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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 1985

Cassazione n. 24846/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/05/1985 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per il delitto di atti persecutori (commesso da ottobre 2014 al 17 novembre 2016), rideterminando in mitius la pena, con le conseguenti statuizioni civili; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il giorno 7 marzo 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 13 marzo 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01); ritenuto che il primo motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione, poiché l'imputato sarebbe stato condannato anche per un episodio di minaccia non contestato (essendo stata accolta solo per un altro episodio la prospettazione difensiva) - è manifestamente infondato in quanto: - «per "fatto diverso" [...] deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria» purché si renda necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 - dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928); - difatti, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 - 01); - con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 254888 - 01); - «ai fini della rituale contestazione del delitto di stalking non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa» (Sez. 5, n. 28623 del 27/04/2017 - dep. 2017, C., Rv. 270875 - 01), dato che il delitto di atti persecutori è un reato abituale di danno, «integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice, nonché al loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento, il quale deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso [...], sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento» (Sez. 5, n. 15651 del 10/02/2020, T., Rv. 279154 - 01; conf.

Sez. 5, n. 7889 del 14/01/2019, P., Rv. 275381 - 01); ed è «la reiterazione degli atti considerati tipici» a costituire «elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere ad essi un'autonoma unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, infine, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte nella disposizione di riferimento» (Sez. 5, n. 3042 del 09/10/2019, M., Rv. 278149 - 01; Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016, G., Rv. 269081 - 01); - nel caso in esame, in maniera conforme ai princìpi appena esposti, la Corte di merito ha escluso che possa ravvisarsi un fatto diverso nella singola espressione minacciosa (per l'incolumità della persona offesa), proferita dall'imputato (innanzi ad altri e riportato alla stessa offesa) che si colloca nell'arco temporale in imputazione, sol perché non espressamente indicata nell'editto accusatorio (che ha contestato al ricorrente il delitto di atti persecutori consistiti in molestie tali da costringere la persona offesa a modificare le proprie abitudini di vita e ingenerare, per l'appunto, un permanente stato di ansia e di paura per la propria incolumità, indicando i pedinamenti da parte dell'imputato e il fatto che egli si trattenesse nel luogo in cui ella presta attività lavorativa); tanto più che l'imputato ha potuto argomentare anche in ordine ad esso e non ha neppure prospettato un pregiudizio per il proprio diritto di difesa; ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla chiesta riqualificazione del fatto sub specie dell'art. 660 cod. pen., in difetto dell'evento del reato di atti persecutori - non si confronta compiutamente con l'iter della sentenza impugnata, che ha fondato la sussistenza dello stato di paura per la propria incolumità - determinato proprio dalle concotte dell'imputato - anzitutto sulle dichiarazioni della persona offesa e della teste Bianco, di cui non è stato neppure denunciato il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); e tale piano argomentativo non risulta inciso da quanto dedotto dalla difesa in ordine alla pregresse denunce (dell'anno 2016) della stessa offesa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/05/1985 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per il delitto di atti persecutori (commesso da ottobre 2014 al 17 novembre 2016), rideterminando in mitius la pena, con le conseguenti statuizioni civili; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il giorno 7 marzo 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 13 marzo 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01); ritenuto che il primo motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione, poiché l'imputato sarebbe stato condannato anche per un episodio di minaccia non contestato (essendo stata accolta solo per un altro episodio la prospettazione difensiva) - è manifestamente infondato in quanto: - «per "fatto diverso" [...] deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria» purché si renda necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 - dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928); - difatti, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 - 01); - con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 254888 - 01); - «ai fini della rituale contestazione del delitto di stalking non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa» (Sez. 5, n. 28623 del 27/04/2017 - dep. 2017, C., Rv. 270875 - 01), dato che il delitto di atti persecutori è un reato abituale di danno, «integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice, nonché al loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento, il quale deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso [...], sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento» (Sez. 5, n. 15651 del 10/02/2020, T., Rv. 279154 - 01; conf. Sez. 5, n. 7889 del 14/01/2019, P., Rv. 275381 - 01); ed è «la reiterazione degli atti considerati tipici» a costituire «elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere ad essi un'autonoma unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, infine, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte nella disposizione di riferimento» (Sez. 5, n. 3042 del 09/10/2019, M., Rv. 278149 - 01; Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016, G., Rv. 269081 - 01); - nel caso in esame, in maniera conforme ai princìpi appena esposti, la Corte di merito ha escluso che possa ravvisarsi un fatto diverso nella singola espressione minacciosa (per l'incolumità della persona offesa), proferita dall'imputato (innanzi ad altri e riportato alla stessa offesa) che si colloca nell'arco temporale in imputazione, sol perché non espressamente indicata nell'editto accusatorio (che ha contestato al ricorrente il delitto di atti persecutori consistiti in molestie tali da costringere la persona offesa a modificare le proprie abitudini di vita e ingenerare, per l'appunto, un permanente stato di ansia e di paura per la propria incolumità, indicando i pedinamenti da parte dell'imputato e il fatto che egli si trattenesse nel luogo in cui ella presta attività lavorativa); tanto più che l'imputato ha potuto argomentare anche in ordine ad esso e non ha neppure prospettato un pregiudizio per il proprio diritto di difesa; ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla chiesta riqualificazione del fatto sub specie dell'art. 660 cod. pen., in difetto dell'evento del reato di atti persecutori - non si confronta compiutamente con l'iter della sentenza impugnata, che ha fondato la sussistenza dello stato di paura per la propria incolumità - determinato proprio dalle concotte dell'imputato - anzitutto sulle dichiarazioni della persona offesa e della teste Bianco, di cui non è stato neppure denunciato il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); e tale piano argomentativo non risulta inciso da quanto dedotto dalla difesa in ordine alla pregresse denunce (dell'anno 2016) della stessa offesa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro i
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