CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 febbraio 1954
Cassazione n. 34089/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato il 05/02/1954 a [OSCURATO:PERSONA], nato il 22/11/1979 a Salerno avverso la sentenza del 10/11/2022 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza; udito il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; uditi i difensori degli imputati: Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 novembre 2022 la Corte di appello di Salerno confermava quella del Tribunale di condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e, rispettivamente, anni 1 e mesi 4 di reclusione per il delitto di tentata concussione ex artt. 110, 81 cpv., 56 e 317 cod. pen. ("perché, in qualità di pubblici ufficiali, nelle vesti, rispettivamente, di presidente della Provincia di Salerno e di membro del Consiglio generale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] -A SI- di Salerno, abusando della propria qualifica e dei relativi poteri, attribuendosi prerogative non legittimate dalla propria carica istituzionale, compivano atti idonei consistiti nel contattare telefonicamente e in più occasioni [OSCURATO:PERSONA], presidente p.t. del predetto Consorzio, per indurlo a riflettere sull'opportunità della scelta di non assecondare l'invito del neopresidente [OSCURATO:PERSONA] a sospendere il procedimento di nomina in atto ("onde evitare spiacevoli conseguenze"; "in caso contrario [OSCURATO:PERSONA] avrebbe messo in opera qualsiasi iniziativa per paralizzare l'attività del Consorzio"), atti univocamente diretti a costringerlo a sospendere o revocare i componenti del Collegio sindacale del [OSCURATO:PERSONA] srl, società interamente partecipata dal Consorzio, già designati dal Comitato direttivo dell'ASI con delibera del 15/10/2014 n. 251, e a concedere loro indebitamente l'utilità di poter sostituire detti componenti con persone di loro gradimento. Evento non verificatosi per l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] al provvedimento di sospensione o revoca di tali membri. [OSCURATO:PERSONA] il 15 e 16 ottobre 2014"). La Corte, condividendo integralmente la ricostruzione probatoria della vicenda alla stregua delle acquisite prove dichiarative (la deposizione della parte civile [OSCURATO:PERSONA] - dettagliata, coerente, attendibile, riscontrata documentalmente e scevra di alcun intento calunniatorio - e le numerose testimonianze) e documentali (le stampe dei messaggi inviati al telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA] e gli atti amministrativi inerenti alla vicenda), esclusa la necessità di ulteriori integrazioni istruttorie, riteneva che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo in veste di concorrente materiale e agevolatore del primo, consistita nel richiedere indebitamente a [OSCURATO:PERSONA], mediante ripetute telefonate provenienti il pomeriggio del 15 e il 16 ottobre 2014 dal cellulare di [OSCURATO:PERSONA], di sospendere o revocare i membri del Collegio sindacale designati la mattina del 15 ottobre dal Comitato direttivo del Consorzio ASI, onde conseguire l'utilità di sostituirli con altri soggetti di gradimento politico e di fiducia del neopresidente della Provincia, dietro l'esplicita minaccia di "spiacevoli conseguenze" e di "qualsiasi iniziativa per paralizzare l'attività del Consorzio", era diretta - strumentalizzando la qualità rivestita da [OSCURATO:PERSONA] di presidente della Provincia in collegamento con l'esercizio dei poteri a questa connessi - a costringere [OSCURATO:PERSONA] ad adottare un provvedimento di sospensione o revoca dei membri del Collegio sindacale appena nominati. Non avendo [OSCURATO:PERSONA] proceduto in tal senso, facevano seguito i provvedimenti di [OSCURATO:PERSONA] di sospensione di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di presidente del Comitato direttivo del Consorzio ASI il 17 ottobre 2014, di sospensione, oltre [OSCURATO:PERSONA], dei cinque rappresentanti della Provincia dalla carica di consiglieri del medesimo Comitato direttivo il 20 ottobre 2014 e di revoca dei sei rappresentanti della Provincia e sostituzione degli stessi con altrettante persone legate all'Amministrazione da rapporto fiduciario il 27 gennai 2015: provvedimenti amministrativi tutti oggetto di sospensive disposte in via cautelare dal TAR Campania, confermate dal Consiglio di Stato con ordinanza del 10 marzo 2015, siccome ritenuti illegittimi. La cennata ricostruzione probatoria consentiva l'inquadramento dei fatti in termini di abuso costrittivo da parte di [OSCURATO:PERSONA], con il concorso agevolatore di [OSCURATO:PERSONA], diretto, mediante specifici comportamenti oggettivamente intimidatori di entrambi gli imputati, all'indebita utilità, consistita nel vantaggio politico di sostituire i componenti designati di un organo amministrativo del Consorzio partecipato dalla Provincia di Salerno con altri legati da un rapporto di proprio gradimento e fiducia. Perciò, come tentativo di concussione ex artt. 56 e 317 cod. pen., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, che storicamente aveva trovato una obiettiva conferma nella concreta realizzazione delle minacce proferite mediante l'azione ritorsiva costituita dagli illegittimi provvedimenti di sostituzione e revoca dei rappresentanti della Provincia nel Consorzio, adottati nei giorni immediatamente successivi da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di presidente della Provincia, a fronte della resistenza opposta da [OSCURATO:PERSONA] alle indebite pressioni e ingerenze di entrambi gli imputati. 2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello e ne hanno chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge e il vizio di motivazione per molteplici profili, distintamente articolati in quattro motivi, concernenti da un lato l'attendibilità della testimonianza della persona offesa costituitasi parte civile e dall'altro la configurabilità giuridica degli elementi costitutivi del contestato delitto di tentata concussione, con specifico riguardo: 3 7t,/ - all'oggettiva inidoneità intimidatoria della condotta, attesa la carenza del potere del presidente della Provincia di interferire con l'attività del Comitato direttivo del Consorzio ASI ovvero di una posizione sovraordinata dello stesso sul presidente del Consorzio, carenza di potere rilevabile in concreto con prognosi postuma ex ante e di cui [OSCURATO:PERSONA] era consapevole; - all'assenza di concreti dati probatori a sostegno della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, poiché l'unico intento di [OSCURATO:PERSONA] era quello di ristabilire un rapporto istituzionale di fiducia del neopresidente appena eletto della Provincia con i delegati della stessa all'interno dell'ente partecipato; - all'omessa riqualificazione giuridica del fatto nel meno grave delitto di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319 quater cod. pen., peraltro estinto per prescrizione fin dall'aprile 2022, essendo state prospettate da [OSCURATO:PERSONA] solo generiche e indeterminate "conseguenze", senza che venisse esercitato da [OSCURATO:PERSONA] uno stringente condizionamento della volontà di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Hanno presentato ricorso per cassazione anche i difensori di [OSCURATO:PERSONA], denunziando con distinti motivi la violazione di legge e il vizio di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione per plurimi aspetti, attinenti tutti - oltre la scarsa credibilità della fonte di prova dichiarativa costituita dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], l'inutilizzabilità delle schermate dei messaggi telefonici inviati dal ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] e la denegata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'acquisizione di alcuni documenti - alla configurabilità giuridica del contestato reato. E ciò con specifico riguardo alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi: - dell'abuso della qualità, - della minaccia costrittiva, - della idoneità intimidatoria della stessa, - della soggezione della vittima, - della effettiva utilità perseguita, - della volontà di costringere la vittima. [OSCURATO:PERSONA], erroneamente qualificato concorrente extraneus e agevolatore della condotta vessatoria realizzata da altri, siccome non organico alla Provincia ma mero consigliere del Consorzio ASI, si sarebbe limitato a mettere in contatto il presidente della Provincia e il presidente del Consorzio e a ribadire con messaggi telefonici (acquisiti peraltro mediante una mera riproduzione fotografica degli stessi, inviati ai Carabinieri da [OSCURATO:PERSONA], senza effettivi riscontri tecnici) la volontà del primo quanto alla nomina dei membri del Collegio sindacale della società partecipata Centro di [OSCURATO:PERSONA] srl dell'ASI. In subordine, l'assenza di un'apprezzabile finalizzazione della condotta verso un'indebita utilità di tipo non istituzionale avrebbe consentito di derubricare il fatto nel meno grave reato di violenza privata.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente depositato "Motivi nuovi" che si collegano ai motivi esplicitati ai numeri 1-3 del ricorso. In particolare, in relazione al ritenuto abuso della qualità, ancorato dalla Corte di appello al ruolo di "preposto" dell'ente Provincia attribuito al ricorrente, la decisione impugnata incorrerebbe, ad avviso della difesa del ricorrente, in un travisamento oltre che in una omessa valutazione delle prove. La Corte territoriale incorrerebbe nell'ulteriore travisamento e nell'omessa valutazione di prove laddove ritiene esistere un potere di supremazia della Provincia sul Consorzio ASI. I due profili dimostrerebbero che non vi è stata, né poteva esservi, la minaccia di un male ingiusto idoneo a integrare l'elemento tipico della concussione sia pure nella forma del tentativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso degli imputati nel merito della ricostruzione probatoria della vicenda criminosa sono infondati e per taluni versi aspecifici. 2. Emerge con chiarezza dal diffuso apparato argomentativo della decisione impugnata come la Corte distrettuale, nel confermare l'apprezzamento già espresso in punto di fatto dal primo giudice, abbia, con congrua e lineare esposizione logica, esaminato e puntualmente disatteso le deduzioni ed i rilievi critici mossi dalle difese in ordine al tema di accusa, sulla base di un complesso di risultanze probatorie sia globalmente che analiticamente vagliate nelle loro rispettive implicazioni. Muovendo dagli inequivoci e convergenti elementi di prova - costituiti innanzitutto dalle dettagliate, coerenti, affidabili e riscontrate dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] -, i Giudici di appello hanno condiviso, in fatto, la ricostruzione operata nella prima decisione, ponendo in rilievo segnatamente che: - [OSCURATO:PERSONA], membro del Consiglio generale dell'ente pubblico economico Consorzio ASI, partecipato ex lege dalla Provincia di Salerno, dopo avere ripetutamente e inutilmente cercato di contattare telefonicamente [OSCURATO:PERSONA], presidente del Consorzio, nella mattinata e nel primo pomeriggio del 15 ottobre 2014, mentre era in corso l'approvazione da parte del Comitato direttivo del Consorzio della delibera n. 251 di nomina dei membri del Collegio sindacale della società partecipata [OSCURATO:PERSONA] srl, nel pomeriggio dello stesso giorno riusciva infine a parlare con [OSCURATO:PERSONA] mediante 5 9-.Le7 il proprio telefono cellulare dagli uffici della Provincia di Salerno, passandogli il neopresidente [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] pretendeva "con tono seccato" che [OSCURATO:PERSONA] sospendesse o revocasse le suddette nomine, proferendo esplicite minacce: "altrimenti ci saranno spiacevoli conseguenze", "non sono contento di questa decisione, sono seccato, non me l'aspettavo", "i nomi vanno rivisti, i nomi glieli dobbiamo dare noi", "in caso contrario metterò in campo qualsiasi iniziativa per paralizzare l'attività del Consorzio"; - [OSCURATO:PERSONA], dopo avere fatto da tramite per concordare un incontro fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il 17 ottobre successivo, poi annullato con una comunicazione telefonica dello stesso [OSCURATO:PERSONA], telefonava nuovamente a [OSCURATO:PERSONA] nel tardo pomeriggio del 15 ottobre 2014, invitandolo a recedere dal suo atteggiamento nei seguenti termini: "Gigi, dai retta al presidente della Provincia, fai come ti ha detto, revoca questo provvedimento se no il presidente ... viene meno il rapporto fiduciario, se non lo fai potrebbero esserci spiacevoli conseguenze, guarda accontenta il presidente, altrimenti ci saranno delle conseguenze"; - [OSCURATO:PERSONA] inviava il giorno successivo 16 ottobre al telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA] un ulteriore messaggio via internet del seguente tenore; "mi riferiscono che il consigliere [OSCURATO:PERSONA] rdella andrà stamattina a partecipare all'assemblea del CGS, ti rinnovo l'invito del presidente [OSCURATO:PERSONA] a sospendere queste nomine, quantomeno per correttezza istituzionale"; - l'assemblea si svolgeva regolarmente il 16 ottobre e le nomine dei membri del Collegio sindacale venivano definitivamente approvate; - seguivano i provvedimenti del presidente [OSCURATO:PERSONA] di sospensione di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di presidente del Comitato direttivo del Consorzio il 17 ottobre 2014, e di sospensione, oltre [OSCURATO:PERSONA], dei cinque rappresentanti della Provincia dalla carica di consiglieri del medesimo Comitato direttivo il 20 ottobre 2014, nonché di revoca dei sei rappresentanti della Provincia e di sostituzione degli stessi con altrettante persone legate all'Amministrazione da rapporto fiduciario il 27 gennaio 2015; - tali provvedimenti, impugnati dagli interessati siccome ritenuti illegittimi, sono stati, tutti, oggetto di ordinanze di sospensiva emesse in via cautelare dal TAR Campania e confermate dal Consiglio di Stato con ordinanza del 10 marzo 2015; - i sei rappresentanti della Provincia nel Consorzio venivano comunque successivamente dichiarati sospesi dall'incarico come effetto dell'inadempimento della Provincia al pagamento della quota consorziale per l'anno 2015, fino a pervenire alle dimissioni del presidente [OSCURATO:PERSONA].3. Orbene, ciò posto in linea di fatto, non rientra nei poteri della Corte di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari aspetti del percorso motivazionale: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto. E ciò con peculiare riferimento al giudizio di piena attendibilità, intrinseca ed estrinseca, della deposizione testimoniale della persona offesa costituitasi parte civile, siccome lineare, coerente, scevra da intenti calunniatori e interessi particolari, soprattutto riscontrata da plurime evidenze documentali, fra le quali i testi inequivoci dei messaggi telefonici inviati da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e da questi fotografati e trasmessi mediante posta elettronica ai Carabinieri e i provvedimenti amministrativi inerenti alla vicenda in esame. Quanto alle schermate dei messaggi non è dubbia la loro utilizzabilità probatoria alla stregua dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, M., Rv. 282771; Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280758-01; Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, R., Rv. 278635), secondo cui è legittima l'acquisizione come documento di una conversazione via whatsapp o sms, realizzata dalla persona offesa mediante fotografia istantanea dello schermo - screenshot - di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile, senza che occorra procedere all'acquisizione e alla verifica tecnica del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, tenuto conto - come nel caso in esame - della credibilità della persona offesa e della complessiva attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie in merito alla provenienza e al contenuto dei messaggi. Circa la documentazione amministrativa acquisita, per un verso risulta di obiettivo rilievo probatorio la sequenza dei provvedimenti amministrativi adottati da [OSCURATO:PERSONA], presidente della Provincia, oggetto del citato contenzioso amministrativo, e, per altro verso, appare incensurabile l'ordinanza della Corte distrettuale reiettiva della richiesta rinnovazione istruttoria mediante l'acquisizione dei verbali delle delibere di approvazione del bilancio adottate dal Consorzio ASI, ritenuta superflua e ininfluente ai fini di decidere nel merito. Le suesposte doglianze difensive, in definitiva, si palesano inammissibili perché tendono a prospettare una ricostruzione alternativa, come tale non consentita in questa sede, dei fatti oggetto del tema d'accusa, lasciando inalterata la consistenza delle giustificazioni addotte a sostegno della relativa pronuncia.4. In linea di diritto, dalla cennata ricostruzione probatoria della vicenda emergono all'evidenza tutti gli elementi costitutivi del delitto di tentata concussione. 4.1. L'abuso costrittivo è consistito nella strumentalizzazione da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] della qualità e dei poteri di presidente della Provincia di Salerno. In tale veste, agevolato dal materiale, attivo e causalmente efficace contributo del concorrente [OSCURATO:PERSONA], a sua volta consigliere del Consorzio ASI, ha esercitato in maniera distorta le attribuzioni del suo ufficio, piegandone le finalità e gli obiettivi per il perseguimento di interessi particolari, estranei all'interesse pubblico dell'istituzione da lui rappresentata, violando in modo palese i principi di imparzialità e di buon andamento presidiati dall'art. 97 Cost. Trattasi di condotte - quelle descritte nell'imputazione e probatoriamente accertate - caratterizzate da un netto sviamento di potere, in quanto mirate in realtà all'esclusivo fine di condizionare l'attività di [OSCURATO:PERSONA], presidente del Consorzio ASI, partecipato ex lege dalla Provincia di Salerno, costringendolo a nominare come componenti del Collegio sindacale della soc. [OSCURATO:PERSONA], interamente partecipata dal Consorzio, persone gradite al partito o al gruppo di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA], appena eletto presidente della Provincia. Lo sviamento, inteso come uso arbitrario e distorto del potere, costituisce il dato sintomatico della presenza dell'abuso della funzione da parte dell'agente, caratterizzato altresì secondo la previsione della norma incriminatrice dalla conseguente costrizione della vittima a dare o a promettere denaro o altra utilità. Sicché, esso prescinde dalla legittimità o meno dell'attività compiuta, in quanto il requisito oggettivo del reato è integrato attraverso un atto realizzato per conseguire fini illeciti, in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 33843 del 19/06/2008, Lonardo, Rv. 240794). Rileva in altri termini la complessiva condotta concorsuale degli imputati, diretta a ottenere un'indebita utilità tramite la pesante e condizionante pressione realizzata sulla vittima con espliciti messaggi intimidatori per evitare conseguenze dannose. 4.2. Con riguardo all'elemento costitutivo della minaccia, i messaggi intimidatori, giunti direttamente a [OSCURATO:PERSONA] da entrambi gli imputati per tentare di costringerlo a sospendere o revocare la nomina già effettuata dei membri del Collegio sindacale della soc. CGS, perché fossero sostituiti da soggetti politicamente allineati al neopresidente della Provincia, costituiscono, di per sé, l'elemento materiale della condotta contestata. D'altra parte, la serietà della minaccia proferita da [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe messo in atto "qualsiasi iniziativa per paralizzare l'attività del Consorzio" ha trovato poi concreta realizzazione con l'azione ritorsiva costituita dalla immediata sequenza di provvedimenti caducatori delle designazioni controverse, pur se successivamente definiti illegittimi dal Giudice amministrativo, fino a provocare le dimissioni di [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Presente nel caso in esame è anche il requisito della indebita dazione o promessa di "altra utilità", concetto che comprende tutto ciò che può rappresentare per la persona un vantaggio oggettivamente apprezzabile. Nella specie, appariva chiaro il vantaggio direttamente perseguito da [OSCURATO:PERSONA], con il concorso di [OSCURATO:PERSONA]: attraverso nomine di persone di propria fiducia si sarebbe rafforzata la presenza della propria parte politica nell'istituzione pubblica, secondo una logica di occupazione e spartizione dei posti di responsabilità guidata da criteri di appartenenza e non di competenza. E la circostanza che non si trattasse di una utilità esclusivamente personale, bensì rivolta al perseguimento di una finalità "politica" non fa venire meno il reato di concussione per carenza dell'elemento della indebita dazione o promessa di un'altra utilità, né tantomeno consente di ravvisare il meno grave reato di violenza privata ex art. 610 cod. pen., con riferimento alla finalizzazione della costrizione a un generico fare o omettere qualcosa, come pure pretende il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. La giurisprudenza di legittimità ritiene invero che, in tema di concussione, l'espressione "altra utilità" di cui all'art. 317 cod. pen. riconnprende qualsiasi bene che costituisca per il pubblico ufficiale un vantaggio, non necessariamente economico, ma comunque giuridicamente apprezzabile; esso può consistere in un dare o facere, di natura patrimoniale o non, purché rilevante, e nell'ampiezza dell'accezione viene ricompreso anche il vantaggio di natura politica (Sez. 6, n. 33843 del 19/06/2008, Lonardo, Rv. 240796; Sez. 6, n. 21991 del 01/02/2006, Plotino, Rv. 234613). Tale tipo di utilità non coincide con il vantaggio di natura istituzionale, che esclude la sussistenza del reato in quanto la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo giova esclusivamente alla pubblica amministrazione e persegue esclusivamente i fini istituzionali di questa, poiché in tal caso non si determina lesione per l'oggetto giuridico del reato, costituito dal buon andamento della stessa amministrazione (Sez. 6, n. 45135 del 25/09/2001, Riccardi, Rv. 220386; Sez. 6, n. 31978 del 27/03/2003, Molisso, Rv. 226219; Sez. 2, n. 45970 del 11/10/2013, Plotino, Rv. 257754; Sez. 6, n. 32237 del 13/03/2014, Novi, Rv. 260427). E però, nella specie non emergono elementi per scorgere finalità istituzionali nelle condotte contestate: l'utilità che si voleva ottenere era obiettivamente indebita, in quanto rivolta a compromettere lo stesso oggetto del bene tutelato dalla norma incriminatrice, che è il regolare funzionamento della pubblica amministrazione sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità, così come prescrive l'art. 97 Cost. 4.4. Nessun dubbio, infine, sulla configurabilità del tentativo. È infatti pacifico che si configuri un'ipotesi di concussione nelle forme del tentativo tutte le volte in cui il pubblico ufficiale abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere o ad indurre taluno a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità, senza che si verifichi lo stato di soggezione della vittima. Ciò che rileva è la verifica della effettiva ed oggettiva idoneità intimidatoria della condotta del pubblico funzionario, restando indifferente il conseguimento del risultato di porre in stato di soggezione il soggetto concusso (Sez. 6, n. 3022 del 05/02/1996, Arigliano, Rv. 204790; Sez. 6, n. 12047 del 29/09/2000, Salvatore, Rv. 218051; Sez. 6, n. 33843 del 19/06/2008, Lonardo, Rv. 240797; Sez. 6, n. 25255 del 01/04/2014, R., Rv. 259973; Sez. F, n. 38658 del 08/08/2019, Cappadona, Rv. 277305). Nel caso in esame la vittima ha resistito alle pressioni esercitate nei suoi confronti dalla condotta costrittiva posta in essere dal presidente della Provincia, che erano idonee in concreto a coartare la psiche della vittima, tenuto conto delle caratteristiche dell'azione, del contesto storico- spaziale in cui essa è stata posta in essere e dei soggetti che vi hanno concorso, tutti pubblici ufficiali e personaggi di rilievo politico locale. 4.5. Appare altresì corretta e logicamente ineccepibile la conclusione secondo cui la condotta contestata e accertata era rappresentativa di una vera e propria azione costrittiva, non di una mera induzione a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, in considerazione di una qualche contropartita che la vittima avrebbe potuto trarre a sua volta dalla eventuale disponibilità offerta. La decisione impugnata si è invero uniformata al quadro di principi al riguardo tracciati da questa Suprema Corte a proposito della distinzione fra l'abuso costrittivo tipico della concussione e la induzione indebita, prevista dall'art. 319-quater cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 75, I. 6 novembre 2012, n. 190. Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla I. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua - come nella specie - mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita. Esso si distingue dal delitto di induzione indebita, per il quale la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale, con più tenue valore condizionante, rispetto all'abuso costrittivo, della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, talora finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva non tanto di evitare un male quanto di conseguire un tornaconto personale (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470; Sez. 6, n. 32594 del 14/05/2015, Nigro, Rv. 264424; Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265750; Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277; v. anche Sez. 6, n. 33843 del 19/06/2008, Lonardo, Rv. 240795). Il che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico nello schema descrittivo della fattispecie. In conclusione, i motivi di entrambi i ricorsi degli imputati devono considerarsi, tutti, infondati. Di conseguenza i ricorsi vanno rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M.