CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 28294/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 14/01/2026 del Tribunale di Rietivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, PasqualeSansonetti, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata, limitatamente all'omessa riduzione per il rito abbreviato;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 14 gennaio 2026, pronunciata all’esito di giudizioabbreviato, l’odierno ricorrente veniva ritenuto colpevole del reato di cuiall’art. 5, comma 8-bis d.lgs. n. 286 del 1998 e condannato alla pena di mesiotto di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.2. Avverso la sentenza propone ricorso immediato per cassazione ladifesa del ricorrente denunciando violazione di legge per non avere il giudiceapplicato la riduzione per la scelta del rito.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendol’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.2. La lettura della motivazione evidenzia che il giudice di primogrado ha determinato la pena nel minimo edittale di un anno direclusione ed ha applicato la riduzione di 1/3 ex art. 62-bis cod. pen.Ha omesso, invece, di applicare la riduzione per la scelta del ritoabbreviato, in tal modo violando il disposto dell’art. 442, comma 2cod. proc. pen.3. La sentenza può essere annullata senza rinvio, procedendoquesta Corte alla rideterminazione della pena. Sez. U. n. 3464 del30/11/2017, Rv. 271831-01, hanno affermato che «La Corte dicassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritienesuperfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, puòdecidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati osulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, nonrisultando necessari ulteriori accertamenti».Nel caso in esame, la determinazione della pena esatta nonrichiede alcuna valutazione nel merito, trattandosi solo di applicare lariduzione netta di 1/3 per il rito. Pertanto, applicata detta riduzionesulla pena di mesi otto di reclusione (un anno di reclusione - 1/3 exart. 62-bis cod. pen.), la pena finale va determinata in mesi cinque egg. 10 di reclusione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e ridetermina la pena irrogataall'imputato in cinque mesi e dieci giorni di reclusione.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]