CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 29017/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) avverso il decreto del 14/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] reso nel procedimento promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata; lette le memorie difensive trasmesse nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura della sorveglianza speciale, applicata al [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 15 ottobre 1992, nonchè del decreto di confisca di prevenzione emesso, sempre nei confronti del predetto, in data 23 luglio 1993, ha disposto la revoca sia della misura personale sia di quella patrimoniale.2. La Corte del merito ha fondato tale decisione facendo leva sull'acquisizione di elementi nuovi, ritenuti idonei a smentire il giudizio di pericolosità sociale posto a base di entrambe le misure di prevenzione oggetto di revoca. 3. Avverso detto decreto hanno proposto autonomi ricorsi il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Procuratore generale ricorrente deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 4, comma 11, e 7 della legge n. 1423 del 1956. Rileva che il provvedimento di revoca è stato adottato sul presupposto che le misure di prevenzione avessero fondato il requisito soggettivo delle due misure sulle sentenze di condanna riportate dal proposto, una per reati di omicidio e tentato omicidio, l'altra per la ritenuta partecipazione, in posizione apicale, al clan camorristico omonimo; condanne, queste, venute meno in forza di due distinti procedimenti di revisione, che avevano condotto all'integrale assoluzione dell'interessato quanto alle imputazioni a lui originariamente mosse ed ascritte. Ad avviso del ricorrente, la decisione impugnata sarebbe illegittima, perché la Corte territoriale non avrebbe considerato gli ulteriori elementi posti a fondamento dell'originaria applicazione delle misure di prevenzione; elementi i quali, anche autonomamente considerati, avrebbero potuto giustificare il permanere del giudizio di pericolosità sociale e la riconducibilità del proposto al contesto mafioso assunto a base dei provvedimenti di prevenzione, malgrado le citate assoluzioni intervenute in esito alle suddette revisioni. Ne conseguirebbe che le richiamate sentenze di revisione non avrebbero inciso in modo decisivo sulla tenuta delle misure medesime. In particolare, il ricorrente richiama una serie di atti, già valorizzati dal Tribunale in sede di rigetto della richiesta di revoca, ritenuti comunque idonei a sostenere le misure in contestazione quanto al relativo giudizio di pericolosità. 5. Con autonomo ricorso, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata lamenta più ragioni di vizio dirette ad incidere sulla motivazione della decisione gravata. Sotto un primo profilo, l'Agenzia ricorrente osserva che il presupposto soggettivo della confisca di prevenzione andrebbe riferito alla pericolosità sociale esistente al momento dell'adozione della misura, con la conseguente irrilevanza 2degli elementi sopravvenuti che, senza incidere geneticamente sulla originaria valutazione, possano influire sull'attualità del relativo requisito soggettivo. In tale prospettiva, l'intervenuta assoluzione del proposto dalle imputazioni poste a base delle originarie condanne rese in sede penale non inciderebbe, sul piano genetico, sulla legittimità dell'applicazione della misura di prevenzione, come già evidenziato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento poi appellato. Ciò alla luce del contenuto dei due decreti di applicazione delle misure, che non risultavano fondati sul ruolo del [OSCURATO:PERSONA] di capo dell'omonima consorteria mafiosa nel periodo storico di commissione dei fatti omicidiari oggetto di una delle sentenze di condanna emesse nei suoi confronti, bensì su ulteriori e molteplici elementi, valutati unitariamente e ritenuti idonei a fondare il giudizio di pericolosità. Secondo la prospettazione offerta dall'Agenzia, i decreti applicativi delle misure avevano, infatti, ancorato il giudizio di pericolosità del Connnnisso alla accertata capacità dello stesso di perseguire i propri interessi imprenditoriali mediante pratiche di connivenza e intimidazione, sino a condizionare il pubblico interesse e l'operato dei rappresentanti dello Stato a ciò preposti, nonché ad estromettere potenziali concorrenti avvalendosi di metodi propri dell'intimidazione mafiosa. La Corte di appello, con il provvedimento impugnato, avrebbe inoltre omesso di considerare, secondo la ricorrente, il dato della sproporzione tra le disponibilità economiche impiegate dal [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisizione dei beni poi confiscati e i costi sostenuti per tali acquisizioni, elemento anch'esso significativo ai fini del mantenimento del giudizio di pericolosità sociale, nonostante le sopravvenienze rappresentate dalle sentenze di revisione. In definitiva, sarebbe mancato il riscontro di effettivi elementi di novità idonei ad incrinare il compendio fattuale che aveva originariamente giustificato l'adozione delle misure di prevenzione. 