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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 40048/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15.242:21 avverso la sentenza in data 27.2.2020 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Firenze ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Pistoia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata a quattro anni di reclusione in quanto responsabile del reato di cui all'art. 73 dpr 309/1990 per aver concorso insieme al marito, [OSCURATO:PERSONA], che ne era stato l'organizzatore, e a [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto il ruolo di corriere, e a [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto, alla detenzione e al trasporto, a bordo dell'autovettura di proprietà della stessa imputata, di 2,3 kg di cocaina.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite dei propri difensori, ricorso per cassazione affidando i propri motivi di doglianza ad un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di manifesta illogicità motivazionale, il suo ruolo di concorrente nel reato, ascrivibile in via esclusiva agli coimputati, sostenendo che la propria condotta fosse sussumibile nell'ambito della connivenza o al più del reato di favoreggiamento per aver aiutato il proprio marito ad eludere le indagini di polizia.

Deduce al riguardo il travisamento ad opera della Corte di Appello, ed ancor prima dal giudice di primo grado, in termini di macroscopica evidenza delle prove costituite dall'intercettazione dei dialoghi intervenuti tra costei e il coniuge successivamente all'arresto dell'Hristov dai quali non si evinceva affatto che la donna avesse messo a disposizione del coimputato la propria autovettura, così come contestatole nel capo di imputazione, ma al contrario che costui l'aveva avuta materialmente in consegna dal di lei marito una volta che entrambi si erano recati a Milano dove a loro volta si erano incontrati con [OSCURATO:PERSONA] che fino ad allora aveva avuto la detenzione del mezzo per andare e venire dalla Spagna.

Né vi era alcuna prova, continua la difesa, che a consegnare il veicolo al Raychev fosse stata l'imputata posto che questi aveva prelevato il 15.1.2008 l'auto, parcheggiata sotto casa dell'imputata allorquando costei se ne era già allontanata.

A ciò doveva aggiungersi il dato, anch'esso dirimente, ma del tutto tralasciato dai giudici di merito, che il marito della donna aveva espresso l'intenzione, come risultante da una conversazione del 16.1.2008 di alienare l'auto, supportando tale dichiarazione il fatto che l'auto fosse nella disponibilità esclusiva di costui, seppur formalmente intestata alla moglie.

Sostiene inoltre, con riferimento alle ulteriori condotte rivelatrici secondo la sentenza impugnata del contributo concorsuale fornito dalla prevenuta al delitto che nessun ruolo di intermediaria fosse stato da costei svolto tra il coniuge e il corriere dello stupefacente, con il quale si sarebbe messa in contatto emergendo al contrario dalla conversazione del 16.1.2008 che fosse stato il Raychev a chiamarla.

Eccepisce infine la riconducibilità della condotta da costei tenuta, volta a prestare solo ausilio al marito, nel favoreggiamento ovvero nella connivenza non punibile [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Anche a voler superare il limite del devolutum a fronte di una doppia pronuncia conforme e la mancata allegazione degli atti, ovverosia dei verbali delle intercettazioni che la difesa assume aventi contenuto diverso da quelli posti a fondamento della sentenza impugnata, atti richiesti a pena di inammissibilita' allorquando le dispiegate censure si appuntino come nel caso di specie sul travisamento della prova (sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011 - dep. 11/05/2011, Carone, rv. 25016801; sez. 2, n. 47035 del 3.12.2013, Giugliano, rv. 257499), osta in ogni caso alla configurabilità del lamentato vizio motivazionale la mancanza del carattere di decisività che devono necessariamente rivestire gli elementi probatori asseritamente diversi da quelli reali.

Va al riguardo ribadito che, in conformità all'univoco orientamento di questa Corte, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019, Tudino, Rv. 277758).

Emerge chiaramente dalla complessiva disamina della sentenza avversata come l'elemento fondante la responsabilità concorsuale dell'imputata sia costituito, con riferimento all'autovettura utilizzata per il trasporto della droga, non già dal momento della consegna del veicolo al corriere e di chi abbia conseguentemente provveduto alla sua traditio materiale, bensì la circostanza che al di là dell'intestazione formale, di suo non dirimente all'interno di un nucleo familiare convivente, l'imputata fosse colei che la utilizzava normalmente e che pertanto se ne fosse privata all'evidente fine di fornire ai coimputati direttamente coinvolti nell'esecuzione materiale dell'acquisizione e del trasporto della cocaina un contributo alla riuscita dell'operazione.

Tale risultanza è stata coerentemente valutata unitamente a tutte le plurime condotte da costei tenute durante la consumazione del reato, quali il fatto di aver ospitato il corriere all'interno della casa coniugale, che aveva destinato come eloquentemente viene definita nelle conversazioni intercettate dalla donna a "base" dell'operazione e che in termini ancor più significativi qualifica l'Hristov come un "collega", di avergli sia pure temporaneamente consentito l'uso del proprio cellulare, accortezza di certo finalizzata ad evitare che questi, stante la pericolosa operazione di trasporto che si accingeva a fare, si esponesse eccessivamente al rischio di intercettazioni.

Né maggior pregio riveste ai fini dell'eccepito travisamento la circostanza che fosse stata la Dzhukeva ad essere stata contattata, in relazione alla telefonata del 16.1.2008, dal Raychev a fronte della numerosa serie di contatti da costei comunque avuti sia diretti che telefonici con tutti e tre i coimputati nella fase organizzativa dell'operazione criminosa.

A tali tasselli sapientemente assemblati dalla Corte fiorentina nella ricostruzione e valutazione del fatto, si aggiungono gli altrettanto significativi comportamenti tenuti da costei post delictum, quali la preoccupazione espressa per la mancanza di notizie da parte del corriere, le conversazioni telefoniche intrattenute con il marito che la spingeva a recarsi nei pressi del commissariato per verificare, non riuscendo ad avere notizie dall'Hristov sulla riuscita dell'operazione, se vi fossero stati arresti, e, ancora, la disponibilità e la prontezza mostrata nell'occultare, su richiesta priva di spiegazioni da parte del coniuge, eventuali prove, come accaduto per l'agendina rossa che pur non sapendo dove si trovasse all'interno dell'abitazione aveva mostrato subito di comprendere di cosa si trattasse.

L'insieme di tutti i suddetti elementi, con i quali la difesa neppure si confronta, ha coerentemente portato i giudici distrettuali a delineare il contributo causale fornito dall'imputata al delitto in contestazione, a conferma, del resto, di quanto già affermato dal giudice di primo grado.

Né può sostenersi così come apoditticamente eccepito dalla difesa, peraltro fuoriuscendo dal perimetro del travisamento della prova indicato nel nomen juris della rubrica, che l'insieme di tali condotte possa configurare un'ipotesi di favoreggiamento o di connivenza non punibile alla luce del rapporto coniugale che lega la donna al coimputato [OSCURATO:PERSONA], presupponendo il reato di cui all'art. 378 cod. pen. la già avvenuta consumazione di un altro delitto autonomamente posto in essere dal soggetto cui è indirizzato l'aiuto dell'agente, laddove la condotta della donna si inserisce all'interno della sequenza temporale del reato sin dalla fase organizzativa, e postulando la connivenza non punibile un comportamento meramente passivo del soggetto incriminato, inequivocabilmente escluso dalle condotte di segno positivo tenute dall'imputata volte ad imprimere una chiara efficacia causale al perfezionamento del delitto (Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010 - dep. 04/02/2010, Porcheddu e altro, Rv. 24664901).

