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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 30915/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20251/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo studio legaleLeone, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eFABIO [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te pro tempore , elettivamente domiciliatain ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 5 PAL A INT 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1332/2020,depositata i l 16/04/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. –Con ricorso affidato a tre motivi, il Comune di Napoli ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, resa pubblica il 16 aprile 2020, che ne rigettava il gravame incidentale avverso la decisione di primo grado e, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., lo condannava al pagamento, in favore della medesima appellante principale, della somma di euro 102.116,34, oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002 dal 15 aprile 2008.

2. –La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) il 7 maggio 2008 e il successivo 23 settembre, il Tribunale di Napoli emetteva due decreti ingiuntivi in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito anche solo DCS) con i quali ingiungeva al Comune di Napoli di pagare, rispettivamente, la somma di euro 515.522,21, oltre accessori, e la somma di euro 556.101,69, oltre accessori; a.1) la prima somma era a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese dall’ingiungente in esecuzione del contratto inter partes del 2 dicembre 2003 di affidamento del servizio di locazione e permuta di apparecchiature informatiche e di relativa assistenza, nonché fornitura di materiali di consumo; a.2 ) la seconda somma riguardava: per euro 185.200,99 (con fatture emesse dal 29.9.2006 al 31.3.2008) il contratto inter partes del 13 dicembre 2005 per il servizio di manutenzione delle apparecchiature informatiche di proprietà comunale; per euro 349.307,67 (con fatture emesse dal 31.10.2007 al 30.1.2008) i canoni di locazione di apparecchiature informatiche relative al contratto inter partesdel 28 dicembre 2004; per euro 21.593,03 (con fatture n. 4 del 31.1.2008 e n. 84 del 29.2.2008) la fornitura di materiali di consumo; b) il Comune di Napoli si opponeva ad entrambi i decreti ingiuntivi, dei quali chiedeva la revoca, altresì spiegando domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’avvenuta risoluzione del contratto o per la relativa risoluzione giudiziale o, comunque, per la riduzione del prezzo; c) il Tribunale, con ordinanza ex art. 186 - bis c.p.c. del 17 dicembre 2008, ordinava al Comune di pagare alla DVS la somma non contestata di euro 362.306,78 e, quindi, riuniti i due giudizi di opposizione, con ulteriore ordinanza ex art. 186 - bis c.p.c. del 24 aprile 2009, ordinava al Comune di pagare alla stessa DCS la somma non contestata di euro 146.156,28, altresì disponendo C.T.U. per la determinazione del valore delle licenze d’uso “in proprietà” del Comune; d ) interveniva, quindi, nel processo la [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria, con contratto del 7 agosto 2006, dei crediti presenti e futuri della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del Comune di Napoli derivanti dai contratti del 2 dicembre 2003 e 28 dicembre 2004 (con esclusione delle fatture per fornitura di prodotti di consumo), assumendo di aver notificato la cessione al Comune e di essere, quindi, creditrice dell’importo di euro 1.119.904,76 (di cui alle fatture nn. 91, 92, 95, 96, 99, 100, 105 e 106 del 2006 e nn. 2, 8, 10, 15, 19, 22, 28, 30, 34 e 38 del 2007), chiedendo, pertanto, la condanna del Comune medesimo al pagamento di detto importo, oltre accessori, e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla restituzione delle somme eventualmente ricevute dall’ente debitore e al risarcimento dei danni; e) con sentenza del 13 dicembre 2012, il Tribunale di Napoli confermava le ordinanze di pagamento emesse il 17 dicembre 2008 e il 24 aprile 2009, revocava per il resto il decreto ingiuntivo e rigettava le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA].; f) con l’atto di appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva che fosse accertata l’accettazione della cessione in suo favore dei crediti nascenti dal contratto di noleggio e locazione intercorso tra la DCS e il Comune di Napoli, con condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di euro 349.307,67, oltre accessori, nonché della DCS alla restituzione delle somme eventualmente incassate dal Comune di Napoli in relazione ai crediti ceduti e al risarcimento del danno; g) il Comune di Napoli, con l’appello incidentale, insisteva per la risoluzione del contratto del 2 dicembre 2003, modificato e integrato con contratto del 28 dicembre 2004, per la mancata fornitura di licenze per personal computer o per la riduzione del prezzo, nonché chiedeva accertarsi che “il valore delle suddette licenze non fornite è di euro 1.334.633, 66 oltre Iva, al 20% dell’epoca, per un totale di euro 1.601.156,39, e che tale importo va dunque, in ogni caso, decurtato dal prezzo complessivo dovuto per i suddetti contratti”, istando, infine, per la condanna della DCS al pagamento della somma di euro 120.000,00 “per mancato pagamento della metà del prezzo di permuta del materiale informatico”; h) era errata la decisione del primo giudice che aveva escluso la sussistenza dell’intervenuta cessione dei crediti in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e tale cessione ha riguardato, “nell’ambito delle posizione creditorie derivanti dai contratti del 2003 e del 2004, le sole spettanze dovute alla società appaltatrice per il noleggio delle apparecchiature informatiche, quantificate nei contratti anzidetti nell’importo complessivo di euro 2.857.052,86 oltre IVA, con esclusione, quindi, sia del credito per la fornitura dei materiali di consumo, avente il medesimo titolo contrattuale, sia del credito per la manutenzione dei macchinari, derivante dal contratto del 2005”; i) in sede di appello la stessa [OSCURATO:SOCIETA]., preso atto del minor valore della prestazione della DCS (per l’inadempimento nei confronti dell’ente debitore nella misura accertata di euro 1.334.633,66, e del controcredito di euro 120.000,00 per la permuta dei computer), aveva ridotto la propria pretesa creditoria (in primo grado quantificata in euro 1.119.904,76) alla somma di euro 349.307,67 (siccome rientrante nel maggior credito di DCS pari ad euro 464.423,12, relativo al contratto di noleggio e locazione, riconosciuto anche a seguito di c.t.u.); l) rispetto a tale “frazione di credito rivendicata dalla [OSCURATO:SOCIETA].”: la stessa era ricompresa nel contratto di cessione intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la DCS; le ordinanze ex art. 186-bis c.p.c. emesse in favore di DCS erano per debiti estranei al contratto di cessione con la [OSCURATO:SOCIETA]; “il conteggio del dare e avere tra il comune di Napoli e la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base dell’incontestato residuo di euro 1.381.941,54 (come da nota dirigenziale [19 giugno 2008], conforme nell’importo all’insieme delle fatture di cui la [OSCURATO:SOCIETA] ha inteso avvalersi) e della riduzione di euro 1.334.633,66 del prezzo del noleggio (importo da presumersi comprensivo di IVA; in mancanza di indicazioni contrarie nella relazione del CTU), non oggetto di impugnazione, deve tenere conto della domanda così come proposta in primo grado …, salvo il limite … derivante dalla sua riduzione in appello”; “dal credito complessivo oggetto della cessione, pari ad euro 1.381.941,54, occorre detrarre euro 1.279.825,20 (euro 1.334.633,66 – euro 54.808,46), onde la [OSCURATO:SOCIETA]. resta creditrice nei confronti del comune di Napoli di euro 102.116,34 (IVA compresa), importo sul quale sono dovuti gli interessi al tasso previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2022, n. 231 a partire … dal 15 aprile 2008”; m) l’appello incidentale del Comune di Napoli – vertente sulla presunta inesistenza di un giudicato in punto di riduzione del corrispettivo contrattuale, in ragione della risoluzione parziale del contratto del 2003 per inadempimento della DCS e della debenza, in capo alla stessa DCS, della somma di euro 120.000,00 per la permuta di macchinari nell’ambito di detto contratto –era da rigettare, in quanto le predette pretese dell’ente erano state accolte, seppur implicitamente, dal primo giudice.

3. – Ha resistito con controricorso la Faco rit S.p.A., mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

4. – Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]:

1. – Con i primi due mezzi, articolati congiuntamente, è dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c., “travisamento di un’informazione probatoria decisiva per il giudizio, che ha investito una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti”, con violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che «il valore delle licenze non fornite, accertato dalla CTU, fosse “importo da presumersi comprensivo di IVA, in mancanza di indicazioni contrarie nella relazione del CTU”», mentre tale relazione, a p. 35, evidenzia “una risultanza processuale di segno completamente opposto”, ossia che “il valore di mercato delle varie tipologie e quantità di prodotti non forniti” era di euro 1.334.633,66, con la specificazione che “(t)utti gli importi sopra riportati sono da intendersi IVA esclusi”.

Tale circostanza – argomenta ancora l’ente ricorrente – sarebbe decisiva, in quanto se la Corte territoriale avesse detratto dal credito complessivo della cessione non già il solo importo di euro 1.334.633,66, ma quello comprensivo di IVA al 20%, pari ad euro 1.601.560,39, “la [OSCURATO:SOCIETA]. non restava creditrice di alcunché nei confronti del Comune di Napoli”.

2. – Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 6, comma quinto, del d.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 313/1997, dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 alla luce della circolare 120E/2009, in relazione all’art. 1224 c.c., dell’art.1260 e segg. c.c. e della legge n. 51/1991, per aver la Corte territoriale erroneamente riconosciuto gli interessi, al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, sulla sorte capitale comprensiva dell’IVA e non già al netto dell’imposta, che, poiché ancora non versata all'erario - «in quanto “differita” sino all'effettivo pagamento della controprestazione - non può essere fonte di obbligazione di interesse da ritardato pagamento».

3. – Va preliminarmente osservato che le censure proposte con i primi due motivi di ricorso postulano la previa soluzione della questione di diritto relativa alla deducibilità con ricorso per cassazione della doglianza di c.d.

“travisamento della prova”.

La decisione su tale questione è stata rimessa alle Sezioni Unite civili di questa Corte con tre distinte ordinanze interlocutorie: n. 8896 del 2023 della Sezione Lavoro, n. 11111 del 2023 della Terza Sezione e n. 15593 del 2023 della Sezione tributaria.

Si rende, quindi, necessario attendere la decisione delle Sezioni Unite sull’anzidetta questione di diritto, con conseguente rinvio a nuovo ruolo dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20251/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo studio legaleLeone, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eFABIO [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te pro tempore , elettivamente domiciliatain ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 5 PAL A INT 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1332/2020,depositata i l 16/04/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. –Con ricorso affidato a tre motivi, il Comune di Napoli ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, resa pubblica il 16 aprile 2020, che ne rigettava il gravame incidentale avverso la decisione di primo grado e, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., lo condannava al pagamento, in favore della medesima appellante principale, della somma di euro 102.116,34, oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002 dal 15 aprile 2008. 2. –La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) il 7 maggio 2008 e il successivo 23 settembre, il Tribunale di Napoli emetteva due decreti ingiuntivi in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito anche solo DCS) con i quali ingiungeva al Comune di Napoli di pagare, rispettivamente, la somma di euro 515.522,21, oltre accessori, e la somma di euro 556.101,69, oltre accessori; a.1) la prima somma era a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese dall’ingiungente in esecuzione del contratto inter partes del 2 dicembre 2003 di affidamento del servizio di locazione e permuta di apparecchiature informatiche e di relativa assistenza, nonché fornitura di materiali di consumo; a.2 ) la seconda somma riguardava: per euro 185.200,99 (con fatture emesse dal 29.9.2006 al 31.3.2008) il contratto inter partes del 13 dicembre 2005 per il servizio di manutenzione delle apparecchiature informatiche di proprietà comunale; per euro 349.307,67 (con fatture emesse dal 31.10.2007 al 30.1.2008) i canoni di locazione di apparecchiature informatiche relative al contratto inter partesdel 28 dicembre 2004; per euro 21.593,03 (con fatture n. 4 del 31.1.2008 e n. 84 del 29.2.2008) la fornitura di materiali di consumo; b) il Comune di Napoli si opponeva ad entrambi i decreti ingiuntivi, dei quali chiedeva la revoca, altresì spiegando domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’avvenuta risoluzione del contratto o per la relativa risoluzione giudiziale o, comunque, per la riduzione del prezzo; c) il Tribunale, con ordinanza ex art. 186 - bis c.p.c. del 17 dicembre 2008, ordinava al Comune di pagare alla DVS la somma non contestata di euro 362.306,78 e, quindi, riuniti i due giudizi di opposizione, con ulteriore ordinanza ex art. 186 - bis c.p.c. del 24 aprile 2009, ordinava al Comune di pagare alla stessa DCS la somma non contestata di euro 146.156,28, altresì disponendo C.T.U. per la determinazione del valore delle licenze d’uso “in proprietà” del Comune; d ) interveniva, quindi, nel processo la [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria, con contratto del 7 agosto 2006, dei crediti presenti e futuri della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del Comune di Napoli derivanti dai contratti del 2 dicembre 2003 e 28 dicembre 2004 (con esclusione delle fatture per fornitura di prodotti di consumo), assumendo di aver notificato la cessione al Comune e di essere, quindi, creditrice dell’importo di euro 1.119.904,76 (di cui alle fatture nn. 91, 92, 95, 96, 99, 100, 105 e 106 del 2006 e nn. 2, 8, 10, 15, 19, 22, 28, 30, 34 e 38 del 2007), chiedendo, pertanto, la condanna del Comune medesimo al pagamento di detto importo, oltre accessori, e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla restituzione delle somme eventualmente ricevute dall’ente debitore e al risarcimento dei danni; e) con sentenza del 13 dicembre 2012, il Tribunale di Napoli confermava le ordinanze di pagamento emesse il 17 dicembre 2008 e il 24 aprile 2009, revocava per il resto il decreto ingiuntivo e rigettava le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA].; f) con l’atto di appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva che fosse accertata l’accettazione della cessione in suo favore dei crediti nascenti dal contratto di noleggio e locazione intercorso tra la DCS e il Comune di Napoli, con condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di euro 349.307,67, oltre accessori, nonché della DCS alla restituzione delle somme eventualmente incassate dal Comune di Napoli in relazione ai crediti ceduti e al risarcimento del danno; g) il Comune di Napoli, con l’appello incidentale, insisteva per la risoluzione del contratto del 2 dicembre 2003, modificato e integrato con contratto del 28 dicembre 2004, per la mancata fornitura di licenze per personal computer o per la riduzione del prezzo, nonché chiedeva accertarsi che “il valore delle suddette licenze non fornite è di euro 1.334.633, 66 oltre Iva, al 20% dell’epoca, per un totale di euro 1.601.156,39, e che tale importo va dunque, in ogni caso, decurtato dal prezzo complessivo dovuto per i suddetti contratti”, istando, infine, per la condanna della DCS al pagamento della somma di euro 120.000,00 “per mancato pagamento della metà del prezzo di permuta del materiale informatico”; h) era errata la decisione del primo giudice che aveva escluso la sussistenza dell’intervenuta cessione dei crediti in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e tale cessione ha riguardato, “nell’ambito delle posizione creditorie derivanti dai contratti del 2003 e del 2004, le sole spettanze dovute alla società appaltatrice per il noleggio delle apparecchiature informatiche, quantificate nei contratti anzidetti nell’importo complessivo di euro 2.857.052,86 oltre IVA, con esclusione, quindi, sia del credito per la fornitura dei materiali di consumo, avente il medesimo titolo contrattuale, sia del credito per la manutenzione dei macchinari, derivante dal contratto del 2005”; i) in sede di appello la stessa [OSCURATO:SOCIETA]., preso atto del minor valore della prestazione della DCS (per l’inadempimento nei confronti dell’ente debitore nella misura accertata di euro 1.334.633,66, e del controcredito di euro 120.000,00 per la permuta dei computer), aveva ridotto la propria pretesa creditoria (in primo grado quantificata in euro 1.119.904,76) alla somma di euro 349.307,67 (siccome rientrante nel maggior credito di DCS pari ad euro 464.423,12, relativo al contratto di noleggio e locazione, riconosciuto anche a seguito di c.t.u.); l) rispetto a tale “frazione di credito rivendicata dalla [OSCURATO:SOCIETA].”: la stessa era ricompresa nel contratto di cessione intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la DCS; le ordinanze ex art. 186-bis c.p.c. emesse in favore di DCS erano per debiti estranei al contratto di cessione con la [OSCURATO:SOCIETA]; “il conteggio del dare e avere tra il comune di Napoli e la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base dell’incontestato residuo di euro 1.381.941,54 (come da nota dirigenziale [19 giugno 2008], conforme nell’importo all’insieme delle fatture di cui la [OSCURATO:SOCIETA] ha inteso avvalersi) e della riduzione di euro 1.334.633,66 del prezzo del noleggio (importo da presumersi comprensivo di IVA; in mancanza di indicazioni contrarie nella relazione del CTU), non oggetto di impugnazione, deve tenere conto della domanda così come proposta in primo grado …, salvo il limite … derivante dalla sua riduzione in appello”; “dal credito complessivo oggetto della cessione, pari ad euro 1.381.941,54, occorre detrarre euro 1.279.825,20 (euro 1.334.633,66 – euro 54.808,46), onde la [OSCURATO:SOCIETA]. resta creditrice nei confronti del comune di Napoli di euro 102.116,34 (IVA compresa), importo sul quale sono dovuti gli interessi al tasso previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2022, n. 231 a partire … dal 15 aprile 2008”; m) l’appello incidentale del Comune di Napoli – vertente sulla presunta inesistenza di un giudicato in punto di riduzione del corrispettivo contrattuale, in ragione della risoluzione parziale del contratto del 2003 per inadempimento della DCS e della debenza, in capo alla stessa DCS, della somma di euro 120.000,00 per la permuta di macchinari nell’ambito di detto contratto –era da rigettare, in quanto le predette pretese dell’ente erano state accolte, seppur implicitamente, dal primo giudice. 3. – Ha resistito con controricorso la Faco rit S.p.A., mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 4. – Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con i primi due mezzi, articolati congiuntamente, è dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c., “travisamento di un’informazione probatoria decisiva per il giudizio, che ha investito una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti”, con violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che «il valore delle licenze non fornite, accertato dalla CTU, fosse “importo da presumersi comprensivo di IVA, in mancanza di indicazioni contrarie nella relazione del CTU”», mentre tale relazione, a p. 35, evidenzia “una risultanza processuale di segno completamente opposto”, ossia che “il valore di mercato delle varie tipologie e quantità di prodotti non forniti” era di euro 1.334.633,66, con la specificazione che “(t)utti gli importi sopra riportati sono da intendersi IVA esclusi”. Tale circostanza – argomenta ancora l’ente ricorrente – sarebbe decisiva, in quanto se la Corte territoriale avesse detratto dal credito complessivo della cessione non già il solo importo di euro 1.334.633,66, ma quello comprensivo di IVA al 20%, pari ad euro 1.601.560,39, “la [OSCURATO:SOCIETA]. non restava creditrice di alcunché nei confronti del Comune di Napoli”. 2. – Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 6, comma quinto, del d.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 313/1997, dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 alla luce della circolare 120E/2009, in relazione all’art. 1224 c.c., dell’art.1260 e segg. c.c. e della legge n. 51/1991, per aver la Corte territoriale erroneamente riconosciuto gli interessi, al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, sulla sorte capitale comprensiva dell’IVA e non già al netto dell’imposta, che, poiché ancora non versata all'erario - «in quanto “differita” sino all'effettivo pagamento della controprestazione - non può essere fonte di obbligazione di interesse da ritardato pagamento». 3. – Va preliminarmente osservato che le censure proposte con i primi due motivi di ricorso postulano la previa soluzione della questione di diritto relativa alla deducibilità con ricorso per cassazione della doglianza di c.d. “travisamento della prova”. La decisione su tale questione è stata rimessa alle Sezioni Unite civili di questa Corte con tre distinte ordinanze interlocutorie: n. 8896 del 2023 della Sezione Lavoro, n. 11111 del 2023 della Terza Sezione e n. 15593 del 2023 della Sezione tributaria. Si rende, quindi, necessario attendere la decisione delle Sezioni Unite sull’anzidetta questione di diritto, con conseguente rinvio a nuovo ruolo dell
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