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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18293/2026

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difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] -Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare- JONICA Ex I.a.c.p. inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Puglia n. 3174/2024 depositata il 19/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La presente vicenda processuale attiene all’impugnazione da parte diARCA -Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare- JONICA, Ex I.a.c.p. (diseguito più brevemente anche solo [OSCURATO:PERSONA]), dell’avviso accertamento peromesso versamento IMU 2013 notificatole dal Comune di Taranto con cuila contribuente lamentava la nullità dell’avviso per violazione dell’art. 7 co.1 L. 212/2000 nonché la sua illegittimità per violazione dell’art. 1 del D.L.Numero registro generale 6568/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 18293/2026Data pubblicazione 06/06/2026102/13 e dell’art. 1 del D.L. 133/13, avendo tutti gli immobili assoggettatiad imposizione, in quanto alloggi di e.r.p. sovvenzionata regolarmenteassegnati dal Comune, diritto all’esenzione dall’imposta sia per la primache per la seconda rata dell’IMU 2013.2. [OSCURATO:PERSONA] di Taranto accoglieva il ricorso,riconoscendo l'illegittimità dell'avviso impugnato per violazione dellanormativa di cui al D.L. 102/13 e al D.L. 133/ 13, essendo gli immobiliregolarmente assegnati e come tali aventi diritto alla esenzione dall’lMU,sia per il 1° che per il 2° semestre dell'anno 2013.3.

La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado, adita in appello dalComune di Taranto avverso siffatta pronuncia, rigettava il gravame,evidenziando che l’esenzione per l’IMU 2013, prevista per gli alloggi exIACP dall’art.1 DL 102/2013 e dall’art.1 del DL 133/2013, prescindedall’esenzione per gli alloggi sociali e si basa sulla sola assegnazione deglistessi che deve presumersi juris tantum regolare, sicché, in difetto diprova da parte del Comune del provvedimento di decadenza, il beneficioandava riconosciuto.4.

Avverso siffatta pronuncia ricorre in cassazione il Comune di Taranto,affidandosi a due motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.6.

Il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen.

Giovanni BattistaNardecchia, ha depositato le sue conclusioni scritte con cui ha chiestol’accoglimento del ricorso.7.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’illegittimità dellasentenza in relazione all’art. 360, co.1, n.3 c.p.c. per violazione e/o falsaapplicazione dell’art.2, comma 4 del decreto-legge n.102/2013, convertitonella legge n.124/2013, sostenendo che i Giudici di secondo gradoNumero registro generale 6568/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 18293/2026Data pubblicazione 06/06/2026avessero erroneamente ritenuto applicabile agli alloggi di proprietàdell’[OSCURATO:PERSONA] (ex I.A.C.P.) l’esenzione tributaria per IMU 2013.2.

Con il secondo motivo il ricorrente, si duole sotti i profili di cui aln.3) e al n.5) del primo comma dell’art.360 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 13 comma 2 del Decreto Legge n.201/2011 inrelazione al Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 edell’art. 2697 c.c., assumendo che i Giudici di secondo grado avesseroomesso di valutare in concreto se tutti gli alloggi accertati avesserorispettato i requisiti ministeriali per ottenere l’esenzione fiscale comealloggi sociali e ponendo erroneamente l’onere della prova a carico delComune di Taranto.2.1.

Entrambi i motivi sono inammissibili.2.2.

Essi si incentrano nell’imputare al giudice di appello di aver ritenutooperante l’esenzione IMU per l’annualità 2013 sulla base dellaconsiderazione che gli immobili oggetto dell’accertamento avessero naturadi alloggi sociali, senza valutare in concreto le caratteristiche degli stessi eaddossando erroneamente sull’ente territoriale l’onere della prova di talenatura, oltre a disconoscere che l’esenzione per gli alloggi sociali operassesolo a decorrere dall’annualità 2014.2.3.

Così dedotti, essi non aggrediscono in alcun modo la ratio decidendidella sentenza impugnata, tenuto conto che la CGT ha, invece, fondato ladecisione sulla speciale esenzione, non strutturale, prevista dall’art.1 delD.L. 102/2013, conv. in L.124/2013 e dall’art.1 del D.L. 133/2013, conv.in L.5/2014, rispettivamente per la prima e la seconda rata dell’annualità2013 dell’IMU, applicabile anche agli alloggi IACP regolarmente assegnatiper effetto del rinvio all’art.1 comma 1 lett. b) del D.L. 54/2013, aprescindere dalla loro eventuale riconducibilità agli alloggi sociali.2.4.

Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamentosecondo cui nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devonoavere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisioneNumero registro generale 6568/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 18293/2026Data pubblicazione 06/06/2026impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza aldecisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiestadall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l'inammissibilità, in tutto o inparte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (cfr. fra le tante Cass. n.9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n.17125/2007, Cass.

S.U. n. 14385/2007).2.5.

Parimenti è ius receptum il principio alla stregua del quale il giudiziolegittimità non può essere trasformato in un nuovo, non consentito,ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressinella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine diottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr.fra le tante Cass.

SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del2021; Cass. nn. 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 30878 e 35782 del2023; Cass. nn. 19423 e 25495 del 2024).2.6.

In ogni caso, i motivi sono anche infondati proprio in considerazionedella speciale esenzione (totale o parziale), non strutturale, di cui alladisciplina richiamata dalla CGT di 2° grado della Puglia nella sentenzaimpugnata, precisamente l’art.1 D.L. 102/2013 convertito nella L.124/2013 in relazione alla prima rata IMU 2013 e l’art. 1 D.L. 133/2013convertito nella L. 5/14 in riferimento alla seconda rata della medesimaannualità.2.7.

Quanto all’esenzione (totale) per la prima rata dell’IMU 2013 l’art. 1del D.L. n.102/2013 fa espresso rinvio all'articolo 1, comma 1, del D.L.54/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85che, a sua volta, ne aveva sospeso il versamento, per quanto quiinteressa, in riferimento agli “alloggi regolarmente assegnati dagli Istitutiautonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenzialepubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente dellaRepubblica 24 luglio 1977, n. 616.”.Numero registro generale 6568/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 18293/2026Data pubblicazione 06/06/20262.8.

Sulla scorta di quanto già affermato da questa Corte (vediCass.n.21121/2022 e 21123/2022) in tema di regolare assegnazione deglialloggi ex IACP per esenzioni/agevolazioni ICI, del tutto estensibile peridentità di ratio anche all’IMU, ritiene il Collegio che il beneficiodell’esenzione dalla prima rata IMU 2013 per gli alloggi ex IACP -che qui inparticolare interessano- presupponga la sola regolare assegnazione, pereffetto del rinvio operato all’art.1 del d.l. 54/2013.2.9.

Ciò perché, l'esenzione dalla prima rata dall'imposta presuppone lasola regolare assegnazione dell'alloggio e non anche la persistenza deirequisiti di legge ai fini della regolarità dell'assegnazione, mentre ladecadenza dall'assegnazione dell'alloggio esige il rispetto della proceduradisciplinata dalla legge regionale.2.10.

Nella materia delle esenzioni e delle riduzioni d'imposta il legislatoregode di ampia discrezionalità, il cui esercizio non è sindacabile se non permanifesta irragionevolezza o arbitrarietà che nella fattispecie nonsussistono (v.

Cass. n. 20135 del 2019).2.11.

Ne consegue che non può distinguersi tra gli alloggi posseduti dalloI.A.C.P. a seconda che siano stati regolarmente assegnati ovvero la cui"regolarità" sarebbe venuta meno successivamente, ma senza alcunaconstatazione della perdita dei requisiti secondo il procedimentoamministrativo previsto dalla normativa che regola la materia, trovandoinvece applicazione i principi affermati da questa Corte ( Cass. n. 558 del2020; Cass. n. 5285 del 2013) secondo la quale "Si deve presumere chegli alloggi di cui si discute siano gestiti dall'ente pubblico in conformità allalegge e quindi siano "regolarmente assegnati" (cosi come vuole la normaagevolativa), incombendo sull'ente impositore la eventuale provacontraria".

Dello stesso avviso è, condivisibilmente, Sez. 5, Sentenza n.6556 del 2012.2.12.

Esiste pertanto una presunzione iuris tantum secondo cui gli alloggidello I.A.C.P. siano gestiti in conformità alla legge e, quindi, sianoNumero registro generale 6568/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 18293/2026Data pubblicazione 06/06/2026regolarmente assegnati; grava, quindi, sull'ente impositore l'onere difornire la prova contraria e, in assenza di tale prova, trova applicazione lanorma agevolativa (vale a dire, l’esenzione fiscale per la prima ratadell’IMU 2013).

In quest'ottica, non può sostenersi che l’esenzione spettiautomaticamente ex lege, ma solo in difetto di prova, gravante sull'enteimpositore, sulla irregolare gestione e/o assegnazione degli alloggi.2.13.

D'altra parte, è al Sindaco del Comune (divenuto competente inmateria, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , art. 95, e della L. 5agosto 1978, n. 457, art. 54) che spetta emettere il provvedimento diassegnazione ovvero di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio,verificando previamente la regolarità dell'intera procedura.

Ciò non toglie,ovviamente, che, benchè l'art. 95 citato abbia attribuito ai Comuni lefunzioni amministrative inerenti all'assegnazione degli alloggi residenzialipubblici, questi continuano ad appartenere al patrimonio indisponibiledegli I.A.C.P., che ne hanno conservato la gestione (Sez.

U, Sentenza n.7085 del 23/06/1995; conf.

Sez. 2, Sentenza n. 7269 del12/05/2003).2.14.

Del resto, per quanto qui in particolare interessa, il riferimento aglialloggi regolarmente assegnati fa sì che il beneficio in questione operi aprescindere dall’eventuale ricorrenza dei requisiti per la qualificazionedegli immobili come alloggi sociali.2.15.

Quanto poi alla seconda rata dell’IMU 2013, occorre considerare chel’art.1 del D.L. 133/2013 stabilisce al 1° comma che “Per l'anno 2013,fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la secondarata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, per: a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1,lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, conmodificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, (…)”.

Al 5° comma,richiamato dall’incipit del comma 1, così si legge “L'eventuale differenzatra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultanteNumero registro generale 6568/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 18293/2026Data pubblicazione 06/06/2026dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia diimmobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e delladetrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia diimmobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, inmisura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014.”2.16.

Orbene, anche il comma 1 dell’art.1 del DL 133/2013 individua neglialloggi ex IACP regolarmente assegnati, tramite il rinvio all’art.1 comma 1lett. b) del D.L. 54/2013, gli immobili beneficiari dell’esenzione dellaseconda rata dell’IMU 2013, sicché anche in tal caso vale quanto appenaesposto sul presupposto della regolare assegnazione degli stessi, qualeunico requisito per godere dell’esenzione.2.17.

Pertanto, anche in tal caso, per quanto qui in particolare interessa, ilriferimento agli alloggi regolarmente assegnati fa sì che il beneficio inquestione operi a prescindere dall’eventuale ricorrenza dei requisiti per laqualificazione degli immobili come alloggi sociali.2.18.

Si pone, però, per effetto del rinvio alla disciplina del 5° comma delmedesimo articolo, la questione di stabilire, di volta in volta, se si tratti diesenzione totale o parziale rispetto alla seconda rata dell’IMU 2013,individuando la corretta interpretazione del rapporto tra tale disciplinaparticolare con quella generale di cui al 1° comma del medesimo art.1D.L. 133/2013.2.19.

A tale proposito occorre subito anticipare che il comma 5 dell’art. 1DL 133/2013 non introduce una nuova agevolazione per gli alloggi exIACP, ma limita e “condiziona” l’esenzione della seconda rata prevista dalcomma 1, introducendo la cosiddetta “mini‑IMU”.2.20.

Il particolare, il comma 1 stabilisce che per il 2013 “non è dovuta laseconda rata” IMU per una serie di immobili (abitazione principale edequiparati, alloggi ex art. 2, comma 5, DL 102/2013, ecc.), tra cuiNumero registro generale 6568/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 18293/2026Data pubblicazione 06/06/2026rientrano gli alloggi ex IACP regolarmente assegnati in quanto giàricompresi nel perimetro di esenzione del DL 102/2013.2.21.

Il comma 5, a sua volta, stabilisce che, se l’aliquota e/o ladetrazione comunale 2013 sono superiori a quelle “standard” diriferimento, la differenza di imposta (tra il calcolo con aliquota/detrazionecomunale e quello con aliquota/detrazione base statale) resta dovuta dalcontribuente entro un termine successivo (la “mini‑IMU”).2.22.

Pertanto, la clausola “fermo restando quanto previsto dal comma 5”contenuta nel comma 1 significa che l’esenzione della seconda rata operasolo fino a concorrenza dell’imposta calcolata con l’aliquota/detrazionebase; se il Comune ha deliberato per il 2013 aliquote più alte o detrazionipiù basse (o ulteriori maggiorazioni) sugli immobili di cui al comma 1, laquota eccedente è dovuta come mini‑IMU.2.23.

Traendo le conclusioni di quanto sin qui esposto, gli alloggi ex IACPregolarmente assegnati, così come sopra intesi, beneficiano dell’esenzionetotale della prima rata dell’IMU 2013, mentre, con riferimento alla secondarata dell’IMU 2013, essi rientrano tra gli immobili per i quali, in linea diprincipio, tale rata non è dovuta, salvo che restino assoggettati al possibileversamento della “mini‑IMU” se e nella misura in cui il Comune abbiaprevisto un’aliquota effettiva 2013 superiore a quella base e/o unadetrazione inferiore.2.24.

Orbene, la CGT ha, quindi, fatto buon governo di tali principi,ritenendo che le esenzioni in questione, concernenti la prima e la secondarata della sola annualità 2013 dell’IMU, operassero sulla base della solaregolare assegnazione degli alloggi da parte degli IACP e degli enti aventile medesime finalità degli IACP, indipendentemente dalla natura o meno dialloggi sociali degli immobili così assegnati, fermo restando, quanto allaseconda rata, che non si fa questione nel presente giudizio dell’eventualesussistenza dei presupposti per l’applicazione della cosiddetta “mini-IMU”.3.

In definitiva, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 6568/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 18293/2026Data pubblicazione 06/06/20264.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, acarico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida inEuro 13.000,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dàcarico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del25/3/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] -Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare- JONICA Ex I.a.c.p. inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Puglia n. 3174/2024 depositata il 19/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente vicenda processuale attiene all’impugnazione da parte diARCA -Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare- JONICA, Ex I.a.c.p. (diseguito più brevemente anche solo [OSCURATO:PERSONA]), dell’avviso accertamento peromesso versamento IMU 2013 notificatole dal Comune di Taranto con cuila contribuente lamentava la nullità dell’avviso per violazione dell’art. 7 co.1 L. 212/2000 nonché la sua illegittimità per violazione dell’art. 1 del D.L.Numero registro generale 6568/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 18293/2026Data pubblicazione 06/06/2026102/13 e dell’art. 1 del D.L. 133/13, avendo tutti gli immobili assoggettatiad imposizione, in quanto alloggi di e.r.p. sovvenzionata regolarmenteassegnati dal Comune, diritto all’esenzione dall’imposta sia per la primache per la seconda rata dell’IMU 2013.2. [OSCURATO:PERSONA] di Taranto accoglieva il ricorso,riconoscendo l'illegittimità dell'avviso impugnato per violazione dellanormativa di cui al D.L. 102/13 e al D.L. 133/ 13, essendo gli immobiliregolarmente assegnati e come tali aventi diritto alla esenzione dall’lMU,sia per il 1° che per il 2° semestre dell'anno 2013.3. La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado, adita in appello dalComune di Taranto avverso siffatta pronuncia, rigettava il gravame,evidenziando che l’esenzione per l’IMU 2013, prevista per gli alloggi exIACP dall’art.1 DL 102/2013 e dall’art.1 del DL 133/2013, prescindedall’esenzione per gli alloggi sociali e si basa sulla sola assegnazione deglistessi che deve presumersi juris tantum regolare, sicché, in difetto diprova da parte del Comune del provvedimento di decadenza, il beneficioandava riconosciuto.4. Avverso siffatta pronuncia ricorre in cassazione il Comune di Taranto,affidandosi a due motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.6. Il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. Giovanni BattistaNardecchia, ha depositato le sue conclusioni scritte con cui ha chiestol’accoglimento del ricorso.7. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’illegittimità dellasentenza in relazione all’art. 360, co.1, n.3 c.p.c. per violazione e/o falsaapplicazione dell’art.2, comma 4 del decreto-legge n.102/2013, convertitonella legge n.124/2013, sostenendo che i Giudici di secondo gradoNumero registro generale 6568/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 18293/2026Data pubblicazione 06/06/2026avessero erroneamente ritenuto applicabile agli alloggi di proprietàdell’[OSCURATO:PERSONA] (ex I.A.C.P.) l’esenzione tributaria per IMU 2013.2. Con il secondo motivo il ricorrente, si duole sotti i profili di cui aln.3) e al n.5) del primo comma dell’art.360 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 13 comma 2 del Decreto Legge n.201/2011 inrelazione al Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 edell’art. 2697 c.c., assumendo che i Giudici di secondo grado avesseroomesso di valutare in concreto se tutti gli alloggi accertati avesserorispettato i requisiti ministeriali per ottenere l’esenzione fiscale comealloggi sociali e ponendo erroneamente l’onere della prova a carico delComune di Taranto.2.1. Entrambi i motivi sono inammissibili.2.2. Essi si incentrano nell’imputare al giudice di appello di aver ritenutooperante l’esenzione IMU per l’annualità 2013 sulla base dellaconsiderazione che gli immobili oggetto dell’accertamento avessero naturadi alloggi sociali, senza valutare in concreto le caratteristiche degli stessi eaddossando erroneamente sull’ente territoriale l’onere della prova di talenatura, oltre a disconoscere che l’esenzione per gli alloggi sociali operassesolo a decorrere dall’annualità 2014.2.3. Così dedotti, essi non aggrediscono in alcun modo la ratio decidendidella sentenza impugnata, tenuto conto che la CGT ha, invece, fondato ladecisione sulla speciale esenzione, non strutturale, prevista dall’art.1 delD.L. 102/2013, conv. in L.124/2013 e dall’art.1 del D.L. 133/2013, conv.in L.5/2014, rispettivamente per la prima e la seconda rata dell’annualità2013 dell’IMU, applicabile anche agli alloggi IACP regolarmente assegnatiper effetto del rinvio all’art.1 comma 1 lett. b) del D.L. 54/2013, aprescindere dalla loro eventuale riconducibilità agli alloggi sociali.2.4. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamentosecondo cui nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devonoavere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisioneNumero registro generale 6568/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 18293/2026Data pubblicazione 06/06/2026impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza aldecisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiestadall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l'inammissibilità, in tutto o inparte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (cfr. fra le tante Cass. n.9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n.17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007).2.5. Parimenti è ius receptum il principio alla stregua del quale il giudiziolegittimità non può essere trasformato in un nuovo, non consentito,ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressinella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine diottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr.fra le tante Cass. SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del2021; Cass. nn. 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 30878 e 35782 del2023; Cass. nn. 19423 e 25495 del 2024).2.6. In ogni caso, i motivi sono anche infondati proprio in considerazionedella speciale esenzione (totale o parziale), non strutturale, di cui alladisciplina richiamata dalla CGT di 2° grado della Puglia nella sentenzaimpugnata, precisamente l’art.1 D.L. 102/2013 convertito nella L.124/2013 in relazione alla prima rata IMU 2013 e l’art. 1 D.L. 133/2013convertito nella L. 5/14 in riferimento alla seconda rata della medesimaannualità.2.7. Quanto all’esenzione (totale) per la prima rata dell’IMU 2013 l’art. 1del D.L. n.102/2013 fa espresso rinvio all'articolo 1, comma 1, del D.L.54/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85che, a sua volta, ne aveva sospeso il versamento, per quanto quiinteressa, in riferimento agli “alloggi regolarmente assegnati dagli Istitutiautonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenzialepubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente dellaRepubblica 24 luglio 1977, n. 616.”.Numero registro generale 6568/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 18293/2026Data pubblicazione 06/06/20262.8. Sulla scorta di quanto già affermato da questa Corte (vediCass.n.21121/2022 e 21123/2022) in tema di regolare assegnazione deglialloggi ex IACP per esenzioni/agevolazioni ICI, del tutto estensibile peridentità di ratio anche all’IMU, ritiene il Collegio che il beneficiodell’esenzione dalla prima rata IMU 2013 per gli alloggi ex IACP -che qui inparticolare interessano- presupponga la sola regolare assegnazione, pereffetto del rinvio operato all’art.1 del d.l. 54/2013.2.9. Ciò perché, l'esenzione dalla prima rata dall'imposta presuppone lasola regolare assegnazione dell'alloggio e non anche la persistenza deirequisiti di legge ai fini della regolarità dell'assegnazione, mentre ladecadenza dall'assegnazione dell'alloggio esige il rispetto della proceduradisciplinata dalla legge regionale.2.10. Nella materia delle esenzioni e delle riduzioni d'imposta il legislatoregode di ampia discrezionalità, il cui esercizio non è sindacabile se non permanifesta irragionevolezza o arbitrarietà che nella fattispecie nonsussistono (v. Cass. n. 20135 del 2019).2.11. Ne consegue che non può distinguersi tra gli alloggi posseduti dalloI.A.C.P. a seconda che siano stati regolarmente assegnati ovvero la cui"regolarità" sarebbe venuta meno successivamente, ma senza alcunaconstatazione della perdita dei requisiti secondo il procedimentoamministrativo previsto dalla normativa che regola la materia, trovandoinvece applicazione i principi affermati da questa Corte ( Cass. n. 558 del2020; Cass. n. 5285 del 2013) secondo la quale "Si deve presumere chegli alloggi di cui si discute siano gestiti dall'ente pubblico in conformità allalegge e quindi siano "regolarmente assegnati" (cosi come vuole la normaagevolativa), incombendo sull'ente impositore la eventuale provacontraria". Dello stesso avviso è, condivisibilmente, Sez. 5, Sentenza n.6556 del 2012.2.12. Esiste pertanto una presunzione iuris tantum secondo cui gli alloggidello I.A.C.P. siano gestiti in conformità alla legge e, quindi, sianoNumero registro generale 6568/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 18293/2026Data pubblicazione 06/06/2026regolarmente assegnati; grava, quindi, sull'ente impositore l'onere difornire la prova contraria e, in assenza di tale prova, trova applicazione lanorma agevolativa (vale a dire, l’esenzione fiscale per la prima ratadell’IMU 2013). In quest'ottica, non può sostenersi che l’esenzione spettiautomaticamente ex lege, ma solo in difetto di prova, gravante sull'enteimpositore, sulla irregolare gestione e/o assegnazione degli alloggi.2.13. D'altra parte, è al Sindaco del Comune (divenuto competente inmateria, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , art. 95, e della L. 5agosto 1978, n. 457, art. 54) che spetta emettere il provvedimento diassegnazione ovvero di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio,verificando previamente la regolarità dell'intera procedura. Ciò non toglie,ovviamente, che, benchè l'art. 95 citato abbia attribuito ai Comuni lefunzioni amministrative inerenti all'assegnazione degli alloggi residenzialipubblici, questi continuano ad appartenere al patrimonio indisponibiledegli I.A.C.P., che ne hanno conservato la gestione (Sez. U, Sentenza n.7085 del 23/06/1995; conf. Sez. 2, Sentenza n. 7269 del12/05/2003).2.14. Del resto, per quanto qui in particolare interessa, il riferimento aglialloggi regolarmente assegnati fa sì che il beneficio in questione operi