CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46637/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari del 20 maggio scorso, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per i delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti. Lamenta la mancanza di motivazione: a) in punto di gravità indiziaria, per avere il Tribunale omesso di considerare i numerosi procedimenti riguardanti il presunto clan di appartenenza, ai quali egli è rimasto estraneo o dai quali è uscito assolto; b) con riferimento alla dedotta inefficacia della misura ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso non può essere ammesso per l'assoluta genericità dei motivi. Sotto il profilo della gravità indiziaria, esso non prova neppure a misurarsi con la pluralità di eterogenei e concludenti elementi indizianti rassegnati nell'ordinanza. Quanto, poi, all'operatività del meccanismo della c.d. "contestazione a catena", già l'ordinanza impugnata ha censurato la genericità della relativa deduzione, priva di qualsiasi elemento da cui poter desumere i relativi presupposti (connessione fra i reati oggetto dei diversi procedimenti, desumibilità dagli atti dei fatti oggetto delle successive ordinanze): lacune, queste, che non vengono colmate con il presente ricorso, con cui il difensore si limita semplicemente a riproporre la doglianza, senza neppure un riferimento ai provvedimenti custodiali precedenti ed al relativo oggetto. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma,