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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2021

Cassazione n. 37336/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MANTUANO CLAUC3I4 natu d BOLOGNA il 03/10/1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 09/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 08/06/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 628 C.P 1.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si deduceva : violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

Le doglianze veniva ribadite con memoria del 14 giugno Sul punto il collegio conferma e condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen..

E gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto (Cass. Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Rv. 260415; Cass. Sez. 1 sent. n. 3163 del 28.11.1988 dep. 25.2.1989 rv 180654).

La sentenza impugnata ha confermato il bilanciamento in equivalenza in coerenza con le ricordate coordinate ermeneutiche. 2.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento sia alla responsabilità dell'imputato che al trattamento sanzionatorio inflitto.

Entrambe le doglianze sono inammissibili: la censura rivolta nei confronti del trattamento sanzionatorio non si confronta con la consolidata giurisprudenza richiamata in relazione alla trattazione del ricorso presentato dal Bozza.

La censura in ordine alla responsabilità è invece inammissibile perché generica.

Si ribadisce infatti che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MANTUANO CLAUC3I4 natu d BOLOGNA il 03/10/1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 09/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 08/06/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 628 C.P 1.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si deduceva : violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Le doglianze veniva ribadite con memoria del 14 giugno Sul punto il collegio conferma e condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen.. E gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto (Cass. Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Rv. 260415; Cass. Sez. 1 sent. n. 3163 del 28.11.1988 dep. 25.2.1989 rv 180654). La sentenza impugnata ha confermato il bilanciamento in equivalenza in coerenza con le ricordate coordinate ermeneutiche. 2.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento sia alla responsabilità dell'imputato che al trattamento sanzionatorio inflitto. Entrambe le doglianze sono inammissibili: la censura rivolta nei confronti del trattamento sanzionatorio non si confronta con la consolidata giurisprudenza richiamata in relazione alla trattazione del ricorso presentato dal Bozza. La censura in ordine alla responsabilità è invece inammissibile perché generica. Si ribadisce infatti che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]