CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 10410/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con atto trasmesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bari (n. SIUS 2024/1124) propone personalmente ricorso per cassazione depositato in cancelleria il 14/11/2025 avverso l'ordinanza n. 2025/2356 emessa dal suddetto Tribunale il 7/10/2025; Considerato che il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimento giurisdizionale, non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01); che, nel giudizio di legittimità, la necessità di una specifica e professionale rappresentazione tecnica è un'esigenza da tempo avvertita anche dalla giurisprudenza costituzionale (già Corte cost. n. 188 del 1980; Id. n. 395 del 2000), che l'ha ritenuta altresì compatibile con l'art. 6, par. 3, lett. c), Convenzione EDU, e la stessa giurisprudenza convenzionale, a sua volta, ha affermato che la partecipazione e la difesa personale dell'imputato, pur costituendo principi informatori del processo penale, consentono una diversa graduazione a seconda della fase processuale, essendo rimessa agli Stati contraenti la scelta dei mezzi atti a permettere al loro sistema giudiziario di garantire l'esercizio di tale diritto (Corte EDU, 27/4/2006, Sannino c. Italia, g 48; Id., 21/09/1993, Kremzow c. Austria; Id. 24/05/1991, Quaranta c. Svizzera); che la previsione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., proprio in ragione delle approfondite conoscenze giuridiche e dell'elevato livello di qualificazione professionale che postula l'esercizio del diritto di difesa innanzi alla Corte di cassazione, non costituisce affatto una irragionevole espressione della discrezionalità legislativa (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello); che nel caso di specie il ricorso è stato presentato personalmente dall'indagato, sicché va dichiarata l'inammissibilità con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, in assenza di elementi che valgano a escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s m a di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così