CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 22255/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10130-2015proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ope legisin [OSCURATO:PERSONA] n. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato - avverso la sentenza n. 851/2014della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 543/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di L’Aquila, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha riformato solo parzialmente la sentenza del Tribunale di Sulmona che aveva riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], appartenente al personale A.T.A. della scuola ed assunto sulla base di contratti a termine stipulati in successione, a percepire, in pendenza del rapporto di lavoro a tempo determinato, il [OSCURATO:PERSONA] ATA della scuola Rapporto a tempo determinato Riconoscimento anzianità di servizio R.G.N.10130/2015 Cron. Rep. Ud.28/04/2022 CC medesimo trattamento retributivo previsto per i dipendenti di ruolo, con le maggiorazioniderivanti dall’anzianità di servizio; 2. la Corte territoriale ha osservato che le disposizioni speciali che consentono nel settore scolastico la reiterazione del rapporto a termine, derogando ai limiti fissati dal d.lgs. n. 368/2001, possono rilevare ai fini della valutazione della legittimità del contratto, ma non assumono alcun rilievo rispetto al principio di non discriminazione, enunciato dalla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; 3. ha aggiunto che la disparità di trattamento può essere giustificata solo da una ragione oggettiva, non ravvisabile nella fattispecie, tenuto conto della sostanziale identità delle mansioni; 4. il giudice d’appello ha, quindi, ritenuto fondato il solo motivo inerente all’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione, che ha accolto, limitando la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate nell’ultimo quinquennio; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR sulla base di un unico motivo al quale non ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato. CONSIDERATOCHE 1. con l’unico motivo di ricorso, articolato in più punti, il Ministero denuncia «violazione e falsa applicazione: della direttiva 1999/70/CE e dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato; degli artt. 485,489 e 526 del d.lgs. n. 297/1994;degli artt. 6 e 10 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368; dell’art. 9, comma 18, del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, come convertito dall’art. 1, comma 2 della legge 12 luglio 2011 n. 106; dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124; degli artt. 36 e 45 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; degli artt. 77,79, e 106 del CCNL 29 novembre 2007» e sostiene, in sintesi, che le condizioni di impiego previste dalla contrattazione collettiva vanno considerate globalmente, e non solo con riferimento agli aspetti economici, sicché il trattamento riservato agli assunti a tempo determinato non può essere ritenuto discriminatorio; 1.1. aggiunge il Ministero: che l’anzianità di servizio viene riconosciuta al momento dell’immissione in ruolo; che le supplenze consentono di acquisire posizioni utili nelle graduatorie permanenti; che è comunque riservata alla contrattazione collettiva la quantificazione del trattamento retributivo; 2. il ricorso è infondato, perché la sentenza impugnata è conforme all’orientamento, consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte a partire dalle sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, secondo cui«nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dall’anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.»; 2.1. all’affermazione del principio di diritto, richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass.n. 30573, 20918, 19270 del 2019e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia che nella più recente sentenza del 20.6.2019 in causa C-72/18, [OSCURATO:PERSONA], ribadita la giurisprudenza formatasi sull’interpretazione della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE ha riaffermato che la stessa « osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio di un’integrazione salariale agli insegnanti assunti nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l’unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale.»; 2.2.sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Lussemburgo è stata decisa anche la questione, che presenta analogie con quella oggetto di causa, relativa al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera del personale della scuola successivamente immesso in ruolo, del servizio prestato in forza di rapporti a termine ed è stato ribadito che il principio di non discriminazione impone di disapplicare la normativa interna che riserva all’assunto a tempo determinato un trattamento meno favorevole rispetto a quello del quale gode il dipendente ab origine a tempo indeterminato (Cass. nn. 31149 e 31150 del 2019); 2.3.non si ravvisano, pertanto, ragioni che possano indurre il Collegio a rimeditare l’orientamento già espresso, al quale va data continuità, perché anche in questa sede il Ministero fa leva su argomenti che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate ed erroneamente sollecita un giudizio di comparazione complessivo ed approssimato, non limitato cioè al singolo istituto, quando, in realtà,la clausola 4 impone l’equiparazione in tutte le condizioni di impiego, ad eccezione di quelle che siano oggettivamente incompatibili con la natura a termine del rapporto; 3. non si deve provvederesulle spese del giudizio di legittimità perché [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; 4. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1-quaterd.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/20