aprescindere dall’eventuale ricorrenza dei requisiti per la qualificazionedegli immobili come alloggi sociali.2.15. Quanto poi alla seconda rata dell’IMU 2013, occorre considerare chel’art.1 del D.L. 133/2013 stabilisce al 1° comma che “Per l'anno 2013,fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la secondarata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, per: a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1,lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, conmodificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, (…)”. Al 5° comma,richiamato dall’incipit del comma 1, così si legge “L'eventuale differenzatra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultanteNumero registro generale 6568/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 18293/2026Data pubblicazione 06/06/2026dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia diimmobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e delladetrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia diimmobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, inmisura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014.”2.16. Orbene, anche il comma 1 dell’art.1 del DL 133/2013 individua neglialloggi ex IACP regolarmente assegnati, tramite il rinvio all’art.1 comma 1lett. b) del D.L. 54/2013, gli immobili beneficiari dell’esenzione dellaseconda rata dell’IMU 2013, sicché anche in tal caso vale quanto appenaesposto sul presupposto della regolare assegnazione degli stessi, qualeunico requisito per godere dell’esenzione.2.17. Pertanto, anche in tal caso, per quanto qui in particolare interessa, ilriferimento agli alloggi regolarmente assegnati fa sì che il beneficio inquestione operi a prescindere dall’eventuale ricorrenza dei requisiti per laqualificazione degli immobili come alloggi sociali.2.18. Si pone, però, per effetto del rinvio alla disciplina del 5° comma delmedesimo articolo, la questione di stabilire, di volta in volta, se si tratti diesenzione totale o parziale rispetto alla seconda rata dell’IMU 2013,individuando la corretta interpretazione del rapporto tra tale disciplinaparticolare con quella generale di cui al 1° comma del medesimo art.1D.L. 133/2013.2.19. A tale proposito occorre subito anticipare che il comma 5 dell’art. 1DL 133/2013 non introduce una nuova agevolazione per gli alloggi exIACP, ma limita e “condiziona” l’esenzione della seconda rata prevista dalcomma 1, introducendo la cosiddetta “mini‑IMU”.2.20. Il particolare, il comma 1 stabilisce che per il 2013 “non è dovuta laseconda rata” IMU per una serie di immobili (abitazione principale edequiparati, alloggi ex art. 2, comma 5, DL 102/2013, ecc.), tra cuiNumero registro generale 6568/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 18293/2026Data pubblicazione 06/06/2026rientrano gli alloggi ex IACP regolarmente assegnati in quanto giàricompresi nel perimetro di esenzione del DL 102/2013.2.21. Il comma 5, a sua volta, stabilisce che, se l’aliquota e/o ladetrazione comunale 2013 sono superiori a quelle “standard” diriferimento, la differenza di imposta (tra il calcolo con aliquota/detrazionecomunale e quello con aliquota/detrazione base statale) resta dovuta dalcontribuente entro un termine successivo (la “mini‑IMU”).2.22. Pertanto, la clausola “fermo restando quanto previsto dal comma 5”contenuta nel comma 1 significa che l’esenzione della seconda rata operasolo fino a concorrenza dell’imposta calcolata con l’aliquota/detrazionebase; se il Comune ha deliberato per il 2013 aliquote più alte o detrazionipiù basse (o ulteriori maggiorazioni) sugli immobili di cui al comma 1, laquota eccedente è dovuta come mini‑IMU.2.23. Traendo le conclusioni di quanto sin qui esposto, gli alloggi ex IACPregolarmente assegnati, così come sopra intesi, beneficiano dell’esenzionetotale della prima rata dell’IMU 2013, mentre, con riferimento alla secondarata dell’IMU 2013, essi rientrano tra gli immobili per i quali, in linea diprincipio, tale rata non è dovuta, salvo che restino assoggettati al possibileversamento della “mini‑IMU” se e nella misura in cui il Comune abbiaprevisto un’aliquota effettiva 2013 superiore a quella base e/o unadetrazione inferiore.2.24. Orbene, la CGT ha, quindi, fatto buon governo di tali principi,ritenendo che le esenzioni in questione, concernenti la prima e la secondarata della sola annualità 2013 dell’IMU, operassero sulla base della solaregolare assegnazione degli alloggi da parte degli IACP e degli enti aventile medesime finalità degli IACP, indipendentemente dalla natura o meno dialloggi sociali degli immobili così assegnati, fermo restando, quanto allaseconda rata, che non si fa questione nel presente giudizio dell’eventualesussistenza dei presupposti per l’applicazione della cosiddetta “mini-IMU”.3. In definitiva, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 6568/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 18293/2026Data pubblicazione 06/06/20264. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, acarico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida inEuro 13.000,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dàcarico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del25/3/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO
Sentenza Cassazione n. 18293/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris