CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 15061/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente RDINANZA 2,, 13 sul ricorso iscritto al n R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, piazza Vescovio, 21 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 59/12/12, depositata il 1° ottobre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:SOCIETA]. a socio univo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, depositata il 1° ottobre 2012 che, in accoglimento dell'appello erariale, ha dichiarato la legittimità della cartella di pagamento notificatale, ai sensi dell'art. 60 bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per il pagamento dell'i.v.a. relativa ad operazioni di acquisto di beni indicati nel d.m. 22 dicembre 2005, non versata dal cedente, effettuate negli anni 2006 e 2007; - la Commissione regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio evidenziando, in particolare, che gli acquisti effettuati erano intervenuti a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato, per cui, avendo ad oggetto beni indicati nel predetto decreto del 22 dicembre 2005 ed essendo stato accertato il mancato versamento della relativa i.v.a. da parte del cedente, risultavano ricorrere gli elementi della fattispecie invocata; - il ricorso è affidato a sei motivi e illustrato con memoria; - resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 342 c.p.c., per aver la Commissione regionale omesso di dichiarare l'inammissibilità dell'appello erariale per difetto di specificità dei relativi motivi; - osserva, in proposito, che, a fronte di una motivazione della sentenza di primo grado che affermava la mancata dimostrazione da parte dell'Ufficio del fatto che le cessioni erano state concluse a prezzi inferiori ai valori normali, quest'ultimo si era limitato ad allegare il contrario, con censura generica, e a rinviare al contenuto degli atti di causa; - il motivo è infondato; - dalla lettura dell'atto di appello emerge che l'Ufficio, nel concludere per l'accoglimento del gravame e, conseguentemente,, per la conferma della legittimità della cartella di pagamento impugnata, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che gli elementi probatori offerti consentissero di dimostrare che le vendite erano effettuate sottocosto, richiamando, a tal fine, i documenti allegati al processo verbale di constatazione; - una siffatta argomentazione assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53, d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto il dissenso investe la decisione nella sua interezza e, inoltre, dall'atto di gravame sono ricavabili., in via inequivoca, le ragioni di censura; - con il secondo motivo la contribuente deduce l'insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, individuato nel valore dei beni ceduti, ritenuto inferiore a quelli normali; - il motivo è inammissibile, poiché, a seguito della nuova riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, odio., risultante a seguito della modifica apportata dall'art. 54, di. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., nella I. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso in esame, il vizio di insufficienza della motivazione non è più deducibile quale vizio di legittimità (cfr., ex multis, Cass., ord., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053); - tale modifica normativa trova applicazione anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità; - con il terzo motivo la società si duole diell'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, consistente nell'anormalità dei prezzi delle cessioni, in quanto asseritamente inferiori ai valori normali; - evidenzia, in proposito, che la Commissione regionale avrebbe dovuto esaminare tutti i fatti allegati dalle parti e, in particolare, valutare la coerenza dei prezzi delle operazioni in esame rispetto a quelli di mercato; - il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una censura della complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza di appello, la quale ha ritenuto che i prezzi delle cessioni erano inferiori a quelli di mercato; - una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959); - con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 60 bis, d.P.R. n. 633 del 1972, per aver la sentenza impugnata effettuato la valutazione in ordine alla relazione tra i prezzi delle cessioni e i valori di mercato dei beni ceduti sulla base dell'analisi di alcune solo delle operazioni rilevate, considerate a campione, e non di tutte; - il motivo è inammissibile, in quanto muove da un'erronea interpretazione della sentenza, la quale, lungi dall'effettuare la valutazione tra i prezzi praticati e i valori di mercato secondo un'indagine a campione, ha espressamente specificato, a conferma delle conclusioni raggiunte, che l'esame delle fatture prodotte in giudizio dalla contribuente relative a cessioni dei medesimi beni effettuate da altri operatori evidenziava che tali cessioni erano avvenute a prezzi superiori rispetto a quelli oggetto delle operazioni in esame; - orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - con il quinto motivo la società censura la sentenza di appello per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui omette di esaminare tutto il materiale probatorio e si limita ad effettuare la sua valutazione in ordine al raffronto tra i prezzi praticati e i valori di mercato solo a tre articoli; - il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte in occasione dell'esame del terzo motivo di ricorso; - con l'ultimo motivo la contribuente formula analoga censura sotto il paradigma del vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione all'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio; - il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una censura della complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza di appello, che, come osservato in precedenza, non può trovare ingresso in questa sede; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito