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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 43138/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta - in modo, peraltro, generico - la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed in particolare, in ordine alla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato • perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); che, invero, l'errata indicazione della «recidiva di cui al quarto comma dell'articolo 99 cod. pen.» anziché della recidiva specifica e infraquinquennale come ritenuta (si veda pag. 4 della sentenza del Tribunale di Milano e pag. 1 della sentenza impugnata) non rende viziata la decisione assunta dalla Corte d'appello in punto di trattamento sanzionatorio in quanto gli elementi di disvalore posti a fondamento della motivazione risultano del tutto confacenti al corretto status soggettivo declinato a carico del ricorrente da entrambi i giudici merito; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere ensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta - in modo, peraltro, generico - la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed in particolare, in ordine alla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato • perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); che, invero, l'errata indicazione della «recidiva di cui al quarto comma dell'articolo 99 cod. pen.» anziché della recidiva specifica e infraquinquennale come ritenuta (si veda pag. 4 della sentenza del Tribunale di Milano e pag. 1 della sentenza impugnata) non rende viziata la decisione assunta dalla Corte d'appello in punto di trattamento sanzionatorio in quanto gli elementi di disvalore posti a fondamento della motivazione risultano del tutto confacenti al corretto status soggettivo declinato a carico del ricorrente da entrambi i giudici merito; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere ensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 43138/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris