CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07998/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C.C. 11-3-2026ORDINANZAsul ricorso n. 9381/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 780/2024 della Corte d’appello di Roma,depositata il 2-2-2024,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno11-3-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi avverso lasentenza della Corte d’appello di Roma n. 780/2024 pubblicata il 2-2-2024 che, in riforma della sentenza n. 9782/2020 del Tribunale diNumero registro generale 9381/2024Numero sezionale 606/2026Numero di raccolta generale 7998/2026Data pubblicazione 31/03/2026Roma, aveva rigettato la domanda da loro proposta nei confronti diEurope [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di ottenere l’accertamento dellasimulazione del contratto di compravendita di immobile di data 20-4-2012.In data 6-11-2024 il consigliere delegato ha depositato propostadi definizione accelerata del ricorso ex art. 380-bis cod. proc. civ. nelsenso di dichiararne l’improcedibilità, con il seguente contenuto:«considerato che nel ricorso si dichiara (pag. 1-2) che la sentenzaimpugnata n. 780/2024 della Corte d’appello di Roma pubblicata indata 2-2-2024 è stata notificata il 6-2-2024,-ritenuto che la relata di notifica della sentenza, non elencata tra idocumenti depositati unitamente al ricorso, effettivamente non risultapresente nel fascicolo telematico della parte ricorrente alla verificadirettamente eseguita,-considerato che la relata di notifica, non depositata neppure dallaparte controricorrente, non si rinviene in atti e che la notificazione delricorso è stata eseguita il 5-4-2024 (martedì) e perciò oltre il terminedi sessanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione della sentenzaimpugnata,-ritenuto perciò che ricorrono le condizioni per applicare l’indirizzounivoco e consolidato di questa Corte anche a Sezioni Unite, secondoil quale la dichiarazione relativa alla notificazione della sentenzaimpugnata contenuta nel ricorso per cassazione costituiscel’attestazione di un “fatto processuale” -l’avvenuta notificazione dellasentenza- idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione exart. 325 cod. proc. civ., in quanto manifestazionedell’autoresponsabilità della parte, la quale si impegna a subire leconseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo alla stessa,ai sensi dell’art. 369 co. 2 n. 2 cod. proc. civ. l’onere di depositare, neltermine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notificaNumero registro generale 9381/2024Numero sezionale 606/2026Numero di raccolta generale 7998/2026Data pubblicazione 31/03/2026(Cass. Sez. U 6-7-2022 n. 21349 Rv.665188-01, Cass. Sez. 6 7-6-2021n. 15832 Rv. 661874-02, Cass. Sez. 1 25-5-2021 n. 14360 Rv.661397-01, per tutte); l’effetto della mancata produzione della relatadi notifica è l’improcedibilità del ricorso, da rilevare d’ufficio e nonsanabile dalla non contestazione del controricorrente, quando la partericorrente, pur dichiarando che la sentenza impugnata è statanotificata, depositi copia della sentenza priva della relata dinotificazione, tale documentazione non sia stata prodotta neppure dalcontroricorrente e non sia nella disponibilità del giudice, a nullarilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrentedalla data dichiarata di notificazione della sentenza (cfr. Cass. Sez. L12-2-2020 n. 3466 Rv. 656775-01, Cass. Sez. 6-2 22-7-2019 n. 19695Rv. 654987-01, Cass. Sez. 6-2 15-9-2017 n. 21386 Rv. 645764-01,Cass. Sez. U 2-5-2017 n. 10648, per tutte);-ritenuto che, come sopra esposto, nella fattispecie il ricorso non puòritenersi procedibile neppure sulla base della c.d. prova di resistenza,secondo la quale, pur in difetto della produzione della copia autenticadella sentenza impugnata con la relata di notifica, il ricorso percassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti che la suanotificazione si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro ilsessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (Cass. Sez. 6-3 30-4-2019 n. 11386 Rv. 653711-01, Cass. Sez. 6-3 10-7-2013 n.17066 Rv. 628539-01)».Il 12-12-2024 le ricorrenti hanno chiesto la decisione del ricorso,producendo anche la relata di notifica mancante.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio le ricorrentihanno depositato memoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del giorno 11-3-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.Numero registro generale 9381/2024Numero sezionale 606/2026Numero di raccolta generale 7998/2026Data pubblicazione 31/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente si dà atto che non sussiste l’incompatibilità delconsigliere relatore per il fatto di essere stato anche l’estensore dellaproposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., in forza deiprincipi enunciati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10-4-2024,alla quale è sufficiente in questa sede rinviare.Deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, integralmenteconfermando nel suo contenuto la proposta di definizione accelerata,in quanto sulla questione l’indirizzo della Suprema Corte è univoco econsolidato e non consente di dare spazio ai rilievi delle ricorrenti. Sirichiamano, per tutte, in aggiunta ai precedenti già citati nella propostae più recenti, Cass. Sez. 1 27-8-2025 n. 23982, Cass. Sez. 3 29-10-2024 n. 27883, Cass. Sez. 2 8-11-2024 n. 28781, Cass. Sez. 1 22-10-2024 n. 27313, Cass. Sez. 2 20-6-2024 n. 17014. Come giàevidenziato da Cass. Sez. 3 16-9-2024 n. 24724, l’improcedibilità delricorso in tale ipotesi, secondo quanto affermato dalla Corte EDU nellasentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, non si pone incontrasto con l’art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguatarispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimentodavanti alla Corte di Cassazione, che è preordinato alla verifica dellacorretta applicazione della legge e interviene dopo la celebrazione didue gradi di giudizio deputati alla decisione nel merito della pretesa, enon costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto diaccesso a un tribunale.Non rileva il dato che la relata di notifica sia stata depositataunitamente alla richiesta di decisione, in quanto è già stato enunciatoanche il principio secondo il quale il deposito in questione deveavvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dallanotifica del ricorso, sicché è inammissibile ove effettuato unitamenteall’istanza di decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 29-Numero registro generale 9381/2024Numero sezionale 606/2026Numero di raccolta generale 7998/2026Data pubblicazione 31/03/20268-2025 n. 24199; Cass. Sez.2, 11-11-2025 n. 29780, e precedenti ivirichiamati, per tutte). Né rileva quanto evidenziato nella memoria dallericorrenti, in ordine al fatto che la controparte non ha sollevatocontestazioni sulla tempestività del ricorso, perché -secondo iprecedenti già richiamati nella proposta di definizione anticipata-l’improcedibilità non è sanata dalla non contestazione della controparte(cfr., altresì, Cass. Sez. 2 22-4-2025 n. 10461, Cass. Sez. 2 31-10-2024 n. 28119, Cass. Sez. 2 20-6-2024 n. 17014, per tutte).Le spese seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., devono essere applicati, comeprevisto dal comma terzo dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ., ilterzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguentecondanna delle ricorrenti al pagamento a favore della controricorrentedi somma equitativamente determinata nella misura di cui indispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore dellacassa delle ammende.Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass.Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380-bis co.3 cod. proc. civ.,richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazionelegale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo,giacché non attenersi alla delibazione del proponente che troviconferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilitàaggravata.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti,di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 9381/2024Numero sezionale 606/2026Numero di raccolta generale 7998/2026Data pubblicazione 31/03/2026 P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso;condanna le ricorrenti in solido alla rifusione a favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €200,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi, oltre 15% deicompensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege;condanna altresì le ricorrenti ex art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ. alpagamento di € 6.000,00 a favore della controricorrente e di €3.000,00 a favore della cassa delle ammende.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte suprema di cassazione il giorno 11-3-2026Il PresidenteGiuseppe Grasso