Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 44/2026
ECLI:EU:C:2026:494
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0232
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
18 giugno 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 5, punto 3 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire – Persone fisiche e giuridiche che lamentano una lesione dei loro diritti della personalità derivante dalla trasmissione di un contenuto audiovisivo in televisione e su Internet – Competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione di tale contenuto – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Centro degli interessi di tali persone – Contenuto che comprende elementi che consentono di identificare indirettamente una persona in quanto individuo – Azione che tende ad ottenere provvedimenti volti ad eliminare ed a prevenire gli effetti di una siffatta lesione nonché al risarcimento del danno morale»
Nella causa C‑232/25 [Idziski] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Polonia), con decisione del 21 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 27 marzo 2025, nel procedimento
Z.R.,
Ś.
contro
U.,
Z.,
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA] w Krakowie,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin (relatore), M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per Z.R. e la Ś., da M. Brzozowska-Pasieka e J.A. Pasieka, radcowie prawni;
–
per U. e Z., da P. Niezgódka, adwokat;
–
per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
–
per la Commissione europea, da B. Ernst e J. Hottiaux, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 febbraio 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2001, L 12, pag. 1
; in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] I»), letto alla luce dei considerando 11 e 12 di tale regolamento.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, Z.R., persona fisica domiciliata in Polonia, e la Ś., persona giuridica con sede in Polonia, e, dall’altro, U. e Z., coproduttori di una serie televisiva residenti in Germania, vertente su un’asserita lesione dei diritti della personalità di Z.R. e della Ś. in seguito alla trasmissione di tale serie in televisione e su Internet.
Contesto normativo
[OSCURATO:PERSONA] I
3
I considerando 11 e 12 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I enunciavano quanto segue:
«(11)
Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (…)
(12)
Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».
4
L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento disponeva quanto segue:
«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
5
L’articolo 5, punto 3, di detto regolamento, che faceva parte della sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del capo II di quest’ultimo, era formulato come segue:
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
(…)
3)
in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».
[OSCURATO:PERSONA] (UE) n. 1215/2012
6
Il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2012, L 351, pag. 1
), ha abrogato e sostituito il regolamento [OSCURATO:PERSONA] I.
7
L’articolo 66 del regolamento n. 1215/2012 dispone quanto segue:
«1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015.
2. In deroga all’articolo 80, il [regolamento [OSCURATO:PERSONA] I] continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8
Z.R. è un cittadino polacco, ex soldato che ha fatto parte, durante la seconda guerra mondiale, di un’organizzazione militare clandestina polacca (in prosieguo: la «formazione X») ed ex detenuto del campo di Auschwitz-Birkenau. Egli è impegnato nel preservare la memoria dei soldati della formazione X e nel commemorare il contributo dei Polacchi al salvataggio della popolazione ebraica durante detta guerra. La Ś., con sede in Polonia, è un’associazione dotata di personalità giuridica che riunisce ex membri di tale formazione. Essa ha come oggetto sociale, in particolare, la difesa della dignità, della reputazione nonché della memoria della formazione X e dei suoi membri.
9
U. e Z., che sono residenti in Germania, hanno coprodotto una serie televisiva ambientata nel contesto degli eventi della seconda guerra mondiale (in prosieguo: la «serie di cui si tratta»). Tale serie è stata trasmessa in televisione, per la prima volta in Germania nel 2013, poi in diversi altri Stati membri, compresa la Polonia. Essa è anche accessibile su Internet.
10
Secondo Z.R. e la Ś., detta serie presenta i soldati della formazione X come antisemiti e nazionalisti che collaborano all’Olocausto con i nazisti. Tale rappresentazione lederebbe quindi i loro diritti della personalità, in particolare il diritto alla dignità, all’identità nazionale e a una storia non falsata.
11
Il 19 novembre 2013 Z.R. e la Ś. hanno adito il Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia) con un’azione volta, in particolare, alla condanna di U. e Z. a presentare scuse sui canali televisivi polacchi e degli altri Stati membri dove la serie di cui si tratta era stata trasmessa, nonché su Internet. Z.R. chiedeva anche il versamento di 25000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 5750) a titolo di risarcimento del suo danno morale.
12
U. e Z. hanno sollevato un’eccezione di incompetenza dei giudici polacchi, sostenendo che solo i giudici tedeschi erano competenti a conoscere di tale azione. Con ordinanza del 18 luglio 2016, il Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia) ha respinto tale eccezione. Il ricorso proposto avverso tale ordinanza è stato parimenti respinto dal Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia, Polonia).
13
Statuendo sul merito della domanda, il Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia), con sentenza del 28 dicembre 2018, ha parzialmente accolto la domanda di Z.R. e della Ś., disponendo, in particolare, che venissero presentate scuse sui canali televisivi polacchi e tedeschi nonché su Internet. Esso ha altresì disposto il versamento di PLN 20000 (circa EUR 4700) a Z.R a titolo di risarcimento del suo danno morale.
14
Tale sentenza è stata riformata con sentenza d’appello del Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia) del 23 marzo 2021, che ha accolto parzialmente la domanda della Ś. ma ha respinto integralmente la domanda di Z.R. Secondo tale giudice, non vi era stata una lesione dell’onore di Z.R. a causa dell’assenza di un nesso che consentisse di individuarlo come la persona alla quale si riferivano le asserite scene diffamatorie della serie di cui si tratta.
15
Il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), giudice del rinvio, è stato adito, da tutte le parti, con ricorsi per cassazione avverso tale decisione del Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia). In tale contesto, U. e Z. invocano in particolare la nullità del procedimento per il motivo che la controversia è stata oggetto di un esame nel merito, mentre i giudici polacchi non avevano una competenza internazionale a conoscerne.
16
Il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione della nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I.
17
In primo luogo, il giudice del rinvio si chiede in che misura un giudice possa avere una competenza internazionale a conoscere di un’azione volta al risarcimento dell’intero danno derivante da una lesione dei diritti della personalità commessa mediante la trasmissione di una serie in televisione. A tal riguardo, sotto un primo profilo, esso cerca di stabilire se la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (
C‑509/09 e C‑161/10
,
EU:C:2011:685
), relativa alle lesioni dei diritti della personalità commesse mediante la pubblicazione di informazioni su Internet, sia pertinente anche nell’ipotesi di trasmissione di un contenuto audiovisivo in televisione. In caso di risposta affermativa, la persona che si ritenga lesa da una siffatta trasmissione potrebbe adire con un’azione di responsabilità, a titolo dell’intero danno lamentato, i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei suoi interessi.
18
Esso rileva in particolare che, tenuto conto dello sviluppo tecnologico attuale, i diversi tipi di mezzi di comunicazione non presentano più differenze individuali tra di loro relativamente alla portata delle loro modalità di trasmissione rispettive, in quanto uno stesso contenuto è spesso pubblicato al contempo secondo la sua modalità di trasmissione abituale e su Internet. Così, una serie trasmessa in televisione sarebbe parimenti disponibile su Internet e la trasmissione di una serie in televisione sarebbe accompagnata il più delle volte da una campagna pubblicitaria e informativa su Internet. Inoltre, grazie agli sviluppi tecnologici di blocco geografico e di geolocalizzazione, la trasmissione di un contenuto su Internet potrebbe essere limitata a un territorio determinato e tale contenuto potrebbe variare in funzione del luogo di consultazione. Di conseguenza, il giudice esprime dubbi sul mantenimento di un criterio che si fondi sulla forma tecnica della trasmissione di un contenuto su Internet o meno per determinare la competenza internazionale dei giudici degli Stati membri. Ritenere che un’azione di risarcimento dell’intero danno possa essere proposta nello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi dell’attore nella sola ipotesi in cui il danno lamentato derivi da una trasmissione su Internet comporterebbe, in presenza di una trasmissione simultanea online e offline, una frammentazione della controversia. Ebbene, una siffatta soluzione non sarebbe compatibile con le esigenze della buona amministrazione della giustizia.
19
Sotto un secondo profilo, la Corte avrebbe precisato, nella sentenza del 17 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑800/19
,
EU:C:2021:489
), che il giudice del centro degli interessi dell’attore può conoscere di un’azione di responsabilità, a titolo dell’intero danno lamentato, solo qualora il contenuto includa «informazioni oggettive e verificabili che permettono di identificare, direttamente o indirettamente, [l’attore] in quanto individuo». Ebbene, il giudice del rinvio nutre dubbi sul modo in cui tali criteri debbano essere interpretati in una situazione come quella di cui si tratta nel procedimento di cui è investito. Più in particolare, la serie di cui si tratta non consentirebbe di identificare individualmente Z.R., e ancor meno la Ś., in quanto è una
fiction
e non si riferisce direttamente o indirettamente a persone esistenti o che sono esistite. Ciò posto, tale serie descriverebbe il comportamento di un gruppo ristretto e definito di persone che rinvierebbe in modo inequivocabile alla formazione X, della quale Z.R. era membro, e della quale la Ś. ha, in particolare, come oggetto sociale, la difesa della dignità, della reputazione e della memoria. Pertanto, Z.R. e la Ś. potrebbero essere considerati indirettamente identificati.
20
Il giudice del rinvio si chiede se, in mancanza di identificazione dell’attore in quanto individuo, si possa tuttavia prevedere di prendere in considerazione l’importanza del contenuto del messaggio che può ledere i diritti della personalità dell’attore nello Stato membro in cui si trova il centro dei suoi interessi. In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che, qualora tale contenuto abbia un’importanza oggettivamente considerevole in uno Stato membro, l’emittente di detto contenuto possa ragionevolmente attendersi che sia proposta un’azione dinanzi ai giudici di tale Stato membro. Pertanto, tenuto conto della finalità perseguita dall’articolo 5, punto 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I, letto alla luce dei suoi considerando 11 e 12, questi ultimi giudici potrebbero disporre di una competenza a titolo dell’intero danno lamentato.
21
In secondo luogo, nel caso in cui i giudici polacchi abbiano solamente una competenza limitata alla sola parte del danno lamentato che si è concretizzato nel territorio polacco, il giudice del rinvio si chiede inoltre se alcune delle pretese non pecuniarie di Z.R. e della Ś. possano rientrare in tale competenza. Infatti, nella sua sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan (
C‑194/16
,
EU:C:2017:766
), la Corte avrebbe limitato tale tipo di competenza ritenendo che la domanda di rettifica o di rimozione dei contenuti pubblicati su Internet sia di natura indivisibile, cosicché essa potrebbe essere presentata solo dinanzi ai giudici dello Stato internazionalmente competente a valutare l’intero danno cagionato dalla lesione potenziale dei diritti della personalità. Tuttavia, il giudice del rinvio sottolinea che Z.R. e la Ś. non chiedono che la serie di cui si tratta sia rimossa da Internet o che non sia più trasmessa in televisione. Essi vorrebbero, da un lato, far precedere ogni trasmissione di tale serie dalla menzione di informazioni precise e, dall’altro, ottenere una condanna alla pubblicazione di una dichiarazione adeguata sui canali televisivi polacchi e tedeschi nonché sui siti Internet sui quali detta serie è stata trasmessa.
22
In tale contesto, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento [[OSCURATO:PERSONA] I], in combinato disposto con i considerando 11 e 12 di quest’ultimo, debba essere interpretato nel senso che in una controversia in materia di violazione dei diritti della personalità attraverso il contenuto di un’opera cinematografica, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui il film è stato trasmesso, diverso dallo Stato in cui il film è stato prodotto, hanno competenza giurisdizionale internazionale a decidere nella causa avente ad oggetto:
a)
una prestazione non pecuniaria volta ad eliminare gli effetti della violazione dei diritti della personalità, in particolare l’ordine di rilasciare una dichiarazione contenente le scuse sui canali televisivi nei quali il film è stato trasmesso, indipendentemente dal luogo di trasmissione, e sui siti web, nonché l’ordine di inserire una dichiarazione dal contenuto appropriato prima di ogni trasmissione del film, indipendentemente dal luogo di trasmissione o
b)
una prestazione pecuniaria (risarcimento) volta a risarcire integralmente il danno morale subito a causa della violazione di un diritto della personalità, anche in relazione alla distribuzione (trasmissione) del film in altri Stati membri,
tenuto conto del fatto che:
–
gli attori hanno il centro dei propri interessi e il loro domicilio (sede) in tale Stato membro [di trasmissione],
–
gli attori collegano la violazione dei loro diritti della personalità al modo in cui i soldati di una formazione militare di questo Stato membro (…) sono stati ritratti nel film, essendo uno degli attori un ex soldato di tale formazione militare e l’altro un’associazione di ex soldati della stessa formazione militare, il cui scopo statutario è, in particolare, la difesa della memoria, della verità storica e della dignità di tale formazione;
–
il contenuto del film, compresa la rappresentazione dei soldati della formazione militare sopra indicata (…), è di importanza oggettivamente significativa nel contesto storico, culturale e sociale del territorio di tale Stato membro [di trasmissione].
2)
In caso di risposta negativa alla prima questione – se l’articolo 5, punto 3, del regolamento [[OSCURATO:PERSONA] I], in combinato disposto con i considerando 11 e 12 di quest’ultimo, debba essere interpretato nel senso che, in una controversia in materia di violazione dei diritti della personalità attraverso il contenuto di un’opera cinematografica, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui il film è stato trasmesso, diverso dallo Stato in cui il film è stato prodotto, hanno competenza giurisdizionale internazionale a decidere nelle cause aventi ad oggetto:
a)
una prestazione non pecuniaria volta ad eliminare gli effetti della violazione dei diritti della personalità che si è verificata in relazione alla trasmissione di un film nel territorio dello Stato membro nel quale l’azione è stata promossa, compresa la condanna a presentare scuse in tale Stato e a rilasciare una dichiarazione dal contenuto adeguato prima di ogni trasmissione del film in tale Stato o
b)
una prestazione pecuniaria (risarcimento) finalizzata a risarcire il danno morale subito a causa della violazione di un diritto della personalità derivante dalla distribuzione (trasmissione) di un film nello Stato membro nel quale l’azione giudiziaria è stata promossa,
tenuto conto, se del caso, delle circostanze richiamate alla prima questione, trattini dal primo al terzo».
Procedimento dinanzi alla Corte
23
Il giudice del rinvio ha chiesto che la presente causa fosse sottoposta al procedimento accelerato, in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, o al procedimento pregiudiziale d’urgenza, previsto all’articolo 107 di tale regolamento di procedura.
24
Con decisione del 10 aprile 2025, la Seconda Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di non accogliere la domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza.
25
Con ordinanza del 22 maggio 2025, Idziski (
C‑232/25
,
EU:C:2025:389
), il presidente della Corte ha deciso di respingere la domanda del giudice del rinvio volta a sottoporre la presente causa al procedimento accelerato previsto all’articolo 105 del regolamento di procedura. Con la medesima ordinanza, il presidente della Corte, tenuto conto della natura della causa e dell’importanza delle questioni che essa solleva, ha tuttavia riconosciuto a quest’ultima un trattamento in via prioritaria in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura.
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
26
In via preliminare, in primo luogo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 80, prima frase, del regolamento n. 1215/2012, quest’ultimo abroga e sostituisce il regolamento [OSCURATO:PERSONA] I, che ha a sua volta sostituito la convenzione di [OSCURATO:PERSONA], del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 1972, L 299, pag. 32
), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione. Pertanto, l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di uno di tali strumenti giuridici vale anche per quelle degli altri, laddove tali disposizioni possano essere qualificate come «equivalenti». Ebbene, una siffatta equivalenza sussiste tra, da un lato, l’articolo 5, punto 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I e, dall’altro, l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑34/24
,
EU:C:2025:936
, punto
43
e giurisprudenza citata).
27
Ne consegue che l’interpretazione elaborata dalla Corte a proposito di quest’ultima disposizione vale anche per l’articolo 5, punto 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I.
28
In secondo luogo, per quanto riguarda la determinazione della legislazione applicabile
ratione temporis
al procedimento principale, occorre precisare che l’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 prevede che il regolamento [OSCURATO:PERSONA] I continui ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultimo regolamento.
29
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che gli attori nel procedimento principale hanno proposto la loro azione dinanzi ai giudici polacchi il 19 novembre 2013. Ne consegue, come ha peraltro ritenuto il giudice del rinvio, che il regolamento [OSCURATO:PERSONA] I è applicabile
ratione temporis
al procedimento principale.
Sulla prima questione
30
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I debba essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi di una persona fisica o giuridica sono competenti a conoscere della sua azione di risarcimento dell’intero danno che essa avrebbe subito a titolo di una lesione dei diritti della personalità in seguito alla trasmissione di un contenuto audiovisivo in televisione in più Stati membri.
31
Tale giudice chiede anche se lo stesso valga in una situazione in cui detto contenuto sia stato trasmesso su Internet, ma non consenta di identificare, sia pure indirettamente, tale persona, sebbene identifichi, senza possibili equivoci, un gruppo ristretto, i cui membri costituiscono una categoria chiusa di persone, al quale essa può essere collegata.
32
L’articolo 5, punto 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I dispone che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.
33
Occorre ricordare che, in quanto deroga alla competenza prevista all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I, ossia quella dei giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il suo domicilio, che costituisce la regola generale, la norma sulla competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi, enunciata a tale articolo 5, punto 3, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (v., in tal senso, sentenze del 19 gennaio 1993, [OSCURATO:PERSONA],
C‑89/91
,
EU:C:1993:15
, punti da
14
a
16
, e del 17 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA],
C‑800/19
,
EU:C:2021:489
, punto
26
).
34
Tale norma sulla competenza speciale trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (sentenze del 16 luglio 2009, Zuid-Chemie,
C‑189/08
,
EU:C:2009:475
, punto
24
, e del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA],
C‑251/20
,
EU:C:2021:1036
, punto
24
).
35
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», che figura all’articolo 5, punto 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I, riguarda al contempo il luogo in cui si è concretizzato il danno e il luogo dell’evento generatore di tale danno. Pertanto, il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi ai giudici dell’uno o dell’altro di tali due luoghi. Tali due luoghi possono costituire un collegamento significativo dal punto di vista della competenza giurisdizionale, dato che ciascuno di essi può, a seconda delle circostanze, fornire un’indicazione particolarmente utile per quanto riguarda la prova e lo svolgimento del processo (v., in tal senso, sentenze del 30 novembre 1976, Bier,
21/76
,
EU:C:1976:166
, punti
15
,
17
,
24
e
25
, nonché del 2 dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑34/24
,
EU:C:2025:936
, punto
47
).
36
Nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità, per i giudici polacchi, di dichiararsi competenti a titolo del luogo in cui si è concretizzato il danno lamentato, in circostanze come quelle del procedimento principale.
37
A tal proposito, da una giurisprudenza costante risulta che, per quanto riguarda le azioni volte al risarcimento di un danno non patrimoniale asseritamente cagionato da un articolo diffamatorio pubblicato nella stampa scritta, la vittima può esperire nei confronti dell’editore un’azione di risarcimento dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima assume di aver subito una lesione della sua reputazione. Ciascuno di tali giudici è tuttavia unicamente competente a conoscere dei danni cagionati nello Stato membro cui esso appartiene (v., in tal senso, sentenze del 7 marzo 1995, Shevill e a.,
C‑68/93
,
EU:C:1995:61
, punto
33
, nonché del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA],
C‑251/20
,
EU:C:2021:1036
, punto
29
).
38
Nel contesto specifico di Internet, la Corte ha tuttavia dichiarato, nel caso di una lesione lamentata dei diritti della personalità, che la persona che si ritiene lesa deve anche avere la facoltà di adire, con un’azione di responsabilità per il risarcimento dell’intero danno cagionato, i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei suoi interessi (v., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a.,
C‑509/09 e C‑161/10
,
EU:C:2011:685
, punto
52
, nonché del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan,
C‑194/16
,
EU:C:2017:766
, punto
32
).
39
La Corte ha precisato che, dato che la facoltà, per la persona che si ritiene lesa, di adire i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei suoi interessi a titolo dell’intero danno lamentato si giustifica nell’interesse della buona amministrazione della giustizia e non al fine di tutelare specificamente l’attore, la circostanza che quest’ultimo sia una persona fisica o giuridica non è determinante (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan,
C‑194/16
,
EU:C:2017:766
, punto
38
).
40
Alla luce di tali richiami giurisprudenziali, il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se gli insegnamenti della sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (
C‑509/09 e C‑161/10
,
EU:C:2011:685
), ricordati al punto 38 della presente sentenza, siano pertinenti anche per quanto riguarda una lesione dei diritti della personalità in seguito alla trasmissione di un contenuto audiovisivo in televisione in più Stati membri.
41
A tal riguardo, occorre ricordare che il luogo in cui si è manifestato il danno è il luogo in cui il fatto generatore, che fa sorgere la responsabilità da delitto o quasi delitto del suo autore, ha prodotto i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima (sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a.,
C‑68/93
,
EU:C:1995:61
, punto
28
).
42
Ebbene, nel caso di una lesione internazionale dei diritti della personalità di una persona fisica o giuridica connessa alla trasmissione di un contenuto audiovisivo in televisione, la lesione si manifesta nei luoghi di trasmissione di tale contenuto e dove la vittima assume di aver subito una lesione della sua reputazione (v., per analogia, sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a.,
C‑68/93
,
EU:C:1995:61
, punto
29
).
43
In tali circostanze, una persona fisica o giuridica deve poter intentare, nei confronti del produttore di detto contenuto audiovisivo, un’azione di risarcimento dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro dove detto contenuto è stato trasmesso e dove la vittima assume di aver subito una lesione della sua reputazione, essendo ciascuno di tali giudici competente unicamente a conoscere di un’azione di risarcimento dei danni cagionati nello Stato membro cui esso appartiene.
44
Ciò posto, la trasmissione televisiva di un contenuto audiovisivo in più Stati membri deve essere distinta dalla trasmissione di un siffatto contenuto su Internet. Infatti, la messa in rete di contenuti su un sito Internet si distingue, in linea di principio, dalla trasmissione circoscritta territorialmente di un mezzo di comunicazione, in quanto mira, in linea di principio, all’ubiquità di detti contenuti. Questi ultimi possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di utenti ovunque nel mondo, indipendentemente da qualsiasi intenzione del loro emittente riguardo alla loro consultazione al di là del suo Stato membro di stabilimento e al di fuori del suo controllo (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a.,
C‑509/09 e C‑161/10
,
EU:C:2011:685
, punto
45
).
45
Tali considerazioni non trovano applicazione per quanto riguarda la trasmissione di un contenuto audiovisivo in televisione. Infatti, una siffatta trasmissione non è in linea di principio disponibile istantaneamente e in tutto il mondo, ma è circoscritta territorialmente, limitata all’area geografica di ricezione del segnale televisivo.
46
La circostanza, invocata dal giudice del rinvio, secondo cui la trasmissione e l’accessibilità di un’opera su Internet potrebbero essere limitate a un determinato territorio anche grazie agli sviluppi tecnologici di blocco geografico e di geolocalizzazione, non può mettere in discussione le considerazioni che precedono. Infatti, anche supponendo che siffatti sviluppi tecnologici, o altri ancora, possano rivelarsi pertinenti per valutare se sia soddisfatta la condizione dell’ubiquità del contenuto audiovisivo trasmesso su Internet, tali sviluppi sono irrilevanti per quanto riguarda la constatazione che la trasmissione di un contenuto audiovisivo in televisione non soddisfa tale condizione.
47
Tali considerazioni non possono essere messe in discussione neppure nell’ipotesi, parimenti invocata nella domanda di pronuncia pregiudiziale, in cui un contenuto audiovisivo sia trasmesso simultaneamente in televisione e su Internet, per il motivo che ciò condurrebbe a una frammentazione della controversia. Infatti, anche se la decisione dei diversi aspetti di una stessa controversia da parte di giudici diversi presenta degli inconvenienti, l’attore ha tuttavia sempre la facoltà di adire, con un’azione di responsabilità per il risarcimento dell’intero danno cagionato, i giudici dello Stato membro o del domicilio del convenuto o del luogo dell’evento generatore del danno, vale a dire la sede sociale dei produttori della serie di cui si tratta (v., per analogia, sentenze del 7 marzo 1995, Shevill e a.,
C‑68/93
,
EU:C:1995:61
, punto
32
, nonché del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a.,
C‑509/09 e C‑161/10
,
EU:C:2011:685
, punto
43
).
48
Di conseguenza, nell’ambito del criterio di collegamento connesso alla concretizzazione del danno, in caso di lesione lamentata dei diritti della personalità di una persona fisica o giuridica a causa di un contenuto trasmesso in televisione in più Stati membri, i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi dell’attore non possono essere competenti a conoscere di una domanda vertente sull’intero danno lamentato. Per contro, i giudici di ciascuno Stato membro in cui tale contenuto è stato trasmesso in televisione e in cui la vittima assume di aver subito una lesione della sua reputazione sono competenti a conoscere della domanda di risarcimento presentata da tale persona. Tale competenza è tuttavia limitata, per ciascuno di tali giudici, alle azioni volte al risarcimento dei soli danni cagionati nello Stato membro cui essi appartengono rispettivamente.
49
In secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga, per quanto riguarda la lesione dei diritti della personalità a causa di un contenuto audiovisivo trasmesso su Internet, sulla questione se i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi dell’attore siano competenti a conoscere della domanda di risarcimento di tale lesione qualora detto contenuto non consenta di identificare, sia pure indirettamente, detto attore, sebbene il contenuto identifichi, senza possibili equivoci, un gruppo ristretto, i cui membri costituiscono una categoria chiusa di persone, al quale detto attore può essere collegato.
50
A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il giudice del luogo in cui si trova il centro degli interessi di una persona che sostiene che i suoi diritti della personalità sono stati violati da un contenuto pubblicato su un sito Internet è competente a conoscere, per la totalità del danno lamentato, di un’azione di risarcimento intentata da tale persona solo qualora tale contenuto comprenda informazioni oggettive e verificabili che permettono di identificare, direttamente o indirettamente, tale persona in quanto individuo (sentenza del 17 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA],
C‑800/19
,
EU:C:2021:489
, punto
46
).
51
Un siffatto requisito è infatti necessario per garantire la prevedibilità delle norme sulla competenza previste dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] I e la certezza del diritto che quest’ultimo mira a garantire, in particolare nei confronti dell’emittente del contenuto in questione (v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA],
C‑800/19
,
EU:C:2021:489
, punto
37
).
52
Nel caso di specie, la serie di cui si tratta, pubblicata su Internet, riporta il comportamento di un gruppo ristretto e definito di persone che, secondo il giudice del rinvio, è, senza possibili equivoci, quello costituito dai membri della formazione X, della quale Z.R. faceva parte e la difesa della cui dignità, reputazione e memoria, nonché di quelle dei suoi membri costituiscono l’oggetto sociale della Ś.
53
Tuttavia, occorre rilevare che la circostanza che tale contenuto faccia riferimento a un gruppo ristretto e definito di persone al quale Z.R. potrebbe essere collegato non è sufficiente per consentire un’identificazione indiretta di quest’ultimo in quanto individuo.
54
Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta infatti che la serie di cui si tratta non consente di identificare individualmente gli attori nel procedimento principale, in quanto si tratta di una
fiction
che riporta il comportamento di un gruppo di soldati, membri della formazione X, senza che sia possibile conoscere l’identità reale dei membri ivi rappresentati.
55
Ebbene, tenuto conto degli obiettivi di prevedibilità delle norme sulla competenza e di certezza del diritto, ricordati al punto 51 della presente sentenza, il criterio relativo all’identificazione indiretta di una persona che asserisce che i suoi diritti della personalità sono stati violati da un contenuto pubblicato su Internet esige che tale persona possa essere identificata in modo certo, in ragione di caratteristiche che le sono proprie e che la distinguono da qualsiasi altro individuo.
56
Convenire diversamente avrebbe come conseguenza che l’emittente di un messaggio lesivo dei diritti della personalità non sarebbe in grado di conoscere il centro degli interessi delle persone oggetto di tale messaggio e di prevedere, quindi, dinanzi a quale giudice egli potrebbe essere citato. Infatti, anche se il contenuto di un siffatto messaggio riguardasse solo un gruppo ristretto e definito di persone al quale un attore potrebbe essere indirettamente collegato, i centri di interesse rispettivi delle diverse persone che compongono tale gruppo potrebbero trovarsi in diversi Stati membri.
57
Per contro, in quanto gruppo ristretto i cui membri costituiscono una categoria chiusa di persone, la formazione X è, senza possibili equivoci, direttamente identificata dalla serie di cui si tratta trasmessa su Internet. Pertanto, il contenuto di tale serie include elementi oggettivi e verificabili che consentono di identificare direttamente tale gruppo, distinguendolo da qualsiasi altro.
58
Ne consegue che il giudice del luogo in cui si trova il centro degli interessi di una persona giuridica che ha il compito principale di difendere gli interessi di un gruppo ristretto i cui membri costituiscono una categoria chiusa di persone è competente a conoscere, a titolo dell’intero danno lamentato, di un’azione di responsabilità proposta da tale persona giuridica, qualora il contenuto audiovisivo trasmesso su Internet includa elementi oggettivi e verificabili che consentano di identificare, direttamente o indirettamente, tale gruppo, distinguendolo da qualsiasi altro.
59
Tale conclusione soddisfa il requisito della prevedibilità, in quanto consente sia all’attore che al convenuto di individuare i giudici competenti. Per quanto riguarda, nel caso di specie, U. e Z., produttori della serie di cui si tratta, nella misura in cui tale serie riguarda specificamente la formazione X, è prevedibile che un’azione di responsabilità, per il risarcimento dell’intero danno cagionato, sia proposta dinanzi al giudice del centro degli interessi della persona giuridica che ha il compito principale di difendere gli interessi di tale formazione.
60
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, punto 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi di una persona fisica o giuridica non sono competenti a conoscere della sua azione di risarcimento dell’intero danno che essa avrebbe subito a titolo di una lesione dei diritti della personalità in seguito alla trasmissione di un contenuto audiovisivo in televisione in più Stati membri. Lo stesso vale per quanto riguarda i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi di una persona fisica, qualora detto contenuto sia stato trasmesso su Internet, ma non consenta di identificare, sia pure indirettamente, tale persona, sebbene identifichi, senza possibili equivoci, un gruppo ristretto, i cui membri costituiscono una categoria chiusa di persone, al quale essa può essere collegata. Per contro, i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi di una persona giuridica che abbia il compito principale di difendere gli interessi di tale gruppo sono competenti a conoscere della sua azione di risarcimento dell’intero danno che essa avrebbe subito a titolo di lesione dei diritti della personalità in seguito a tale medesima trasmissione su Internet.
Sulla seconda questione
61
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I debba essere interpretato nel senso che i giudici di uno Stato membro competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato membro cui essi appartengono e che derivano dalla lesione lamentata dei diritti della personalità connessa alla trasmissione di una serie su Internet e in televisione, possono conoscere di un’azione nei confronti del produttore di tale serie avente ad oggetto, da un lato, una prestazione non pecuniaria volta ad eliminare e a prevenire gli effetti di una siffatta lesione e, dall’altro, una prestazione pecuniaria volta al risarcimento del danno morale derivante dalla trasmissione di tale serie.
62
Nel caso di specie, il giudice del rinvio sottolinea che gli attori nel procedimento principale desiderano, da un lato, far precedere ciascuna trasmissione della serie di cui si tratta dalla menzione di informazioni precise, indipendentemente dal fatto che tale trasmissione abbia luogo su Internet o in televisione. Dall’altro lato, essi vorrebbero ottenere una condanna alla pubblicazione di una dichiarazione adeguata sui canali televisivi polacchi e tedeschi nonché su Internet. Inoltre, essi chiedono anche che sia versata a Z.R. una somma destinata al risarcimento del danno morale subito a causa della trasmissione di detta serie.
63
A tal riguardo, occorre ricordare che, tenuto conto dell’ubiquità dei dati e dei contenuti messi in rete su un sito Internet e del fatto che la portata della loro trasmissione è in linea di principio universale, la Corte ha già dichiarato che la domanda volta alla rettifica dei primi e alla rimozione dei secondi è una e indivisibile. Tale domanda può, di conseguenza, essere proposta soltanto dinanzi a un giudice competente a conoscere dell’intera domanda di risarcimento del danno e non dinanzi a un giudice che non ha una siffatta competenza (sentenze del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan,
C‑194/16
,
EU:C:2017:766
, punto
48
, e del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA],
C‑251/20
,
EU:C:2021:1036
, punto
32
).
64
Per contro, la Corte ha ritenuto che, nei limiti in cui una domanda di risarcimento non sia una e indivisibile, un attore può agire dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro competenti a conoscere di una parte del danno cagionato nel territorio dello Stato membro cui essi appartengono, ai fini del risarcimento parziale, limitato al solo danno cagionato in tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA],
C‑251/20
,
EU:C:2021:1036
, punti
35
e
43
).
65
Da quanto precede risulta che i giudici di ciascuno Stato membro che sono competenti a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro cui essi appartengono possono conoscere solo delle domande di risarcimento divisibili. Siffatte domande possono quindi essere volte a risarcire o a prevenire solo il danno cagionato nello Stato membro del giudice adito e devono, nei loro effetti, limitarsi al territorio di tale Stato membro.
66
Pertanto, nel caso di specie, per quanto riguarda i soli danni derivanti dalla lesione lamentata dei diritti della personalità connessa alla trasmissione di una serie in televisione, l’azione proposta dagli attori nel procedimento principale dinanzi ai giudici polacchi può essere conforme alla norma sulla competenza prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I, a condizione che, con la loro azione, tali attori si limitino a chiedere il risarcimento del danno che ritengono di aver subito nel solo territorio polacco o a prevenirne la sopravvenienza.
67
Per quanto riguarda i soli danni che derivano dalla lesione lamentata dei diritti della personalità connessa alla trasmissione di una serie su Internet, tenuto conto della risposta alla prima questione, la seconda questione è pertinente solo nei confronti di una persona fisica quale Z.R. L’azione proposta da quest’ultimo dinanzi ai giudici polacchi e avente ad oggetto una prestazione pecuniaria può essere conforme alla norma sulla competenza prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I, a condizione che l’oggetto di tale azione sia conforme ai limiti menzionati al punto precedente. Per contro, tali giudici non sono competenti a conoscere di un’azione proposta da una persona fisica quale Z.R. e avente ad oggetto una prestazione non pecuniaria volta alla rettifica dei dati di detta serie messi in rete.
68
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5, punto 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I deve essere interpretato nel senso che i giudici di uno Stato membro che sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato membro cui essi appartengono e che derivano da una lesione lamentata dei diritti della personalità connessa alla trasmissione di una serie in televisione, possono conoscere di un’azione nei confronti del produttore di tale serie avente ad oggetto, da un lato, una prestazione non pecuniaria volta ad eliminare e a prevenire gli effetti di una siffatta lesione e, dall’altro, una prestazione pecuniaria volta al risarcimento del danno morale derivante dalla trasmissione di tale serie. Lo stesso vale per quanto riguarda un’azione nei confronti di tale produttore avente ad oggetto una prestazione pecuniaria volta al risarcimento del danno morale derivante dalla trasmissione di tale serie su Internet. Per contro, tali giudici non sono competenti a conoscere di un’azione nei confronti di detto produttore avente ad oggetto una prestazione non pecuniaria volta alla rettifica dei dati di detta serie messi in rete.
Sulle spese
69
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
deve essere interpretato nel senso che:
i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi di una persona fisica o giuridica non sono competenti a conoscere della sua azione di risarcimento dell’intero danno che essa avrebbe subito a titolo di lesione dei diritti della personalità in seguito alla trasmissione di un contenuto audiovisivo in televisione in più Stati membri. Lo stesso vale per quanto riguarda i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi di una persona fisica, qualora detto contenuto sia stato trasmesso su Internet, ma non consenta di identificare, sia pure indirettamente, tale persona, sebbene identifichi, senza possibili equivoci, un gruppo ristretto, i cui membri costituiscono una categoria chiusa di persone, al quale essa può essere collegata. Per contro, i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi di una persona giuridica che abbia il compito principale di difendere gli interessi di tale gruppo sono competenti a conoscere della sua azione di risarcimento dell’intero danno che essa avrebbe subito a titolo di lesione dei diritti della personalità in seguito a tale medesima trasmissione su Internet.
2)
L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001
deve essere interpretato nel senso che:
i giudici di uno Stato membro che sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato membro cui essi appartengono e che derivano da una lesione lamentata dei diritti della personalità connessa alla trasmissione di una serie in televisione, possono conoscere di un’azione nei confronti del produttore di tale serie avente ad oggetto, da un lato, una prestazione non pecuniaria volta ad eliminare e a prevenire gli effetti di una siffatta lesione e, dall’altro, una prestazione pecuniaria volta al risarcimento del danno morale derivante dalla trasmissione di tale serie. Lo stesso vale per quanto riguarda un’azione nei confronti di tale produttore avente ad oggetto una prestazione pecuniaria volta al risarcimento del danno morale derivante dalla trasmissione di tale serie su Internet. Per contro, tali giudici non sono competenti a conoscere dell’azione nei confronti di detto produttore avente ad oggetto una prestazione non pecuniaria volta alla rettifica dei dati di detta serie messi in rete.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il polacco.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.