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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 25971/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25594-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 25594/2021 Cron.

Rep.

Ud. 20/06/2023 CC rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 9228/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/04/2021 R.G.N. 16279/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con ordinanza n. 9228/2021, questa Corte ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 186/2017 della Corte di appello di Genova, la quale, decidendo in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 9916/2016, dichiarava che nulla era dovuto alla stessa da parte della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in relazione a vicenda processuale originata da provvedimento di esclusione da socia della lavoratrice, comunicato con lettera del 6 agosto 2011, dichiarato illegittimo con lodo arbitrale rituale del 7 marzo 2012, divenuto poi definitivo, con condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla ricostituzione del rapporto associativo e al risarcimento del danno patrimoniale;

2. con il presente ricorso è domandata la revocazione dell’ordinanza n. 9228/2021 sulla base di unico articolato motivo; la cooperativa sociale intimata resiste con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria;al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA]

1. parte ricorrente sostiene che questa Corte avrebbe errato nell'aver affermato che il ricorso al giudice del lavoro per il ripristino del rapporto lavorativo era stato superfluo e ingiustificato, per essere precedentemente intervenuto un lodo arbitrale che aveva accertato l'illegittimità del provvedimento di esclusione da socia che le avrebbe consentito di richiedere sulla base del suddetto titolo anche il ripristino del rapporto di lavoro; argomenta che l'ordinanza impugnata in questa sede per revocazione si è fondata sulla supposizione di un fatto (il valore di titolo esecutivo del lodo arbitrale per la ricostituzione del rapporto di lavoro) la cui verità sarebbe incontrovertibilmente esclusa da atti e documenti del processo; conclude per la revoca della predetta ordinanza con conseguente cassazione della sentenza della Corte d'appello di Genova n. 186/2017 già impugnata con ricorso per Cassazione, con ogni statuizione conseguente all'accoglimento del secondo motivo relativo alla condanna alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio;

2. I l ricorso è inammissibile;

3. preliminarmente si rinvia, per la compiuta ricostruzione della vicenda processuale , alle precedenti pronunce di questa Corte inter partes n. 9916/2016 e n. 9228/2021;

4. per quanto qui specificamente rileva, osserva il Collegio che il secondo motivo di ricorso per cassazione avverso la seconda sentenza della Corte di Genova riguardava la dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di lite relativamente a tutti i gradi di giudizio, assumendo trattarsi di condanna pronunciata dal giudice del rinvio in violazione della regola della soccombenza e, in particolare, senza tenere conto del fatto che, a fronte del contenuto del lodo arbitrale, si rendeva necessaria per l'attrice la proposizione di altra causa per la ricostituzione del rapporto lavorativo e che, in ogni caso, la soccombenza era da intendersi limitata ad un profilo meramente risarcitorio; detto motivo veniva ritenuto infondato, avendo il giudice del rinvio fondato la condanna al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio sul rilievo che "quando la ricorrente ha promosso il giudizio di primo grado, il lodo arbitrale aveva già condannato la cooperativa, oltre che a corrisponderle le retribuzioni, anche a ripristinare il rapporto associativo", sicché, ciò premesso, la sentenza impugnata risultava esente dalle censure rivoltele con tale motivo, essendosi attenuta al consolidato orientamento, per il quale: "L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi" (Cass. n. 25141/2006); con la conseguenza che, accertata in sede arbitrale l’illegittimità del provvedimento di esclusione da socia, la ricorrente avrebbe avuto titolo a richiedere anche il ripristino del rapporto di lavoro, quale automatica conseguenza della ricostituzione del rapporto associativo, sicché era da ritenere non giustificata la proposizionedi altro e successivo ricorso avanti al giudice del lavoro;5. si tratta di motivazione in diritto e la questione della soccombenza è stata oggetto di specifico esame a seguito di specifico motivo di ricorso per cassazione; pertanto si è fuori dal perimetro segnato dall’art. 395 c.p.c., che non delinea la possibilità di ridiscutere in diritto un motivo per cassazione già respinto;

6. l 'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato, e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. n. 26890/2019; conf.

Cass. n. 2236/2022); l'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (Cass.n. 442/2018, n. 22171/2010; v. anche S.U. n. 31032/2019); ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. n. 9527/2022);

7. nel caso in esame non è configurabile una svista percettiva, perché sulla questione controversa (effetti del lodo arbitrale) l’ordinanza impugnata ha espresso una specifica valutazione; tale natura valutativa della questione ne determina la sottrazione come tale al rimedio revocatorio (cfr. Cass. n. 27622/2018), avendo sulla questione l’ordinanza impugnata compiuto un giudizio di diritto;

8. deve , perciò , ribadirsi che il combinato disposto dell'art. 391-bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass. n. 8984/2018; cfr.altresì, sulla differenza tra giudizio di fatto e giudizio di diritto Cass.

S.U. n. 23306/2018, in motivazione, §§ 8-14, e giurisprudenza ivirichiamata);

9. stante l’inammissibilità del ricorso per revocazione, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della cooperativa controricorrente delle spese del presente giudizio secondo la regola della soccombenza, nonché al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.200 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25594-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 25594/2021 Cron. Rep. Ud. 20/06/2023 CC rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 9228/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/04/2021 R.G.N. 16279/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con ordinanza n. 9228/2021, questa Corte ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 186/2017 della Corte di appello di Genova, la quale, decidendo in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 9916/2016, dichiarava che nulla era dovuto alla stessa da parte della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in relazione a vicenda processuale originata da provvedimento di esclusione da socia della lavoratrice, comunicato con lettera del 6 agosto 2011, dichiarato illegittimo con lodo arbitrale rituale del 7 marzo 2012, divenuto poi definitivo, con condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla ricostituzione del rapporto associativo e al risarcimento del danno patrimoniale; 2. con il presente ricorso è domandata la revocazione dell’ordinanza n. 9228/2021 sulla base di unico articolato motivo; la cooperativa sociale intimata resiste con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria;al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1. parte ricorrente sostiene che questa Corte avrebbe errato nell'aver affermato che il ricorso al giudice del lavoro per il ripristino del rapporto lavorativo era stato superfluo e ingiustificato, per essere precedentemente intervenuto un lodo arbitrale che aveva accertato l'illegittimità del provvedimento di esclusione da socia che le avrebbe consentito di richiedere sulla base del suddetto titolo anche il ripristino del rapporto di lavoro; argomenta che l'ordinanza impugnata in questa sede per revocazione si è fondata sulla supposizione di un fatto (il valore di titolo esecutivo del lodo arbitrale per la ricostituzione del rapporto di lavoro) la cui verità sarebbe incontrovertibilmente esclusa da atti e documenti del processo; conclude per la revoca della predetta ordinanza con conseguente cassazione della sentenza della Corte d'appello di Genova n. 186/2017 già impugnata con ricorso per Cassazione, con ogni statuizione conseguente all'accoglimento del secondo motivo relativo alla condanna alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio; 2. I l ricorso è inammissibile; 3. preliminarmente si rinvia, per la compiuta ricostruzione della vicenda processuale , alle precedenti pronunce di questa Corte inter partes n. 9916/2016 e n. 9228/2021; 4. per quanto qui specificamente rileva, osserva il Collegio che il secondo motivo di ricorso per cassazione avverso la seconda sentenza della Corte di Genova riguardava la dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di lite relativamente a tutti i gradi di giudizio, assumendo trattarsi di condanna pronunciata dal giudice del rinvio in violazione della regola della soccombenza e, in particolare, senza tenere conto del fatto che, a fronte del contenuto del lodo arbitrale, si rendeva necessaria per l'attrice la proposizione di altra causa per la ricostituzione del rapporto lavorativo e che, in ogni caso, la soccombenza era da intendersi limitata ad un profilo meramente risarcitorio; detto motivo veniva ritenuto infondato, avendo il giudice del rinvio fondato la condanna al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio sul rilievo che "quando la ricorrente ha promosso il giudizio di primo grado, il lodo arbitrale aveva già condannato la cooperativa, oltre che a corrisponderle le retribuzioni, anche a ripristinare il rapporto associativo", sicché, ciò premesso, la sentenza impugnata risultava esente dalle censure rivoltele con tale motivo, essendosi attenuta al consolidato orientamento, per il quale: "L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi" (Cass. n. 25141/2006); con la conseguenza che, accertata in sede arbitrale l’illegittimità del provvedimento di esclusione da socia, la ricorrente avrebbe avuto titolo a richiedere anche il ripristino del rapporto di lavoro, quale automatica conseguenza della ricostituzione del rapporto associativo, sicché era da ritenere non giustificata la proposizionedi altro e successivo ricorso avanti al giudice del lavoro;5. si tratta di motivazione in diritto e la questione della soccombenza è stata oggetto di specifico esame a seguito di specifico motivo di ricorso per cassazione; pertanto si è fuori dal perimetro segnato dall’art. 395 c.p.c., che non delinea la possibilità di ridiscutere in diritto un motivo per cassazione già respinto; 6. l 'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato, e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. n. 26890/2019; conf. Cass. n. 2236/2022); l'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (Cass.n. 442/2018, n. 22171/2010; v. anche S.U. n. 31032/2019); ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. n. 9527/2022); 7. nel caso in esame non è configurabile una svista percettiva, perché sulla questione controversa (effetti del lodo arbitrale) l’ordinanza impugnata ha espresso una specifica valutazione; tale natura valutativa della questione ne determina la sottrazione come tale al rimedio revocatorio (cfr. Cass. n. 27622/2018), avendo sulla questione l’ordinanza impugnata compiuto un giudizio di diritto; 8. deve , perciò , ribadirsi che il combinato disposto dell'art. 391-bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass. n. 8984/2018; cfr.altresì, sulla differenza tra giudizio di fatto e giudizio di diritto Cass. S.U. n. 23306/2018, in motivazione, §§ 8-14, e giurisprudenza ivirichiamata); 9. stante l’inammissibilità del ricorso per revocazione, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della cooperativa controricorrente delle spese del presente giudizio secondo la regola della soccombenza, nonché al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.200 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
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