Segue all'esito del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15.242:21 avverso la sentenza in data 27.2.2020 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Firenze ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Pistoia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata a quattro anni di reclusione in quanto responsabile del reato di cui all'art. 73 dpr 309/1990 per aver concorso insieme al marito, [OSCURATO:PERSONA], che ne era stato l'organizzatore, e a [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto il ruolo di corriere, e a [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto, alla detenzione e al trasporto, a bordo dell'autovettura di proprietà della stessa imputata, di 2,3 kg di cocaina. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite dei propri difensori, ricorso per cassazione affidando i propri motivi di doglianza ad un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di manifesta illogicità motivazionale, il suo ruolo di concorrente nel reato, ascrivibile in via esclusiva agli coimputati, sostenendo che la propria condotta fosse sussumibile nell'ambito della connivenza o al più del reato di favoreggiamento per aver aiutato il proprio marito ad eludere le indagini di polizia. Deduce al riguardo il travisamento ad opera della Corte di Appello, ed ancor prima dal giudice di primo grado, in termini di macroscopica evidenza delle prove costituite dall'intercettazione dei dialoghi intervenuti tra costei e il coniuge successivamente all'arresto dell'Hristov dai quali non si evinceva affatto che la donna avesse messo a disposizione del coimputato la propria autovettura, così come contestatole nel capo di imputazione, ma al contrario che costui l'aveva avuta materialmente in consegna dal di lei marito una volta che entrambi si erano recati a Milano dove a loro volta si erano incontrati con [OSCURATO:PERSONA] che fino ad allora aveva avuto la detenzione del mezzo per andare e venire dalla Spagna. Né vi era alcuna prova, continua la difesa, che a consegnare il veicolo al Raychev fosse stata l'imputata posto che questi aveva prelevato il 15.1.2008 l'auto, parcheggiata sotto casa dell'imputata allorquando costei se ne era già allontanata. A ciò doveva aggiungersi il dato, anch'esso dirimente, ma del tutto tralasciato dai giudici di merito, che il marito della donna aveva espresso l'intenzione, come risultante da una conversazione del 16.1.2008 di alienare l'auto, supportando tale dichiarazione il fatto che l'auto fosse nella disponibilità esclusiva di costui, seppur formalmente intestata alla moglie. Sostiene inoltre, con riferimento alle ulteriori condotte rivelatrici secondo la sentenza impugnata del contributo concorsuale fornito dalla prevenuta al delitto che nessun ruolo di intermediaria fosse stato da costei svolto tra il coniuge e il corriere dello stupefacente, con il quale si sarebbe messa in contatto emergendo al contrario dalla conversazione del 16.1.2008 che fosse stato il Raychev a chiamarla. Eccepisce infine la riconducibilità della condotta da costei tenuta, volta a prestare solo ausilio al marito, nel favoreggiamento ovvero nella connivenza non punibile [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Anche a voler superare il limite del devolutum a fronte di una doppia pronuncia conforme e la mancata allegazione degli atti, ovverosia dei verbali delle intercettazioni che la difesa assume aventi contenuto diverso da quelli posti a fondamento della sentenza impugnata, atti richiesti a pena di inammissibilita' allorquando le dispiegate censure si appuntino come nel caso di specie sul travisamento della prova (sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011 - dep. 11/05/2011, Carone, rv. 25016801; sez. 2, n. 47035 del 3.12.2013, Giugliano, rv. 257499), osta in ogni caso alla configurabilità del lamentato vizio motivazionale la mancanza del carattere di decisività che devono necessariamente rivestire gli elementi probatori asseritamente diversi da quelli reali. Va al riguardo ribadito che, in conformità all'univoco orientamento di questa Corte, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019, Tudino, Rv. 277758). Emerge chiaramente dalla complessiva disamina della sentenza avversata come l'elemento fondante la responsabilità concorsuale dell'imputata sia costituito, con riferimento all'autovettura utilizzata per il trasporto della droga, non già dal momento della consegna del veicolo al corriere e di chi abbia conseguentemente provveduto alla sua traditio materiale, bensì la circostanza che al di là dell'intestazione formale, di suo non dirimente all'interno di un nucleo familiare convivente, l'imputata fosse colei che la utilizzava normalmente e che pertanto se ne fosse privata all'evidente fine di fornire ai coimputati direttamente coinvolti nell'esecuzione materiale dell'acquisizione e del trasporto della cocaina un contributo alla riuscita dell'operazione. Tale risultanza è stata coerentemente valutata unitamente a tutte le plurime condotte da costei tenute durante la consumazione del reato, quali il fatto di aver ospitato il corriere all'interno della casa coniugale, che aveva destinato come eloquentemente viene definita nelle conversazioni intercettate dalla donna a "base" dell'operazione e che in termini ancor più significativi qualifica l'Hristov come un "collega", di avergli sia pure temporaneamente consentito l'uso del proprio cellulare, accortezza di certo finalizzata ad evitare che questi, stante la pericolosa operazione di trasporto che si accingeva a fare, si esponesse eccessivamente al rischio di intercettazioni. Né maggior pregio riveste ai fini dell'eccepito travisamento la circostanza che fosse stata la Dzhukeva ad essere stata contattata, in relazione alla telefonata del 16.1.2008, dal Raychev a fronte della numerosa serie di contatti da costei comunque avuti sia diretti che telefonici con tutti e tre i coimputati nella fase organizzativa dell'operazione criminosa. A tali tasselli sapientemente assemblati dalla Corte fiorentina nella ricostruzione e valutazione del fatto, si aggiungono gli altrettanto significativi comportamenti tenuti da costei post delictum, quali la preoccupazione espressa per la mancanza di notizie da parte del corriere, le conversazioni telefoniche intrattenute con il marito che la spingeva a recarsi nei pressi del commissariato per verificare, non riuscendo ad avere notizie dall'Hristov sulla riuscita dell'operazione, se vi fossero stati arresti, e, ancora, la disponibilità e la prontezza mostrata nell'occultare, su richiesta priva di spiegazioni da parte del coniuge, eventuali prove, come accaduto per l'agendina rossa che pur non sapendo dove si trovasse all'interno dell'abitazione aveva mostrato subito di comprendere di cosa si trattasse. L'insieme di tutti i suddetti elementi, con i quali la difesa neppure si confronta, ha coerentemente portato i giudici distrettuali a delineare il contributo causale fornito dall'imputata al delitto in contestazione, a conferma, del resto, di quanto già affermato dal giudice di primo grado. Né può sostenersi così come apoditticamente eccepito dalla difesa, peraltro fuoriuscendo dal perimetro del travisamento della prova indicato nel nomen juris della rubrica, che l'insieme di tali condotte possa configurare un'ipotesi di favoreggiamento o di connivenza non punibile alla luce del rapporto coniugale che lega la donna al coimputato [OSCURATO:PERSONA], presupponendo il reato di cui all'art. 378 cod. pen. la già avvenuta consumazione di un altro delitto autonomamente posto in essere dal soggetto cui è indirizzato l'aiuto dell'agente, laddove la condotta della donna si inserisce all'interno della sequenza temporale del reato sin dalla fase organizzativa, e postulando la connivenza non punibile un comportamento meramente passivo del soggetto incriminato, inequivocabilmente escluso dalle condotte di segno positivo tenute dall'imputata volte ad imprimere una chiara efficacia causale al perfezionamento del delitto (Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010 - dep. 04/02/2010, Porcheddu e altro, Rv. 24664901). Segue all'esito del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]
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