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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13570/2026

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la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n. 6815/2024, depositata in data 11/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 6218/2019, la [OSCURATO:PERSONA] delLazio, pronunciando sul ricorso in ottemperanza proposto dall’avvocatoGianluca Fontanella in relazione ad un credito per spese giudiziali vantatonei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, “visto l’avvenutopagamento di quanto dovuto con assegno circolare in data 27 febbraioNumero registro generale 8871/2025Numero sezionale 3698/2026Numero di raccolta generale 13570/2026Data pubblicazione 10/05/20262018 per € 1.138,29 comprensivo di tutti gli accessori, detratta la ritenutad’acconto; ritenuto in assenza di eccezioni da parte ricorrente, che deveessere dichiarata cessata la materia del contendere in quanto taleevenienza è pregiudiziale a qualsiasi altro rilievo in rito nel processo;considerato comunque che le spese di giudizio possono esserecompensate per la presente fase, in quanto l’atto di messa in mora è statonotificato il 14 dicembre 2017 successivamente alla notifica del ricorso perl’ottemperanza”, ha dichiarato cessata la materia del contendere edisposto la compensazione delle spese.Su ricorso del Fontanella, questa Corte, con ordinanza n. 7572/2024,ha cassato la statuizione sulle spese con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio, anche per la disciplina delle spesedel giudizio di legittimità.Riassunto il giudizio su ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 6815/2024depositata in data 11/11/2024, ha condannato l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese sia del giudizio di ottemperanza(conclusosi con sentenza CTR Lazio n. 6218/2019) sia del giudizio dilegittimità, “liquidate, in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 147/22,rispettivamente nella misura di Euro 568 per il giudizio di II grado, e diEuro 678 per il giudizio di legittimità”, mentre ha compensato quelle delgiudizio di rinvio, “in ragione della mancata costituzione dell’Agenzia delleEntrate Riscossione anche nel giudizio in Cassazione”.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, sulla base di tre motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate -Riscossione resta intimata.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 75 disp. att. cod.Numero registro generale 8871/2025Numero sezionale 3698/2026Numero di raccolta generale 13570/2026Data pubblicazione 10/05/2026proc. civ., dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n.55 e delle allegate tabelle, peraver la CGT liquidato le spese del giudizio di ottemperanza e delsuccessivo giudizio di legittimità discostandosi immotivatamente dalla notaspese depositata dal ricorrente e dai valori medi previsti per lo scaglionedi riferimento.2.

Col secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n.55, come modificato dal d.m.37/2018, e delle allegate tabelle, nonché dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992,per aver la CGT operato una liquidazione complessiva delle spese sia delgiudizio di ottemperanza che del giudizio di legittimità, priva cioè delladistinzione per fasi, e comunque in misura inferiore ai valori minimiinderogabili.3.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per via della loro strettaconnessione, sono fondate e vanno, perciò, accolte.3.1.

La CGT, chiamata, in sede di rinvio, a regolare le spese sia delgiudizio di ottemperanza che del successivo giudizio di legittimità, hacondannato l’ADER a rifondere al ricorrente – rispettivamente – euro568,00 ed euro 678,00, a fronte di una nota spese che le quantificava ineuro 2.345,00 (di cui euro 55,00 per esborsi) ed in euro 2.335,00 (di cuieuro 550,00 per esborsi), senza motivare minimamente le ragioni del(peraltro) significativo discostamento.3.2.

Ciò in evidente violazione del principio - al quale questo collegiointende dare continuità - secondo cui, in presenza di nota spese specificaprodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad unaliquidazione globale forfetaria degli esborsi, in misura inferiore a quelliesposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione oeliminazione delle voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraversoil sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità dellaliquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge,Numero registro generale 8871/2025Numero sezionale 3698/2026Numero di raccolta generale 13570/2026Data pubblicazione 10/05/2026nonché di quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe(Così da ultimo Cass. 27268/2025; 19718/2025; in precedenza,22762/2023; 727/2023; 4689/2018).3.3.

Obbligo cui la Corte di merito non assolve, mancando del tutto lamotivazione alla base della decisione di discostarsi dalla nota speseprodotta, sia per i compensi che per gli esborsi (cui non fa neppuremenzione).3.4.

Inoltre, per effetto della modifica dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 adopera dell'art. 1, comma 1, lettera a), D.M. n. 37/2018 (che permaneanche a seguito del D.M. 13 agosto 2022, n. 147) applicabile alla presentefattispecie, non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite,scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa per lo scaglioneapplicabile, in quanto tali valori minimi devono ritenersi di carattereinderogabile (Cass. 8097/2026; 20600/2025; 20153/2025; 25790/2024;25789/2024; 25732/2024; 11102/2024; 29184/2023; 10438/2023;9815/2023; 9690/2021).3.5.

E’ quanto avvenuto nel caso di specie, in cui, in base ai parametriminimi previsti dal D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di valore da euro1.101,00 a euro 5.200,00 (corrispondente alle spese dovute per unacausa di valore pari a euro 1.138,29, tale essendo il credito oggetto diottemperanza) sarebbero spettati al ricorrente, a titolo di compenso, euro1.204,04 (per quattro fasi) per il giudizio di ottemperanza ed euro1.486,00 (per due fasi) per il giudizio di legittimità, quindi somme bensuperiori a quelle liquidate dalla CGT, che è, quindi, scesa al di sotto deiminimi inderogabili.4.

Infine, col terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 (come modificato dal d.lgs. n.156/2015), per aver la CGT compensato le spese del giudizio di rinvio “inragione della mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate riscossioneNumero registro generale 8871/2025Numero sezionale 3698/2026Numero di raccolta generale 13570/2026Data pubblicazione 10/05/2026anche nel giudizio di Cassazione”, che però non integra le “gravi edeccezionali ragioni” richieste dalla norma.4.1.

Anche questa censura è fondata.4.2.

L'unica motivazione addotta a sostegno della compensazione dellespese del grado di appello è costituita dalla “mancata costituzionedell’Agenzia delle Entrate riscossione anche nel giudizio di Cassazione”.4.3.

Ebbene, per consolidato indirizzo di questa Corte, non rilevano inalcun modo quali gravi ed eccezionali ragioni giustificative dellacompensazione delle spese “né la contumacia della controparte, né la suaassenza di opposizione”.4.4.

La contumacia, infatti, è condotta in sé neutra, non espressiva dinon opposizione o di adesione alle richieste di controparte (Cass.3058/2026; 849/2025; 28076/2025; 8273/2024; 28700/2023), per cuinon costituisce neppure grave ed eccezionale ragione idonea a legittimarela compensazione delle spese processuali (vedi Cass. 284/2022, inmotivazione).4.5.

Questo perché la condanna della parte soccombente alle speseprocessuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., non ha naturasanzionatoria: essa non avviene, cioè, a titolo di risarcimento dei danni(atteso che il comportamento del soccombente non è assolutamenteillecito, in quanto è esercizio di un diritto), ma è conseguenza obiettivadella soccombenza.4.6.

Di conseguenza, non rilevano ai fini della disciplina delle spese icomportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso,ossia quelli che non implicano l'esclusione del dissenso né importanol'adesione all'avversa richiesta, quali il restare inerte e non dedurre nullain contrario all'accoglimento della domanda dell'attore.

Resta, quindi,soccombente, ai fini della condanna al rimborso delle spese processuali, ilconvenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui,Numero registro generale 8871/2025Numero sezionale 3698/2026Numero di raccolta generale 13570/2026Data pubblicazione 10/05/2026non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere superfluo il ricorsoall'autorità giudiziaria (così Cass. 4485/2001; 6722/1988).4.7.

A ciò si aggiunga l’ulteriore considerazione che la mancata attivitàdifensiva non giustifica la compensazione delle corrispondenti speseprocessuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire ilgiudice per ottenere il riconoscimento del diritto (Cass. 23632/2013,richiamata dalle più recenti Cass. 3275 e 3277 del 2026; 849/2025, cit.;31861/2024).4.8.

D’altronde, già con riferimento all’identico presupposto richiestodall’art. 92 cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 54 legge n.69/2009, si è precisato che le gravi ed eccezionali ragioni che giustificanola compensazione devono trovare riferimento in specifiche circostanze oaspetti della controversia decisa, da indicare esplicitamente nellamotivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla«natura dell’impugnazione», o alla «riduzione della domanda in sededecisoria», ovvero alla «contumacia della controparte», permanendo in talicasi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essereadeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del caricodelle spese (ex multis, Cass. 3977/2020; 4696/2019; 22310/2017;221/2016; 21083/2015; 16037/2014).4.9.

La mancata costituzione dell’amministrazione finanziaria nongiustificava, dunque, la compensazione delle spese processuali, sicché lapronuncia impugnata va cassata anche con riguardo a tale statuizione, conrinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, affinché, indiversa composizione, proceda ad una nuova disciplina delle spese delgiudizio di ottemperanza, del successivo giudizio in Cassazione, poi delgiudizio di rinvio ed infine del presente giudizio di legittimità, attenendosiai principi sin qui espressi.

P.Q.MNumero registro generale 8871/2025Numero sezionale 3698/2026Numero di raccolta generale 13570/2026Data pubblicazione 10/05/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 29 aprile 2026.Il PresidenteMILENA BALSAMO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n. 6815/2024, depositata in data 11/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 6218/2019, la [OSCURATO:PERSONA] delLazio, pronunciando sul ricorso in ottemperanza proposto dall’avvocatoGianluca Fontanella in relazione ad un credito per spese giudiziali vantatonei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, “visto l’avvenutopagamento di quanto dovuto con assegno circolare in data 27 febbraioNumero registro generale 8871/2025Numero sezionale 3698/2026Numero di raccolta generale 13570/2026Data pubblicazione 10/05/20262018 per € 1.138,29 comprensivo di tutti gli accessori, detratta la ritenutad’acconto; ritenuto in assenza di eccezioni da parte ricorrente, che deveessere dichiarata cessata la materia del contendere in quanto taleevenienza è pregiudiziale a qualsiasi altro rilievo in rito nel processo;considerato comunque che le spese di giudizio possono esserecompensate per la presente fase, in quanto l’atto di messa in mora è statonotificato il 14 dicembre 2017 successivamente alla notifica del ricorso perl’ottemperanza”, ha dichiarato cessata la materia del contendere edisposto la compensazione delle spese.Su ricorso del Fontanella, questa Corte, con ordinanza n. 7572/2024,ha cassato la statuizione sulle spese con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio, anche per la disciplina delle spesedel giudizio di legittimità.Riassunto il giudizio su ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 6815/2024depositata in data 11/11/2024, ha condannato l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese sia del giudizio di ottemperanza(conclusosi con sentenza CTR Lazio n. 6218/2019) sia del giudizio dilegittimità, “liquidate, in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 147/22,rispettivamente nella misura di Euro 568 per il giudizio di II grado, e diEuro 678 per il giudizio di legittimità”, mentre ha compensato quelle delgiudizio di rinvio, “in ragione della mancata costituzione dell’Agenzia delleEntrate Riscossione anche nel giudizio in Cassazione”.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, sulla base di tre motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate -Riscossione resta intimata.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 75 disp. att. cod.Numero registro generale 8871/2025Numero sezionale 3698/2026Numero di raccolta generale 13570/2026Data pubblicazione 10/05/2026proc. civ., dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n.55 e delle allegate tabelle, peraver la CGT liquidato le spese del giudizio di ottemperanza e delsuccessivo giudizio di legittimità discostandosi immotivatamente dalla notaspese depositata dal ricorrente e dai valori medi previsti per lo scaglionedi riferimento.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n.55, come modificato dal d.m.37/2018, e delle allegate tabelle, nonché dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992,per aver la CGT operato una liquidazione complessiva delle spese sia delgiudizio di ottemperanza che del giudizio di legittimità, priva cioè delladistinzione per fasi, e comunque in misura inferiore ai valori minimiinderogabili.3. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per via della loro strettaconnessione, sono fondate e vanno, perciò, accolte.3.1. La CGT, chiamata, in sede di rinvio, a regolare le spese sia delgiudizio di ottemperanza che del successivo giudizio di legittimità, hacondannato l’ADER a rifondere al ricorrente – rispettivamente – euro568,00 ed euro 678,00, a fronte di una nota spese che le quantificava ineuro 2.345,00 (di cui euro 55,00 per esborsi) ed in euro 2.335,00 (di cuieuro 550,00 per esborsi), senza motivare minimamente le ragioni del(peraltro) significativo discostamento.3.2. Ciò in evidente violazione del principio - al quale questo collegiointende dare continuità - secondo cui, in presenza di nota spese specificaprodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad unaliquidazione globale forfetaria degli esborsi, in misura inferiore a quelliesposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione oeliminazione delle voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraversoil sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità dellaliquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge,Numero registro generale 8871/2025Numero sezionale 3698/2026Numero di raccolta generale 13570/2026Data pubblicazione 10/05/2026nonché di quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe(Così da ultimo Cass. 27268/2025; 19718/2025; in precedenza,22762/2023; 727/2023; 4689/2018).3.3. Obbligo cui la Corte di merito non assolve, mancando del tutto lamotivazione alla base della decisione di discostarsi dalla nota speseprodotta, sia per i compensi che per gli esborsi (cui non fa neppuremenzione).3.4. Inoltre, per effetto della modifica dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 adopera dell'art. 1, comma 1, lettera a), D.M. n. 37/2018 (che permaneanche a seguito del D.M. 13 agosto 2022, n. 147) applicabile alla presentefattispecie, non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite,scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa per lo scaglioneapplicabile, in quanto tali valori minimi devono ritenersi di carattereinderogabile (Cass. 8097/2026; 20600/2025; 20153/2025; 25790/2024;25789/2024; 25732/2024; 11102/2024; 29184/2023; 10438/2023;9815/2023; 9690/2021).3.5. E’ quanto avvenuto nel caso di specie, in cui, in base ai parametriminimi previsti dal D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di valore da euro1.101,00 a euro 5.200,00 (corrispondente alle spese dovute per unacausa di valore pari a euro 1.138,29, tale essendo il credito oggetto diottemperanza) sarebbero spettati al ricorrente, a titolo di compenso, euro1.204,04 (per quattro fasi) per il giudizio di ottemperanza ed euro1.486,00 (per due fasi) per il giudizio di legittimità, quindi somme bensuperiori a quelle liquidate dalla CGT, che è, quindi, scesa al di sotto deiminimi inderogabili.4. Infine, col terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 (come modificato dal d.lgs. n.156/2015), per aver la CGT compensato le spese del giudizio di rinvio “inragione della mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate riscossioneNumero registro generale 8871/2025Numero sezionale 3698/2026Numero di raccolta generale 13570/2026Data pubblicazione 10/05/2026anche nel giudizio di Cassazione”, che però non integra le “gravi edeccezionali ragioni” richieste dalla norma.4.1. Anche questa censura è fondata.4.2. L'unica motivazione addotta a sostegno della compensazione dellespese del grado di appello è costituita dalla “mancata costituzionedell’Agenzia delle Entrate riscossione anche nel giudizio di Cassazione”.4.3. Ebbene, per consolidato indirizzo di questa Corte, non rilevano inalcun modo quali gravi ed eccezionali ragioni giustificative dellacompensazione delle spese “né la contumacia della controparte, né la suaassenza di opposizione”.4.4. La contumacia, infatti, è condotta in sé neutra, non espressiva dinon opposizione o di adesione alle richieste di controparte (Cass.3058/2026; 849/2025; 28076/2025; 8273/2024; 28700/2023), per cuinon costituisce neppure grave ed eccezionale ragione idonea a legittimarela compensazione delle spese processuali (vedi Cass. 284/2022, inmotivazione).4.5. Questo perché la condanna della parte soccombente alle speseprocessuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., non ha naturasanzionatoria: essa non avviene, cioè, a titolo di risarcimento dei danni(atteso che il comportamento del soccombente non è assolutamenteillecito, in quanto è esercizio di un diritto), ma è conseguenza obiettivadella soccombenza.4.6. Di conseguenza, non rilevano ai fini della disciplina delle spese icomportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso,ossia quelli che non implicano l'esclusione del dissenso né importanol'adesione all'avversa richiesta, quali il restare inerte e non dedurre nullain contrario all'accoglimento della domanda dell'attore. Resta, quindi,soccombente, ai fini della condanna al rimborso delle spese processuali, ilconvenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui,Numero registro generale 8871/2025Numero sezionale 3698/2026Numero di raccolta generale 13570/2026Data pubblicazione 10/05/2026non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere superfluo il ricorsoall'autorità giudiziaria (così Cass. 4485/2001; 6722/1988).4.7. A ciò si aggiunga l’ulteriore considerazione che la mancata attivitàdifensiva non giustifica la compensazione delle corrispondenti speseprocessuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire ilgiudice per ottenere il riconoscimento del diritto (Cass. 23632/2013,richiamata dalle più recenti Cass. 3275 e 3277 del 2026; 849/2025, cit.;31861/2024).4.8. D’altronde, già con riferimento all’identico presupposto richiestodall’art. 92 cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 54 legge n.69/2009, si è precisato che le gravi ed eccezionali ragioni che giustificanola compensazione devono trovare riferimento in specifiche circostanze oaspetti della controversia decisa, da indicare esplicitamente nellamotivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla«natura dell’impugnazione», o alla «riduzione della domanda in sededecisoria», ovvero alla «contumacia della controparte», permanendo in talicasi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essereadeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del caricodelle spese (ex multis, Cass. 3977/2020; 4696/2019; 22310/2017;221/2016; 21083/2015; 16037/2014).4.9. La mancata costituzione dell’amministrazione finanziaria nongiustificava, dunque, la compensazione delle spese processuali, sicché lapronuncia impugnata va cassata anche con riguardo a tale statuizione, conrinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, affinché, indiversa composizione, proceda ad una nuova disciplina delle spese delgiudizio di ottemperanza, del successivo giudizio in Cassazione, poi delgiudizio di rinvio ed infine del presente giudizio di legittimità, attenendosiai principi sin qui espressi. P.Q.MNumero registro generale 8871/2025Numero sezionale 3698/2026Numero di raccolta generale 13570/2026Data pubblicazione 10/05/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 29 aprile 2026.Il PresidenteMILENA BALSAMO
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