute di consegna, senza sottoscrizione con firma digitale), la censura sull’intervenuta prescrizione e sulla sua mancata interruzione a seguito dell’istanza di rateizzazione del carico fiscale, nonché la censura sulla decadenza e sullamancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.

Avverso tale sentenza, “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. , ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi, mentre l’Inps e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione all’esito della camera di consiglio.

Considerato che Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la difesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione imponeva all’Agenzia delle Entrate riscossione di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 comma 1 lett. a) disp. att. c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 2712 e 2719 c.c., perché la Corte d’appello non aveva espunto la documentazione prodotta in copia dagli enti intimati in primo grado a seguito del disconoscimento della conformità agli originali, in assenza di un’istanza di verificazione, da parte della parte che aveva interesse a conferire efficacia probatoria ai documenti offerti in comunicazione.

Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 60 comma 1 lett. b-bis del dpr n. 600/73, dell’art. 16 ter del DL n. 179/2012, dell’art. 40 del d.lgs. n. 82/05, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per irritualità delle notifiche degli avvisi di addebito, in particolare, per gli atti notificati a persona diversa dal contribuente, ai sensi delle norme di cui in rubrica, al destinatario doveva essere inviata una seconda raccomandata e in ogni caso le notifiche a mezzo pec dovevano essere inviate da un indirizzo inserito in pubblici registri Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art.3 comma 9 della legge n. 335/95, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., per intervenuta prescrizione dei contributi richiesti.

Con il quinto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 25 comma 1 del d.lgs. n. 46/99, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva rilevato la decadenza dalla potestà impositiva dell’Inps, per la tardiva iscrizione a ruolo degli addebiti rispetto all’anno di competenza.

Con il sesto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2943 e 2944 c.c., dell’art. 14 delle Preleggi co. 1 quater DPR n. 602/73, degli artt.2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che le istanze di rateizzo documentate, avessero determinato l’interruzione della prescrizione dei crediti dedotti in giudizio.

Il primo motivo è infondato, infatti, l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) può essere rappresentata da un avvocato del libero foro nei gradi di merito, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, a meno che non siano esplicitamente riservati all'Avvocatura dello Stato dalla convenzione vigente tra gli enti, e la scelta del professionista del libero foro è legittima e non richiede particolari delibere o formalità, salvo che la convenzione non preveda diversamente (cfr. Cass. sez. un.n. 30008/19).

Il secondo motivo, premessa la presenza di una doppia decisione conforme, è infondato, in quanto come accertato dalla Corte d’appello il disconoscimento era stato generico (cfr. Cass.nn. 16557/19, 40750/21), per cui l’accertata assenza di un valido disconoscimento, non censurabile nella presente sede di legittimità poiché compiutamente motivato dai giudici di merito, giustifica il rigetto per infondatezza del motivo scrutinato.

Il terzo motivo è, in primo luogo, inammissibile in riferimento al profilo del vizio di notifica e ciò, per difetto di specificità, non essendo state trascritte in ricorso le relate e gli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza, in base alla sola lettura del ricorso; inoltre, la censura è generica perché non è proposta con riguardo a ogni notificazione oggetto d’impugnazione.

In secondo luogo, sul profilo di censura della pec del mittente, il motivo è infondato, infatti, l’art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73 e l’art. 30 comma 4 del DL n. 78/10, convertito in legge n. 122/10, fanno espresso riferimento solo all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e alla necessità che lo stesso sia estraibile da elenchi previsti dalla legge, mentre le stesse norme nulla dicono in merito all’indirizzo di posta elettronica certificata del mittente (da ultimo, v.

Cass. n. 20690/25, non massimata).

Il quarto motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello ha accertato la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito e l’esistenza di successivi atti interruttivi della prescrizione, quali anche l’istanza di rateizzazione del debito così che il termine di prescrizione non risulta interrotto ed in ogni caso, l’eccezione si sarebbe dovuta proporre con la tempestiva impugnazione degli avvisi di addebito ovvero dei successivi atti interruttivi della prescrizione che la Corte d’appello ha accertato essere intervenuti.

Il quinto motivo è infondato, in quanto al di là del profilo della decadenza,l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda per il recupero dei crediti, ferma restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie; infatti, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.

Il d.lgs. n. 46 del 1999, art. 25 cit., prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale e ciò è dimostrato: dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie; dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 25 maggio 2012 n. 8350); dalla non conformità all'art. 24 Cost., di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie; dalla ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione (v.

Corte Cost. ord., n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza; dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale, cfr. da ultimo, Cass. n. 3062/20.

Il sesto motivo è infondato, infatti, la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciuti gli atti impositivi e/o riscossivi relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (cfr. Cass. n. 3414/24).

Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore di ciascuna delle parti costituite in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito per l’[OSCURATO:PERSONA] e, per l’Inps € 200,00 per esborsi, 15% per spese generalied accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4172-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - Oggetto R.G.N.4172/2025 Cron. Rep. Ud.23/10/2025 avverso la sentenza n. 248/2024 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/08/2024 R.G.N. 108/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Con sentenza del 5.08.24 n. 248, la Corte d’appello di Torino respingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva respinto l’opposizione proposta dallasocietà avverso l’intimazione di pagamento a lui notificata dall’Agenzia delle Entrate-riscossione. La Corte d’appello ha rigettato il gravame della società contribuente, confermando la sentenza di primo grado, in particolare, rigettando la censura sulla costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] con avvocato del libero foro, sul disconoscimento della conformità delle copie delle relate agli originali, le censure sui presunti vizi formali delle notifiche via pec (invio da un indirizzo pec non inserito in pubblici registri, in formato pdf e non p7m, senza specifica autenticazione delle ricevute di consegna, senza sottoscrizione con firma digitale), la censura sull’intervenuta prescrizione e sulla sua mancata interruzione a seguito dell’istanza di rateizzazione del carico fiscale, nonché la censura sulla decadenza e sullamancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. Avverso tale sentenza, “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. , ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi, mentre l’Inps e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione all’esito della camera di consiglio. Considerato che Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la difesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione imponeva all’Agenzia delle Entrate riscossione di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 comma 1 lett. a) disp. att. c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 2712 e 2719 c.c., perché la Corte d’appello non aveva espunto la documentazione prodotta in copia dagli enti intimati in primo grado a seguito del disconoscimento della conformità agli originali, in assenza di un’istanza di verificazione, da parte della parte che aveva interesse a conferire efficacia probatoria ai documenti offerti in comunicazione. Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 60 comma 1 lett. b-bis del dpr n. 600/73, dell’art. 16 ter del DL n. 179/2012, dell’art. 40 del d.lgs. n. 82/05, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per irritualità delle notifiche degli avvisi di addebito, in particolare, per gli atti notificati a persona diversa dal contribuente, ai sensi delle norme di cui in rubrica, al destinatario doveva essere inviata una seconda raccomandata e in ogni caso le notifiche a mezzo pec dovevano essere inviate da un indirizzo inserito in pubblici registri Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art.3 comma 9 della legge n. 335/95, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., per intervenuta prescrizione dei contributi richiesti. Con il quinto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 25 comma 1 del d.lgs. n. 46/99, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva rilevato la decadenza dalla potestà impositiva dell’Inps, per la tardiva iscrizione a ruolo degli addebiti rispetto all’anno di competenza. Con il sesto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2943 e 2944 c.c., dell’art. 14 delle Preleggi co. 1 quater DPR n. 602/73, degli artt.2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che le istanze di rateizzo documentate, avessero determinato l’interruzione della prescrizione dei crediti dedotti in giudizio. Il primo motivo è infondato, infatti, l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) può essere rappresentata da un avvocato del libero foro nei gradi di merito, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, a meno che non siano esplicitamente riservati all'Avvocatura dello Stato dalla convenzione vigente tra gli enti, e la scelta del professionista del libero foro è legittima e non richiede particolari delibere o formalità, salvo che la convenzione non preveda diversamente (cfr. Cass. sez. un.n. 30008/19). Il secondo motivo, premessa la presenza di una doppia decisione conforme, è infondato, in quanto come accertato dalla Corte d’appello il disconoscimento era stato generico (cfr. Cass.nn. 16557/19, 40750/21), per cui l’accertata assenza di un valido disconoscimento, non censurabile nella presente sede di legittimità poiché compiutamente motivato dai giudici di merito, giustifica il rigetto per infondatezza del motivo scrutinato. Il terzo motivo è, in primo luogo, inammissibile in riferimento al profilo del vizio di notifica e ciò, per difetto di specificità, non essendo state trascritte in ricorso le relate e gli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza, in base alla sola lettura del ricorso; inoltre, la censura è generica perché non è proposta con riguardo a ogni notificazione oggetto d’impugnazione. In secondo luogo, sul profilo di censura della pec del mittente, il motivo è infondato, infatti, l’art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73 e l’art. 30 comma 4 del DL n. 78/10, convertito in legge n. 122/10, fanno espresso riferimento solo all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e alla necessità che lo stesso sia estraibile da elenchi previsti dalla legge, mentre le stesse norme nulla dicono in merito all’indirizzo di posta elettronica certificata del mittente (da ultimo, v. Cass. n. 20690/25, non massimata). Il quarto motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello ha accertato la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito e l’esistenza di successivi atti interruttivi della prescrizione, quali anche l’istanza di rateizzazione del debito così che il termine di prescrizione non risulta interrotto ed in ogni caso, l’eccezione si sarebbe dovuta proporre con la tempestiva impugnazione degli avvisi di addebito ovvero dei successivi atti interruttivi della prescrizione che la Corte d’appello ha accertato essere intervenuti. Il quinto motivo è infondato, in quanto al di là del profilo della decadenza,l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda per il recupero dei crediti, ferma restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie; infatti, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. Il d.lgs. n. 46 del 1999, art. 25 cit., prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale e ciò è dimostrato: dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie; dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 25 maggio 2012 n. 8350); dalla non conformità all'art. 24 Cost., di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie; dalla ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione (v. Corte Cost. ord., n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza; dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale, cfr. da ultimo, Cass. n. 3062/20. Il sesto motivo è infondato, infatti, la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciuti gli atti impositivi e/o riscossivi relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (cfr. Cass. n. 3414/24). Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore di ciascuna delle parti costituite in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito per l’[OSCURATO:PERSONA] e, per l’Inps € 200,00 per esborsi, 15% per spese generalied accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo
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