CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21970/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta;avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 353/2022 depositata il 23febbraio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dal ConsigliereGuido Romano.1. — [OSCURATO:PERSONA].ra [OSCURATO:PERSONA], cessionaria dei crediti vantati dallesocietà [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e da [OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. in forza dei rapporti diNumero registro generale 22163/2022Numero sezionale 2781/2026Numero di raccolta generale 21970/2026Data pubblicazione 26/06/2026conto corrente n. 2991–88 e n. 3330–95, conveniva in giudizio il predetto istitutodi credito al fine di ottenere l’accertamento della illegittimità di talune postepassive, la rideterminazione del saldo e la condanna della convenuta allarestituzione dell’indebito, oltre che al risarcimento del danno.In particolare, l’attrice deduceva l’inesistenza di validi contratti scritti,l’illegittimità dei tassi debitori ultralegali in assenza di valida pattuizione scritta,l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l’illegittimità dellacommissione massimo scoperto per l’inesistenza di valida pattuizione scritta eper assenza di causa, la variazione in senso peggiorativo delle condizionieconomiche nel corso del rapporto, il superamento dei tassi soglia antiusura,l’applicazione del cd. gioco delle valute fittizie, l’applicazione di spese, oneri ecommissioni in assenza di valide pattuizioni.Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Pistoiaaccertava e dichiarava la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente n.3330–95 e n. 2991–88 relative alla commissione di massimo scoperto, dichiaravanon dovuta la commissione di massimo scoperto addebitata in epocaantecedente al 31 dicembre 2002, condannava la banca convenuta a rifondere infavore dell’attrice € 1.335,21, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo,rigettava ogni diversa domanda di parte attrice, ritenendo, in particolare, che gliaddebiti praticati a titolo di commissione di massimo scoperto per il periodosuccessivo alla data del 31 dicembre 2002 fossero legittimi siccome effettuati inforza dello jus variandi pattuito alle clausole n. 16 dei contratti ed esercitato inconcreto tramite l’invio degli estratti conto del 31 marzo 2003.La Corte di appello di Firenze respingeva tanto l’appello principale,proposto dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], quanto l’appello incidentale propostodalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]2. — Avverso tale decisione, la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione, affidato ad un motivo.Rimane intimata la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale del 23 giugno2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 22163/2022Numero sezionale 2781/2026Numero di raccolta generale 21970/2026Data pubblicazione 26/06/20261. — L’unico motivo di ricorso proposto dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ècosì rubricato: «nullità della sentenza/procedimento per violazione delle norme dicui agli artt. 112, 115, 116, 167 cpc; violazione e falsa applicazione delle normedi cui agli artt. 1346 e 1418 cc, art. 117 e 118 del t.u.b. n. 385 del 1993, artt.1284 e 2697 del cc; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è statooggetto di discussione tra le parti».In particolare, il motivo censura la sentenza della Corte d’Appello discoperto (CMS) effettuati dalla banca dopo il 31 dicembre 2002, nonostantefosse ormai definitivo l’accertamento della nullità delle relative clausolecontrattuali per indeterminatezza. Secondo la ricorrente, tale nullità, nonimpugnata dalla banca e quindi coperta da giudicato, avrebbe dovuto comportarel’espunzione di tutti gli addebiti di CMS per l’intero periodo dei rapporti, e nonsoltanto fino a tale data.La decisione impugnata viene, poi, criticata nella parte in cui ha ritenutoche le successive comunicazioni contenute negli estratti conto del 31 marzo2003, effettuate nell’ambito dello ius variandi, fossero idonee a sanare la nullitàdelle clausole e a legittimare gli addebiti successivi. La ricorrente sostiene inveceche lo ius variandi, ai sensi dell’art. 118 TUB, consente esclusivamente lamodifica di condizioni contrattuali già valide, ma non può né sanare clausole nullené introdurre ex novo oneri economici non previamente e validamente pattuiti informa scritta.La ricorrente, ancora, contesta che la Corte d’Appello abbia omesso dipronunciarsi sullo specifico motivo di gravame relativo proprio all’impossibilità disanare la nullità mediante lo ius variandi, limitandosi a ritenere legittima inastratto la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali nel regime normativovigente all’epoca. Tale omissione integrerebbe violazione dell’art. 112 c.p.c. evizio di motivazione apparente o insufficiente, nonché omesso esame di un fattodecisivo.Ne deriva, secondo il ricorso, che la sentenza impugnata è nulla ocomunque affetta da errori di diritto, poiché ha consentito il mantenimento diaddebiti derivanti da clausole inesistenti sul piano giuridico. La correttaNumero registro generale 22163/2022Numero sezionale 2781/2026Numero di raccolta generale 21970/2026Data pubblicazione 26/06/2026applicazione dei principi avrebbe invece imposto di dichiarare la ripetibilità ditutte le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto perl’intero svolgimento dei rapporti bancari, con conseguente accoglimento integraledella domanda restitutoria.2. — Il motivo di ricorso, così riassunto, si presenta inammissibile sotto piùprofili.In primo luogo, sotto il dedotto profilo di cui al n. 5 del primo commadell’art. 360 c.p.c., deve rilevarsi che si è al cospetto di cd. sentenza «doppiaconforme» e di ricorso per cassazione introdotto dopo la data dell'11 settembre2012: come è noto, qualora la sentenza conferma la decisione di primo gradosulla base delle stesse questioni, inerenti alle questioni di fatto, poste alla basedella decisione appellata, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente peri motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c.: è, dunque,inammissibile il ricorso proposto ai sensi del n. 5 della richiamata disposizionecodicistica.Peraltro, secondo giurisprudenza del tutto costante, per superarel’inammissibilità derivante dalla «doppia conforme», la parte ha l’onere diindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (così, Cass. Sez. 3, 28/02/2023, n. 5947, Rv. 667202 - 01; Cass. Sez. 3,20/09/2023, n. 26934, Rv. 669015 - 01 secondo la quale, nell’ipotesi di «doppiaconforme», è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello,dimostrando che sono tra loro diverse e detto onere non viene meno in caso disuccessione nel diritto controverso tra primo e secondo grado, giacché ilsopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizione sostanzialededotta in giudizio non implica necessariamente la diversità tra le ragioni di fattoalla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado diappello. Nel medesimo senso, Cass. Sez. 1, 22/12/2016, n. 26774, Rv. 643244 -03).Pertanto, il motivo si presenta inammissibile in quanto - a fronte dellasentenza di appello che ha confermato la decisione di primo grado - la ricorrentenon ha allegato che la Corte di appello, pur confermando il dispositivo, haNumero registro generale 22163/2022Numero sezionale 2781/2026Numero di raccolta generale 21970/2026Data pubblicazione 26/06/2026adottato una ratio decidendi diversa da quella del Tribunale. Anzi, al contrario, èla stessa ricorrente che ha evidenziato la sostanziale identità delle motivazioniposte a fondamento delle due decisioni.Ciò posto, la censura in esame si presenta inammissibile anche perchécomporta una indagine di fatto concernente sia le clausole cui sarebbe statoriferito lo jus variandi sia sugli addebiti che non avrebbero potuto esserericonosciuti. Tuttavia, tale indagine, si ribadisce concernente il «fatto», è preclusanel giudizio di cassazione non potendo i presupposti di fatto essere qui esaminati.D’altra parte, sul punto, appare evidente come, attraverso i motivi in esame, laparte ricorrente richieda una diversa valutazione delle prove raccolte in giudizioed un diverso apprezzamento delle prove medesime. Tuttavia, come è noto, ilgiudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo,non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al finedi ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative. Inquesta prospettiva, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudicedi merito (Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492 - 03; Cass. Sez. 1,04/03/2021, n. 5987, Rv. 660761 - 02).5. — Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso proposto dallaSig.ra [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Nessunadecisione sulle spese si impone attesa la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deiNumero registro generale 22163/2022Numero sezionale 2781/2026Numero di raccolta generale 21970/2026Data pubblicazione 26/06/2026presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione dellaCorte di cassazione, in data 23 giugno 2026Il PresidenteEnrico Scoditti