CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25223/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni scritte formulate ai sensi della citata norma dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11/11/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza applicativa di misura cautelare reale del sequestro preventivo emessa in data 22 giugno 2017 dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sui beni immobili della ricorrente moglie di [OSCURATO:PERSONA] indagato per il reato di truffa sul presupposto della fittizia intestazione degli stessi. Il tribunale adito riteneva inammissibile l'istanza osservando che trattavasi di questione afferente l'esecuzione della misura da sottoporre al giudice competente e che, anche a ritenere astrattamente ammissibile l'impugnazione innanzi al giudice del riesame, tale istanza doveva ritenersi tardiva in quanto la ricorrente, già in data 23/02/2018, aveva avuto contezza del provvedimento avendo presentato istanza di dissequestro delle autovetture a lei sequestrate in data 04/07/2017 o, comunque, avrebbe potuto consultare gli atti da cui risultava l' esecuzione della misura relativamente ai beni in questione. 2. Contro la menzionata ordinanza ricorre per cassazione il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi: a. violazione degli artt. 321, 322 e 324 c.p.p. per avere i giudici del riesame ritenuto che le questioni concernenti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo devono essere portate all'attenzione del giudice con incidente di esecuzione. Osserva che tale assunto era erroneo alla luce dei principi fissati dai giudici di legittimità ed in particolare da S.U. 48126/2017; b. violazione di legge in relazione all'art. 324 commi 1 e 2 c.p.p. nonché motivazione apparente quanto alla ritenuta tardività dell'impugnazione. Osserva che nel caso in esame contrariamente a quanto affermato dal tribunale non poteva ritenersi che la ricorrente fosse a conoscenza ovvero avrebbe potuto essere a conoscenza del provvedimento de quo in quanto lo stesso non le era stato notificato e non era mai stato depositato dall' autorità inquirente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva questa Corte che entrambe le censure sono fondate. 2. In ordine al primo profilo relativo alla ammissibilità della proposta impugnazione nelle forme della istanza di riesame va rilevato che non appare condivisibile la tesi del tribunale secondo cui le censure avanzate da [OSCURATO:PERSONA], contro l'ordinanza in esame afferivano a questioni riguardanti l'esecuzione della misura da sottoporre al giudice competente. Invero la Suprema Corte ha più volte affermato che "In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi, ma nella disponibilità dell'indagato, il terzo che si limiti a rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità è legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. (Sez. 3, sentenza n.38512 del 22/06/2016 Cc, dep.16/09/2016, Rv. 268086).Unico mezzo per il terzo per contestare il sequestro di beni, dei quali afferma di essere titolare, è, infatti, il giudizio del riesame in quanto la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura cautelare reale ma deve essere valutata come presupposto di legittimità della stessa. 3. Anche il secondo motivo è fondato, dovendosi ritenere l' impugnazione de qua tempestivamente proposta per le ragioni appresso precisate. 3.1. I giudici di merito hanno osservato che nel caso in esame, pur in difetto della formale notifica dell'esecuzione del sequestro de quo, doveva ritenersi che la ricorrente fosse perfettamente a conoscenza dello stesso in quanto, in qualità di coindagata, aveva presentato istanza di dissequestro delle autovetture e successivo appello a fronte del provvedimento di rigetto da parte del G.LP. in data 8 marzo 2018. Assume, ancora, che il provvedimento di sequestro e gli atti esecutivi dovevano essere conosciuti dalla Menke in quanto ai sensi dell'art. 322 bis comma secondo c.p.p. - che rinvia all' art. 310 c.p.p. - dovevano ex lege restare in cancelleria per la consultazione sino al giorno dell'udienza sicchè la ricorrente, coindagata, avrebbe certamente avuto la possibilità di consultare gli atti esecutivi del sequestro. Rileva, altresì, che dal momento che alla Menke erano stati notificati sia l'avviso di conclusione delle indagini che il successivo decreto che dispone il giudizio, tutto il fascicolo comprensivo degli atti esecutivi del sequestro poteva essere consultato dalla predetta. 3.2. Osserva il Collegio che l'art. 324 comma 1, cod. proc. pen. fa decorrere il termine per proporre istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro dalla data di esecuzione dello stesso o dalla diversa data in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro; e sulla base della normativa vigente viene in rilievo non solo la conoscenza legale della misura, procurabile tramite i mezzi formali previsti, ma ogni diverso strumento volto a procurare la conoscenza di fatto degli effetti derivanti dal sequestro. In tale ottica, nell'ipotesi di assenza dell'attivazione di quel meccanismo volto a procurare la presunzione di conoscenza dell'esecuzione, non può essere dichiarata tardiva l'impugnazione dell'interessato assumendo che sia sempre a carico dello stesso allegare elementi utili a fissare la data in cui ha avuto conoscenza di fatto dell'esecuzione. (Sez. 6, Sentenza n. 3108 del 19/09/1995 Cc. (dep. 24/10/1995) Rv. 202731 - 01, E' stato, condivisibilmente, osservato che il giudice che, in difetto di prova della legale conoscenza del provvedimento, ritenga tardiva l'impugnazione proposta ha l'onere di accertare, alla stregua delle risultanze processuali, la diversa data, rispetto all'allegazione dell'interessato, in cui l'effettiva conoscenza si sarebbe verificata. (Fattispecie in tema di riesame di decreto di sequestro preventivo, dichiarato inammissibile per non avere fornito il ricorrente, amministratore della società estera proprietaria delle autovetture sequestrate, che si trovavano nella disponibilità di altro soggetto, la prova della data, rilevante ai sensi dell'art. 324, comma 1, cod.proc. pen., di effettiva conoscenza della misura). (Sez. 3, Sentenza n. 15833 del 11/10/2017 Cc. (deo. 10/04/2018 ) Rv. 272843 - 01. Ciò non è avvenuto nel caso in esame. In primo luogo va rilevato che l'affermazione del tribunale secondo cui avendo la ricorrente presentato istanza di dissequestro relativa a beni mobili oggetto del medesimo decreto ed opposizioni davanti al GIP avverso il relativo rigetto non appare decisiva posto che il provvedimento cautelare emesso dal GIP, secondo quanto è da ritenere incontroverso, non conteneva alcuna specifica l'indicazione dei beni su cui apporre il vincolo. Difettando ogni indicazione delle consistenze immobiliari oggetto del presente procedimento non può, dunque, in alcun modo ritenersi che avendo la ricorrente presentato istanze di dissequestro di altri beni avrebbe per ciò solo acquisito conoscenza del sequestro eseguito sui beni immobili in questione. Il Tribunale non ha, poi, accertato in concreto se il fascicolo acquisito in cancelleria per il richiamato giudizio di appello contenesse effettivamente gli atti esecutivi relativi ai beni oggetto dell' odierna impugnazione. Ed, ancora, come correttamente rilevato dalla difesa anche la affermazione secondo cui la ricorrente avrebbe potuto acquisire conoscenza dell'esecuzione del sequestro per cui è causa consultando il fascicolo dell'intero procedimento successivamente alla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 c.p.p. è frutto di una ricostruzione meramente ipotetica da parte del Tribunale. Non essendovi prova certa che il provvedimento di esecuzione del sequestro in esame era in effetti presente nel fascicolo del PM (circostanza questa non verificata dal tribunale), e dovendosi ritenere che, come ragionevolmente dedotto dalla ricorrente, la stessa ha avuto contezza attraverso l'esame della ispezione ipotecaria il tribunale avrebbe, conseguentemente, dovuto ritenere ammissibile e tempestiva l'impugnazione esaminandola nel merito. Va, quindi, disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L'Aquila - sezione per le misure cautelari reali - per nuovo esame nel merito. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di L'Aquila - sezione per le misure cautelari reali - per nuovo es