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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19577/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 27703/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 812/2021, emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI.

Ric. n. 27703/2021 sez.

M3 - ud. 11-05-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 14/7/2021 (n. 812/2021), la Corte d'ap- pello di Ancona, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (avente causa dalla [OSCURATO:SOCIETA].), e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha accolto la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. diretta all'accertamento dell'inefficacia nei confronti della banca attrice, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto con il quale [OSCURATO:PERSONA] (debitrice della [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo fideiussorio) aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA]- chini e [OSCURATO:PERSONA] taluni immobili propri; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, in dis- senso rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice, ha evidenziato la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi ai fini dell'accogli- mento della domanda revocatoria avanzata dalla banca attrice, dispo- nendo, conseguentemente, per l'attestazione dell'inopponibilità, nei confronti dell'originaria attrice, delle cessioni immobiliari eseguite dalla Serini; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- gnucci e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in qualità di cessionaria dei crediti della [OSCURATO:SOCIETA]., resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depo- sitato memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. (in relazione Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 27703/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- mente ritenuto di identificare la prova della partecipatio fraudis dei terzi all'intento (pretesamente) fraudolento della Serini mediante il ri- chiamo della sola relazione di parentela tra le parti (essendo la Serini la moglie del figlio degli acquirenti), trattandosi di un elemento rappre- sentativo del tutto insufficiente ai fini della dimostrazione del thema probandum in esame; con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere il giudice d'appello omesso di tener conto del complessivo quadro probatorio acquisito agli atti del giudizio (e, se- gnatamente, degli elementi di prova analiticamente richiamati in ri- corso) ai fini della decisione concernente la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria promossa dalla controparte; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono inammissibili; osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la prova della par- ticipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'a- zione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da pre- sunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente in- verosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019, Rv. 652471 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009, Rv. 607194 - 01); ciò premesso, varrà rilevare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), i ricorrenti si siano sostanzialmente spinti a sollecitare la Corte di legittimità a Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 27703/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione; in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti risultano aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fat- tispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insi- stendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ri- costruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; osserva sul punto il Collegio come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) - e, segnatamente, della particolare relazione di parentela tra le parti dell'atto impugnato - non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu °culi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ri- costruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conse- guente oggettiva inidoneità della censura in esame a dedurre la viola- zione dell'art. 2729 c.c. nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez.

Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par.

4. e segg.); nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epi- grafe del primo motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate Adunanza del 11 maggio 2022 - R. G. n. 27703/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti; si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi con- troversi tra le parti; a tale ultimo riguardo, è appena il caso di sottolineare come il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. possa ritenersi denunciabile per cassa- zione, unicamente là dove attenga all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo Adunanza del 11 maggio 2022 - R. G. n. 27703/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giu- dice, ancorché la sentenza non abbia dato conto dì tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); pertanto, dovendo ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte dì legittimità al riesame del merito della causa, le odierne do- glíanza dei ricorrenti devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di ade- guata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in al- cuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica unicamente rilevanti in que- sta sede; sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente attestata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liqui- Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 27703/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri date in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella mi- sura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 27703/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 812/2021, emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Ric. n. 27703/2021 sez. M3 - ud. 11-05-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 14/7/2021 (n. 812/2021), la Corte d'ap- pello di Ancona, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (avente causa dalla [OSCURATO:SOCIETA].), e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha accolto la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. diretta all'accertamento dell'inefficacia nei confronti della banca attrice, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto con il quale [OSCURATO:PERSONA] (debitrice della [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo fideiussorio) aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA]- chini e [OSCURATO:PERSONA] taluni immobili propri; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, in dis- senso rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice, ha evidenziato la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi ai fini dell'accogli- mento della domanda revocatoria avanzata dalla banca attrice, dispo- nendo, conseguentemente, per l'attestazione dell'inopponibilità, nei confronti dell'originaria attrice, delle cessioni immobiliari eseguite dalla Serini; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- gnucci e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in qualità di cessionaria dei crediti della [OSCURATO:SOCIETA]., resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depo- sitato memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. (in relazione Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 27703/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- mente ritenuto di identificare la prova della partecipatio fraudis dei terzi all'intento (pretesamente) fraudolento della Serini mediante il ri- chiamo della sola relazione di parentela tra le parti (essendo la Serini la moglie del figlio degli acquirenti), trattandosi di un elemento rappre- sentativo del tutto insufficiente ai fini della dimostrazione del thema probandum in esame; con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere il giudice d'appello omesso di tener conto del complessivo quadro probatorio acquisito agli atti del giudizio (e, se- gnatamente, degli elementi di prova analiticamente richiamati in ri- corso) ai fini della decisione concernente la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria promossa dalla controparte; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono inammissibili; osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la prova della par- ticipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'a- zione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da pre- sunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente in- verosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019, Rv. 652471 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009, Rv. 607194 - 01); ciò premesso, varrà rilevare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), i ricorrenti si siano sostanzialmente spinti a sollecitare la Corte di legittimità a Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 27703/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione; in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti risultano aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fat- tispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insi- stendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ri- costruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; osserva sul punto il Collegio come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) - e, segnatamente, della particolare relazione di parentela tra le parti dell'atto impugnato - non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu °culi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ri- costruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conse- guente oggettiva inidoneità della censura in esame a dedurre la viola- zione dell'art. 2729 c.c. nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par. 4. e segg.); nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epi- grafe del primo motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate Adunanza del 11 maggio 2022 - R. G. n. 27703/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti; si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi con- troversi tra le parti; a tale ultimo riguardo, è appena il caso di sottolineare come il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. possa ritenersi denunciabile per cassa- zione, unicamente là dove attenga all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo Adunanza del 11 maggio 2022 - R. G. n. 27703/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giu- dice, ancorché la sentenza non abbia dato conto dì tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); pertanto, dovendo ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte dì legittimità al riesame del merito della causa, le odierne do- glíanza dei ricorrenti devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di ade- guata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in al- cuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica unicamente rilevanti in que- sta sede; sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente attestata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liqui- Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 27703/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri date in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella mi- sura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cas
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