6. La difesa del proposto, con la memoria trasmessa, ha chiesto dichiararsi inammissibili o comunque rigettarsi i due ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 2. In via preliminare deve rilevarsi che, nel procedimento in esame, trova applicazione, in forza della disciplina transitoria dettata dall'art. 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'art. 7, comma 2, legge n. 1423 del 1956, e non già l'istituto della revocazione della confisca, introdotto dall'art. 28 del medesimo 3decreto legislativo; istituto, quest'ultimo, applicabile soltanto ove la proposta fosse stata avanzata successivamente al 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Libro I del cosiddetto Codice antimafia, evenienza che, nel caso di specie, risulta esclusa dalla stessa datazione dei decreti sottoposti a revoca. 2.1. Ne consegue che il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, secondo quanto previsto dall'art. 4 della medesima legge n. 1423 del 1956, richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575. Da ciò discende, quanto al sindacato sulla motivazione, che resta estranea al novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi della manifesta illogicità di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendo essere denunciata soltanto la motivazione inesistente o meramente apparente, quale violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dal nono comma del citato art. 4. 2.2. Tale delimitazione del controllo di legittimità deve, inoltre, essere letta alla luce della peculiare fisionomia del giudizio di revoca della misura di prevenzione, secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità e, da ultimo, ribadite ed ulteriormente precisate dalle Sezioni Unite con la sentenza "Scinardo" (n. 2648 del 10/07/2025, dep. 2026), principi che valgono a definire ulteriormente l'ambito dei possibili contenuti del ricorso per cassazione in siffatte ipotesi. In tale prospettiva, la violazione di legge deducibile non può che riguardare il carattere di novità e di decisività degli elementi posti a fondamento del rimedio straordinario esperito. Ove, poi, la censura investa, nei limiti appena indicati, il percorso giustificativo sotteso alla disposta revoca, l'impugnazione di legittimità deve necessariamente appuntarsi sull'asserita integrale pretermissione di emergenze dirimenti, idonee a porre in discussione i profili di novità e decisività valorizzati dal giudice della revoca; ovvero sull'assoluta mancanza, o sul carattere meramente apparente, dello scrutinio concernente altri segmenti valutativi, comunque emergenti dal provvedimento oggetto di revoca, che, pur a fronte delle sopravvenienze acquisite, avrebbero conservato autonoma capacità dimostrativa della pericolosità, così da sorreggere comunque l'intervento di prevenzione. 3. Nella loro autonoma prospettazione, i due ricorsi, caratterizzati da contenuti sostanzialmente sovrapponibili — sebbene più analiticamente sviluppati nell'impugnazione proposta dalla Procura reggina — si collocano entro tale direttrice argomentativa, mirando a dedurre l'omessa considerazione di elementi già valorizzati dal Tribunale con il provvedimento appellato e tratti dai decreti poi revocati, che, secondo i ricorrenti, avrebbero comunque sorretto il giudizio di 4pericolosità qualificata di Connmisso, nonostante le sopravvenienze poste a fondamento dell'istanza di revoca. Le doglianze, tuttavia, si rivelano generiche e, comunque, aspecifiche rispetto alla struttura essenziale del provvedimento impugnato; esse risultano, inoltre, eccentriche rispetto ai limiti del sindacato di legittimità consentito e, per altro verso, manifestamente inconferenti. 4. Giova, sia pure in sintesi, ricostruire la vicenda processuale devoluta all'esame di questa Corte. 4.1. Connmisso fu dapprima sottoposto alla misura personale della sorveglianza speciale e, successivamente, con distinto e autonomo decreto, alla confisca di plurime utilità a lui riferibili. Entrambi gli interventi di prevenzione muovevano dal presupposto della sua pericolosità qualificata, desunta dalla ritenuta appartenenza all'omonimo sodalizio di tipo mafioso. I due provvedimenti di prevenzione si fondavano su alcune vicende fattuali ritenute indicative del percorso criminale del proposto. A quest'ultimo veniva attribuita una condotta di favoreggiamento resa in occasione di un tentato omicidio commesso in suo danno; veniva, inoltre, descritto come coinvolto in procedimenti per truffa e per reati contro la pubblica amministrazione, nonché quale protagonista di un'azione estorsiva realizzata nel contesto di un'asta fallimentare. Per tali fatti, tuttavia, egli non riportò condanne. Veniva altresì rimarcato il suo ruolo imprenditoriale, reputato essenzialmente favorito dalla richiamata contiguità criminale. A margine di tale sviluppo argonnentativo, nel solo procedimento di prevenzione patrimoniale, si richiamava la sottoposizione del proposto a misura cautelare custodiale per plurimi fatti di omicidio, anche tentato, nonché per partecipazione associativa in posizione apicale. Tale dato era valorizzato, in particolare, per sostenere il dominio imprenditoriale assunto da [OSCURATO:PERSONA] nel territorio di riferimento, ritenuto garantito anche mediante capitali provenienti dal traffico di stupefacenti con l'America del Nord, del quale la famiglia Comnnisso sarebbe stata indicata come protagonista. 4.2. In sede penale, nei due procedimenti costituenti lo sviluppo progressivo del ricordato intervento cautelare, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato sia per taluni fatti omicidiari, comunque inseriti nel contesto di criminalità organizzata facente capo al medesimo, sia per la partecipazione associativa, contestata in posizione verticistica. Le due sentenze, divenute irrevocabili, sono state successivamente sottoposte a revisione, conclusasi, in entrambi i casi, con esiti assolutori. Proprio sulla base 5di tali decisioni di revisione è stata proposta la richiesta di revoca oggetto del presente giudizio. 4.3. Ciò posto, va altresì evidenziato che il provvedimento di primo grado, con il quale l'istanza di revoca era stata rigettata, faceva essenzialmente leva sulle emergenze in fatto già apprezzate dal giudice della prevenzione personale, ritenute idonee a sostenere comunque il giudizio di pericolosità del proposto, a prescindere dalle due assoluzioni sopravvenute e dalle ragioni che le avevano giustificate. Tali ragioni, per vero, risultavano integralmente trascurate dal relativo apparato motivazionale e apoditticamente reputate prive di decisività. Diversamente, la decisione oggi impugnata attribuisce assoluta centralità alle due assoluzioni e alle valutazioni espresse nei relativi giudizi di revisione, ritenendole tali da escludere radicalmente l'intraneità associativa e, più in generale, la stessa appartenenza del proposto al consorzio criminale di riferimento, secondo la prospettiva propria del giudizio di pericolosità qualificata originariamente formulato. È vero che la decisione impugnata, nel disporre la revoca, contiene anche argomentazioni eccentriche, in quanto riferite a situazioni di fatto estranee tanto al contenuto dei provvedimenti attinti dal rimedio straordinario, quanto alle due sentenze di revisione dei giudicati penali. È altrettanto vero, tuttavia, che tali profili motivazionali non risultano specificamente censurati dai ricorsi, sicché restano estranei al devoluto, senza che possano assumere rilievo, sul punto, le considerazioni svolte in parte qua dalla Procura generale di questa Corte nella requisitoria. In ogni caso, essi presentano valenza meramente periferica rispetto alla struttura portante del provvedimento impugnato, costituita dal contenuto delle due pronunce assolutorie emesse in sede di revisione, reputate dalla Corte territoriale decisive nel far venir meno gli elementi posti a fondamento della pericolosità qualificata attribuita al proposto. 5. Il nucleo fondante della decisione impugnata non è in alcun modo inciso dai rilievi formulati nei due ricorsi, i quali, infatti, non si confrontano specificamente con: a) le coordinate di principio poste dalla Corte di merito a fondamento della revoca, per la ritenuta insussistenza ex tunc dei presupposti idonei a sorreggere il giudizio di appartenenza mafiosa del proposto; b) l'incidenza, sul piano delle valutazioni fattuali e degli esiti decisori, delle sentenze di revisione delle due condanne pronunciate nei procedimenti penali paralleli ai giudizi di prevenzione, con specifico riguardo alle emergenze all'epoca valorizzate a fondamento dei decreti revocati; 6c) la correttezza della verifica svolta entro i confini propri del rimedio straordinario azionato. 6. Oltre ad essere connotati da aspecificità, i ricorsi si fondano comunque su rilievi critici per un verso non consentiti, poiché non deducono, in termini effettivi, l'assoluta mancanza o il carattere meramente apparente dell'apparato argomentativo posto a base del provvedimento impugnato; per altro verso, del tutto generici. 6.1. Se l'intento dei ricorrenti era quello di evidenziare la capacità di resistenza dell'argomentazione posta a fondamento dei due provvedimenti di prevenzione attinti dall'istanza di revoca, alla luce del diverso concetto giuridico di appartenenza mafiosa e nonostante le due assoluzioni sopravvenute — segnatamente quella relativa alla partecipazione associativa —, l'intervenuta esclusione dell'intraneità al sodalizio di riferimento imponeva loro di individuare, con la necessaria specificità, gli elementi fattuali non smentiti dalle sentenze penali e tuttavia ancora idonei a sorreggere il giudizio di appartenenza. Ciò presupponeva, da un lato, un confronto comparativo con le emergenze valorizzate dalle due sentenze di revisione, nel caso del tutto assente, avendo i ricorsi replicato il medesimo vizio già ravvisabile nel provvedimento appellato, che non aveva attribuito alle pronunce penali il dovuto peso valutativo; dall'altro, richiedeva un puntuale e argomentato riferimento agli elementi che, rispetto alla necessaria prova di resistenza dei decreti di prevenzione revocati, sarebbero stati indebitamente trascurati dalla Corte di merito. 6.2. Anche sotto tale ultimo profilo, le impugnazioni si rivelano gravemente carenti. A dire il vero, nel ricorso della Procura generale reggina, vengono nominalmente richiamate alcune emergenze documentali (due denunzie a carico del Connmisso, una per l'estorsione posta ai danni dell'imprenditore D'agostino, ma anche l'analisi delle frequentazioni del proposto, il contenuto di due rapporti dei Carabinieri, i dati riferibili alle vicende inerenti all'acquisto del compendio fallimentare della ditta Matarazzi e la violazione di sigilli commessa durante il sequestro di prevenzione), prive tuttavia di sviluppi argomentativi rispetto ai relativi contenuti; e, altrettanto apoditticamente, si riportano le conclusioni tratte dal primo Giudice a sostegno della ritenuta sussistenza di elementi comunque attestanti l'appartenenza del ricorrente alla omonima consorteria. Ma è di tutta evidenza che una tale prospettazione difetta di specificità, perché occorreva precisare le ragioni, tratte dal contenuto di tali elementi assertivamente pretermessi, che, malgrado gli esiti assolutori dei giudizi penali, dessero comunque conto dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al consorzio criminale di riferimento, peraltro 7con quel ruolo apicale che ne faceva il terminale decisivo quanto agli sviluppi imprenditoriali e alle interessenze che ne avrebbero favorito il dominio nel relativo contesto socio-economico, così come sostenuto in origine dai giudici della prevenzione, 7. Nei due ricorsi, infine,. si sostiene, in linea con quanto messo in luce nel decreto appellato, che la sproporzione reddituale evocata a sostegno dell'ablazione di prevenzione dava contezza della pericolosità sociale dei proposto, anche questo aspetto pretermesso dalla Corte del merito. Ma un tale assunto, in disparte la stessa proponibilità della doglianza, nella misura In cui finisce per sollecitare una rivalutazione della tenuta logica della decisione impugnata, si appalesa manifestamente inconferente, poiché muove da una evidente inversione dell'ordine logico-giuridico che governa la verifica dei presupposti soggettivi sottesi all'intervento di prevenzione. È, infatti, la previa e autonoma dimostrazione della pericolosità sociale qualificata del proposto a conferire rilievo alla sproporzione reddituale, rendendola significativa; non può, invece, essere la sproporzione patrimoniale, di per sé considerata, a surrogare la mancanza degli elementi, anche soltanto indiziari, necessari a fondare il giudizio di appartenenza mafiosa, né a restituire consistenza a un quadro di pericolosità radicalmente inciso dalle sopravvenute pronunce assolutorie rese in sede di revisione. 8.Da qui la decisione di cui ai dispositivo, cui conseguono le pronunce previste dall'art. 616 cod. proc. pen. ai soli danni dell'Agenzia ricorrente. P P.Q.M