CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 24383/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24229-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] - in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO Oggetto LAVORO A PROGETTO R.G.N. 24229/2016 Cron. Rep. Ud. 12/05/2022 CC STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 96/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/04/2016 R.G.N. 430/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 96 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Brescia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] all’ordinanza ingiunzione n. 32/11 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro – DTL di Bergamo per sanzioni comminate in relazione al rapporto di lavoro di 19 insegnanti dell’[OSCURATO:PERSONA] (di cui è titolare la Toma) assunti con contratti di lavoro a progetto nel periodo novembre 2004-maggio 2009 a fronte della genericità del progetto e della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 che pone una presunzione assoluta . Avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con due motivi; la DTL di Bergamo resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 e L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 24, per avere trascurato che la legge Fornero impone l'interpretazione autentica se non per il futuro ed esclude l'interpretazione per il periodo precedente (nel quale ricadono i contratti a progetto dei 19 insegnanti), per i quali non opera, pertanto, la presunzione assoluta della natura subordinata del rapporto di lavoro a fronte di un progetto generico. 2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere, la Corte di appello, trascurato che non è possibile applicare sanzioni al datore di lavoro a seguito di riqualificazione dei rapporti, in assenza di prova in merito ad una condotta antigiuridica (sotto il profilo lavoristico e contributivo) specificamente finalizzata a far constatare falsamente ciò che sia diverso. 3. Il primo motivo di ricorso non è fondato. 4. Occorre premettere che l'art. 1, commi 24 e 25, della c.d. legge Fornero (legge n. 92 del 2012) prevede quanto segue: "24. D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 69, comma 1, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge". 5. In tale contesto, proprio perché la stessa legge circoscrive al futuro l'ambito applicativo della interpretazione stabilita, resta il problema di vedere per il periodo precedente l'entrata in vigore delle nuove disposizioni come la norma dell'art. 69 venisse applicata e quali fossero le conseguenze dalla prestazione di lavoro resa in assenza di un progetto cui ricollegare formalmente la stessa. 6. Questa Corte (Ordinanza n. 27543 del 2020) ha affermato che, in tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti. 7. Nel medesimo senso, si è pure detto (Cass. nn. 12820 e 17127 del 2016; Cass. n. 28156 del 2018; Cass. n. 17707 del 2020; Cass. n. 28918 del 2021; Cass. n. 9484 del 2022) che, in tema di lavoro a progetto, D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f)), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso. 8. Il carattere assoluto della presunzione legale conferma la correttezza dell'operato della Corte territoriale, che si è conformata all’indirizzo giurisprudenziale consolidato. 9. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 10. Il motivo è inammissibile in quanto lamenta l'omesso esame delle argomentazioni difensive concernenti l’impossibilità di applicare sanzioni in assenza di prove di dolo del datore di lavoro mentre l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riguarda l'omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo, nel quale paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. nn. 14802 del 2017 e 22397 del 2019). 11. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu