CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 10465/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato nello [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale T omaso E pidendio, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusionidella difesa depositate in data 24.11.2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, laCorte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale Monocratico di Messina all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato assorbito il reato di evasione di cui al capo 1) del processo riuniton. 1936/2023 R NR in quello, pure di evasione, di cui al capo a) della rubricadel processo principale n. 1847/2023 RNR , ed ha riqualificato come reato di danneggiamento aggravato ex art. 635, comma 2cod. pen. il reato già contestato al capo b) come tentato furto aggravato da violenza sulle cose ed esposizione alla pubblica fede, confermando la pena già comminata all'imputato in primo grado. 2. Ha proposto ricorso l’imputato articolando due motivi, di seguito richiamatinei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge penale in relazione alla riqualificazione nel delitto di danneggiamento aggravato ex art. 635 comma 2 cod. pen.del reato già contestato al capo b) della rubrica come tentato furto aggravato. Argomenta che la Corte di Appello, riconoscendo la desistenza dal reato di tentato furto dell’autovettura aggravato da violenza sulle cose e dall’esposizione a pubblica fede contestato al capo b), aveva riqualificato il fatto quale danneggiamento ex art. 635 comma 2 cod. pen., in ciò violando la legge penalein quanto la violenza sulla vettura avrebbe dovuto ritenersi assorbita dalla contestazione del furto di cui al capo c) relativo ai beni rinvenuti all’interno dell’auto, contestazione che comprendeva, tra l’altro, la violenza sul medesimo oggetto (costituito dallo stessosportello) in rilievo nel capo precedente . 2.2. Con il secondo motivo,il ricorso si duole del vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata non aveva considerato che, nel caso di specie, la violenza aveva ad oggettobeni non contemplati dall’art. 635 comma 2 cod. pen. 3. Il PG ha anticipato conclusioni scritt e con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato conclusioni in data 24.11.2025 con le quali , oltre ad insistere per l’accoglimento del ricorso, ha dedotto la carenza di elemento psicologico del reato di danneggiamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondatonei termini di seguito illustrati. 2. Il secondo motivo è inammissibile. Il suo esame prioritario si impone al solo fine di chiarire che, contrariamente all’assunto difensivo, non è smentita la tipicità del reato di cui al capo b), come riqualificato dalla Corte di appello, seppure la sua rilevanza risulta destinata a trovare soluzione nel concorso apparente di norme, esaminato con riguardo al restante motivo di ricorso. 2.1. Per quanto qui allora in rilievo, l’imputazione contestava al capo b) l’aggravante del tentato furto in relazione alla violenza sulle cose in quanto l’autore aveva forzato la portiera della vettura, bene esposto alla pubblica fede, circostanza in relazione alla quale era addebitata l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen. La sentenza impugnata, escludendo il tentato furto dell’auto, ha qualificato l’effrazione della portiera quale danneggiamento connotato dalla esposizione del bene alla pubblica fede. Secondo il ricorso, «lo sportello forzato di un'autovettura di proprietà privata, avvenuto in piena notte in una strada deserta, non può rientrare tra i beni e le circostanze indicati dalla norma penale, non potendosi neppure ipotizzare che esso sia un edificio pubblico, un opera destinata ad irrigazione, una pianta di viti o arbusti fruttiferi, un impianto sportivo o che l'azione, avvenuta in piena notte con strada deserta, sia stata effettuata in occasione di manifestazioni». 2.2. Il ricorrente, peraltro, così argomentando,oggettivamente pretermette che tra i beni considerati dall’art. 635 comma 2 n. 1) cod.pen.– che descrive elemento costitutivo della fattispecie e non più mera circostanza aggravante - rientrano anche quelli esposti per necessità e consuetudine alla pubblica fede, indicati mediante il richiamo dell’art. 625 n. 7 cod.pen. Non è qui nemmeno concretamente controverso , po i , che il bene in rilievo (in questo caso l’autovetturastessa con lo sportello che ne costituisce componente essenziale) fosse esposta alla pubblica fede ai sensi della disposizione indicata. La sentenza impugnata ha, quindi, correttamente applicato la disposizione penale, anche motivando sulla sua riferibilità alla fattispecie concretamente in esame. Il motivo di impugnazione, da un lato è aspecifico in quanto non si confronta con la ratio decidendi, dall’altro è manifestamente infondato. 2.3. Sul tema, nella memoria depositata in data 24/11/2025, la difesa ha aggiuntivamente dedotto la carenza di elemento piscologico del danneggiamento. Si tratta, in realtà, di motivo nuovo inammissibile, siccome attinente al profilo dell’elemento soggettivo nemmeno investito dal ricorso originario e, comunque, dedotto tardivamente e ad integrazione di motivo affetto da sua originaria inammissibilità. Il motivo è, comunque, manifestamente infondato, posto che risulta evidente come il danneggiamento sia stato voluto, seppure al fine originario di commissione del furto. Né rileva qui il dolo specifico. 3. Come premesso, è invece fondato il secondo motivo. 3.1. L’imputazione contestava al [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui di interesse, al capo b), il tentativo di furto della autovettura Smart di colore bianco targata DX214PE, aggravato da: 1) esposizione del bene alla pubblica fede, 2) approfittamento di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, avendo agito a tarda notte in luogo isolato; 3) violenza sulle cose, in relazione alla forzatura dello sportello dell'autovettura. Contestava altresì al capo c) il furto consumato del denaro e di alcuni oggetti rinvenuti all'interno dello stesso mezzo (in particolare, di un portachiavi a forma di fischietto raffigurante la città di Londra e di alcune monete per un importo dieuro 10,00. beni custoditi nel porta oggetti), con le medesime aggravanti. Mentre la sentenza di primo grado aveva condannato per entrambi i capi, quella qui impugnata, ritenuto che l’imputato avesse messo in atto una desistenza dal furto tentato dell’autovettura, ha riqualificato il fatto come danneggiamento della portiera dell’automezzo, bene esposto per necessità o per consuetudine alla pubblica fede. A fronte di ciò, la difesa si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia considerato che il danneggiamento così riconosciuto risultava assorbito dall’aggravante della violenza sulle cose contestata in relazione al furto consumato di cui al capo c). 3.2. La prospettazione difensivamerita adesione. Deve, al riguardo, affermarsi che nel reato di furto di beni custoditi all’interno dell’autovettura con violenza sullo sportello del mezzo esposto alla pubblica fede rimane assorbito quello di danneggiamento dello sportello medesimo , non rilevando in senso contrario il fatto che questo discenda da riqualificazione dell’originaria contestazione di furto tentato dell’autovettura stessa, con violenza sulle cose. 3.2.1. In generale, è consolidato l’orientamento di legittimità secondo cui «Il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose non concorre con il reato di danneggiamento delle medesime cose ma lo assorbe, in quanto la violenza si trova in rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto» (Sez. 5, Sentenza n. 49571 del 23/09/2014,Rv. 261732 – 01. Cfr. ex multis : Sez. 5, Sentenza n. 20743 del 13/04/2010,Rv. 247613 – 01 ). Nel caso di specie, indubbia la sovrapponibilità materiale dei fatti, quanto alla condotta ed al suo oggetto, si apprezzano le condizioni così enunciate per affermare l’assorbimento del danneggiamento nel furto aggravato. 3.2.2. Conclusioni differenti non rinvengono fondamento nel rilievo che il reato di danneggiamento discende dal tentativo desistito di furto dell’automezzo originariamente oggetto del capo b) e riqualificato dalla Corte di appello in applicazione del disposto dell’art. 56 comma 3 cod.pen. Ladisposizione in rilievo prevede appunto che «Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso». La norma così richiamata si limita a stabilire la punibilità degli atti compiuti. Punibilità che, comunque, non può che essere definita secondo la residua tipicità degli atti medesimi e la rilevanza che a questa è associabile. In altri termini, una volta che, espunta dalla sfera della rilevanza penale la più ampia fattispecie del tentativo siccome desistito , residui quella del danneggiamento, questa deve essere valutata nei termini che le sono propri anche ai fini del tema dell’assorbimento qui in esame. 3.3. Alla stregua delle premesse poste, èdato affermare l’assorbimento del reato di danneggiamento di cui al capo b) in quello di furto aggravato di cui al capo c). 4. L’accoglimento del motivo indicato comporta anche la rideterminazione della pena. 4.1. Al riguardo, il Tribunale aveva disposto: «Ciò premesso atteso i criteri direttivi di cui all'art.133 c.p.,penaequa appare quella di anni 2 di reclusione ed E 800 di multa oltre il pagamento delle spese processuali. (p.b.= anni 2 di reclusione ed E 900 di multa già ridotta per il tentativo aumentata per la continuazione ad anni 3 di reclusione ed E 1200 di multa ridotta per il rito)». La Corte di Appello, operata la riqualificazione, aveva osservato che «Tanto chiarito, posto che il reato più grave è da individuarsi nella fattispecie di furto consumato di cui al capo c) della rubrica la pena da irrogarsi, considerando il vincolo della continuazione con gli altri reati contestati e la riduzione per la scelta del rito, risulta essere stata fissata dal primo Giudice, in ultima analisi, financo al di sotto del minimo edittale.Ne deriva che, in ragione di quanto sopra prospettato, debba ritenersi già di per sé ben congrua, proporzionata e ben calibrata la pena in primo grado comminata all'imputato, anche per le residue contestazioni da ritenersi riconformate, nei sensi sopra esplicitati, nel presente processo di secondo grado». 4.2. Deve, peraltro, qui considerarsi che, ferma la pena base non attinta dal presente giudizio, l’aumento per la continuazione deve tenere conto della espunzione della quota riferibile al reato di danneggiamento che è stato qui escluso come sopra. Si tratta di determinazione che deve essere rimessa al giudice di merito, previo annullamento con apposito rinvio della sentenza impugnata in parte qua. P.Q.M Assorbito il reato di danneggiamento di cui al capo b) in quello di furto aggravato di cui al capo c),annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giu