CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 1980
Cassazione n. 04485/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, riducendo il trattamento sanzionatorio, per il delitto di tentata estorsione; ritenuto che il primo motivo che censura la mancata riqualificazione del fatto alla stregua dei reati di truffa e minacce è manifestamente infondato; che la Corte di merito ha correttamente scrutinato la doglianza, in questa sede riproposta senza alcun confronto critico con la motivazione reiettiva rassegnata alle pagg.2-3, che, sulla base della incontestata ricostruzione fattuale dell'episodio, ha dato conto della sussistenza degli estremi costitutivi dell'illecito contestato in forma tentata, escludendo la possibilità di accedere all'alternativa qualificazione propugnata dalla difesa; considerato che ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al secondo motivo, che lamenta la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo i giudici d'appello (pag. 3) correttamente argomentato la sussistenza dell'aggravante soggettiva alla luce della biografia criminale del ricorrente, segnata da ingravescente pericolosità, ed evidenziato l'assenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod.pen., con motivazione insuscettibile di rilievi in questa sede in quanto congruamente giustificata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]