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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 33545/2026

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ti diGKL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Arezzo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnatasia annullata con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La vicenda cautelare si incentra sull’ipotesi accusatoria dell’esistenza diun’associazione stabile e duratura con predisposizione di mezzi al fine di porre inessere un programma criminoso consistito in un’articolata combinazione di piùdelitti fiscali relativi all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, adichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ed aomesse dichiarazioni.Nel dettaglio della contestazione, le società riconducibili a tale [OSCURATO:PERSONA] dell’argento puro dai vari fornitori – distinti nei sottogruppi Matera,Corradi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – i quali, invece, riportavano in fattura che l’oggettodelle transazioni fossero verghe argentifere – sottoposte ad un diversomeccanismo Iva, quello ordinario, anziché all’inversione contabile prevista per ilprimo.L’Iva esposta nelle fatture veniva effettivamente corrisposta econseguentemente incassata dal fornitore, il quale però scaricava la merce a variesocietà cartiere strutturalmente destinate ad omettere le dichiarazioni fiscali e,conseguentemente, a non versare l’Iva all’erario.Secondo la versione accusatoria, il meccanismo produceva notevoli profittiper tutti i soggetti coinvolti, poiché, da un lato, assicurava alla società riconducibileal [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di acquistare argento puro sottocosto e di acquistare uncredito Iva detraibile; dall’altro, consentiva ai fornitori di incassare le sommecorrispondenti all’Iva fittizia con la consapevolezza che quel denaro non sarebbemai pervenuto nelle casse dello Stato.2.

Con decreto del 22 gennaio 2026, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Arezzo – per la parte che qui interessa – ha disposto il sequestrofinalizzato alla confisca diretta e per equivalente nei confronti della personagiuridica GKL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per i capi 19 e 34 d’imputazione, con i quali venivanorispettivamente contestati gli illeciti di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 8 del d.lgs.n. 74 del 2000 e art. 5, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 25-quinquiesdeciesdel d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione all’emissione di fatture per operazioniinesistenti.

In particolare D’[OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di diritto dellaGKL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poiché in concorso con altri imputati, con più azioni esecutivedi un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire a terzi l’evasione delleimposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazionioggettivamente e soggettivamente inesistenti (soggettivamente in funzionedell’interposizione fittizia degli schermi societari e oggettivamente in funzione dellaindicazione in fattura di imposta superiore al dovuto mediante l’indicazione diargento assoggettabile ad Iva mentre in realtà trattavasi di argento puro nonassoggettabile ad Iva).

Sul piano delle responsabilità amministrativa dell’ente, siimputa allo stesso di non aver adottato ed efficacemente attuato un modello diorganizzazione e gestione idoneo a prevenire il reato di cui sopra.3.

Con ordinanza del 5 marzo 2026, il Tribunale di Arezzo, in funzione digiudice del riesame reale, ha annullato il decreto di sequestro preventivo nellaparte in cui veniva disposto il sequestro finalizzato alla confisca diretta e perequivalente nei confronti della GKL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.4.

Avverso l’ordinanza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore presenta ricorso per cassazionechiedendone l’annullamento.4.1.

Con un primo motivo di ricorso, si deducono l’errata individuazione delprofitto e del prezzo dei reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 2 e 8 del d. lgs. n. 74del 2000 effettuata dal Tribunale di Arezzo in qualità di Tribunale del riesame.I giudici avrebbero erroneamente quantificato il quantum confiscabile,andando di fatto ad addossare l’intero profitto confiscabile all’utilizzatore dellefatture inesistenti, in violazione della giurisprudenza di legittimità sul punto.

Inmerito alla posizione della società GKL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si sarebbe configurata unaviolazione degli artt. 19 e 53 del d.lgs. n. 231 del 2001.4.1.1.

Nel dettaglio, il Tribunale avrebbe escluso che l’emittente di fatture peroperazioni inesistenti fosse beneficiario del profitto dell’evasione realizzata da terziche utilizzano tali fatture, poiché, diversamente ragionando, il trattamento inflittosi sarebbe fondato sul concorso di persone nel delitto dell’utilizzatore – ossia l’art.2 del citato decreto – in violazione dell’art. 9 del decreto citato, il quale, in derogaall’art. 110 cod. pen., esclude espressamente la punibilità di chi emette le fatturefalse per il reato di chi le utilizza.4.1.2.

Qualora si dovesse poi ritenere che l’Iva non rappresenti il profitto deldelitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ad avviso del ricorrente,essa costituirebbe comunque il prezzo del medesimo, in quanto la [OSCURATO:PERSONA].p.a. avrebbe pagato un’Iva non dovuta al fine di alimentare il meccanismocriminale sopra descritto.4.2.

Con il secondo e il terzo motivo di censura, ci si duole della mancataintegrazione del provvedimento da parte del giudice per le indagini preliminari: ilTribunale di Arezzo avrebbe dovuto mantenere il sequestro preventivo in relazioneai delitti di cui agli artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 74 del 2000 e al delitto associativo,senza che ciò potesse configurare una violazione del diritto di difesa.

A supportodi tale tesi, il ricorrente evidenzia che il giudice del riesame ha una cognizionepiena che gli conferisce il potere di confermare la misura cautelare disposta perragioni diverse da quelle indicate dal giudice nel provvedimento impugnato.5.

Con memoria del 20 maggio 2026, la difesa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.chiede in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, insubordine, il rigetto del medesimo.5.1.

Quanto al primo motivo, la difesa evidenzia che il reato di cui all’art. 8del d.lgs. n. 74 del 2000 non comporta un profitto per l’evasione d’imposta daparte dell'emittente le fatture relative a operazioni inesistenti; con la conseguenzache l’unico vantaggio economico suscettibile di ablazione è il prezzo di tale reato,ossia il compenso percepito dall'emittente per la sua condotta illecita, nonindividuato nel caso di specie.5.2.

In secondo luogo, il difensore contesta il ricorso per cassazione, nellaparte in cui si duole della mancata integrazione del provvedimento del giudice perle indagini preliminari in relazione ai reati di cui all’art. 416 cod. pen. e all’art. 2del d.lgs. n. 74 del 2000.La parte sottolinea i limiti del potere del Tribunale del riesame: se da un latoè vero che il giudice del riesame ha il potere di confermare il provvedimentoimpugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate in motivazione; dall’altroquesti non può spingersi ad effettuare una radicale trasformazione della natura edell’oggetto della misura cautelare, in violazione del principio di correlazione tra ilprovvedimento impugnato e il giudizio di impugnazione.5.3.

In terzo luogo, il difensore contesta la sussistenza del fumus commissidelicti e del periculum in mora alla base del provvedimento impugnato.5.4.

Tali considerazioni sono richiamate a ribadite con successiva memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo, relativo all’errata individuazione del profitto e del prezzodei reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, èmanifestamente infondato.Deve permettersi che il reato associativo e quello di cui all’art. 2 del d.lgs. n.74 del 2000 non sono oggetto della vicenda cautelare che interessa la posizionedi D’[OSCURATO:PERSONA] e, di riflesso quella della GKL, come anche evidenziato – conaffermazione non contestata dal ricorrente – al par. 7 dell’ordinanza impugnata.Oggetto di discussione sono, dunque, il solo reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n.74 del 2000 nonché il corrispondente illecito amministrativo dell’ente, e la loroidoneità a produrre un profitto in capo all’emittente le fatture o, implicitamente,un prezzo corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzatore.Su tali assunti si basa la prospettazione accusatoria, secondo cui l’IVAartificiosamente pagata dalla “[OSCURATO:PERSONA]” alla società GKL Preziosicostituirebbe comunque il prezzo del reato, perché la corresponsione dell’impostanon dovuta costituirebbe esattamente il compenso per emettere le false fatture.2.1.

Trattasi di doglianza che implica un radicale mutamento delle basi fattualie giuridiche del sequestro, basandosi su una non corretta commistione fra il prezzoe il profitto del reato, i quali costituiscono, invece, categorie normative diverse,come emerge dal tenore testuale dell’art. 240 cod. pen. e come ben evidenziatodalla giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata e applicata dalTribunale del riesame nel provvedimento impugnato.

In particolare, il delitto diemissione di fatture per operazioni inesistenti – il cui corrispondente illecitoamministrativo è posto a base della richiesta di sequestro nei confronti di GKLPreziosi – in quanto finalizzato a consentire a terzi l’evasione, non include ex seun profitto parametrabile sull’imposta evasa, piuttosto potendosi configurare,rispetto al reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, un prezzo suscettibile diconfisca e, in fase di indagini, di sequestro preventivo, ovvero unacontroprestazione rispetto all’emissione diretta a favorire il terzo.

Sul punto, inparticolare, è costante l’indirizzo secondo cui il sequestro preventivo a fini diconfisca può avere ad oggetto solo il prezzo del delitto di emissione di fatture peroperazioni inesistenti, costituito dal compenso pattuito o percepito per l’emissionedelle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loroutilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l’emittente non puòconcorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all’art. 9 d.lgs. 10 marzo2000, n. 74 (ex multis, Sez. 3, n. 34202 del 16/09/2025, Paradiso, Rv. 288727 -01).2.2.

Diversa è l’ipotesi in cui l’emittente, autore del delitto di cui all’art. 8d.lgs. n. 74 del 2000, concorra nel diverso delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del2000, il cui profitto si identifica, invece, nell’imposta evasa.

Sul punto, va ricordatoche, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ilpotenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistentipuò concorrere con l’emittente, secondo l’ordinaria disciplina dettata dall’art. 110cod. pen., esclusivamente quando compie condotte ulteriori rispetto a quellecostituite dall’utilizzazione, non essendo applicabile in tal caso il regimederogatorio previsto dall’art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Invero, comeribadito da numerose decisioni, la norma appena richiamata mira ad evitare chela sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioniinesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse cosìcome, all’inverso, il solo fatto dell’emissione possa integrare il concorso nellautilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, dellemedesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzionepenale dello stesso soggetto per lo stesso fatto (ex multis, Sez. 3, n. 41124 del22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01).L’ipotesi di concorso è però espressamente esclusa nel caso di specie, in cuila base del sequestro è rappresentata – come visto – dal reato di cui all’art. 8 deld.lgs. n. 74 del 2000 e dal corrispondente illecito amministrativo dell’ente.2.3.

Tanto premesso, risulta evidente come, nella specie, la prospettazionedel pubblico ministero ricorrente, secondo la quale l’IVA versata dal destinatariofinale delle fatture alle società emittenti si configura alla stregua del prezzo delreato, in considerazione del complesso schema fraudolento ricostruito, implica unmutamento delle basi fattuali, oltre che giuridiche, da porre a base del sequestro.In effetti, l’indicata prospettazione introduce, indubbiamente, spunti fattualiastrattamente in linea con la particolarità del fatto ricostruito all’esito delle indaginie con le complessive imputazioni, ma, al contempo, elementi di insuperabile novitàe di sostanziale mutamento della prospettazione accusatoria rispetto alla vicendacautelare cristallizzata in atti e svolta con il provvedimento genetico, in cui vi èriferimento al profitto e non al prezzo.3.

Le censure formulate con il secondo e il terzo motivo – le quali contestanol’ordinanza impugnata, deducendo che il Tribunale avrebbe potuto integrare ilprovvedimento genetico e mantenere il sequestro facendo riferimento ai delitti dicui agli artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 74 del 2000, oltre che al delitto associativo – sonoanch’esse inammissibili.Come già osservato, la base del sequestro è rappresentata dal solo reato dicui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 e dal corrispondente illecito amministrativodell’ente; con la conseguenza che la ritenuta sussistenza del fumus di altri e diversireati non può rilevare quale ragione di censura del provvedimento.

È qui sufficientericordare che, nel procedimento incidentale cautelare il giudice non può assumeredeterminazioni autonome non ricomprese nella domanda cautelare originale,perché ciò determinerebbe il mutamento dei presupposti applicativi della misura,con conseguente violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesadell’interessato.Sul punto, il ricorrente mostra di confondere il potere del giudice diconfermare il provvedimento di sequestro sulla base di ragioni diverse rispetto aquelle dedotte da richiedente con un inesistente potere dello stesso giudice diporre a fondamento del sequestro un fatto diverso.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 09/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti diGKL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Arezzo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnatasia annullata con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La vicenda cautelare si incentra sull’ipotesi accusatoria dell’esistenza diun’associazione stabile e duratura con predisposizione di mezzi al fine di porre inessere un programma criminoso consistito in un’articolata combinazione di piùdelitti fiscali relativi all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, adichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ed aomesse dichiarazioni.Nel dettaglio della contestazione, le società riconducibili a tale [OSCURATO:PERSONA] dell’argento puro dai vari fornitori – distinti nei sottogruppi Matera,Corradi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – i quali, invece, riportavano in fattura che l’oggettodelle transazioni fossero verghe argentifere – sottoposte ad un diversomeccanismo Iva, quello ordinario, anziché all’inversione contabile prevista per ilprimo.L’Iva esposta nelle fatture veniva effettivamente corrisposta econseguentemente incassata dal fornitore, il quale però scaricava la merce a variesocietà cartiere strutturalmente destinate ad omettere le dichiarazioni fiscali e,conseguentemente, a non versare l’Iva all’erario.Secondo la versione accusatoria, il meccanismo produceva notevoli profittiper tutti i soggetti coinvolti, poiché, da un lato, assicurava alla società riconducibileal [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di acquistare argento puro sottocosto e di acquistare uncredito Iva detraibile; dall’altro, consentiva ai fornitori di incassare le sommecorrispondenti all’Iva fittizia con la consapevolezza che quel denaro non sarebbemai pervenuto nelle casse dello Stato.2. Con decreto del 22 gennaio 2026, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Arezzo – per la parte che qui interessa – ha disposto il sequestrofinalizzato alla confisca diretta e per equivalente nei confronti della personagiuridica GKL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per i capi 19 e 34 d’imputazione, con i quali venivanorispettivamente contestati gli illeciti di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 8 del d.lgs.n. 74 del 2000 e art. 5, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 25-quinquiesdeciesdel d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione all’emissione di fatture per operazioniinesistenti. In particolare D’[OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di diritto dellaGKL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poiché in concorso con altri imputati, con più azioni esecutivedi un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire a terzi l’evasione delleimposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazionioggettivamente e soggettivamente inesistenti (soggettivamente in funzionedell’interposizione fittizia degli schermi societari e oggettivamente in funzione dellaindicazione in fattura di imposta superiore al dovuto mediante l’indicazione diargento assoggettabile ad Iva mentre in realtà trattavasi di argento puro nonassoggettabile ad Iva). Sul piano delle responsabilità amministrativa dell’ente, siimputa allo stesso di non aver adottato ed efficacemente attuato un modello diorganizzazione e gestione idoneo a prevenire il reato di cui sopra.3. Con ordinanza del 5 marzo 2026, il Tribunale di Arezzo, in funzione digiudice del riesame reale, ha annullato il decreto di sequestro preventivo nellaparte in cui veniva disposto il sequestro finalizzato alla confisca diretta e perequivalente nei confronti della GKL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.4. Avverso l’ordinanza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore presenta ricorso per cassazionechiedendone l’annullamento.4.1. Con un primo motivo di ricorso, si deducono l’errata individuazione delprofitto e del prezzo dei reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 2 e 8 del d. lgs. n. 74del 2000 effettuata dal Tribunale di Arezzo in qualità di Tribunale del riesame.I giudici avrebbero erroneamente quantificato il quantum confiscabile,andando di fatto ad addossare l’intero profitto confiscabile all’utilizzatore dellefatture inesistenti, in violazione della giurisprudenza di legittimità sul punto. Inmerito alla posizione della società GKL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si sarebbe configurata unaviolazione degli artt. 19 e 53 del d.lgs. n. 231 del 2001.4.1.1. Nel dettaglio, il Tribunale avrebbe escluso che l’emittente di fatture peroperazioni inesistenti fosse beneficiario del profitto dell’evasione realizzata da terziche utilizzano tali fatture, poiché, diversamente ragionando, il trattamento inflittosi sarebbe fondato sul concorso di persone nel delitto dell’utilizzatore – ossia l’art.2 del citato decreto – in violazione dell’art. 9 del decreto citato, il quale, in derogaall’art. 110 cod. pen., esclude espressamente la punibilità di chi emette le fatturefalse per il reato di chi le utilizza.4.1.2. Qualora si dovesse poi ritenere che l’Iva non rappresenti il profitto deldelitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ad avviso del ricorrente,essa costituirebbe comunque il prezzo del medesimo, in quanto la [OSCURATO:PERSONA].p.a. avrebbe pagato un’Iva non dovuta al fine di alimentare il meccanismocriminale sopra descritto.4.2. Con il secondo e il terzo motivo di censura, ci si duole della mancataintegrazione del provvedimento da parte del giudice per le indagini preliminari: ilTribunale di Arezzo avrebbe dovuto mantenere il sequestro preventivo in relazioneai delitti di cui agli artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 74 del 2000 e al delitto associativo,senza che ciò potesse configurare una violazione del diritto di difesa. A supportodi tale tesi, il ricorrente evidenzia che il giudice del riesame ha una cognizionepiena che gli conferisce il potere di confermare la misura cautelare disposta perragioni diverse da quelle indicate dal giudice nel provvedimento impugnato.5. Con memoria del 20 maggio 2026, la difesa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.chiede in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, insubordine, il rigetto del medesimo.5.1. Quanto al primo motivo, la difesa evidenzia che il reato di cui all’art. 8del d.lgs. n. 74 del 2000 non comporta un profitto per l’evasione d’imposta daparte dell'emittente le fatture relative a operazioni inesistenti; con la conseguenzache l’unico vantaggio economico suscettibile di ablazione è il prezzo di tale reato,ossia il compenso percepito dall'emittente per la sua condotta illecita, nonindividuato nel caso di specie.5.2. In secondo luogo, il difensore contesta il ricorso per cassazione, nellaparte in cui si duole della mancata integrazione del provvedimento del giudice perle indagini preliminari in relazione ai reati di cui all’art. 416 cod. pen. e all’art. 2del d.lgs. n. 74 del 2000.La parte sottolinea i limiti del potere del Tribunale del riesame: se da un latoè vero che il giudice del riesame ha il potere di confermare il provvedimentoimpugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate in motivazione; dall’altroquesti non può spingersi ad effettuare una radicale trasformazione della natura edell’oggetto della misura cautelare, in violazione del principio di correlazione tra ilprovvedimento impugnato e il giudizio di impugnazione.5.3. In terzo luogo, il difensore contesta la sussistenza del fumus commissidelicti e del periculum in mora alla base del provvedimento impugnato.5.4. Tali considerazioni sono richiamate a ribadite con successiva memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo, relativo all’errata individuazione del profitto e del prezzodei reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, èmanifestamente infondato.Deve permettersi che il reato associativo e quello di cui all’art. 2 del d.lgs. n.74 del 2000 non sono oggetto della vicenda cautelare che interessa la posizionedi D’[OSCURATO:PERSONA] e, di riflesso quella della GKL, come anche evidenziato – conaffermazione non contestata dal ricorrente – al par. 7 dell’ordinanza impugnata.Oggetto di discussione sono, dunque, il solo reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n.74 del 2000 nonché il corrispondente illecito amministrativo dell’ente, e la loroidoneità a produrre un profitto in capo all’emittente le fatture o, implicitamente,un prezzo corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzatore.Su tali assunti si basa la prospettazione accusatoria, secondo cui l’IVAartificiosamente pagata dalla “[OSCURATO:PERSONA]” alla società GKL Preziosicostituirebbe comunque il prezzo del reato, perché la corresponsione dell’impostanon dovuta costituirebbe esattamente il compenso per emettere le false fatture.2.1. Trattasi di doglianza che implica un radicale mutamento delle basi fattualie giuridiche del sequestro, basandosi su una non corretta commistione fra il prezzoe il profitto del reato, i quali costituiscono, invece, categorie normative diverse,come emerge dal tenore testuale dell’art. 240 cod. pen. e come ben evidenziatodalla giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata e applicata dalTribunale del riesame nel provvedimento impugnato. In particolare, il delitto diemissione di fatture per operazioni inesistenti – il cui corrispondente illecitoamministrativo è posto a base della richiesta di sequestro nei confronti di GKLPreziosi – in quanto finalizzato a consentire a terzi l’evasione, non include ex seun profitto parametrabile sull’imposta evasa, piuttosto potendosi configurare,rispetto al reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, un prezzo suscettibile diconfisca e, in fase di indagini, di sequestro preventivo, ovvero unacontroprestazione rispetto all’emissione diretta a favorire il terzo. Sul punto, inparticolare, è costante l’indirizzo secondo cui il sequestro preventivo a fini diconfisca può avere ad oggetto solo il prezzo del delitto di emissione di fatture peroperazioni inesistenti, costituito dal compenso pattuito o percepito per l’emissionedelle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loroutilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l’emittente non puòconcorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all’art. 9 d.lgs. 10 marzo2000, n. 74 (ex multis, Sez. 3, n. 34202 del 16/09/2025, Paradiso, Rv. 288727 -01).2.2. Diversa è l’ipotesi in cui l’emittente, autore del delitto di cui all’art. 8d.lgs. n. 74 del 2000, concorra nel diverso delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del2000, il cui profitto si identifica, invece, nell’imposta evasa. Sul punto, va ricordatoche, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ilpotenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistentipuò concorrere con l’emittente, secondo l’ordinaria disciplina dettata dall’art. 110cod. pen., esclusivamente quando compie condotte ulteriori rispetto a quellecostituite dall’utilizzazione, non essendo applicabile in tal caso il regimederogatorio previsto dall’art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Invero, comeribadito da numerose decisioni, la norma appena richiamata mira ad evitare chela sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioniinesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse cosìcome, all’inverso, il solo fatto dell’emissione possa integrare il concorso nellautilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, dellemedesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzionepenale dello stesso soggetto per lo stesso fatto (ex multis, Sez. 3, n. 41124 del22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01).L’ipotesi di concorso è però espressamente esclusa nel caso di specie, in cuila base del sequestro è rappresentata – come visto – dal reato di cui all’art. 8 deld.lgs. n. 74 del 2000 e dal corrispondente illecito amministrativo dell’ente.2.3. Tanto premesso, risulta evidente come, nella specie, la prospettazionedel pubblico ministero ricorrente, secondo la quale l’IVA versata dal destinatariofinale delle fatture alle società emittenti si configura alla stregua del prezzo delreato, in considerazione del complesso schema fraudolento ricostruito, implica unmutamento delle basi fattuali, oltre che giuridiche, da porre a base del sequestro.In effetti, l’indicata prospettazione introduce, indubbiamente, spunti fattualiastrattamente in linea con la particolarità del fatto ricostruito all’esito delle indaginie con le complessive imputazioni, ma, al contempo, elementi di insuperabile novitàe di sostanziale mutamento della prospettazione accusatoria rispetto alla vicendacautelare cristallizzata in atti e svolta con il provvedimento genetico, in cui vi èriferimento al profitto e non al prezzo.3. Le censure formulate con il secondo e il terzo motivo – le quali contestanol’ordinanza impugnata, deducendo che il Tribunale avrebbe potuto integrare ilprovvedimento genetico e mantenere il sequestro facendo riferimento ai delitti dicui agli artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 74 del 2000, oltre che al delitto associativo – sonoanch’esse inammissibili.Come già osservato, la base del sequestro è rappresentata dal solo reato dicui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 e dal corrispondente illecito amministrativodell’ente; con la conseguenza che la ritenuta sussistenza del fumus di altri e diversireati non può rilevare quale ragione di censura del provvedimento. È qui sufficientericordare che, nel procedimento incidentale cautelare il giudice non può assumeredeterminazioni autonome non ricomprese nella domanda cautelare originale,perché ciò determinerebbe il mutamento dei presupposti applicativi della misura,con conseguente violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesadell’interessato.Sul punto, il ricorrente mostra di confondere il potere del giudice diconfermare il provvedimento di sequestro sulla base di ragioni diverse rispetto aquelle dedotte da richiedente con un inesistente potere dello stesso giudice diporre a fondamento del sequestro un fatto diverso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 09/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33545/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris