CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19668/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
s [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del Gabrieli per i delitti di cui ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione (afferenti, rispettivamente, i delitti di cui all'art. 495 cod. pen., art. 186, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 e 73 del d.lgs. n. 159 del 2011); Considerato che il ricorrente con un unico, succinto motivo, assume la mera apparenza della motivazione della decisione impugnata in punto di affermazione della sua responsabilità penale;Ritenuto inammissibile il motivo proposto, perché assolutamente generico, in quanto privo di ogni confronto e con la vicenda concreta, non richiamata in alcuna misura, e con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M