Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14511/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], e letti i motivi nuovi presentati dallo stesso, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, eccependo comunque la prescrizione del reato; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 5 maggio 2021, riformando la decisione assolutoria del Tribunale di Ferrara, in data 30 settembre 2014, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo il travisamento delle risultanze dibattimentali e la illogicità della motivazione sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; rileva la totale mancanza dell'elemento soggettivo del reato, visto che l'imputato era soltanto l'autista del furgone oggetto di furto, con il quale stava effettuando un trasporto con a bordo altre persone interessate a tale trasporto. 1.2 Il difensore lamenta l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui al danno di speciale tenuità: avuto riguardo alle concrete modalità dell'azione, il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato nell'ipotesi di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen. 1.3 Il difensore presentava motivi nuovi, con i quali lamenta che la Corte di appello non si era confrontata con i principi in tema di riforma della sentenza assolutoria, sia con riferimento alla necessità di una motivazione rafforzata che alla rinnovazione della prova dichiarativa decisiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. 1.1 Non è infatti manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, essendo principio consolidato di questa Corte quello secondo il quale la riforma in senso sfavorevole all'imputato della decisione impugnata impone alla Corte di appello, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata, in quanto ogni divergente valutazione adottata dalla Corte di appello deve essere comunque dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale.

Nel caso in esame, a fronte della motivazione del Tribunale secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] era soltanto il conducente del furgone oggetto di furto con il quale stava effettuando un trasporto per conto di altra persona, tanto che il mezzo era seguito da altra vettura, la Corte di appello ha valorizzato solo la fuga alla vista degli agenti di polizia, senza alcun confronto con la motivazione del giudice di primo grado.

Pertanto, stante la non manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, considerato che nelle more del giudizio di cassazione è maturato il termine di prescrizione del reato contestato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], e letti i motivi nuovi presentati dallo stesso, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, eccependo comunque la prescrizione del reato; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 5 maggio 2021, riformando la decisione assolutoria del Tribunale di Ferrara, in data 30 settembre 2014, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo il travisamento delle risultanze dibattimentali e la illogicità della motivazione sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; rileva la totale mancanza dell'elemento soggettivo del reato, visto che l'imputato era soltanto l'autista del furgone oggetto di furto, con il quale stava effettuando un trasporto con a bordo altre persone interessate a tale trasporto. 1.2 Il difensore lamenta l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui al danno di speciale tenuità: avuto riguardo alle concrete modalità dell'azione, il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato nell'ipotesi di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen. 1.3 Il difensore presentava motivi nuovi, con i quali lamenta che la Corte di appello non si era confrontata con i principi in tema di riforma della sentenza assolutoria, sia con riferimento alla necessità di una motivazione rafforzata che alla rinnovazione della prova dichiarativa decisiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. 1.1 Non è infatti manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, essendo principio consolidato di questa Corte quello secondo il quale la riforma in senso sfavorevole all'imputato della decisione impugnata impone alla Corte di appello, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata, in quanto ogni divergente valutazione adottata dalla Corte di appello deve essere comunque dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale. Nel caso in esame, a fronte della motivazione del Tribunale secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] era soltanto il conducente del furgone oggetto di furto con il quale stava effettuando un trasporto per conto di altra persona, tanto che il mezzo era seguito da altra vettura, la Corte di appello ha valorizzato solo la fuga alla vista degli agenti di polizia, senza alcun confronto con la motivazione del giudice di primo grado. Pertanto, stante la non manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, considerato che nelle more del giudizio di cassazione è maturato il termine di prescrizione del reato contestato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizion
Sentenza Cassazione n. 14511/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris