CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 00004/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24356 del 2021 SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] Bartolomeo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pe) il 22ottobre 1953; LIVELLO Lorenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 ottobre 1962; avverso i provvedimenti del 22 ottobre 2020 del Gip del Tribunale di Pescara; letti gli atti di causa, i provvedimenti impugnati e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio delle ordinanze impugnate.[OSCURATO:PERSONA] Con un unico ricorso, a firma congiunta di 3 dei 4 avvocati rispettivamente loro fiduciari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno interposto ricorso per cassazione avverso i provvedimenti, emessi entrambi in data 22 ottobre 2020, con i quali il Gip del Tribunale di Pescara aveva dichiarato inammissibili per la loro tardiva presentazione le opposizioni dai medesimi proposte avverso il decreto penale n. 682 del 2020, emesso a loro carico dal predetto Gip e con il quale agli stessi - ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 659 cod. pen., per avere, il Livello, nella qualità di responsabile tecnico e di responsabile amministrativo, il [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA], disturbato il riposo e le occupazioni delle persone a causa delle immissioni sonore prodotte dall'impianto di depurazione comunale di Roccamorice - era stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 100,00 di ammenda ciascuno. A sostegno della loro impugnazione i due ricorrente hanno rispettivamente dedotto quanto segue: quanto al Livello, egli ha affidato la sua impugnazione ad un unico motivo di ricorso con il quale lo stesso ha censurato il provvedimento del Tribunale pescarese, contestando la affermazione della intempestività della sua opposizione in quanto il decreto penale emesso a suo carico risulta essere stato irritualmente notificato allo stesso, di tal che il termine per la proposizione della opposizione a decreto penale non poteva intendersi decorso alla data del 13 ottobre 2020 in cui la opposizione ad esso è pervenuto presso la Cancelleria del giudice emittente; in particolare il ricorrente ha rilevato che il citato decreto penale era stato notificato tramite consegna a mani di sua sorella Anna in data 11 settembre 2020, erroneamente essendo stata indicata costei come familiare convivente dell'ingiunto, laddove la sorella del Livello, pur risiedendo nella stessa palazzina ove abita il ricorrente, si trovava e si trova ad occupare un distinto appartamento, ubicato in una diversa parte dell'edificio ove insiste l'abitazione del ricorrente; per cui, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente, costituita da certificazioni anagrafiche e da una scheda contrattuale relativa alla donazione ai due germani Livello di due distinte abitazioni da parte del comune genitore, la stessa non può dirsi essere con lui convivente e, pertanto, la notificazione del decreto penale deve intendersi nulla e non idonea far decorrere il termine per proporre opposizione ad essa; quanto al [OSCURATO:PERSONA], anche lui ha articolato il suo ricorso sulla base di un solo motivo di impugnazione ed anche nel suo caso la censura attiene alla corretta individuazione data di decorrenza del termine per la presentazione della opposizione a decreto penale; sostiene, infatti, il ricorrente che questo sia stato a lui notificato a mezzo del servizio postale; non essendo stato il destinatario rinvenuto presso la sede di indirizzo dell'atto, l'addetto alla consegna aveva lasciato l'avviso dell'avvenuto deposito del plico presso l'Ufficio postale ove lo stesso era stato personalmente ritirato dal [OSCURATO:PERSONA] in data 28 settembre 2020, come risultante dal timbro apposto sull'avviso di ricevimento dell'atto; avrebbe, pertanto, errato il Gip nel ritenere tardivo l'atto di opposizione, presentato tempestivamente in data 13 ottobre 2020, avendo questi fatto affidamento, senza dare atto della evidente discrasia esistente, solamente sulla erronea indicazione della data del 26 settembre 2020, quale data del ritiro del plico, vergata a mano, per errore, sulla medesima scheda contenete l'avviso di ricevimento dell'atto sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I due ricorsi sono entrambi inammissibili. Con riferimento alla impugnazione presentata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale contesta la validità della notificazione del decreto penale, operazione dalla cui viziata esecuzione non sarebbe, pertanto, potuto decorrere il termine per la presentazione della opposizione a decreto penale, in quanto la stessa sarebbe stata effettuata a mani di una sua parente, nella specie una sorella, non con lui convivente, è sufficiente, onde dimostrare la palese infondatezza della censura, ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di notificazioni all'imputato, l'attestazione compiuta dall'ufficiale giudiziario che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze - eventualmente di segno opposto in relazione a tale caratteristica di colui che ha ricevuto l'atto - emergenti dalle certificazioni anagrafiche, dovendo l'eccezione di nullità fondata sulla inesistenza di tale convivenza essere rigorosamente provata dall'imputato che la abbia invocata, non essendo a tal fine sufficiente la produzione di un certificato anagrafico di residenza di colui che ha ricevuto l'atto in luogo diverso rispetto a quello ove è residente il destinatario di esso e dove è avvenuta la notificazione, tanto più ove fra i due soggetti in questione vi sia uno stretto vincolo parentale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 gennaio 2018, n. 229). Essendo stato tale principio anche declinato proprio in materia di notificazione del decreto penale di condanna, laddove si è rilavato che, nella materia della notificazione di tali atti, per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che stabilmente convivono con il destinatario dell'atto e che facciano anagraficamente parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovino al momento dell'avvenuta notificazione nella sua casa di abitazione, purchè le stesse, per la qualifica dichiarata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a costui l'esistenza di una situazione di convivenza, sia pure avente un carattere momentaneo, tale da fare legittimamente ritenere che in tale modo consegnato l'atto esso perverrà all'interessato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 febbraio 2015, n. 5930), deve ribadirsi che la doglianza formulata dal ricorrente - tutta incentrata sulla inidoneità a far decorrere il termine per la presentazione dell'atto di opposizione della avvenuta notificazione del decreto penale di condanna a mani di persona, qualificata dall'ufficiale giudiziario come sorella del destinatario e con questi convivente -, unica da questo presentata avverso il provvedimento impugnato, sia manifestamente 'infondata (a nulla valendo la produzione della scheda contrattuale presentata dal Livello unitamente alla certifica anagrafica; non avendo la stessa nessuna valenza probatoria in ordine al fatto che la persona che ha ricevuto l'atto in questione non si trovasse, sia pur momentaneamente, presso l'abitazione del ricorrente) e, pertanto tale da rendere inammissibile il relativo ricorso. Ad analoghe conclusioni, ad avviso del Collegio, può giungersi per ciò che attiene al ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA]. Deve, infatti, osservarsi che la motivazione in base alla quale il Gip del Tribunale di Pescara ha affermato che, essendo stata perfezionata la notificazione dell'atto in questione, tramite la sua consegna all'ingiunto in data 26 settembre 2020, la proposizione dell'opposizione ad esso in data 13 ottobre 2020, fosse tardiva, appare non censurabile in questa sede essendo palesemente corretta sul piano del diritto; né alcun rilievo, a fronte della espressa indicazione, peraltro sottoscritta dallo stesso attuale ricorrente, riguardante la predetta data come momento di materiale ricezione del decreto penale di condanna a lui notificato, presenta il fatto che la cartolina attestante l'avvenuta ricezione dell'atto rechi anche un timbro riferito al "28.09.2020", atteso che, come questo Collegio ha ritenuto, non vi è alcun elemento per potere affermare, contrariamente a quanto concerne, invece, la dichiarazione sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA], che detto timbro attesti che la consegna del decreto penale notificato sia intervenuta non in data 26 settembre 2020, ma due giorni dopo, nulla, d'altra parte, avendo al riguardo allegato sul piano dimostrativo il ricorrente, sul quale incombeva il relativo onere probatorio. Per le suesposte ragioni anche il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Alla pronunzia che precede tiene dietro la condanna dei due ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a carico di ciascuno di essi in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa