Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 17225/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30191/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], succeduto per rappresentanza al pre morto [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 6023/2016 d ella CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il21/12/2016, R.G.N.10309/2010; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 30191/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 21.12.2016 n. 6023, la Corte d’appello di Roma dichiarava l’estinzione del giudizio di riassunzione (a seguito di sentenza della Cassazione con rinvio), proposto da [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], succeduto per rappresentanza al premorto [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA] , volto a chiedere l’annullamento della sentenza della Corte d’appello, pubblicata il 17 maggio 2006, che aveva respinto il gravame proposto dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di rigetto del suo ricorso, nei confronti dell’Inps adottata dal tribunale di Roma, per il pagamento di ratei di pensione del suo dante causa, per € 31.947.750,00, oltre interessi e rivalutazione.

La S.C. aveva cassato, come detto, con rinvio la sentenza della Corte d’appello, pubblicata il 17 maggio 2006, perché l’accoglimento dell’ingiunzione solo parziale, ex art. 186 ter c.p.c., non pregiudica il diritto della parte a richiedere con altro giudizio la parte residua del credito, non precludendo il rigetto del primo ricorso la possibilità di azionare nuovamente il diritto.

Nel corso del giudizio di rinvio, il procedimento è stato interrotto in seguito alla sospensione dall’Albo professionale del procuratore degli appellanti, disposta dal Consiglio dell’Ordinedegli avvocati di Roma, con delibera del 25.7.2013, mentre il giudizio, una volta cessata l’efficacia della sanzione disciplinare, è stato riassunto solo in data

1.4.16. La Corte d’appello ha dichiarato l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, perché dal giorno dell’interruzione automatica del processo (avvenuta con l’adozione del provvedimento disciplinare), il giudizio era stato riassunto oltre il termine di legge, mentre nessun avviso doveva essere dato al procuratore della parte o alla parte personalmente, poiché il difensore era in grado di conoscere la data di reviviscenza del proprio mandato, essendo il soggetto passivo della sospensione, onerato secondo legge e diligenza di avvisare la parte; quanto alla parte assistita, il mandato professionale ha ripreso il proprio vigore automaticamente, al momento della cessazione della sospensione e non c’era bisogno di effettuare alcuna comunicazione.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di procuratore speciale degli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 303-307, 112 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva rilevato che fosse stata sollevata da parte dell’Inps l’eccezione di tardività della riassunzione proposta da parte del Krizmanic - senza la quale, secondo la formulazione dell’art. 307 c.p.c. vigente ratione temporis, non si sarebbe potuto dichiarare l’estinzione del giudizio (e ciò fino all’entrata in vigore della legge n. 69/09 che a partire dal 4 luglio 2009, quindi, dopo l’introduzione del presente giudizio, ha novellato l’art. 307 c.p.c. nel senso di consentire il rilievo d’ufficio, da parte del giudice, della tardività della riassunzione) - quando invece, l’Istituto previdenziale non aveva proposto tale eccezione né in sede di memoria di costituzione e neppure all’udienza del giorno 1.7.16 (cfr. il verbale riportato in ricorso), quando il procuratore dell’Istituto previdenziale si era effettivamente costituito in udienza, con conseguente vizio di ultrapetizione, perché l’estinzione era stata pronunciata dalla Corte territoriale in assenza di domanda.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt.91, 92 e 310 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva condannato il ricorrente allespese di tutti i gradi di giudizio, laddove vi sarebbe potuto, al più, essere stata condanna solo relativamente alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all’estinzione del giudizio e non per il resto, perché la condanna alle spese nonpoteva riguardare tutte le fasi e tutti i gradi di giudizio precedenti al verificarsi della estinzione.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, perché parte ricorrente ha riportato in maniera incompleta il verbale dell’udienza del giorno 1.7.16 (cfr. p. 3 del ricorso in cassazione), in particolare, ha riportato solo la prima facciata del verbale, dove si legge “l’Inps si oppone alle…”, senza che possa comprendersi a cosa l’Istituto previdenziale si sia effettivamente opposto e se abbia o meno sollevato l’eccezione di tardività di cui la Corte d’appello dà per l’appunto atto alla pagina3 della sentenza impugnata.

Il secondo motivo è fondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza.

In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza” (Cass. n. 20073/21, v. anche Cass. n. 533/16).

Sulla base di questo orientamento a cui va data necessaria continuità, ha errato la Corte d’appello nel porre a carico degli appellanti le spese di tutti i gradi di giudizio, potendo questi ultimi essere condannati solo in riferimento alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo i principi della soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. estendersi anche alle spese delle fasi processuali e dei gradi di giudizio precedenti al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi alcuna soccombenza.

In accoglimento del secondo motivo, rigettato il primo, la sentenza va cassata solo in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il regime della regolamentazione delle spese.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo motivo di ricorso.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30191/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], succeduto per rappresentanza al pre morto [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 6023/2016 d ella CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il21/12/2016, R.G.N.10309/2010; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 30191/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 21.12.2016 n. 6023, la Corte d’appello di Roma dichiarava l’estinzione del giudizio di riassunzione (a seguito di sentenza della Cassazione con rinvio), proposto da [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], succeduto per rappresentanza al premorto [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA] , volto a chiedere l’annullamento della sentenza della Corte d’appello, pubblicata il 17 maggio 2006, che aveva respinto il gravame proposto dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di rigetto del suo ricorso, nei confronti dell’Inps adottata dal tribunale di Roma, per il pagamento di ratei di pensione del suo dante causa, per € 31.947.750,00, oltre interessi e rivalutazione. La S.C. aveva cassato, come detto, con rinvio la sentenza della Corte d’appello, pubblicata il 17 maggio 2006, perché l’accoglimento dell’ingiunzione solo parziale, ex art. 186 ter c.p.c., non pregiudica il diritto della parte a richiedere con altro giudizio la parte residua del credito, non precludendo il rigetto del primo ricorso la possibilità di azionare nuovamente il diritto. Nel corso del giudizio di rinvio, il procedimento è stato interrotto in seguito alla sospensione dall’Albo professionale del procuratore degli appellanti, disposta dal Consiglio dell’Ordinedegli avvocati di Roma, con delibera del 25.7.2013, mentre il giudizio, una volta cessata l’efficacia della sanzione disciplinare, è stato riassunto solo in data 1.4.16. La Corte d’appello ha dichiarato l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, perché dal giorno dell’interruzione automatica del processo (avvenuta con l’adozione del provvedimento disciplinare), il giudizio era stato riassunto oltre il termine di legge, mentre nessun avviso doveva essere dato al procuratore della parte o alla parte personalmente, poiché il difensore era in grado di conoscere la data di reviviscenza del proprio mandato, essendo il soggetto passivo della sospensione, onerato secondo legge e diligenza di avvisare la parte; quanto alla parte assistita, il mandato professionale ha ripreso il proprio vigore automaticamente, al momento della cessazione della sospensione e non c’era bisogno di effettuare alcuna comunicazione. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di procuratore speciale degli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 303-307, 112 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva rilevato che fosse stata sollevata da parte dell’Inps l’eccezione di tardività della riassunzione proposta da parte del Krizmanic - senza la quale, secondo la formulazione dell’art. 307 c.p.c. vigente ratione temporis, non si sarebbe potuto dichiarare l’estinzione del giudizio (e ciò fino all’entrata in vigore della legge n. 69/09 che a partire dal 4 luglio 2009, quindi, dopo l’introduzione del presente giudizio, ha novellato l’art. 307 c.p.c. nel senso di consentire il rilievo d’ufficio, da parte del giudice, della tardività della riassunzione) - quando invece, l’Istituto previdenziale non aveva proposto tale eccezione né in sede di memoria di costituzione e neppure all’udienza del giorno 1.7.16 (cfr. il verbale riportato in ricorso), quando il procuratore dell’Istituto previdenziale si era effettivamente costituito in udienza, con conseguente vizio di ultrapetizione, perché l’estinzione era stata pronunciata dalla Corte territoriale in assenza di domanda. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt.91, 92 e 310 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva condannato il ricorrente allespese di tutti i gradi di giudizio, laddove vi sarebbe potuto, al più, essere stata condanna solo relativamente alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all’estinzione del giudizio e non per il resto, perché la condanna alle spese nonpoteva riguardare tutte le fasi e tutti i gradi di giudizio precedenti al verificarsi della estinzione. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, perché parte ricorrente ha riportato in maniera incompleta il verbale dell’udienza del giorno 1.7.16 (cfr. p. 3 del ricorso in cassazione), in particolare, ha riportato solo la prima facciata del verbale, dove si legge “l’Inps si oppone alle…”, senza che possa comprendersi a cosa l’Istituto previdenziale si sia effettivamente opposto e se abbia o meno sollevato l’eccezione di tardività di cui la Corte d’appello dà per l’appunto atto alla pagina3 della sentenza impugnata. Il secondo motivo è fondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza” (Cass. n. 20073/21, v. anche Cass. n. 533/16). Sulla base di questo orientamento a cui va data necessaria continuità, ha errato la Corte d’appello nel porre a carico degli appellanti le spese di tutti i gradi di giudizio, potendo questi ultimi essere condannati solo in riferimento alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo i principi della soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. estendersi anche alle spese delle fasi processuali e dei gradi di giudizio precedenti al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi alcuna soccombenza. In accoglimento del secondo motivo, rigettato il primo, la sentenza va cassata solo in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il regime della regolamentazione delle spese. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presen
Sentenza Cassazione n. 17225/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris