CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 30298/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza proposto dal: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] con 'ordir anza del 23/04/2024 del TRIBUNALE di RIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Viterbo. le:te le ccnclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto riconoscersi la competenza del Tribunale di Viterbo. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 28 marzo 2024 il Tribunale di Viterbo, in funzione di giJd ce de l'esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere su una istar za di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a Lu :a Agostino, ed ha trasmesso gli atti al Tribunale di Rieti. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il giudice competente fosse da inii\iiduare nel -Tribunale di Rieti, perché l'ultima sentenza passata in giudicato, de radica la competenza del giudice dell'esecuzione, è quella del Tribunale di Rieti del 26 maggio 2020, confermata dalla Corte d'appello di Roma il 23 settembre 2022, e divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2023. Con ordinanza del 23 aprile 2024 il Tribunale di Rieti ha sollevato conflitto negativo ci competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che dopo la sentenza in questione è passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Viterbo del 1° luglio 2022, irrevocabile il 20 giugno 2023, e che quindi il giudice cc m Jetente deve essere individuato nel Tribunale di Viterbo. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha ccnc!Lso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Viterbo. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto ricor oscersi la competenza del Tribunale di Viterbo. 3. I conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato cc ntrnporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, dete-minando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Viterbo. 4. L'art. 665, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen. prevede, infatti, un crte-io di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, statuendo che è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per Ne! caso in esame, dal certificato del [OSCURATO:PERSONA] emerge che la sent,.:nza della Corte di Appello di Roma del 23 settembre 2022 (n. 5 del certificato penale), che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rieti, è divenuta irrevocabile in data 7 febbraio 2023, mentre la sentenza emessa in data 1° luglio 202"., dal Tribunale di Viterbo (n. 4 del certificato penale) è divenuta irrevocabile il 20 g ugno 2023. Ne colsegue che la competenza a decidere sull'istanza appartiene al Tribunale di Vi:eroo. 5. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la ccm.)etenza del Tribunale di Viterbo. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza è imm2diatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private. P.Q.M. Decidiendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Viterbo, cui dispone trasmettersi gli atti. Così cieciso il 25 giugno 2024. Il :ons.iigliere estensore Il/p4esideRte Cg rrrine RUSSO Git,9 eppe ntalucia CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE D