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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50170/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge all'esito del giudizio abbreviato per il reato di frode comunitaria di cui all'art. 2

I. 898/1986, in relazione all'indebito conseguimento di contributi per l'agricoltura, non spettanti per essere egli sottoposto alla (non dichiarata) misura di prevenzione della sorveglianza speciale, deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. sui rilievo che aveva incolpevolmente richiesto l'erogazione dell'aiuto ignorando di dover dichiarare la sottoposizione a misura e, comunque, ritenendo fosse suo dovere attivarsi per avere una stabile e onesta occupazione; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, che ha non illogicamente attestato la sussistenza del dolo, ovviamente non escluso dall'obbligo di attivarsi per trovare - nel rispetto della legge - stabile ed onesta occupazione (e ciò a prescindere dal fatto che detto profilo neppure risulta specificamente devoluto con il gravame di merito, secondo il non contestato riepilogo dei motivi di appello fatto nella sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge all'esito del giudizio abbreviato per il reato di frode comunitaria di cui all'art. 2 I. 898/1986, in relazione all'indebito conseguimento di contributi per l'agricoltura, non spettanti per essere egli sottoposto alla (non dichiarata) misura di prevenzione della sorveglianza speciale, deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. sui rilievo che aveva incolpevolmente richiesto l'erogazione dell'aiuto ignorando di dover dichiarare la sottoposizione a misura e, comunque, ritenendo fosse suo dovere attivarsi per avere una stabile e onesta occupazione; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, che ha non illogicamente attestato la sussistenza del dolo, ovviamente non escluso dall'obbligo di attivarsi per trovare - nel rispetto della legge - stabile ed onesta occupazione (e ciò a prescindere dal fatto che detto profilo neppure risulta specificamente devoluto con il gravame di merito, secondo il non contestato riepilogo dei motivi di appello fatto nella sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novemb
Sentenza Cassazione n. 50170/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris