Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 37337/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20996/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta edifende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di VELLETRI n.

R.G. 5306/2014 depositatoil 30/07/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. il Tribunale di Velletri, con il decreto qui impugnato, ha rigettato la domanda di opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] proposta da [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere il pagamento di euro 6.240,51, a titolo di spettanze lavorative di cui euro 5.214,75 per trattamento di fine rapporto;

2. il Tribunale ha affermato: “di fronte alla contestazione del credito, effettuata dalla società in bonis nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, […], la sola copia della busta paga prodotta dall’opponente, in mancanza di elementi ulteriori a sostegno del credito, non è idonea a costituire piena prova dello stesso”;

3. per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; non ha resistito con controricorso la curatela intimata; il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.col primo motivo del ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando l’errata applicazione del principio di non contestazione in quanto il rapporto di lavoro non era mai stato contestato dalla curatela, neanche nella opposizione al decreto ingiuntivo, e la stessa ammissione al passivo del fallimento era stata negata sulla diversa circostanza che la domanda di concordato preventivo precludesse il ricorso per decreto ingiuntivo; il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2, l. n. 4 del 1953, deducendo che il Tribunale avrebbe ignorato come la busta paga di provenienza datoriale attestasse, non solo quanto ancora dovuto al lavoratore, ma anche la data di assunzione di un rapporto di lavoro cessato con una lettera di licenziamento, pure ignorata, cessazione che avrebbe comunque reso esigibile il credito a titolo di TFR; il terzo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1453 c.c., eccependo che, una volta provata l’esistenza del rapporto di lavoro e della sua cessazione e dedotto l’inadempimento datoriale, doveva essere il datore di lavoro a provare il pagamento delle spettanze pretese; 2.i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, sono fondati nei sensi espressi dalla motivazione che segue; secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'accertamento del passivo, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato (Cass. n. 17413 del 2015); a fronte di tale rilievo probatorio delle buste paga, resta ferma la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. n. 32395 del 2019; Cass. n. 18169 del 2019); invece il Tribunale ha ritenuto tali documenti privi di valore probatorio in ragione di una non meglio specificata contestazione effettuata non nell’ambito della procedura fallimentare, bensì operata dalla società in bonis in un precedente giudizio, peraltro per ragioni che esulavano dal valore probatorio delle buste paga; tale contestazione, per quanto detto, era inidonea a dar conto dell'inattendibilità degli scritti in questione e il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto, invece, tener conto del valore dei prospetti paga, la cui consegna al lavoratore è obbligatoria e sanzionata in via amministrativa, ex art. 5 l. n. 4/1953, verificando se essi recassero la sigla, la sottoscrizione o la stampigliatura del datore di lavoro e accertando se la curatela avesse sottoposto al suo esame risultanze che le sconfessavano o argomenti che inducevano a dubitare della rispondenza a verità delle annotazioni presenti sui documenti (Cass. n. 1649 del 2022); invero, il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 45, comma 14, l. 69/2009), sintetizzando una tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti che ha dignità di regola generale, trova applicazione anche nel procedimento di opposizione allo stato passivo, nel caso in cui la procedura abbia preso parte al giudizio; ciò in quanto la mancata contestazione - qu ale condotta idonea ad escludere, in via immediata, i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova -opera in relazione alla dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto e non alla disponibilità del diritto medesimo, che non compete al curatore (Cass. n. 11047 del 2015); questa Corte ha poi escluso che la domanda di insinuazione al passivo possa rimanere inficiata finanche dalla mancata produzione delle buste paga; infatti, il pagamento, totale o parziale, di quanto dovuto, quale fatto estintivo o modificativo del diritto azionato, costituisce l’oggetto di una specifica eccezione del convenuto, volta a far dichiarare l’estinzione del diritto azionato o la sua modificazione, sul quale incombe il relativo onere probatorio, in applicazione della regola stabilita dall’art. 2697, comma 2, c.c. (da ultimo, Cass. n. 19841 del 2022); spettava quindi alla procedura prima eccepire l’estinzione del debito per ultima mensilità e TFR e poi dimostrare i fatti su cui una simile eccezione si fondasse, attraverso l’esibizione di documenti comprovanti l’effettivo versamento di quanto dovuto; 4.conclusivamente il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale indicato in dispositivo, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Velletr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20996/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta edifende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di VELLETRI n. R.G. 5306/2014 depositatoil 30/07/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale di Velletri, con il decreto qui impugnato, ha rigettato la domanda di opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] proposta da [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere il pagamento di euro 6.240,51, a titolo di spettanze lavorative di cui euro 5.214,75 per trattamento di fine rapporto; 2. il Tribunale ha affermato: “di fronte alla contestazione del credito, effettuata dalla società in bonis nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, […], la sola copia della busta paga prodotta dall’opponente, in mancanza di elementi ulteriori a sostegno del credito, non è idonea a costituire piena prova dello stesso”; 3. per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; non ha resistito con controricorso la curatela intimata; il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.col primo motivo del ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando l’errata applicazione del principio di non contestazione in quanto il rapporto di lavoro non era mai stato contestato dalla curatela, neanche nella opposizione al decreto ingiuntivo, e la stessa ammissione al passivo del fallimento era stata negata sulla diversa circostanza che la domanda di concordato preventivo precludesse il ricorso per decreto ingiuntivo; il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2, l. n. 4 del 1953, deducendo che il Tribunale avrebbe ignorato come la busta paga di provenienza datoriale attestasse, non solo quanto ancora dovuto al lavoratore, ma anche la data di assunzione di un rapporto di lavoro cessato con una lettera di licenziamento, pure ignorata, cessazione che avrebbe comunque reso esigibile il credito a titolo di TFR; il terzo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1453 c.c., eccependo che, una volta provata l’esistenza del rapporto di lavoro e della sua cessazione e dedotto l’inadempimento datoriale, doveva essere il datore di lavoro a provare il pagamento delle spettanze pretese; 2.i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, sono fondati nei sensi espressi dalla motivazione che segue; secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'accertamento del passivo, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato (Cass. n. 17413 del 2015); a fronte di tale rilievo probatorio delle buste paga, resta ferma la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. n. 32395 del 2019; Cass. n. 18169 del 2019); invece il Tribunale ha ritenuto tali documenti privi di valore probatorio in ragione di una non meglio specificata contestazione effettuata non nell’ambito della procedura fallimentare, bensì operata dalla società in bonis in un precedente giudizio, peraltro per ragioni che esulavano dal valore probatorio delle buste paga; tale contestazione, per quanto detto, era inidonea a dar conto dell'inattendibilità degli scritti in questione e il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto, invece, tener conto del valore dei prospetti paga, la cui consegna al lavoratore è obbligatoria e sanzionata in via amministrativa, ex art. 5 l. n. 4/1953, verificando se essi recassero la sigla, la sottoscrizione o la stampigliatura del datore di lavoro e accertando se la curatela avesse sottoposto al suo esame risultanze che le sconfessavano o argomenti che inducevano a dubitare della rispondenza a verità delle annotazioni presenti sui documenti (Cass. n. 1649 del 2022); invero, il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 45, comma 14, l. 69/2009), sintetizzando una tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti che ha dignità di regola generale, trova applicazione anche nel procedimento di opposizione allo stato passivo, nel caso in cui la procedura abbia preso parte al giudizio; ciò in quanto la mancata contestazione - qu ale condotta idonea ad escludere, in via immediata, i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova -opera in relazione alla dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto e non alla disponibilità del diritto medesimo, che non compete al curatore (Cass. n. 11047 del 2015); questa Corte ha poi escluso che la domanda di insinuazione al passivo possa rimanere inficiata finanche dalla mancata produzione delle buste paga; infatti, il pagamento, totale o parziale, di quanto dovuto, quale fatto estintivo o modificativo del diritto azionato, costituisce l’oggetto di una specifica eccezione del convenuto, volta a far dichiarare l’estinzione del diritto azionato o la sua modificazione, sul quale incombe il relativo onere probatorio, in applicazione della regola stabilita dall’art. 2697, comma 2, c.c. (da ultimo, Cass. n. 19841 del 2022); spettava quindi alla procedura prima eccepire l’estinzione del debito per ultima mensilità e TFR e poi dimostrare i fatti su cui una simile eccezione si fondasse, attraverso l’esibizione di documenti comprovanti l’effettivo versamento di quanto dovuto; 4.conclusivamente il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale indicato in dispositivo, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Velletr
Decreto Cassazione n. 37337/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris