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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15058/2026

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[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]WISEDOM [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01MGWIM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]HALILOVIC [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03R5Y2L) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]NAGLER [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04H82R2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]SANGUEDOLCE [OSCURATO:PERSONA] (CUI 045MYK2) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/05/1989avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore TOMASOEPIDENDIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità degli altri ricorsi, in subordine chiede sollevarequestione di legittimità costituzionale dell'art. 415 bis cod. pen in relazione agliart. 3 e 27 della Costituzione ovvero in estremo subordine in rifermento all'art.25 della Costituzione.uditi i difensori:- avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorsoe si riportandosi ai motivi di ricorso dei difensori che l’hanno delegata.- avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Venezia haparzialmente riformato la pronuncia con cui il Tribunale di Padova avevariconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati didevastazione e saccheggio (capo A), resistenza aggravata dalla partecipazione dipiù di dieci persone (capo B), lesioni personali, aggravate dal nesso teleologico,dalle più persone riunite e del fatto commesso ai danni di agenti di poliziagiudiziaria (capo C).In accoglimento dell’appello proposto dagli imputati, la Corte lagunare haridotto la pena determinandola in anni 6 mesi 4 di reclusione per ciascuno, previaconcessione delle circostanze attenuanti generiche ed esclusione della recidiva.Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del merito - fondata sullatestimonianze rese dai soggetti presenti al momento dei atti, sui filmati dellevideocamere del sistema di videosorveglianza ed effettuate da alcuni operatorinonché sulle risultanze della documentazione acquista su richiesta delle parti esulle dichiarazioni rese dagli imputati - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DavidWisedom, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],detenuti nella “sezione B quarto blocco” della Casa circondariale di Padova, la seradel giorno 8 marzo 2020, agendo in concorso tra loro, avevano intrapreso, insiemecon altri reclusi non identificati, una violenta protesta contro i provvedimentinegativi adottati a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, distruggendogli ambienti del carcere e lanciando vari oggetti contro il personale della poliziapenitenziaria, alcuni dei quali riportavano lesioni lievi a causa principalmentedell’inalazione dei fumi.La sommossa prendeva avvio verso le ore 19.40, mentre il detenutoDomenico [OSCURATO:PERSONA] veniva allontanato dal “quarto blocco” per essereaccompagnato in infermeria, a causa della ingestione volontaria di candeggina.A quel punto gli altri detenuti si erano rifiutati di entrare nelle proprie stanzeed avevano iniziato a protestare, sbattendo le porte, avventandosi contro i cancellidella sezione, gridando insulti ed inoltrandolo richieste alla polizia penitenziaria,con frasi del tipo “liberateci”, “Ci fate morire qua dentro”, “Dobbiamo uscire”.“Bruciamo il carcere, vi ammazziamo”.

Subito dopo, avevano accumulatomateriale, come tavoli, suppellettili, materassi e brande, a ridosso dei cancelli inmodo da formare una barricata, che veniva incendiata, avevano rotto levideocamere di sorveglianza, le porte, le finestre e l'impianto di illuminazione,lasciandolo l’intero blocco della sezione al buio, e, infine, avevano lanciato indirezione degli agenti della polizia penitenziaria vari oggetti, tra cui bombolette digas innescate, che esplodevano.Per ripristinare l'ordine si era reso necessario l'intervento non solo di ulteriorepersonale della polizia penitenziaria ma anche dei vigili del fuoco.Soltanto alcune ore dopo, verso le 23.00, la situazione era tornata sottocontrollo.2.

Avverso la sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], IvanBaricevic, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MadalinNagler e [OSCURATO:PERSONA].2.1. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]Lazzar, ha articolato un unico motivo con cui denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 419 cod. pen., in relazione alla denegata riqualificazione dellacondotta accertata a suo carico nel delitto di danneggiamento, nonché vizio dimotivazione, in relazione al tema della lesione concreta del bene giuridicodell’ordine pubblico.Lamenta che la Corte distrettuale, nel rigettare i rilievi difensivi concernentila riqualificazione del delitto di devastazione e saccheggio in quello didanneggiamento aggravato, ha disatteso i principi enunciati dalla più recentegiurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza Sez. 1, n. 27113 del2024, secondo, cui la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 419 cod. pen. èintegrata dalle condotte lesive del patrimonio privato, che, per le peculiari modalitàdi aggressione incisive ed espansive, offendono anche l'ordine pubblico, intesocome «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primarisui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale».

Ènecessario, pertanto, affinché i danneggiamenti plurimi trasmodino indevastazione che la loro estensione e profondità sia tale da indurre nellapopolazione allarme, sensazione di pericolo, sentimento di insicurezza.La sentenza impugnata, pur aderendo formalmente alla tesi secondo cui l'art419 cod. pen. prevede un reato a pericolo concreto, ha ritenuto accertata la lesionedell’ordine pubblico valorizzando elementi fattuali del tutto inconferenti ai fini dellacompromissione del sentimento di sicurezza e della tranquillità della collettivitànazionale, accontentandosi degli effetti provocati sulla ristretta collettivitàcarceraria della sezione dove era stata inscenata la protesta.Nonostante non siano stati acquisiti elementi dimostrativi della visibilità dellaprotesta oltre i confini, chiusi ed inaccessibili, della “sezione B” della Casa direclusione di Padova, la Corte di appello ha ritenuto accertata la lesione del benegiuridico protetto attraverso il ricorso ad automatismi e presunzioni.2. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA],ha sviluppato quattro motivi.2.1.

Con il primo è dedotto vizio di motivazione, anche sotto il profilo deltravisamento delle risultanze processuali, in ordine alla individuazione delricorrente quale autore dei reati contestati.Con specifico riferimento al reato di devastazione, [OSCURATO:PERSONA] lamenta cheentrambi i giudici di merito siano incappati nel medesimo travisamento dellerisultanze probatorie, utilizzando ai fini della decisione informazioni noncorrispondenti al contenuto reale del compendio probatorio.La Corte di appello ha trascurato il reale contenuto dei filmati consideratidecisivi.

Si tratta di un video, di brevissima durata e di scarsa qualità, in cui sivede soltanto Barisevic uscire dalla cella, al minuto 14.30, portando un oggetto dilegno, forse la gamba di un tavolo, per poi rientrarvi, al minuto 16.17.Ha erroneamente ritenuto confermative dell’ipotesi di accusa le testimonianzerese dagli agenti di polizia penitenziaria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rinomi e Boaretto,loro ha individuato [OSCURATO:PERSONA], in maniera certa ed attendibile, come autore dicondotte penalmente rilevanti.La sentenza impugnata non si è confrontata con i rilievi difensivi che mettonoin discussione l’attendibilità delle testimonianze.[OSCURATO:PERSONA] ha precisato che tutte le informazioni riferite erano state appresegrado di individuare i detenuti autori delle condotte illecite.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno confermato di avere avuto la visuale ostruita almomento dei fatti.[OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che [OSCURATO:PERSONA] era rimasto in silenzio accanto al detenutoLucisano, solo apoditticamente ritenuto capo indiscusso della rivolta nonostantesia stato assolto.[OSCURATO:PERSONA] si è limitato a riferire che l’odierno ricorrente, come confermato dalfilmato, era uscito dalla cella con un pezzo di legno in mano.Ancora più evidente è il travisamento delle dichiarazioni rese dal testeBoaretto, il quale non ha mai affermato di avere individuato [OSCURATO:PERSONA] nei filmati,distinguendolo dagli altri detenuti perché avere tentato di travisarsi il volto conuna sciarpa.

Tale affermazione, infatti, è stata fatti dal testimone con riferimentoad un altro coimputato: [OSCURATO:PERSONA].Sono state del tutto ignorate le dichiarazioni dei molti testimoni della poliziagiudiziaria, i quali hanno concordemente dichiarato l'impossibilità di riconoscere ipartecipanti alla rivolta a causa delle condizioni ambientali che rendevanooggettivamente impossibile una identificazione visiva affidabile: totale oscuritàdell'ambiente, presenza massiccia di fumo, travisamento dei detenuti conmagliette.La Corte, in definitiva, non si è confrontata col reale contenuto delledichiarazioni testimoniali, offrendo motivazioni apparenti sull’attendibilità di chi liha rese, pur fortemnete compromessa dal dato pacifico che coloro che avevanoriconosciuto [OSCURATO:PERSONA] lo avevano fatto solo dopo avere visto i filmati insieme coni colleghi con il rischio, effettivo e concreto, di condizionamento reciproco e disuggestione inconsapevole.In ogni caso, nessun testimone ha parlato di un ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] nellasommossa ma solo di un atteggiamento passivo ambiguo da cui non è possibiledesumere un apporto, consapevole e volontario, alla condotta criminosa collettivaI giudici del merito hanno sovrapposto impropriamente il pianodell'individuazione fisica ed il piano della partecipazione consapevole ai fatticontestati.2.2.

Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art 533, comma1, cod. proc. pen.Lamenta che i giudici del merito hanno ritenuta accertata la responsabilità inpresenza di un quadro probatorio intrinsecamente lacunoso e contraddittorio, che,in applicazione del principio di rango costituzionale secondo cui la condanna deveessere pronunciata soltanto se la colpevolezza dell'imputato risulti provata al di làdi ogni ragionevole dubbio, imponeva la sua assoluzione.L'ipotesi accusatoria non era l'unica ricostruzione plausibile dei fatti; anzi dallalettura delle sentenze non risulta alcuna prova certa della partecipazione, moraleo materiale, di [OSCURATO:PERSONA] ai reati contestati per come chiarito nell’esposizionedel primo motivo2.3.

Con il terzo motivo denuncia erronea applicazione dell'art 110 cod. pen.per l'assenza o insufficienza di prova in ordine all'apporto materiale o morale allaconsumazione dei reati contestatigli.Non risulta provato alcuno dei presupposti necessari per la configurabilitàdella responsabilità concorsuale, che postula, sul piano oggettivo, un apporto,materiale o morale, con efficacia causale, diretta o indiretta, rispetto allarealizzazione del fatto e, sul piano soggettivo, la consapevolezza e la volontà diconcorrere con altri alla realizzazione del reato comune.L'unico elemento valorizzato - il frammento video in cui l'imputato è ripresonell'atto di transitare in corridoio con un oggetto in mano per rientrare nella propriacella in un contesto caotico già in corso - è insufficiente; né può valorizzarsi la sua“sola presenza”, risultando comunque indeterminato il contributo causale fornitoalla consumazione dei reati per i quali è intervenuta la condanna e il suo2.4.

Con il quarto motivo denuncia erronea applicazione degli articoli 110 e419 cod. pen. per difetto degli elementi costitutivi richiesti dalla normaincriminatrice sul piano sia oggettivo che soggettivo.La Corte di appello ha confermato la qualificazione giuridica del fattocontestato al capo A) come delitto di devastazione, trascurando di considerare lepeculiari circostanze concrete dell'episodio, che, invece, avrebbero dovutocondurre, quantomeno, alla diversa più corretta fattispecie di danneggiamentoaggravato di cui all’art. 635, secondo comma, cod. pen.Anziché indicare le specifiche condotte, riferibili all’imputato, che hannocagionato un turbamento dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolareandamento del vivere civile, la sentenza impugnata si è limitata a riportaremassime giurisprudenziali.Non risultano chiarite le ragioni per cui una sommossa carceraria durataappena due ore, in un contesto chiuso, senza realizzare un'azione proiettata versol'esterno ha rappresentato un pericolo per la collettività.È stata erroneamente ritenuta sufficiente per dimostrare la consapevolezzadell'agente di contribuire all'evento di devastazione, complessivamente inteso, lamera condotta di agevolazione di singoli atti di danneggiamento.Altrettanto erroneamente la responsabilità di tipo concorsuale nel reato didevastazione è stata fondata in via esclusiva sulla mera presenza dei detenuti inun contesto disordinato; ma per essere rilevante la cosiddetta “presenza adesiva”postula, comunque, una condivisione dell'agire altrui che [OSCURATO:PERSONA] non hamai manifestato.Il danno economico complessivo è stato contenuto e la sua entità è assailontana da quella dei casi giurisprudenziali richiamati dalle sentenze valorizzatedalla pubblica accusa.Il reato di devastazione non è stato considerato un delitto di pericolo concreto,che richiede, quindi, l’accertamento con prognosi ex ante dell’idoneità dellacondotta a compromettere la sicurezza collettiva, bensì un reato di pericoloastratto, in cui tale verifica non è necessaria perché la messa in pericolo èpresunta.È stato ignorato il contesto storico che ha originato i disordini ovverol'emergenza pandemica da Covid 19, nonostante sia pacifico che il movente dellasommossa è stata la reazione dettata dall'emergenza sanitaria e non certo unavolontà eversiva o distruttiva dell'ordine pubblico.3.

Il difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha sviluppatotre motivi.3.1.

Con il primo deduce erronea applicazione delle norme penali conriferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 419, 337 e 582 cod. pen. nonché viziodi motivazione in relazione a tutti i capi di imputazione.Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha superato i rilievi dedotti nell’attodi appello in tema di prova del coinvolgimento dell’imputato con argomentazionicontraddittorie, travisando sia la prova dichiarativa nel suo complesso sia la provadocumentale, rappresentata dai filmati.In particolare, la sentenza impugnata ha ridimensionato ingiustificatamentela testimonianza del comandante di reparto, nonostante lo stesso, a prescinderedal ruolo gerarchicamente qualificato, avesse nel corso dell'esame fornitoinformazioni approfondite, indicando gli agenti in grado di riferire dettagliatamentesul ruolo ricoperto dall'imputato: gli assistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali non hannofatto alcun riferimento alla presenza di [OSCURATO:PERSONA].Anziché valorizzare le numerose dichiarazioni favorevoli alla difesa, la Cortedistrettuale ha ritenuto decisive le testimonianze degli agenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],senza, tuttavia, confutare i rilievi difensivi sulla loro credibilità, pur fondati su datipacifici: le insanabili contraddizioni intrinseche ed il contrasto insuperabile con ifilmati, che non riprendono mai [OSCURATO:PERSONA] né mentre accatasta il materialenecessario per alzare le barricate, né mentre compie le altre condotte addebitateglida [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], invece, si è limitato ad indicare [OSCURATO:PERSONA] tra i facinorosi senzaessere in grado di riferire quale specifica condotta avesse compiuto.Le delineate illogicità dell’apparato giustificativo della decisione, l’omessoesame delle doglianze esposte nell’atto di appello nonché il travisamento delleprove hanno tutte le caratteristiche per essere sindacate nel giudizio di legittimità.3.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti contestati nel capo A) nellafattispecie prevista dall'art. 419 cod. pen.In contrasto coi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, lasentenza impugnata ha ritenuto sussistente il delitto di devastazione nonostantedifetti l’elemento oggettivo, posto che nel caso di specie non risulta sussistente néuna forma di danneggiamento talmente grave da integrare la nozione di “rovina”,considerato che i danni prodotti sono stati modesti (quantificati in circa 12.000,00euro) e ed hanno provocato un disagio minino alla struttura carceraria, né,soprattutto, risulta leso o messo in pericolo il regolare andamento del vivere civile,che postula la creazione di allarme diffuso e perdita del senso di tranquillità esicurezza nella cittadinanza.

Al contrario, la protesta dei detenuti ha avuto, nelcaso di specie, una portata molto ridotta, si è protratta per poche ore ed hacomportato conseguenze minime sull’integrità fisica degli agenti che l’hannosedata.La condotta, come ricostruita in fatto, tenuto conto del danno apportato allestrutture carcerarie e al personale di polizia, doveva essere sussunta nellafattispecie meno grave del danneggiamento aggravato di cui all’art. 635, secondocomma, cod. pen.3.3.

Con il terzo motivo denuncia erronea applicazione del artt. 132, 133 e114 co nonché vizio di motivazione in relazione sia al trattamento sanzionatoriosia all’omessa applicazione dell’attenuante del contributo concorsuale di minimaimportanza.La Corte di appello ha ritenuto infondate le specifiche doglianze difensive suentrambi i temi, nonostante risulti accertato che [OSCURATO:PERSONA] era, a tuttoconcedere, presente nel luogo della protesta con il ruolo generico e non altrimentidescrivibile di “facinoroso”, senza porre in essere alcuna delle condotte piùrilevanti.4.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] D. Segalla, ha articolato quattromotivi.4.1 Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, anche sotto il profilodell’omesso esame delle specifiche e decisive doglianze contenute nell’atto diappello, con riferimento all’affermazione di responsabilità in ordine ai reaticontestati e, in via subordinata, in ordine alla denegata qualificazione dei fatticontestati nel capo A) nella fattispecie di cui all’art. 635, secondo comma, cod.pen.Lamenta che l’inadeguatezza delle valutazioni dei giudici del merito su piùpunti.Ai fini dell’identificazione di [OSCURATO:PERSONA], quale concorrente nellaconsumazione dei reati, sono state valorizzate la testimonianza dell’agente [OSCURATO:PERSONA],il quale, tuttavia, nulla ha riferito sul conto dell’imputato, e quella dell’agenteSacco, il cui contento è stato travisato, non essendo il teste riuscito a precisare ilruolo e la condotta tenuta dall’imputato.Nessuna rilevanza è stata, invece, attribuita alle testimonianze di molti altriagenti pur favorevoli alla difesa.I fatti contestati, sono stati sussunti nel delitto di cui all’art. 419 cod. pen.anziché in quello di quell'art. 635 cod. pen., in contrasto coi principi enunciati dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui è irrilevante ai fini della sussistenza delreato di devastazione il danno patrimoniale prodotto, ma è, invece, necessaria lalesione o il concreto pericolo per l’ordine pubblico.La sentenza impugnata non ha valutato in che misura è stato turbato l’ordinepubblico e se sussiste un nesso di causalità tra l'entità delle distruzioni e lacompromissione dell'ordine pubblico, potendo i danneggiamenti plurimitrasmodare in devastazione solo se la loro estensione e profondità raggiungonoun livello di idoneo ad indurre nella popolazione allarme, sensazione di pericolo osentimento di insicurezza.Inadeguata è la motivazione sul dolo di concorso nel reato di cui all'art 419cod. pen.La Corte si è limitata a rimandare alla posizione di altri imputati, nonchiarendo, con riferimento alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], da qualicondotte materiali o da quali indici poteva desumersi la sua consapevolezza dicontribuire all'evento distruttivo, complessivamente inteso, e di mettere inpericolo l'ordine pubblico.La sentenza impugnata è pervenuta alla conclusione che gli imputati abbianodato vita ad una vera e propria sommossa, idonea a turbare il senso di sicurezzacollettivo, senza adeguatamente valutare le specifiche circostanze accertate ed inparticolare la durata limitata della protesta all'interno del carcere, protrattasi almassimo per due ore all’interno di una sola sezione, senza provocare danni diffusie motivata dalla una situazione peculiare ovvero le misure restrittive adottate perprevenire la diffusione della pandemia da Covid

19.4.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, anche sotto il profilodell’omesso esame delle specifiche e decisive doglianze contenute nell’atto diappello, in ordine al reato di cui al capo B)Lamenta che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità di AdrianoHalilovic anche per reato di resistenza a pubblico ufficiale, travisando il contenutodelle prove dichiarative, a cominciare dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il qualeha ricostruito approssimativamente la condotta di [OSCURATO:PERSONA] senza indicarele specifiche condotte ritenute accertate.Analogo travisamento vi è stato con riferimento all’aggravante di cui all’art.339, secondo comma, cod. pen., essendo emerso nel corso del dibattimento che ipartecipanti ai disordini sono stati in numero inferiore a dieci.4.3.

Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione, anche sotto il profilodell’omesso esame delle specifiche e decisive doglianze contenute nell’atto diappello, in ordine al reato di cui al capo C).La Corte di appello, pur ammettendo l'impossibilità, a causa del caos e dellascarsa illuminazione, di individuare con esattezza quale imputato aveva cagionatociascuna lesione, ha ritenuto comunque provata la responsabilità di tutti gliimputati anche per il reato di lesioni volontarie, ritenendo sussistente un contributomorale e materiale alla sua realizzazione in foma concorsuale, quantomeno a titolodi dolo eventuale, in considerazione del previo accordo dei detenuti alla sommossae della prevedibilità delle lesioni cagionate dall’inalazione del fumo derivante dalfuoco appiccato alla mobilia.Nell’occuparsi della posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte si è limitata arichiamare la motivazione a sostegno della condanna dei coimputati, senza peròprecisare le condotte accertate a suo carico e la loro rilevanza causale ai fini dellelesioni.4.4.

Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione, anche sotto il profilodell’omesso esame delle specifiche e decisive doglianze contenute nell’atto diappello, in ordine al mancato riconoscimento sussistenza delle circostanzeLa Corte ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] abbia dato un contributo del tuttomarginale durante la protesta ed abbia agito perché contaminato dallafermentazione psicologica sporzionatasi da una folla in tumulto, travisando ilmateriale probatorio acquisito ed in particolare la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], cheha ricostruito il contributo del dell’odierno ricorrente come marginale.5. il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre articolando sei motivi.5.1.

Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimentoall'elemento oggettivo del reato di cui all'art 419 e alla condotta materialecontestato all'imputato al capo A) della rubrica.Lamenta che, nonostante la difesa nell'atto di appello avesse indicatospecifiche criticità nella valutazione delle deposizioni testimoniali e la loroinidoneità a fondare il giudizio di responsabilità a carico dell’imputato, la Corte diappello, anziché rispondere ai rilievi, si è limitata a considerazioni generiche e agiudizi precostituiti, non fondati su dati oggettivi ma su deduzioni parziali edopinabili.In particolare, ha ritenuto sufficiente, per provare le plurime condottecontestate nel capo A) dell'imputazione (distruzione dei suppellettili, di arrediimpianti di illuminazione e sorveglianza, allestimento delle barricate medianteaccatastamento di brande e materassi, in parte incendiati, lancio contro ilpersonale intervenuto di oggetti), la presenza dell’imputato nella sezione el’ammissione di avere danneggiato un tavolo nel corridoio, privandolo di unagamba, poi tenuta in mano, ed una sola telecamera.La sentenza impugnata non ha distinto la prova diretta offerta dai testimonie la ricostruzione ex post propinata dagli stessi, nonostante le specifiche censuresul punto e non si è confrontata con le censure articolate nell’atto di appello conriguardo alle prove testimoniali, genericamente definite “convergenti”.Al fine di rendere evidente tale vizio, il ricorso, specie nelle pagine da 12 a26, ripropone il contenuto dell’atto di appello segnalando per ogni singoladeposizione le affermazioni da cui si evincerebbe l’impossibilità di ogni dichiarantedi attribuire condotte specifiche non solo al ricorrente ma a tutti i quarantatrédetenuti presenti nella sezione.Peraltro, tale impossibilità, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non puòessere superata né dalla visione dei filmati, che avevano documentato solo lecondotte ammesse e non contestate dallo stesso interessato né valorizzandol’ipotesi investigativa secondo cui avevano partecipato alla sommossa tutti idetenuti che, come [OSCURATO:PERSONA], nella fase iniziale della protesta si erano posti accantoa [OSCURATO:PERSONA], ritenuto l’ideatore ed il leader, posto che [OSCURATO:PERSONA] era stato assoltocon sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto.Non è stata presa in esame la censura sull’inevitabile suggestione deitestimoni derivante dalla ripetuta visione collegiale dei filmati, anche in prossimitàdelle udienze, né quella sull’assenza di indicazioni precise sulla condotta materialetenuta dall’imputato, solo genericamente definito “il soggetto più attivo.”Non sono stati indicati i testimoni escussi che hanno riferito di danneggiamentie di minacce pronunciate dal ricorrente di ripetere le azioni criminose.5.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge cod. pen. e vizio dimotivazione con riferimento all'elemento oggettivo del reato di cui all'art 419 cod.pen.La Corte di appello ha offerto ai rilievi difensivi sulla durata limita dellaprotesta e sull’entità assai contenuti dei danni, una motivazione contraddittoria eincoerente, ricorrendo per considerare le condotte accertate produttive di danniindiscriminati, vasti e profondi e, comunque, tali da integrare la nozione didevastazione a formule di stile, del tutto disancorate dal compendio probatorio, edministero, senza tener conto delle precisazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiarito che la somma di 12.9000,00 euro indicata nel citato documento è riferitaal valore complessivo dei danni subiti dalla struttura, quindi anche di quellicagionati da detenuti diversi dagli odierni imputati in altra sezione.Non può parlarsi di danneggiamenti indiscriminati accompagnati da modalitàdi rivolta se si considera che non hanno impedito l’uso delle celle la stessa seradella rivolta e che sono stati consumati nell’ambito di una protesta originata dallasituazione di sovraffollamento carcerario.L’art. 419 cod. pen. è stato violato anche con riferimento alla lesione del beneimmateriale dell’ordine pubblico, che è stata ritenuta sussistente solo con ilrichiamo a massime giurisprudenziali, senza alcun richiamo alla vicenda fattuale.Non risulta dimostrato alcun pericolo concreto di lesione del senso di tranquillità esicurezza die cittadini padovani, anche perché è pacifico che la rivolta non ha avutoalcuna conseguenza sul piano dell’incolumità fisica.5.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione,anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento all’elementosoggettivo del reato di cui all’art. 419 cod. pen.La Corte distrettuale, nel rispondere al motivo di appello, ha utilizzato un datoprobatorio inesistente posto che nessuno dei testimoni ha riferito di minacce agliagenti pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] all’atto di essere ripotato in cella ed evocative dellareiterazione di analoghe condotte, nell’ambito di un progetto più ampio volto arendere ingestibile la vigilanza e a mettere a repentaglio la sicurezza degli agentidella polizia penitenziaria a ciò preposti.

A ben vedere, l’affermazione attribuita aNagler non prova nemmeno il dolo di concorso nel reato di devastazione perchéprofferita quando ormai la sommossa era conclusa.5.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione,anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento al reato diresistenza a pubblico ufficiale contestato al capo B) dell’imputazioneLa Corte di appello ha ritenuto sussistente l'addebito, nonostante nessuntestimone abbia ascritto a [OSCURATO:PERSONA] condotte violente poste in essere ai danni delpersonale di polizia penitenziaria e nonostante si sia rilevata del tutto inconsistentel’ipotesi d'accusa secondo cui gli imputati avevano organizzato la sommossa previoaccordo ed in sinergia con i detenuti di altri istituti carcerari.La Corte distrettuale ha ritenuto decisivo una dichiarazione testimonialeinesistente ovvero la minaccia che sarebbe stata pronunciata ex post dall’imputatoal momento del rientro in cella, di cui si è parlato nel paragrafo precedente.Nessuna risposta è stata fornita alla censura afferente alla mancanza di provadella circostanza aggravante del fatto commesso da più di dieci persone.5.5.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione,anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riguardo all’elementooggettivo e soggettivo del reati di lesioni personali di cui al capo C)La Corte di appello ha superato le censure difensive con una motivazioneillogica e travisata, attraverso il richiamo generico ad un elemento probatorio chenon risulta acquisito agli atti del procedimento, posto che nessun testimone hariferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva contribuito a portare materassi e le altri suppellettili datea fuoco, provocando il fumo la cui inalazione aveva provocato le lesioni patite daglioperatori della polizia penitenziaria.Né è sufficiente affermare che la sommossa era stata organizzata eprogrammata dai detenuti e che pertanto le inalazioni di fumo erano prevedibili,quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale, posto che tale tipo diorganizzazione collettiva è stata smentita dall’assoluzione irrevocabile deldetenuto, [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato contestato di esserne il leader el’ideatore.5.6.

Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione,anche sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione al denegatoriconoscimento delle circostanze attenuanti del risarcimento del danno e delcontributo concorsuale e della minima partecipazione.È stato ignorato che il ricorrente si è reso disponibile a risarcire i danni, nonopponendosi al prelievo effettuato dall’amministrazione penitenziaria sullaretribuzione spettantegli quale detenuto lavorante; trattasi di condotta che,seppure non satisfattiva in modo integrale delle pretese della persona offesa,costituisce, comunque, prova di ravvedimento e di minore pericolosità socialesufficiente per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen.Quanto all’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., è stato trascurato che leuniche condotte ritenute provate a carico dell’imputato hanno una minimaimportanza sia rispetto alla devastazione indiscriminata richiesta dalla normaincriminatrice di cui all’art. 419 cod. pen. sia rispetto agli ulteriori reati, per i qualimanca, in radice, la prova della condotta di partecipazione.6.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato sei motivi.6.1.

Con il primo è dedotta violazione di legge in relazione all'articolo 2, quartocomma, cod. pen. e 415-bis cod. pen. in tema di successione delle leggi penali neltempo.Evidenzia il ricorrente che l’art. 26, comma 1 lett. b) della l., 11 aprile 2025n. 48, con l’art. 415-bis nel codice penale, ha introdotto una nuova fattispecieincriminatrice, che sanziona con la pena da uno a cinque anni chi all'internodell'istituto penitenziario partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza ominaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimentodell'ordine della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite.Potendo sussumersi la condotta contestata all’imputato nel nuovo reato dirivolta all’interno di un istituto penitenziario, il cui ambito applicativo è limitato aisoli comportamenti di minore offensività rispetto a quelli sanzionati dal reato dicui all’art. 419 cod. pen. purché realizzati all'interno dell'istituto penitenziario,trova applicazione, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. in luogo di quellaoriginariamente contestata, la legge posteriore perché più favorevole al reoSi impone, pertanto un annullamento con rinvio della sentenza impugnataaffinché la Corte territoriale proceda ad una nuova qualificazione giuridica del fattotenuto conto della normativa oggi vigente6.2.

Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penalein relazione all'art 419 cod. pen.La sentenza impugnata ha qualificato i fatti contestati ai sensi dell'art 419cod. pen. nonostante gli elementi costitutivi di tale fattispecie non fosserointegrati.Per la configurabilità del delitto di devastazione, secondo il costanteorientamento della giurisprudenza di legittimità, è necessario non solo undanneggiamento su vasta scala, ma, soprattutto, la concreta offesa al benegiuridico tutelato che è costituito dall'ordine pubblico.

Tale offesa devemanifestarsi con un effettivo turbamento della vita della collettività sicché lacondotta accertata deve generare un diffuso senso di insicurezza e di allarmesociale.Nel caso di specie, invece, i fatti, per come accertati dai giudici del merito,sono rimasti circoscritti a una singola sezione della Casa di reclusione, si sonoprotratti per un tempo limitato e senza alcuna ripercussione all'esterno dellastruttura carcerariaLa Corte d'appello ha omesso inoltre di verificare la sussistenza di unadistruzione complessiva e discriminata vasta e profonda, in assenza della quale èconfigurabile la fattispecie meno grave del danneggiamento aggravato di cuiall’art. 635 cod. pen.6.3.

Con il terzo motivo è dedotto vizio di motivazione in relazione aglielementi, oggettivi e soggettivi, del reato di devastazione.La Corte territoriale è incappata in un'evidente contraddizione laddove, da unlato ha qualificato il fatto come devastazione, nozione che richiede un'azionedistruttiva di portata eccezionale, dall’altro ha riconosciuto che gli eventi sonorimasti circoscritti all'interno di una singola sezione del penitenziario,preventivamente chiusa dal personale, ed ha interessato un numero limitato dipersone.Parimenti illogica è la motivazione sull'elemento soggettivo non avendo laCorte d'appello chiarito se l’imputato avesse la specifica consapevolezza e volontàdi contribuire a un evento di devastazione o se la sua intenzione fosse limitata aduna mera protesta o ai singoli atti di danneggiamento.6.4.

Con il quarto motivo è dedotto vizio di motivazione, sotto il profilo deltravisamento della prova testimoniale.Secondo il ricorrente, i giudici di merito gli hanno attribuito condotte nonprovate, fraintendendo il contenuto delle testimonianze acquisiteCome risulta dagli esami dibattimentali, trascritti nel ricorso ai finidell'autosufficienza, i testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur ammettendo cheSanguedolce era presente all'interno della sezione durante i disordini, gli hannodel vetro di una finestra, escludendo la sua partecipazione alle condotte più gravi.La Corte, prescindendo dal compendio dichiarativo, ha attribuitoindiscriminatamente a tutti i componenti del gruppo di detenuti tutte le condotte,senza discernere i comportamenti tenuto da ciascuno di loro in palese violazionedell’art. 27, primo comma, della Costituzione.Il percorso argomentativo è quindi viziato da palese travisamento della provaper invenzione, laddove ritiene che gli agenti sentiti come testimoni abbianoindicato in [OSCURATO:PERSONA] uno dei detenuti più aggressivi, e da illogicità laddoveritiene accertato che tutti i detenuti abbiano condiviso lo stesso obiettivo, in talmodo dando spazio ad una forma di responsabilità collettiva o di posizione.6.5.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione ai reati di lesioni personali e di resistenza a pubblico ufficiale.Con riferimento al reato di cui all'art 337 cod. pen. la sentenza ha ritenutoprovato il dolo specifico, inteso come volontà di opporsi a un atto di ufficio,nonostante [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso azioni rivolte esclusivamente controcose e non contro pubblici ufficiali.Ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni personali, laCorte d'appello ha avallato il percorso argomentativo seguito dal Tribunalesecondo cui, nonostante l’impossibilità di individuare con esattezza quale imputatoavesse cagionato ciascuna lesione, poteva comunque pervenirsi all’affermazionedi responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri imputati perché avevano fornito uncontributo rilevante, morale e materiale, alla realizzazione concorsuale del reato,quantomeno a titolo di dolo eventualeIl ragionamento è erroneo perché non spiega il nesso causale tra le condotteaccertate ascritte all’imputato e le lesioni refertate cagionate da condottecompletamente diverseDifetta il rigoroso accertamento richiesto dalla giurisprudenza di legittimità intema di dolo eventuale.6.6.

Con il sesto motivo denuncia violazione di legge sul calcolo della pena esulla continuazione.La Corte di appello, in violazione dell'obbligo di individualizzazione deltrattamento sanzionatorio previsto dall'art 133 cod. pen. ha confermato per tuttigli imputati la pena di anni sette di reclusione, senza differenziare le diverseposizioni nonostante siano emersi ruoli e condotte tutt’altro che equivalenti.Sono state violate anche le norme sul calcolo degli aumenti a titolo dicontinuazione e non è stata valutata l'applicabilità dell'articolo 131 bis cod. pen.previa riqualificazione dei fatto ascrittogli al capo A) nel reato di danneggiamentostante la marginalità del suo apporto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitiene il Collegio che tutti i ricorsi siano passibili di rigetto per le ragioni cheseguono.1.

Per maggiore chiarezza espositiva devono, per primi, essere esaminati imotivi comuni a tutti i ricorrenti che censurano, sotto il profilo o della violazionedi legge o del vizio motivazionale, la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto sussistenti agli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice previstadall’art. 419 cod. pen., contestata al capo a) della rubrica, e, per converso, harigettato la richiesta difensiva di riqualificare i fatti nella meno grave ipotesi didanneggiamento aggravato.I motivi che vengono in considerazione sono il primo dei ricorsi di BartolomeoAren, [OSCURATO:PERSONA], il secondo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il quarto delricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i primi tre del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA].Connessa a tali censure è quella, sviluppata nel primo motivo del ricorso diGiovanni [OSCURATO:PERSONA], che sollecita la sussunzione della condotta accertata nellanorma incriminatrice prevista dall’art. 415-bis cod. pen., introdotta,successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, dal d.l. 11 aprile 2025,n. 48, conv. con l. 9 giugno 2025, n. 80, con conseguente esclusiva applicazionedegli artt. 2 e 15 cod. pen. che, nel concorso apparente di norme anchesopravvenute, impongono l’assorbimento della fattispecie “generale” e piùgravemente sanzionata prevista dall’art. 419 cod. pen. nella nuova ipotesi di reato,“speciale” e “più favorevole”.1.1.

La giurisprudenza di questa Corte nell’interpretazione del reato didevastazione è pervenuta ad approdi sistematici ormai consolidati.Sotto il profilo oggettivo, la devastazione è integrata da qualsiasi azione,posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anchedi danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - diuna notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo ilpregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno socialeconseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche l'offesa e il pericoloconcreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento delvivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso dellatranquillità e della sicurezza (Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, dep. 2023, Raducci,Rv. 284143-02; Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261932-01; Sez.1, n. 20313 del 29/04/2010, Vischia, Rv. 247451-01; Sez. 1, n. 22633 del 1801/04/2010, Della Malva, Rv. 247418-01; Sez. 1, n. 16553 del 01/04/2010,Orfano, Rv. 246941-01).A queste condizioni la devastazione ex art. 419 cod. pen. si distingue dal merodanneggiamento, che resta assorbito in funzione del criterio di specialità (Sez. 1,n. 946 del 05/07/2011, dep. 2012, Proietti, Rv. 251665-01; Sez. 1, n. 25104 del16/04/2004, Marzano, Rv. 228133-01), alla pari del furto rispetto al saccheggio(alternativamente incriminato dalla disposizione in parola e parimenti connotatoin termini di estensione e offensività).Tale connotazione si riflette nella diversa obiettività giuridica, che nei reati didevastazione (o di saccheggio) non si esaurisce nella protezione del patrimonio diuno o più soggetti e nel danno sociale, che è immancabilmente conseguenza diuna lesione della proprietà o che è insito in ogni reato; ma si risolve in offesa opericolo concreto per l'ordine pubblico, "inteso in senso specifico, come buonassetto o regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nellacollettività, l'opinione ed il senso della tranquillità e della sicurezza" suscettivi diessere compromessi da fatti quali quelli descritti dall'art. 419 cod. pen. o,addirittura, in offesa alla stessa personalità dello Stato, quando ricorra il dolospecifico di attentare alla sicurezza dello stato e per ciò solo a identica condottacorrisponde l'incriminazione dell'art. 285 cod. pen. .La lesione o il concreto pericolo per l'ordine pubblico è insito nella stessanozione di “devastazione”, che assume nella descrizione legale del fatto il valoredi elemento normativo.

Sicché la verifica della corrispondenza tra fattispecieconcreta e fattispecie astratta va condotta con rigorosa osservanza dei canoni ditipicità e offensività (Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, dep. 2023, Raducci, Rv.284143 – 02; Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261932 – 01; Sez.1, n. 16553 del 01/04/2010, Orfano, Rv. 246941 – 01; Sez. 1, n. 4135 del25/01/1973, Azzaretto, Rv. 124141-01).È proprio il bene giuridico dell'ordine pubblico, inteso nei termini appenachiariti, che conferisce alla norma incriminatrice, avuto riguardo alle finalitàperseguite e al contesto settoriale in cui si colloca, la necessaria determinazione,consentendo al suo destinatario di avere una percezione sufficientemente chiaraed immediata del valore precettivo in essa contenuto (su questo presupposto èstata giudicato manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionaledell'art. 419 cod. pen., per asserito contrasto con il principio di tassatività dellefattispecie penali, tutelato dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione: Sez.1, n. 42130 del 13/07/2012, Arculeo, Rv. 253801-01).Anche il grave allarme sociale nell'ambiente carcerario, che viene perturbatonel suo ordinato svolgimento, costituisce una forma di aggressione all'ordinepubblico come tutelato dall’art. 419 cod. pen. (Sez. 1, n. 27114 del 28/5/2024n.m.; Sez. 1, n. 27113 del 28/4/2024 n.m.; Sez. 1, n. 30538 del 6/4/2023 n.m.Sez. 2, n. 6961 del 6/10/2022, dep. 2023, n.m.).La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è indifferente la gravità deldanno in concreto prodotto dall'azione distruttrice, purché resti appunto accertatoche i fatti posti in essere abbiano non soltanto leso il patrimonio, ma anche offesol'ordine pubblico come sopra inteso (Sez. 1, n. 26830 del 08/03/2001, Mazzotta,Rv. 219899-01: quando i fatti di danneggiamento producano, oltre che un'offesaall'ordine pubblico, anche una lesione di rilevante gravità patrimoniale, èconfigurabile l'aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, cod. pen.: Sez. 1, n. 11912del 18/01/2019, Oppedisano, Rv. 275322-03).Gli episodi di danneggiamento debbono essere necessariamente plurimi,perché la pluralità è implicata dal fatto che la devastazione è legata al lorocarattere esteso, indiscriminato e profondo (un singolo atto di violenza nonpotrebbe da solo rilevare: Sez. 6, n. 15543 del 27/03/2009, Mescia, Rv. 243184 -01).fare capo ad un singolo soggetto leso, purché le distruzioni siano vaste e sianorealizzate con modalità di aggressione così incisive, e potenzialmente espansive,da minare il menzionato senso di tranquillità e sicurezza dei cittadini, portandooffesa al corrispondente interesse superindividuale.L'accertamento di tali modalità è rimesso, evidentemente, alla prudentevalutazione del giudice di merito, assoggettata a vaglio di legittimità secondo iconsueti canoni, senza essere limitato dal rilievo dell'avvenuto impiego di mezziparticolari di distruzione o di una particolare conformazione spazio-temporale dellacondotta.

Deve trattarsi, pur sempre, di modalità idonee a rappresentare unaminaccia per la vita collettiva e ad ingenerare la relativa sensazione di insicurezzae precarietà, essendo il reato in discorso un reato di pericolo (Sez. 1, n. 5166 del05/03/1990, Chiti, Rv. 183951-01).Quanto all'elemento soggettivo, il dolo del reato ha natura di dolo generico.Per la sua configurabilità è necessario che l'agente, oltre a rappresentarsi e avolere la propria condotta distruttiva, agisca con la percezione che essa risultiefficiente, nel contesto dato, alla produzione di un risultato qualificabile, per le sueproporzioni, come devastazione (Sez. 1, n. 17494 del 29/11/2022, dep. 2023,Tonin, Rv. 284476-01; Sez. 6, n. 37367 del 2014, cit., Rv. 261934-01)Il reato, infine, non è a concorso necessario, sicché può essere realizzatoanche da un singolo agente, la cui condotta abbia consapevolmente prodotto uneffetto distruttivo su larga scala (Sez. 1, n. 9520 del 03/12/2019, dep. 2020, P.,Rv. 278502-01).Ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso eventuale nonè, d'altra parte, richiesto che il compartecipe abbia compiuto materialmente attidi danneggiamento, bastando che abbia preso scientemente parte ai disordinidiffusi.È in altre parole sufficiente che abbia posto in essere una frazione del fattotipico o, in difetto, abbia anche solo fornito: a) un aiuto materiale nellapreparazione o nella esecuzione del reato (c.d. concorso materiale), ovvero b) unsemplice impulso psicologico in tale direzione, purché agevolatore o rafforzatoredel proposito criminoso altrui (c.d. concorso morale).In linea generale, infatti, il singolo contributo assume rilevanza nel dirittopenale, in base al paradigma di cui all'art. 110 cod. pen., sia quando abbia rivestitoefficacia causale diretta, costituendo condicio sine qua non della realizzazione delfatto, sia quando si sia limitato ad incrementare le relative chances, facilitandonela consumazione ed aumentandone le possibilità (Sez. 1, n. 11912 del 2019,Oppedisano., Rv. 275322-03; Sez. 1, n. 3759 del 07/11/2013, dep. 2014,Chiacchieretta, Rv. 258601-01); sempre che, rispetto alla devastazione, siadimostrabile la consapevolezza dell'agente di contribuire al fenomeno distruttivocomplessivamente inteso, comprendente la messa in pericolo del bene protettodell'ordine pubblico (Sez. 1, n. 45646 del 05/06/2015, Gentile, Rv. 265277-01).1.2.

La sentenza impugnata ha risposto ai rilevi difensivi sulla qualificazionegiuridica dei fatti, specialmente alle pagg. 7 e 8 e da 20 a 22, in modo coerentecon la giurisprudenza di legittimità sopra riportata.Con argomentazioni, logiche e strettamente ancorate alle evidenze probatoriea cominciare dai filmati, ha chiarito che gli imputati, lungi dal commettere atti didanneggiamento uti singuli per sfogare la rabbia, avevano sviluppato, a partiredall’inizio della protesta e per un periodo di tempo prolungato, un’azione collettiva,avente tutte le caratteristiche di quella concorsuale prevista dall’art. 110 cod. pen.Al riguardo ha evidenziato che tutti i protagonisti non avevano agitoisolatamente, bensì, con azioni, concertate e coordinate, dirette in modo sinergico,a cagionare, attraverso la sistematica distruzione, anche mediante l’incendio dellebarricate appositamente innalzate, di tutti i beni materiali presenti nella sezionedove erano ospitati, un evento lesivo unico: la distruzione del reparto.Le plurime condotte di danneggiamento, talmente indiscriminate e violenteda arrivare a minacciare e a ledere l’integrità fisica degli agenti intervenuti perimpedirle nei termini descritti nei capi B) e C) del capo di imputazione, avevanoraggiunto l’obbiettivo comune preso di mira, rendendo temporaneamenteinservibile l’intera sezione, privata, come attestato dall’inventariosuccessivamente redatto, di suppellettili, telecamere ed impianto di illuminazione.Oltre che il patrimonio, l’accertata condotta concorsuale aveva concretamentemesso in pericolo l’ordine pubblico.L’azione collettiva, infatti, aveva messo seriamente a repentaglio il regolaresvolgimento della vita carceraria di un intero reparto per l’elevato numero didetenuti coinvolti, per l’intensità, durata ed estensione degli atti didanneggiamento, aveva creato una situazione ingestibile di caos, sia puretemporaneamente limitata, e, quindi, la completa perdita del controllo della“sezione B” da parte del personale preposto a controllare i detenuti al fine digarantire la sicurezza non solo dei reclusi ma dell’intera collettività, tanto darendere necessario l’intervento di un numero ingente di operatori esterni.Per quanto rimasta confinata all’interno della sezione, la devastazione operatadagli imputati, in considerazione di siffatte caratteristiche oggettive ed aprescindere dal danno economico cagionato all’amministrazione, ha turbato ilsenso di tranquillità e sicurezza dei cittadini.2.

Le condotte accertate, contrariamente a quanto opinato dalla difesa diGiovanni [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo di ricorso, non sono sussumibili nellafattispecie prevista dall’art. 415-bis cod. pen., introdotto dal d.l., 11 aprile 2025,n. 48, convertito con l. 9 giugno 2025, n. 80), che non si pone in concorsoapparente con l’art. 419 cod. pen. per l’evidente eterogeneità delle condotteincriminate.2.1.

Nel definire i confini tra concorso apparente di norme e concorso formaledei reati, la giurisprudenza di legittimità è saldamente attestata sul riferimento alcriterio di specialità ricollegato all'identità di materia ex art. 15 cod. pen. einterpretato in senso logico-formale sulla base della comparazione della strutturaastratta delle fattispecie.Non vengono, invece, in rilievo criteri valutativi incentrati, in particolare sulbene giuridico tutelato (al quale, peraltro, fanno riferimento anche decisioni21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273024; Sez. 2, n. 17767 del 07/03/2017,Perilla, Rv. 269568): invero, «il riferimento alla identità o diversità dei beni tutelatipuò dare adito a dubbi nel caso di reati plurioffensivi» (Sez.

U, n. 23427 del09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771), sicché nella materia del concorso apparente dinorme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art.15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta dellefattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme,effettuata dal legislatore (Sez.

U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668).Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità afferma che il concorsoapparente di norme, con conseguente operatività della regola sulla individuazionedella disposizione prevalente di cui all'art. 15 cod. pen. («quando più leggi penalio più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la leggeo la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di leggegenerale, salvo che sia altrimenti stabilito»), è configurabile tra fattispecieincriminatrici in rapporto di “specialità unilaterale”, da intendersi come“convergenza di norme in senso logico-formale”, che postula «un rapporto dicontinenza tra le stesse, alla cui verifica deve procedersi attraverso il confrontostrutturale tra le fattispecie astratte rispettivamente configurate, mediante lacomparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispeciestesse» (Sez.

U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, Rv. 248864; conf.: Sez.

U, n.22225 del 19/01/2012, Micheli; di recente, v., in motivazione – punto 5 delConsiderato in diritto - Sez.

U, n. 19357 del 29/02/2024, Mazzarella, Rv. 286304- 01).In questa prospettiva, "norma speciale" è tradizionalmente definita «quellache contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta unoo più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante,sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbenell'ambito operativo della norma generale; è necessario, cioè, che le duedisposizioni appaiano come due cerchi concentrici, di diametro diverso, per cuiquello più ampio contenga in sé quello minore, ed abbia, inoltre, un settoreresiduo, destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità» (Sez.

U, n.1235 del 28/10/2010, Giordano, cit.; conf.

Sez.

U, n. 41588 del 22/06/2017, LaMarca, cit.).2.2.

Tra la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 419 cod. pen. e quellaprevista dall’art. 415-bis cod. pen non sussiste un rapporto di specialità unilateraleper specificazione.L’art. 419 cod. pen. punisce chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo285, commette fatti di devastazione o di saccheggioIl reato di devastazione è un reato, comune, di evento, a forma libera, a dologenerico e a natura non necessariamente plurisoggettiva, potendo essererealizzato anche da un singolo agente, la cui condotta abbia prodotto un effettodistruttivo su larga scala (Sez. 1,. 9520 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278502– 01).Secondo la già ricordata interpretazione, ormai consolidata dellagiurisprudenza di legittimità, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 419 cod.pen.. consiste, nella ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasiazione, con qualsivoglia modalità posta in essere, che produca "devastazione"intesa come danneggiamento «complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, diuna notevole quantità di cose mobili o immobili».Il nuovo reato previsto dall’art. 415-bis cod. pen. punisce «Chiunque,all’interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti diviolenza o minaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti per ilmantenimento dell’ordine e della sicurezza, ommessi da tre o più persone riunite… costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avutoriguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubbliciufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli attidell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza»Il reato di rivolta è, quindi, un reato, di pura condotta, plurisoggettivo aconcorso necessario, nonché proprio, sia pure in un’accezione particolare perchéil soggetto attivo è selezionato non per peculiari qualifiche, caratteristiche o qualitàinserenti alla persona, ma in base al luogo in cui le condotte vengono poste inessere.Ad essere punita è la condotta di partecipazione di almeno tre persone ad una“rivolta” che, sul piano delle modalità esecutive, deve essere caratterizzata da attio di violenza o di minaccia o di resistenza, e sul piano soggettivo, deve esseresorretta da dolo generico.In definitiva, le fattispecie rispettivamente previste dall’art. 419 cod. pen. edall’art. 415-bis cod. pen., pur lesive dello stesso bene giuridico, presentano,rispetto all'altra, elementi aggiuntivi eterogenei.Basti pensare che gli atti di “rivolta”, necessari per integrare il reato di cuiall’art. 415-bis cod. pen., ricomprendono non solo quelli contro beni patrimonialicome devono essere quelli produttivi dell’evento previsto dall’art. 419 cod. pen.(Sez. 1, n. 9520 del 03/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278502), ma possonoconsistere anche in minacce o in forme di resistenza passiva.Le due norme incriminatrici, pertanto, non evidenziano alcun rapporto digenus ad speciem, ma si pongono, in rapporto di specialità reciproca bilaterale peraggiunta, figura che ricorre quando ciascuna delle fattispecie in apparenteconcorso presenti, rispetto all'altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo: come siè visto, la condotta non a base violenta ed il numero dei concorrenti operantiall’interno dell’istituto penitenziario, per il reato di cui all'art. 415-bis cod. pen.; lacondotta produttiva di danni alle cose, per il reato ex art. 419 cod. pen.Con riferimento a tale tipologia di relazioni tra norme, la costantegiurisprudenza di questa Corte ha costantemente escluso l'"allargamento" dellanozione di “stessa materia” ex art. 15 cod. pen. (Sez.

U, n. 1963 del 28/10/2010- dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248722; conf.

Sez.

U, n. 41588 del 22/06/2017, LaMarca, cit.).D’altra parte, «quando … entrambe le norme, al di là degli elementi comuni,contengono uno o più elementi specializzanti … si è al di fuori dell'ambito delcriterio di specialità, poiché non vi è subordinazione della norma speciale allanorma generale e non si è più in grado di determinare quale norma sia da applicarein quanto speciale rispetto all'altra», sicché finisce per esservi «una interferenzatra norme che come tale potrebbe comportare, in contrasto con le esigenzerazionali ed equitative, non un concorso apparente di norme bensì un concorsoreale di norme e di reati» (Sez.

U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218874).2.3.

Stante il delineato rapporto tra le due norme incriminatrici non èipotizzabile un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo da risolversi, amente dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. in favore della nuova fattispecie dirivolta, che prevede un trattamento più favorevole rispetto a quella didevastazione e saccheggio, se non ricorrendo al criterio della cosiddetta doppiaincriminabilità in concreto, che, tuttavia, non ha spazio applicativo nel nostroordinamento.2.4.

Trattandosi di norma, che per quanto sin qui precisato, non è applicabilenel caso di specie, la questione della legittimità costituzionale dall’art. 415-bis cod.pen. sollevata in sede di conclusioni dal Procuratore generale di questa Corte dicassazione difetta del presupposto della rilevanza nel giudizio prevista dal dispostodell’art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui il sindacato incidentale dilegittimità deve essere sollevato solo quando «il giudizio non possa essere definitoindipendentemente dalla risoluzione» della questione di costituzionalità.3.

Possono, a questo punto, esaminarsi i residui motivi dedotti dagli imputati.3.1.

I primi tre motivi illustrati nel ricorso presentato nell'interesse di IvanBaricevic, il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e parte del primo motivodel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo ed il terzo motivo del ricorso di GheorgheMadalin [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tutti, invario modo, attinenti al contributo concorsuale degli imputati al reato didevastazione, non superano il preliminare vaglio di ammissibilità.I ricorrenti, pur formalmente denunciando vizi della motivazionale otravisamenti della prova, si sono nella sostanza limitati a riproporre, in terminiquasi interamente sovrapponibili, le medesime censure dedotte con l’atto diappello ed a sollecitare una lettura alternativa dei filmati e delle prove testimoniali,prospettata come più plausibile, senza confrontarsi con le risposte, ampie edargomentate, offerte dalla sentenza impugnata, sulla scorta di apprezzamenti dimerito non rivedibili nel giudizio di legittimità, e senza specificare in che termini lesupposte informazione inesistente oggetto del travisamento abbiano disarticolatol'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per laessenziale forza dimostrativa del dato probatorioIn proposito, va ricordato che in virtù della previsione di cui all'art. 606,comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 l. n. 46 del 2006, ilcontrollo del giudice di legittimità si estende alla omessa considerazione o altravisamento della prova, purché decisiva, con la precisazione che ciò che èdeducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo è solo l'errorerevocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno altesto della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può cheessere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse),mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova,ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elementodi prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dalcontesto in cui è inserito.

Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nellavalutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengonointeramente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quandorisulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che,pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nellasostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (exmultis cfr. Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236540 – 01).La Corte di appello, in puntale applicazione dei principi enunciati dallagiurisprudenza di legittimità, ha esteso la responsabilità a titolo di concorso a tuttigli imputati che o compiendo uno degli atti materiali di danneggiamento o con laloro presenza rafforzativa o con il loro atteggiamento adesivo alla condotta altrui,hanno contribuito, o materialmente o moralmente, al raggiungimento delcondiviso evento lesivo collettivo della devastazione (cfr. da ultimo Sez. 1, n.24501 del 09/04/2025, F., Rv. 288221 – 01 che ha ribadito che, in tema diconcorso di persone, la presenza sul luogo dell'esecuzione del reato è sufficientead integrare gli estremi di una forma di compartecipazione criminosa ideale,allorché palesi chiara adesione e incitamento ulteriore alla condotta dell'esecutoremateriale, fornendogli stimolo all'azione e maggiore senso di impunità esicurezza).3.2.

Muovendo da queste premesse, corrette in diritto, la sentenzaimpugnata, condividendo criticamente le valutazioni del Tribunale alla luce deirilievi difensivi, ha ritenuto accertata la partecipazione concorsuale di tutti gliodierni ricorrenti al reato di devastazione valorizzando in chiave accusatoria nonsolo le immagini dei filmati ma anche le precisazioni fornite dagli agenti dellapolizia penitenziaria, specie in tema di identificazione degli autori delle singolecondotte, escludendo forme di condizionamento reciproco, invero sologenericamente denunciate da alcuni degli imputati.Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (pagg da 9 a 12), ha osservato che lo stesso,come dimostrato dalla convergenza tra le immagini filmate e le dichiarazioni deitestimoni oculari che lo avevano riconosciuto con certezza a prescindere daltentativo di coprirsi il voto con una sciarpa, lungi dal tenere una condottameramente passiva, si era prodigato per portare a termine l’attività didevastazione, reperendo e trasportando il materiale necessario alla costruzionedella barricata utilizzata per opporsi agli agenti che cercavano di sedare la rivoltae di porre finale agli atti di danneggiamento .Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (pagg. da 12 a 16), rispetto a quelle,neutre, del comandante, sono state ritenute maggiormente credibili le convergentidichiarazioni accusatorie dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano vistol’imputato, ben conosciuto, partecipare all’innalzamento delle barricate anche conl’uso dei materiali di risulta dei danneggiamenti e rimanere in sostegno dei correiper tutta la durata della rivolta, fino a quando non era stato costretto a rientrareminacciando gli agenti che avrebbe proseguito l’attività violenta nei giornisuccessivi.Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (pagg. da 25 a 31), è stata valorizzata latestimonianza resa dal primo agente intervenuto nel reparto, il vice isp. [OSCURATO:PERSONA],l’unico che aveva una conoscenza personale di [OSCURATO:PERSONA].

Il testimone, dopo averericonosciuto con certezza l’imputato come uno dei protagonisti dei filmati postigliin visione, lo aveva indicato sia come uno dei componenti del gruppetto di detenutiche ava dato avvio alla sommossa sia come l’autore ripetute minacce ed offese,aggiungendo che in altre scene era stato inquadrato mentre scagliava uni sgabellocontro la finestra, mentre rompeva, con un bilanciere prelevato dalla palestra, letelecamere di sorveglianza.Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (pagg. da 16 a 25), è stataevidenziata la piena convergenza tra le immagini filmate e le dichiarazioni degliagenti di polizia penitenziaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa la partecipazione attiva agliconcomitanza realizzati dagli altri detenuti della sezione, provocavano un risultatoqualificabile come devastazione per le sue proporzioni.

Non solo era nel gruppettoche aveva dato avvio alla rivolta subito dopo il gesto autolesionistico di [OSCURATO:PERSONA],ma era stato filmato mentre brandiva gambe di tavoli, nell'atto di scaraventare iltavolo in mezzo al corridoio e mentre prendeva uno sgabello per staccare letelecamere di sorveglianza.

Era rimasto fuori dalla cella per tutta la durata dellaprotesta, ripetutamente avvisando gli agenti, che lo hanno indicato come “il piùesagitato”, dell’intenzione di ripetere le condotte delittuose nei giorni successivi.Ben s’intende il carattere non decisivo del tema relativo alla puntuale stimadei danni registrati.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 35 e 36), risultaaccertato, sulla scorta dei filmati e dalle dichiarazioni del vice ispettore [OSCURATO:PERSONA], cheil ricorrente aveva fornito un contributo personale all’attività materiale didevastazione, tenendo un atteggiamento aggressivo, sbattendo contro le finestreoggetti in modo da frantumare i vetri, cercando di staccare dal muro unatelecamera, trasportando fuori dalla stanza sgabelli ed altri oggetti utilizzati performare le barricate.4.

Le censure relative ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesionipersonali di cui ai capi B) e C), segnatamente il terzo motivo del ricorso diBaricevic, il primo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il secondo ed il terzo del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA], il quarto ed il quinto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], infine, il quinto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono aspecifici e comunquemanifestamente infondati.I ricorrenti non si sono confrontati criticamente con il reale apparatogiustificativo della sentenza impugnata che ha ritenuto accertato in fatto, conpuntuali riferimenti al compendio probatorio (cfr. pagg. 11 per [OSCURATO:PERSONA], pag. 13per [OSCURATO:PERSONA], 23 per Nagle, pag. 29 per [OSCURATO:PERSONA], pagg. 35 e 36 per [OSCURATO:PERSONA]),la consumazione da parte degli imputati non di singole ed indipendenti condottedi resistenza e di aggressione all’integrità fisica degli agenti, ma di condotte, traloro coordinate sinergicamente al fine del raggiungimento di una pluralità diobbiettivi comuni: non solo devastare il reparto dove tutti erano reclusi (reato dicui all’art. 419 cod. pen.) ma anche impedire agli operanti della poliziapenitenziaria di intervenire per interrompere le condotte illecite nell’adempimentodel loro servizio, anche con il ricorso ad atti di violenza diretti contro la persona,come il lancio di oggetti e di bombolette di gas (reato di resistenza di cui al capoB), la cui esplosione, determinata dal concomitante incendio delle barricate, avevacagionato le contestate lesioni personali al capo C)Sulla base di tale ricostruzione, sono stati ritenuti concorrenti nel reato nonsolo i detenuti che hanno posto in essere le condotte tipiche mediantel’innalzamento delle barricate, il loro incendio ed il lancio di oggetti, ma anchequelli che, sul piano morale, con la loro presenza rafforzativa ed istigatrice hannocomunque contributo, quanto meno con l’atteggiamento soggettivo del doloeventuale, alla realizzazione dei reati di resistenza e di lesioni personali in formaconcorsuale ai sensi dell’art. 110 cod. pen.Anche in questo caso, l’assoluzione di un coimputato, quale che fosse il ruoloevidenziati dai giudici di merito.5.

Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo al trattamentosanzionatorio e all’attenuante del contributo concorsuale di minima importanza,non supera il vaglio di ammissibilità perché sollecita apprezzamenti di merito dasovrapporre a quelli, non illogici, della sentenza impugnata che, sulla scorta delcompendio probatorio dettagliatamente esaminato, ha escluso che la condottadell’imputato abbia avuto un’efficacia causale trascurabile, considerato chel’odierno ricorrente è stato indicato da più testimoni come uno dei più “facinorosi”(pag. 16) ed ha giustificato la misura della pena, comunque mitigatadall’applicazione della riduzione per le attenuanti generiche nella loro massimaestensione per la violazione più grave tra quelle in continuazione, con il numerodelle persone offese.6.

Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alle circostanzeperché sollecita una alternativa letture delle prove poste a fondamento delladecisione della Corte di appello su entrambi i punti (pag. 30 che richiama pag. 15).La sentenza impugnata, in particolare, ha ritenuto accertato, sulla basedell’itero compendio probatorio che l’odierno ricorrente, come gli altri concorrentiavevano provocato il tumulto, con conseguente impossibilità di configurarel’invocata attenuante di cui all’art. 62, n. 3) cod. pen., ed avevano poste in essereuna pluralità di condotte del tutto incompatibili con l’attenuante di cui all’art. 114cod. pen.7.

Il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo allecircostanze attenuanti del risarcimento del danno e del contributo concorsuale edella minima partecipazione non supera il vaglio di ammissibilità perché non siconfronta criticamente con contenuto della sentenza impugnata (pag. 25) che haineccepibilmente escluso in fatto la sussistenza dei presupposti degli invocatibenefici evidenziando che il ricorrente, oltre a tenere plurime condotte concorsualitutt’altro che definibili marginali ai sensi dell’art. 114 cod. pen., non aveva operatoun risarcimento integrale del danno, come richiesto dall’art. 61, n. 6 cod. pen.,limitandosi ad una parziale riparazione per di più priva del carattere dellaspontaneità perché effettata dall’amministrazione mendiate prelievo coattivo.8.

Il sesto motivo el ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla dosimetriadella pena, è inammissibile per genericitàAlla Corte di appello (pagg. 37 e 39) che ha ampiamente giustificato la sceltadiscrezionale sia di non differenziare le diverse posizioni processuali, stante lasostanziale sovrapponibilità del contributo degli imputati all’azione collettiva, siadi determinare una pena pari al minimo edittale per la violazione più grave delriconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, conaumenti assai contenuti per i reati satellite sia di escludere l’operatività dell’istitutoprevisto dall’art. 131 bis cod. pen., il ricorrente non oppone nulla di concreto senon meri rilievi confutativi.9.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, in Roma 24 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]WISEDOM [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01MGWIM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]HALILOVIC [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03R5Y2L) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]NAGLER [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04H82R2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]SANGUEDOLCE [OSCURATO:PERSONA] (CUI 045MYK2) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/05/1989avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore TOMASOEPIDENDIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità degli altri ricorsi, in subordine chiede sollevarequestione di legittimità costituzionale dell'art. 415 bis cod. pen in relazione agliart. 3 e 27 della Costituzione ovvero in estremo subordine in rifermento all'art.25 della Costituzione.uditi i difensori:- avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorsoe si riportandosi ai motivi di ricorso dei difensori che l’hanno delegata.- avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Venezia haparzialmente riformato la pronuncia con cui il Tribunale di Padova avevariconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati didevastazione e saccheggio (capo A), resistenza aggravata dalla partecipazione dipiù di dieci persone (capo B), lesioni personali, aggravate dal nesso teleologico,dalle più persone riunite e del fatto commesso ai danni di agenti di poliziagiudiziaria (capo C).In accoglimento dell’appello proposto dagli imputati, la Corte lagunare haridotto la pena determinandola in anni 6 mesi 4 di reclusione per ciascuno, previaconcessione delle circostanze attenuanti generiche ed esclusione della recidiva.Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del merito - fondata sullatestimonianze rese dai soggetti presenti al momento dei atti, sui filmati dellevideocamere del sistema di videosorveglianza ed effettuate da alcuni operatorinonché sulle risultanze della documentazione acquista su richiesta delle parti esulle dichiarazioni rese dagli imputati - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DavidWisedom, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],detenuti nella “sezione B quarto blocco” della Casa circondariale di Padova, la seradel giorno 8 marzo 2020, agendo in concorso tra loro, avevano intrapreso, insiemecon altri reclusi non identificati, una violenta protesta contro i provvedimentinegativi adottati a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, distruggendogli ambienti del carcere e lanciando vari oggetti contro il personale della poliziapenitenziaria, alcuni dei quali riportavano lesioni lievi a causa principalmentedell’inalazione dei fumi.La sommossa prendeva avvio verso le ore 19.40, mentre il detenutoDomenico [OSCURATO:PERSONA] veniva allontanato dal “quarto blocco” per essereaccompagnato in infermeria, a causa della ingestione volontaria di candeggina.A quel punto gli altri detenuti si erano rifiutati di entrare nelle proprie stanzeed avevano iniziato a protestare, sbattendo le porte, avventandosi contro i cancellidella sezione, gridando insulti ed inoltrandolo richieste alla polizia penitenziaria,con frasi del tipo “liberateci”, “Ci fate morire qua dentro”, “Dobbiamo uscire”.“Bruciamo il carcere, vi ammazziamo”. Subito dopo, avevano accumulatomateriale, come tavoli, suppellettili, materassi e brande, a ridosso dei cancelli inmodo da formare una barricata, che veniva incendiata, avevano rotto levideocamere di sorveglianza, le porte, le finestre e l'impianto di illuminazione,lasciandolo l’intero blocco della sezione al buio, e, infine, avevano lanciato indirezione degli agenti della polizia penitenziaria vari oggetti, tra cui bombolette digas innescate, che esplodevano.Per ripristinare l'ordine si era reso necessario l'intervento non solo di ulteriorepersonale della polizia penitenziaria ma anche dei vigili del fuoco.Soltanto alcune ore dopo, verso le 23.00, la situazione era tornata sottocontrollo.2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], IvanBaricevic, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MadalinNagler e [OSCURATO:PERSONA].2.1. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]Lazzar, ha articolato un unico motivo con cui denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 419 cod. pen., in relazione alla denegata riqualificazione dellacondotta accertata a suo carico nel delitto di danneggiamento, nonché vizio dimotivazione, in relazione al tema della lesione concreta del bene giuridicodell’ordine pubblico.Lamenta che la Corte distrettuale, nel rigettare i rilievi difensivi concernentila riqualificazione del delitto di devastazione e saccheggio in quello didanneggiamento aggravato, ha disatteso i principi enunciati dalla più recentegiurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza Sez. 1, n. 27113 del2024, secondo, cui la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 419 cod. pen. èintegrata dalle condotte lesive del patrimonio privato, che, per le peculiari modalitàdi aggressione incisive ed espansive, offendono anche l'ordine pubblico, intesocome «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primarisui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale». Ènecessario, pertanto, affinché i danneggiamenti plurimi trasmodino indevastazione che la loro estensione e profondità sia tale da indurre nellapopolazione allarme, sensazione di pericolo, sentimento di insicurezza.La sentenza impugnata, pur aderendo formalmente alla tesi secondo cui l'art419 cod. pen. prevede un reato a pericolo concreto, ha ritenuto accertata la lesionedell’ordine pubblico valorizzando elementi fattuali del tutto inconferenti ai fini dellacompromissione del sentimento di sicurezza e della tranquillità della collettivitànazionale, accontentandosi degli effetti provocati sulla ristretta collettivitàcarceraria della sezione dove era stata inscenata la protesta.Nonostante non siano stati acquisiti elementi dimostrativi della visibilità dellaprotesta oltre i confini, chiusi ed inaccessibili, della “sezione B” della Casa direclusione di Padova, la Corte di appello ha ritenuto accertata la lesione del benegiuridico protetto attraverso il ricorso ad automatismi e presunzioni.2. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA],ha sviluppato quattro motivi.2.1. Con il primo è dedotto vizio di motivazione, anche sotto il profilo deltravisamento delle risultanze processuali, in ordine alla individuazione delricorrente quale autore dei reati contestati.Con specifico riferimento al reato di devastazione, [OSCURATO:PERSONA] lamenta cheentrambi i giudici di merito siano incappati nel medesimo travisamento dellerisultanze probatorie, utilizzando ai fini della decisione informazioni noncorrispondenti al contenuto reale del compendio probatorio.La Corte di appello ha trascurato il reale contenuto dei filmati consideratidecisivi. Si tratta di un video, di brevissima durata e di scarsa qualità, in cui sivede soltanto Barisevic uscire dalla cella, al minuto 14.30, portando un oggetto dilegno, forse la gamba di un tavolo, per poi rientrarvi, al minuto 16.17.Ha erroneamente ritenuto confermative dell’ipotesi di accusa le testimonianzerese dagli agenti di polizia penitenziaria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rinomi e Boaretto,loro ha individuato [OSCURATO:PERSONA], in maniera certa ed attendibile, come autore dicondotte penalmente rilevanti.La sentenza impugnata non si è confrontata con i rilievi difensivi che mettonoin discussione l’attendibilità delle testimonianze.[OSCURATO:PERSONA] ha precisato che tutte le informazioni riferite erano state appresegrado di individuare i detenuti autori delle condotte illecite.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno confermato di avere avuto la visuale ostruita almomento dei fatti.[OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che [OSCURATO:PERSONA] era rimasto in silenzio accanto al detenutoLucisano, solo apoditticamente ritenuto capo indiscusso della rivolta nonostantesia stato assolto.[OSCURATO:PERSONA] si è limitato a riferire che l’odierno ricorrente, come confermato dalfilmato, era uscito dalla cella con un pezzo di legno in mano.Ancora più evidente è il travisamento delle dichiarazioni rese dal testeBoaretto, il quale non ha mai affermato di avere individuato [OSCURATO:PERSONA] nei filmati,distinguendolo dagli altri detenuti perché avere tentato di travisarsi il volto conuna sciarpa. Tale affermazione, infatti, è stata fatti dal testimone con riferimentoad un altro coimputato: [OSCURATO:PERSONA].Sono state del tutto ignorate le dichiarazioni dei molti testimoni della poliziagiudiziaria, i quali hanno concordemente dichiarato l'impossibilità di riconoscere ipartecipanti alla rivolta a causa delle condizioni ambientali che rendevanooggettivamente impossibile una identificazione visiva affidabile: totale oscuritàdell'ambiente, presenza massiccia di fumo, travisamento dei detenuti conmagliette.La Corte, in definitiva, non si è confrontata col reale contenuto delledichiarazioni testimoniali, offrendo motivazioni apparenti sull’attendibilità di chi liha rese, pur fortemnete compromessa dal dato pacifico che coloro che avevanoriconosciuto [OSCURATO:PERSONA] lo avevano fatto solo dopo avere visto i filmati insieme coni colleghi con il rischio, effettivo e concreto, di condizionamento reciproco e disuggestione inconsapevole.In ogni caso, nessun testimone ha parlato di un ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] nellasommossa ma solo di un atteggiamento passivo ambiguo da cui non è possibiledesumere un apporto, consapevole e volontario, alla condotta criminosa collettivaI giudici del merito hanno sovrapposto impropriamente il pianodell'individuazione fisica ed il piano della partecipazione consapevole ai fatticontestati.2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art 533, comma1, cod. proc. pen.Lamenta che i giudici del merito hanno ritenuta accertata la responsabilità inpresenza di un quadro probatorio intrinsecamente lacunoso e contraddittorio, che,in applicazione del principio di rango costituzionale secondo cui la condanna deveessere pronunciata soltanto se la colpevolezza dell'imputato risulti provata al di làdi ogni ragionevole dubbio, imponeva la sua assoluzione.L'ipotesi accusatoria non era l'unica ricostruzione plausibile dei fatti; anzi dallalettura delle sentenze non risulta alcuna prova certa della partecipazione, moraleo materiale, di [OSCURATO:PERSONA] ai reati contestati per come chiarito nell’esposizionedel primo motivo2.3. Con il terzo motivo denuncia erronea applicazione dell'art 110 cod. pen.per l'assenza o insufficienza di prova in ordine all'apporto materiale o morale allaconsumazione dei reati contestatigli.Non risulta provato alcuno dei presupposti necessari per la configurabilitàdella responsabilità concorsuale, che postula, sul piano oggettivo, un apporto,materiale o morale, con efficacia causale, diretta o indiretta, rispetto allarealizzazione del fatto e, sul piano soggettivo, la consapevolezza e la volontà diconcorrere con altri alla realizzazione del reato comune.L'unico elemento valorizzato - il frammento video in cui l'imputato è ripresonell'atto di transitare in corridoio con un oggetto in mano per rientrare nella propriacella in un contesto caotico già in corso - è insufficiente; né può valorizzarsi la sua“sola presenza”, risultando comunque indeterminato il contributo causale fornitoalla consumazione dei reati per i quali è intervenuta la condanna e il suo2.4. Con il quarto motivo denuncia erronea applicazione degli articoli 110 e419 cod. pen. per difetto degli elementi costitutivi richiesti dalla normaincriminatrice sul piano sia oggettivo che soggettivo.La Corte di appello ha confermato la qualificazione giuridica del fattocontestato al capo A) come delitto di devastazione, trascurando di considerare lepeculiari circostanze concrete dell'episodio, che, invece, avrebbero dovutocondurre, quantomeno, alla diversa più corretta fattispecie di danneggiamentoaggravato di cui all’art. 635, secondo comma, cod. pen.Anziché indicare le specifiche condotte, riferibili all’imputato, che hannocagionato un turbamento dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolareandamento del vivere civile, la sentenza impugnata si è limitata a riportaremassime giurisprudenziali.Non risultano chiarite le ragioni per cui una sommossa carceraria durataappena due ore, in un contesto chiuso, senza realizzare un'azione proiettata versol'esterno ha rappresentato un pericolo per la collettività.È stata erroneamente ritenuta sufficiente per dimostrare la consapevolezzadell'agente di contribuire all'evento di devastazione, complessivamente inteso, lamera condotta di agevolazione di singoli atti di danneggiamento.Altrettanto erroneamente la responsabilità di tipo concorsuale nel reato didevastazione è stata fondata in via esclusiva sulla mera presenza dei detenuti inun contesto disordinato; ma per essere rilevante la cosiddetta “presenza adesiva”postula, comunque, una condivisione dell'agire altrui che [OSCURATO:PERSONA] non hamai manifestato.Il danno economico complessivo è stato contenuto e la sua entità è assailontana da quella dei casi giurisprudenziali richiamati dalle sentenze valorizzatedalla pubblica accusa.Il reato di devastazione non è stato considerato un delitto di pericolo concreto,che richiede, quindi, l’accertamento con prognosi ex ante dell’idoneità dellacondotta a compromettere la sicurezza collettiva, bensì un reato di pericoloastratto, in cui tale verifica non è necessaria perché la messa in pericolo èpresunta.È stato ignorato il contesto storico che ha originato i disordini ovverol'emergenza pandemica da Covid 19, nonostante sia pacifico che il movente dellasommossa è stata la reazione dettata dall'emergenza sanitaria e non certo unavolontà eversiva o distruttiva dell'ordine pubblico.3. Il difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha sviluppatotre motivi.3.1. Con il primo deduce erronea applicazione delle norme penali conriferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 419, 337 e 582 cod. pen. nonché viziodi motivazione in relazione a tutti i capi di imputazione.Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha superato i rilievi dedotti nell’attodi appello in tema di prova del coinvolgimento dell’imputato con argomentazionicontraddittorie, travisando sia la prova dichiarativa nel suo complesso sia la provadocumentale, rappresentata dai filmati.In particolare, la sentenza impugnata ha ridimensionato ingiustificatamentela testimonianza del comandante di reparto, nonostante lo stesso, a prescinderedal ruolo gerarchicamente qualificato, avesse nel corso dell'esame fornitoinformazioni approfondite, indicando gli agenti in grado di riferire dettagliatamentesul ruolo ricoperto dall'imputato: gli assistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali non hannofatto alcun riferimento alla presenza di [OSCURATO:PERSONA].Anziché valorizzare le numerose dichiarazioni favorevoli alla difesa, la Cortedistrettuale ha ritenuto decisive le testimonianze degli agenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],senza, tuttavia, confutare i rilievi difensivi sulla loro credibilità, pur fondati su datipacifici: le insanabili contraddizioni intrinseche ed il contrasto insuperabile con ifilmati, che non riprendono mai [OSCURATO:PERSONA] né mentre accatasta il materialenecessario per alzare le barricate, né mentre compie le altre condotte addebitateglida [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], invece, si è limitato ad indicare [OSCURATO:PERSONA] tra i facinorosi senzaessere in grado di riferire quale specifica condotta avesse compiuto.Le delineate illogicità dell’apparato giustificativo della decisione, l’omessoesame delle doglianze esposte nell’atto di appello nonché il travisamento delleprove hanno tutte le caratteristiche per essere sindacate nel giudizio di legittimità.3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti contestati nel capo A) nellafattispecie prevista dall'art. 419 cod. pen.In contrasto coi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, lasentenza impugnata ha ritenuto sussistente il delitto di devastazione nonostantedifetti l’elemento oggettivo, posto che nel caso di specie non risulta sussistente néuna forma di danneggiamento talmente grave da integrare la nozione di “rovina”,considerato che i danni prodotti sono stati modesti (quantificati in circa 12.000,00euro) e ed hanno provocato un disagio minino alla struttura carceraria, né,soprattutto, risulta leso o messo in pericolo il regolare andamento del vivere civile,che postula la creazione di allarme diffuso e perdita del senso di tranquillità esicurezza nella cittadinanza. Al contrario, la protesta dei detenuti ha avuto, nelcaso di specie, una portata molto ridotta, si è protratta per poche ore ed hacomportato conseguenze minime sull’integrità fisica degli agenti che l’hannosedata.La condotta, come ricostruita in fatto, tenuto conto del danno apportato allestrutture carcerarie e al personale di polizia, doveva essere sussunta nellafattispecie meno grave del danneggiamento aggravato di cui all’art. 635, secondocomma, cod. pen.3.3. Con il terzo motivo denuncia erronea applicazione del artt. 132, 133 e114 co nonché vizio di motivazione in relazione sia al trattamento sanzionatoriosia all’omessa applicazione dell’attenuante del contributo concorsuale di minimaimportanza.La Corte di appello ha ritenuto infondate le specifiche doglianze difensive suentrambi i temi, nonostante risulti accertato che [OSCURATO:PERSONA] era, a tuttoconcedere, presente nel luogo della protesta con il ruolo generico e non altrimentidescrivibile di “facinoroso”, senza porre in essere alcuna delle condotte piùrilevanti.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] D. Segalla, ha articolato quattromotivi.4.1 Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, anche sotto il profilodell’omesso esame delle specifiche e decisive doglianze contenute nell’atto diappello, con riferimento all’affermazione di responsabilità in ordine ai reaticontestati e, in via subordinata, in ordine alla denegata qualificazione dei fatticontestati nel capo A) nella fattispecie di cui all’art. 635, secondo comma, cod.pen.Lamenta che l’inadeguatezza delle valutazioni dei giudici del merito su piùpunti.Ai fini dell’identificazione di [OSCURATO:PERSONA], quale concorrente nellaconsumazione dei reati, sono state valorizzate la testimonianza dell’agente [OSCURATO:PERSONA],il quale, tuttavia, nulla ha riferito sul conto dell’imputato, e quella dell’agenteSacco, il cui contento è stato travisato, non essendo il teste riuscito a precisare ilruolo e la condotta tenuta dall’imputato.Nessuna rilevanza è stata, invece, attribuita alle testimonianze di molti altriagenti pur favorevoli alla difesa.I fatti contestati, sono stati sussunti nel delitto di cui all’art. 419 cod. pen.anziché in quello di quell'art. 635 cod. pen., in contrasto coi principi enunciati dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui è irrilevante ai fini della sussistenza delreato di devastazione il danno patrimoniale prodotto, ma è, invece, necessaria lalesione o il concreto pericolo per l’ordine pubblico.La sentenza impugnata non ha valutato in che misura è stato turbato l’ordinepubblico e se sussiste un nesso di causalità tra l'entità delle distruzioni e lacompromissione dell'ordine pubblico, potendo i danneggiamenti plurimitrasmodare in devastazione solo se la loro estensione e profondità raggiungonoun livello di idoneo ad indurre nella popolazione allarme, sensazione di pericolo osentimento di insicurezza.Inadeguata è la motivazione sul dolo di concorso nel reato di cui all'art 419cod. pen.La Corte si è limitata a rimandare alla posizione di altri imputati, nonchiarendo, con riferimento alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], da qualicondotte materiali o da quali indici poteva desumersi la sua consapevolezza dicontribuire all'evento distruttivo, complessivamente inteso, e di mettere inpericolo l'ordine pubblico.La sentenza impugnata è pervenuta alla conclusione che gli imputati abbianodato vita ad una vera e propria sommossa, idonea a turbare il senso di sicurezzacollettivo, senza adeguatamente valutare le specifiche circostanze accertate ed inparticolare la durata limitata della protesta all'interno del carcere, protrattasi almassimo per due ore all’interno di una sola sezione, senza provocare danni diffusie motivata dalla una situazione peculiare ovvero le misure restrittive adottate perprevenire la diffusione della pandemia da Covid 19.4.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, anche sotto il profilodell’omesso esame delle specifiche e decisive doglianze contenute nell’atto diappello, in ordine al reato di cui al capo B)Lamenta che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità di AdrianoHalilovic anche per reato di resistenza a pubblico ufficiale, travisando il contenutodelle prove dichiarative, a cominciare dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il qualeha ricostruito approssimativamente la condotta di [OSCURATO:PERSONA] senza indicarele specifiche condotte ritenute accertate.Analogo travisamento vi è stato con riferimento all’aggravante di cui all’art.339, secondo comma, cod. pen., essendo emerso nel corso del dibattimento che ipartecipanti ai disordini sono stati in numero inferiore a dieci.4.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione, anche sotto il profilodell’omesso esame delle specifiche e decisive doglianze contenute nell’atto diappello, in ordine al reato di cui al capo C).La Corte di appello, pur ammettendo l'impossibilità, a causa del caos e dellascarsa illuminazione, di individuare con esattezza quale imputato aveva cagionatociascuna lesione, ha ritenuto comunque provata la responsabilità di tutti gliimputati anche per il reato di lesioni volontarie, ritenendo sussistente un contributomorale e materiale alla sua realizzazione in foma concorsuale, quantomeno a titolodi dolo eventuale, in considerazione del previo accordo dei detenuti alla sommossae della prevedibilità delle lesioni cagionate dall’inalazione del fumo derivante dalfuoco appiccato alla mobilia.Nell’occuparsi della posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte si è limitata arichiamare la motivazione a sostegno della condanna dei coimputati, senza peròprecisare le condotte accertate a suo carico e la loro rilevanza causale ai fini dellelesioni.4.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione, anche sotto il profilodell’omesso esame delle specifiche e decisive doglianze contenute nell’atto diappello, in ordine al mancato riconoscimento sussistenza delle circostanzeLa Corte ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] abbia dato un contributo del tuttomarginale durante la protesta ed abbia agito perché contaminato dallafermentazione psicologica sporzionatasi da una folla in tumulto, travisando ilmateriale probatorio acquisito ed in particolare la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], cheha ricostruito il contributo del dell’odierno ricorrente come marginale.5. il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre articolando sei motivi.5.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimentoall'elemento oggettivo del reato di cui all'art 419 e alla condotta materialecontestato all'imputato al capo A) della rubrica.Lamenta che, nonostante la difesa nell'atto di appello avesse indicatospecifiche criticità nella valutazione delle deposizioni testimoniali e la loroinidoneità a fondare il giudizio di responsabilità a carico dell’imputato, la Corte diappello, anziché rispondere ai rilievi, si è limitata a considerazioni generiche e agiudizi precostituiti, non fondati su dati oggettivi ma su deduzioni parziali edopinabili.In particolare, ha ritenuto sufficiente, per provare le plurime condottecontestate nel capo A) dell'imputazione (distruzione dei suppellettili, di arrediimpianti di illuminazione e sorveglianza, allestimento delle barricate medianteaccatastamento di brande e materassi, in parte incendiati, lancio contro ilpersonale intervenuto di oggetti), la presenza dell’imputato nella sezione el’ammissione di avere danneggiato un tavolo nel corridoio, privandolo di unagamba, poi tenuta in mano, ed una sola telecamera.La sentenza impugnata non ha distinto la prova diretta offerta dai testimonie la ricostruzione ex post propinata dagli stessi, nonostante le specifiche censuresul punto e non si è confrontata con le censure articolate nell’atto di appello conriguardo alle prove testimoniali, genericamente definite “convergenti”.Al fine di rendere evidente tale vizio, il ricorso, specie nelle pagine da 12 a26, ripropone il contenuto dell’atto di appello segnalando per ogni singoladeposizione le affermazioni da cui si evincerebbe l’impossibilità di ogni dichiarantedi attribuire condotte specifiche non solo al ricorrente ma a tutti i quarantatrédetenuti presenti nella sezione.Peraltro, tale impossibilità, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non puòessere superata né dalla visione dei filmati, che avevano documentato solo lecondotte ammesse e non contestate dallo stesso interessato né valorizzandol’ipotesi investigativa secondo cui avevano partecipato alla sommossa tutti idetenuti che, come [OSCURATO:PERSONA], nella fase iniziale della protesta si erano posti accantoa [OSCURATO:PERSONA], ritenuto l’ideatore ed il leader, posto che [OSCURATO:PERSONA] era stato assoltocon sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto.Non è stata presa in esame la censura sull’inevitabile suggestione deitestimoni derivante dalla ripetuta visione collegiale dei filmati, anche in prossimitàdelle udienze, né quella sull’assenza di indicazioni precise sulla condotta materialetenuta dall’imputato, solo genericamente definito “il soggetto più attivo.”Non sono stati indicati i testimoni escussi che hanno riferito di danneggiamentie di minacce pronunciate dal ricorrente di ripetere le azioni criminose.5.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge cod. pen. e vizio dimotivazione con riferimento all'elemento oggettivo del reato di cui all'art 419 cod.pen.La Corte di appello ha offerto ai rilievi difensivi sulla durata limita dellaprotesta e sull’entità assai contenuti dei danni, una motivazione contraddittoria eincoerente, ricorrendo per considerare le condotte accertate produttive di danniindiscriminati, vasti e profondi e, comunque, tali da integrare la nozione didevastazione a formule di stile, del tutto disancorate dal compendio probatorio, edministero, senza tener conto delle precisazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiarito che la somma di 12.9000,00 euro indicata nel citato documento è riferitaal valore complessivo dei danni subiti dalla struttura, quindi anche di quellicagionati da detenuti diversi dagli odierni imputati in altra sezione.Non può parlarsi di danneggiamenti indiscriminati accompagnati da modalitàdi rivolta se si considera che non hanno impedito l’uso delle celle la stessa seradella rivolta e che sono stati consumati nell’ambito di una protesta originata dallasituazione di sovraffollamento carcerario.L’art. 419 cod. pen. è stato violato anche con riferimento alla lesione del beneimmateriale dell’ordine pubblico, che è stata ritenuta sussistente solo con ilrichiamo a massime giurisprudenziali, senza alcun richiamo alla vicenda fattuale.Non risulta dimostrato alcun pericolo concreto di lesione del senso di tranquillità esicurezza die cittadini padovani, anche perché è pacifico che la rivolta non ha avutoalcuna conseguenza sul piano dell’incolumità fisica.5.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione,anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento all’elementosoggettivo del reato di cui all’art. 419 cod. pen.La Corte distrettuale, nel rispondere al motivo di appello, ha utilizzato un datoprobatorio inesistente posto che nessuno dei testimoni ha riferito di minacce agliagenti pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] all’atto di essere ripotato in cella ed evocative dellareiterazione di analoghe condotte, nell’ambito di un progetto più ampio volto arendere ingestibile la vigilanza e a mettere a repentaglio la sicurezza degli agentidella polizia penitenziaria a ciò preposti. A ben vedere, l’affermazione attribuita aNagler non prova nemmeno il dolo di concorso nel reato di devastazione perchéprofferita quando ormai la sommossa era conclusa.5.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione,anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento al reato diresistenza a pubblico ufficiale contestato al capo B) dell’imputazioneLa Corte di appello ha ritenuto sussistente l'addebito, nonostante nessuntestimone abbia ascritto a [OSCURATO:PERSONA] condotte violente poste in essere ai danni delpersonale di polizia penitenziaria e nonostante si sia rilevata del tutto inconsistentel’ipotesi d'accusa secondo cui gli imputati avevano organizzato la sommossa previoaccordo ed in sinergia con i detenuti di altri istituti carcerari.La Corte distrettuale ha ritenuto decisivo una dichiarazione testimonialeinesistente ovvero la minaccia che sarebbe stata pronunciata ex post dall’imputatoal momento del rientro in cella, di cui si è parlato nel paragrafo precedente.Nessuna risposta è stata fornita alla censura afferente alla mancanza di provadella circostanza aggravante del fatto commesso da più di dieci persone.5.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione,anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riguardo all’elementooggettivo e soggettivo del reati di lesioni personali di cui al capo C)La Corte di appello ha superato le censure difensive con una motivazioneillogica e travisata, attraverso il richiamo generico ad un elemento probatorio chenon risulta acquisito agli atti del procedimento, posto che nessun testimone hariferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva contribuito a portare materassi e le altri suppellettili datea fuoco, provocando il fumo la cui inalazione aveva provocato le lesioni patite daglioperatori della polizia penitenziaria.Né è sufficiente affermare che la sommossa era stata organizzata eprogrammata dai detenuti e che pertanto le inalazioni di fumo erano prevedibili,quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale, posto che tale tipo diorganizzazione collettiva è stata smentita dall’assoluzione irrevocabile deldetenuto, [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato contestato di esserne il leader el’ideatore.5.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione,anche sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione al denegatoriconoscimento delle circostanze attenuanti del risarcimento del danno e delcontributo concorsuale e della minima partecipazione.È stato ignorato che il ricorrente si è reso disponibile a risarcire i danni, nonopponendosi al prelievo effettuato dall’amministrazione penitenziaria sullaretribuzione spettantegli quale detenuto lavorante; trattasi di condotta che,seppure non satisfattiva in modo integrale delle pretese della persona offesa,costituisce, comunque, prova di ravvedimento e di minore pericolosità socialesufficiente per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen.Quanto all’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., è stato trascurato che leuniche condotte ritenute provate a carico dell’imputato hanno una minimaimportanza sia rispetto alla devastazione indiscriminata richiesta dalla normaincriminatrice di cui all’art. 419 cod. pen. sia rispetto agli ulteriori reati, per i qualimanca, in radice, la prova della condotta di partecipazione.6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato sei motivi.6.1. Con il primo è dedotta violazione di legge in relazione all'articolo 2, quartocomma, cod. pen. e 415-bis cod. pen. in tema di successione delle leggi penali neltempo.Evidenzia il ricorrente che l’art. 26, comma 1 lett. b) della l., 11 aprile 2025n. 48, con l’art. 415-bis nel codice penale, ha introdotto una nuova fattispecieincriminatrice, che sanziona con la pena da uno a cinque anni chi all'internodell'istituto penitenziario partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza ominaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimentodell'ordine della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite.Potendo sussumersi la condotta contestata all’imputato nel nuovo reato dirivolta all’interno di un istituto penitenziario, il cui ambito applicativo è limitato aisoli comportamenti di minore offensività rispetto a quelli sanzionati dal reato dicui all’art. 419 cod. pen. purché realizzati all'interno dell'istituto penitenziario,trova applicazione, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. in luogo di quellaoriginariamente contestata, la legge posteriore perché più favorevole al reoSi impone, pertanto un annullamento con rinvio della sentenza impugnataaffinché la Corte territoriale proceda ad una nuova qualificazione giuridica del fattotenuto conto della normativa oggi vigente6.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penalein relazione all'art 419 cod. pen.La sentenza impugnata ha qualificato i fatti contestati ai sensi dell'art 419cod. pen. nonostante gli elementi costitutivi di tale fattispecie non fosserointegrati.Per la configurabilità del delitto di devastazione, secondo il costanteorientamento della giurisprudenza di legittimità, è necessario non solo undanneggiamento su vasta scala, ma, soprattutto, la concreta offesa al benegiuridico tutelato che è costituito dall'ordine pubblico. Tale offesa devemanifestarsi con un effettivo turbamento della vita della collettività sicché lacondotta accertata deve generare un diffuso senso di insicurezza e di allarmesociale.Nel caso di specie, invece, i fatti, per come accertati dai giudici del merito,sono rimasti circoscritti a una singola sezione della Casa di reclusione, si sonoprotratti per un tempo limitato e senza alcuna ripercussione all'esterno dellastruttura carcerariaLa Corte d'appello ha omesso inoltre di verificare la sussistenza di unadistruzione complessiva e discriminata vasta e profonda, in assenza della quale èconfigurabile la fattispecie meno grave del danneggiamento aggravato di cuiall’art. 635 cod. pen.6.3. Con il terzo motivo è dedotto vizio di motivazione in relazione aglielementi, oggettivi e soggettivi, del reato di devastazione.La Corte territoriale è incappata in un'evidente contraddizione laddove, da unlato ha qualificato il fatto come devastazione, nozione che richiede un'azionedistruttiva di portata eccezionale, dall’altro ha riconosciuto che gli eventi sonorimasti circoscritti all'interno di una singola sezione del penitenziario,preventivamente chiusa dal personale, ed ha interessato un numero limitato dipersone.Parimenti illogica è la motivazione sull'elemento soggettivo non avendo laCorte d'appello chiarito se l’imputato avesse la specifica consapevolezza e volontàdi contribuire a un evento di devastazione o se la sua intenzione fosse limitata aduna mera protesta o ai singoli atti di danneggiamento.6.4. Con il quarto motivo è dedotto vizio di motivazione, sotto il profilo deltravisamento della prova testimoniale.Secondo il ricorrente, i giudici di merito gli hanno attribuito condotte nonprovate, fraintendendo il contenuto delle testimonianze acquisiteCome risulta dagli esami dibattimentali, trascritti nel ricorso ai finidell'autosufficienza, i testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur ammettendo cheSanguedolce era presente all'interno della sezione durante i disordini, gli hannodel vetro di una finestra, escludendo la sua partecipazione alle condotte più gravi.La Corte, prescindendo dal compendio dichiarativo, ha attribuitoindiscriminatamente a tutti i componenti del gruppo di detenuti tutte le condotte,senza discernere i comportamenti tenuto da ciascuno di loro in palese violazionedell’art. 27, primo comma, della Costituzione.Il percorso argomentativo è quindi viziato da palese travisamento della provaper invenzione, laddove ritiene che gli agenti sentiti come testimoni abbianoindicato in [OSCURATO:PERSONA] uno dei detenuti più aggressivi, e da illogicità laddoveritiene accertato che tutti i detenuti abbiano condiviso lo stesso obiettivo, in talmodo dando spazio ad una forma di responsabilità collettiva o di posizione.6.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione ai reati di lesioni personali e di resistenza a pubblico ufficiale.Con riferimento al reato di cui all'art 337 cod. pen. la sentenza ha ritenutoprovato il dolo specifico, inteso come volontà di opporsi a un atto di ufficio,nonostante [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso azioni rivolte esclusivamente controcose e non contro pubblici ufficiali.Ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni personali, laCorte d'appello ha avallato il percorso argomentativo seguito dal Tribunalesecondo cui, nonostante l’impossibilità di individuare con esattezza quale imputatoavesse cagionato ciascuna lesione, poteva comunque pervenirsi all’affermazionedi responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri imputati perché avevano fornito uncontributo rilevante, morale e materiale, alla realizzazione concorsuale del reato,quantomeno a titolo di dolo eventualeIl ragionamento è erroneo perché non spiega il nesso causale tra le condotteaccertate ascritte all’imputato e le lesioni refertate cagionate da condottecompletamente diverseDifetta il rigoroso accertamento richiesto dalla giurisprudenza di legittimità intema di dolo eventuale.6.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge sul calcolo della pena esulla continuazione.La Corte di appello, in violazione dell'obbligo di individualizzazione deltrattamento sanzionatorio previsto dall'art 133 cod. pen. ha confermato per tuttigli imputati la pena di anni sette di reclusione, senza differenziare le diverseposizioni nonostante siano emersi ruoli e condotte tutt’altro che equivalenti.Sono state violate anche le norme sul calcolo degli aumenti a titolo dicontinuazione e non è stata valutata l'applicabilità dell'articolo 131 bis cod. pen.previa riqualificazione dei fatto ascrittogli al capo A) nel reato di danneggiamentostante la marginalità del suo apporto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitiene il Collegio che tutti i ricorsi siano passibili di rigetto per le ragioni cheseguono.1. Per maggiore chiarezza espositiva devono, per primi, essere esaminati imotivi comuni a tutti i ricorrenti che censurano, sotto il profilo o della violazionedi legge o del vizio motivazionale, la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto sussistenti agli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice previstadall’art. 419 cod. pen., contestata al capo a) della rubrica, e, per converso, harigettato la richiesta difensiva di riqualificare i fatti nella meno grave ipotesi didanneggiamento aggravato.I motivi che vengono in considerazione sono il primo dei ricorsi di BartolomeoAren, [OSCURATO:PERSONA], il secondo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il quarto delricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i primi tre del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA].Connessa a tali censure è quella, sviluppata nel primo motivo del ricorso diGiovanni [OSCURATO:PERSONA], che sollecita la sussunzione della condotta accertata nellanorma incriminatrice prevista dall’art. 415-bis cod. pen., introdotta,successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, dal d.l. 11 aprile 2025,n. 48, conv. con l. 9 giugno 2025, n. 80, con conseguente esclusiva applicazionedegli artt. 2 e 15 cod. pen. che, nel concorso apparente di norme anchesopravvenute, impongono l’assorbimento della fattispecie “generale” e piùgravemente sanzionata prevista dall’art. 419 cod. pen. nella nuova ipotesi di reato,“speciale” e “più favorevole”.1.1. La giurisprudenza di questa Corte nell’interpretazione del reato didevastazione è pervenuta ad approdi sistematici ormai consolidati.Sotto il profilo oggettivo, la devastazione è integrata da qualsiasi azione,posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anchedi danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - diuna notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo ilpregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno socialeconseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche l'offesa e il pericoloconcreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento delvivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso dellatranquillità e della sicurezza (Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, dep. 2023, Raducci,Rv. 284143-02; Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261932-01; Sez.1, n. 20313 del 29/04/2010, Vischia, Rv. 247451-01; Sez. 1, n. 22633 del 1801/04/2010, Della Malva, Rv. 247418-01; Sez. 1, n. 16553 del 01/04/2010,Orfano, Rv. 246941-01).A queste condizioni la devastazione ex art. 419 cod. pen. si distingue dal merodanneggiamento, che resta assorbito in funzione del criterio di specialità (Sez. 1,n. 946 del 05/07/2011, dep. 2012, Proietti, Rv. 251665-01; Sez. 1, n. 25104 del16/04/2004, Marzano, Rv. 228133-01), alla pari del furto rispetto al saccheggio(alternativamente incriminato dalla disposizione in parola e parimenti connotatoin termini di estensione e offensività).Tale connotazione si riflette nella diversa obiettività giuridica, che nei reati didevastazione (o di saccheggio) non si esaurisce nella protezione del patrimonio diuno o più soggetti e nel danno sociale, che è immancabilmente conseguenza diuna lesione della proprietà o che è insito in ogni reato; ma si risolve in offesa opericolo concreto per l'ordine pubblico, "inteso in senso specifico, come buonassetto o regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nellacollettività, l'opinione ed il senso della tranquillità e della sicurezza" suscettivi diessere compromessi da fatti quali quelli descritti dall'art. 419 cod. pen. o,addirittura, in offesa alla stessa personalità dello Stato, quando ricorra il dolospecifico di attentare alla sicurezza dello stato e per ciò solo a identica condottacorrisponde l'incriminazione dell'art. 285 cod. pen. .La lesione o il concreto pericolo per l'ordine pubblico è insito nella stessanozione di “devastazione”, che assume nella descrizione legale del fatto il valoredi elemento normativo. Sicché la verifica della corrispondenza tra fattispecieconcreta e fattispecie astratta va condotta con rigorosa osservanza dei canoni ditipicità e offensività (Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, dep. 2023, Raducci, Rv.284143 – 02; Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261932 – 01; Sez.1, n. 16553 del 01/04/2010, Orfano, Rv. 246941 – 01; Sez. 1, n. 4135 del25/01/1973, Azzaretto, Rv. 124141-01).È proprio il bene giuridico dell'ordine pubblico, inteso nei termini appenachiariti, che conferisce alla norma incriminatrice, avuto riguardo alle finalitàperseguite e al contesto settoriale in cui si colloca, la necessaria determinazione,consentendo al suo destinatario di avere una percezione sufficientemente chiaraed immediata del valore precettivo in essa contenuto (su questo presupposto èstata giudicato manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionaledell'art. 419 cod. pen., per asserito contrasto con il principio di tassatività dellefattispecie penali, tutelato dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione: Sez.1, n. 42130 del 13/07/2012, Arculeo, Rv. 253801-01).Anche il grave allarme sociale nell'ambiente carcerario, che viene perturbatonel suo ordinato svolgimento, costituisce una forma di aggressione all'ordinepubblico come tutelato dall’art. 419 cod. pen. (Sez. 1, n. 27114 del 28/5/2024n.m.; Sez. 1, n. 27113 del 28/4/2024 n.m.; Sez. 1, n. 30538 del 6/4/2023 n.m.Sez. 2, n. 6961 del 6/10/2022, dep. 2023, n.m.).La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è indifferente la gravità deldanno in concreto prodotto dall'azione distruttrice, purché resti appunto accertatoche i fatti posti in essere abbiano non soltanto leso il patrimonio, ma anche offesol'ordine pubblico come sopra inteso (Sez. 1, n. 26830 del 08/03/2001, Mazzotta,Rv. 219899-01: quando i fatti di danneggiamento producano, oltre che un'offesaall'ordine pubblico, anche una lesione di rilevante gravità patrimoniale, èconfigurabile l'aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, cod. pen.: Sez. 1, n. 11912del 18/01/2019, Oppedisano, Rv. 275322-03).Gli episodi di danneggiamento debbono essere necessariamente plurimi,perché la pluralità è implicata dal fatto che la devastazione è legata al lorocarattere esteso, indiscriminato e profondo (un singolo atto di violenza nonpotrebbe da solo rilevare: Sez. 6, n. 15543 del 27/03/2009, Mescia, Rv. 243184 -01).fare capo ad un singolo soggetto leso, purché le distruzioni siano vaste e sianorealizzate con modalità di aggressione così incisive, e potenzialmente espansive,da minare il menzionato senso di tranquillità e sicurezza dei cittadini, portandooffesa al corrispondente interesse superindividuale.L'accertamento di tali modalità è rimesso, evidentemente, alla prudentevalutazione del giudice di merito, assoggettata a vaglio di legittimità secondo iconsueti canoni, senza essere limitato dal rilievo dell'avvenuto impiego di mezziparticolari di distruzione o di una particolare conformazione spazio-temporale dellacondotta. Deve trattarsi, pur sempre, di modalità idonee a rappresentare unaminaccia per la vita collettiva e ad ingenerare la relativa sensazione di insicurezzae precarietà, essendo il reato in discorso un reato di pericolo (Sez. 1, n. 5166 del05/03/1990, Chiti, Rv. 183951-01).Quanto all'elemento soggettivo, il dolo del reato ha natura di dolo generico.Per la sua configurabilità è necessario che l'agente, oltre a rappresentarsi e avolere la propria condotta distruttiva, agisca con la percezione che essa risultiefficiente, nel contesto dato, alla produzione di un risultato qualificabile, per le sueproporzioni, come devastazione (Sez. 1, n. 17494 del 29/11/2022, dep. 2023,Tonin, Rv. 284476-01; Sez. 6, n. 37367 del 2014, cit., Rv. 261934-01)Il reato, infine, non è a concorso necessario, sicché può essere realizzatoanche da un singolo agente, la cui condotta abbia consapevolmente prodotto uneffetto distruttivo su larga scala (Sez. 1, n. 9520 del 03/12/2019, dep. 2020, P.,Rv. 278502-01).Ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso eventuale nonè, d'altra parte, richiesto che il compartecipe abbia compiuto materialmente attidi danneggiamento, bastando che abbia preso scientemente parte ai disordinidiffusi.È in altre parole sufficiente che abbia posto in essere una frazione del fattotipico o, in difetto, abbia anche solo fornito: a) un aiuto materiale nellapreparazione o nella esecuzione del reato (c.d. concorso materiale), ovvero b) unsemplice impulso psicologico in tale direzione, purché agevolatore o rafforzatoredel proposito criminoso altrui (c.d. concorso morale).In linea generale, infatti, il singolo contributo assume rilevanza nel dirittopenale, in base al paradigma di cui all'art. 110 cod. pen., sia quando abbia rivestitoefficacia causale diretta, costituendo condicio sine qua non della realizzazione delfatto, sia quando si sia limitato ad incrementare le relative chances, facilitandonela consumazione ed aumentandone le possibilità (Sez. 1, n. 11912 del 2019,Oppedisano., Rv. 275322-03; Sez. 1, n. 3759 del 07/11/2013, dep. 2014,Chiacchieretta, Rv. 258601-01); sempre che, rispetto alla devastazione, siadimostrabile la consapevolezza dell'agente di contribuire al fenomeno distruttivocomplessivamente inteso, comprendente la messa in pericolo del bene protettodell'ordine pubblico (Sez. 1, n. 45646 del 05/06/2015, Gentile, Rv. 265277-01).1.2. La sentenza impugnata ha risposto ai rilevi difensivi sulla qualificazionegiuridica dei fatti, specialmente alle pagg. 7 e 8 e da 20 a 22, in modo coerentecon la giurisprudenza di legittimità sopra riportata.Con argomentazioni, logiche e strettamente ancorate alle evidenze probatoriea cominciare dai filmati, ha chiarito che gli imputati, lungi dal commettere atti didanneggiamento uti singuli per sfogare la rabbia, avevano sviluppato, a partiredall’inizio della protesta e per un periodo di tempo prolungato, un’azione collettiva,avente tutte le caratteristiche di quella concorsuale prevista dall’art. 110 cod. pen.Al riguardo ha evidenziato che tutti i protagonisti non avevano agitoisolatamente, bensì, con azioni, concertate e coordinate, dirette in modo sinergico,a cagionare, attraverso la sistematica distruzione, anche mediante l’incendio dellebarricate appositamente innalzate, di tutti i beni materiali presenti nella sezionedove erano ospitati, un evento lesivo unico: la distruzione del reparto.Le plurime condotte di danneggiamento, talmente indiscriminate e violenteda arrivare a minacciare e a ledere l’integrità fisica degli agenti intervenuti perimpedirle nei termini descritti nei capi B) e C) del capo di imputazione, avevanoraggiunto l’obbiettivo comune preso di mira, rendendo temporaneamenteinservibile l’intera sezione, privata, come attestato dall’inventariosuccessivamente redatto, di suppellettili, telecamere ed impianto di illuminazione.Oltre che il patrimonio, l’accertata condotta concorsuale aveva concretamentemesso in pericolo l’ordine pubblico.L’azione collettiva, infatti, aveva messo seriamente a repentaglio il regolaresvolgimento della vita carceraria di un intero reparto per l’elevato numero didetenuti coinvolti, per l’intensità, durata ed estensione degli atti didanneggiamento, aveva creato una situazione ingestibile di caos, sia puretemporaneamente limitata, e, quindi, la completa perdita del controllo della“sezione B” da parte del personale preposto a controllare i detenuti al fine digarantire la sicurezza non solo dei reclusi ma dell’intera collettività, tanto darendere necessario l’intervento di un numero ingente di operatori esterni.Per quanto rimasta confinata all’interno della sezione, la devastazione operatadagli imputati, in considerazione di siffatte caratteristiche oggettive ed aprescindere dal danno economico cagionato all’amministrazione, ha turbato ilsenso di tranquillità e sicurezza dei cittadini.2. Le condotte accertate, contrariamente a quanto opinato dalla difesa diGiovanni [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo di ricorso, non sono sussumibili nellafattispecie prevista dall’art. 415-bis cod. pen., introdotto dal d.l., 11 aprile 2025,n. 48, convertito con l. 9 giugno 2025, n. 80), che non si pone in concorsoapparente con l’art. 419 cod. pen. per l’evidente eterogeneità delle condotteincriminate.2.1. Nel definire i confini tra concorso apparente di norme e concorso formaledei reati, la giurisprudenza di legittimità è saldamente attestata sul riferimento alcriterio di specialità ricollegato all'identità di materia ex art. 15 cod. pen. einterpretato in senso logico-formale sulla base della comparazione della strutturaastratta delle fattispecie.Non vengono, invece, in rilievo criteri valutativi incentrati, in particolare sulbene giuridico tutelato (al quale, peraltro, fanno riferimento anche decisioni21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273024; Sez. 2, n. 17767 del 07/03/2017,Perilla, Rv. 269568): invero, «il riferimento alla identità o diversità dei beni tutelatipuò dare adito a dubbi nel caso di reati plurioffensivi» (Sez. U, n. 23427 del09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771), sicché nella materia del concorso apparente dinorme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art.15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta dellefattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme,effettuata dal legislatore (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668).Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità afferma che il concorsoapparente di norme, con conseguente operatività della regola sulla individuazionedella disposizione prevalente di cui all'art. 15 cod. pen. («quando più leggi penalio più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la leggeo la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di leggegenerale, salvo che sia altrimenti stabilito»), è configurabile tra fattispecieincriminatrici in rapporto di “specialità unilaterale”, da intendersi come“convergenza di norme in senso logico-formale”, che postula «un rapporto dicontinenza tra le stesse, alla cui verifica deve procedersi attraverso il confrontostrutturale tra le fattispecie astratte rispettivamente configurate, mediante lacomparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispeciestesse» (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, Rv. 248864; conf.: Sez. U, n.22225 del 19/01/2012, Micheli; di recente, v., in motivazione – punto 5 delConsiderato in diritto - Sez. U, n. 19357 del 29/02/2024, Mazzarella, Rv. 286304- 01).In questa prospettiva, "norma speciale" è tradizionalmente definita «quellache contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta unoo più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante,sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbenell'ambito operativo della norma generale; è necessario, cioè, che le duedisposizioni appaiano come due cerchi concentrici, di diametro diverso, per cuiquello più ampio contenga in sé quello minore, ed abbia, inoltre, un settoreresiduo, destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità» (Sez. U, n.1235 del 28/10/2010, Giordano, cit.; conf. Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, LaMarca, cit.).2.2. Tra la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 419 cod. pen. e quellaprevista dall’art. 415-bis cod. pen non sussiste un rapporto di specialità unilateraleper specificazione.L’art. 419 cod. pen. punisce chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo285, commette fatti di devastazione o di saccheggioIl reato di devastazione è un reato, comune, di evento, a forma libera, a dologenerico e a natura non necessariamente plurisoggettiva, potendo essererealizzato anche da un singolo agente, la cui condotta abbia prodotto un effettodistruttivo su larga scala (Sez. 1,. 9520 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278502– 01).Secondo la già ricordata interpretazione, ormai consolidata dellagiurisprudenza di legittimità, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 419 cod.pen.. consiste, nella ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasiazione, con qualsivoglia modalità posta in essere, che produca "devastazione"intesa come danneggiamento «complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, diuna notevole quantità di cose mobili o immobili».Il nuovo reato previsto dall’art. 415-bis cod. pen. punisce «Chiunque,all’interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti diviolenza o minaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti per ilmantenimento dell’ordine e della sicurezza, ommessi da tre o più persone riunite… costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avutoriguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubbliciufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli attidell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza»Il reato di rivolta è, quindi, un reato, di pura condotta, plurisoggettivo aconcorso necessario, nonché proprio, sia pure in un’accezione particolare perchéil soggetto attivo è selezionato non per peculiari qualifiche, caratteristiche o qualitàinserenti alla persona, ma in base al luogo in cui le condotte vengono poste inessere.Ad essere punita è la condotta di partecipazione di almeno tre persone ad una“rivolta” che, sul piano delle modalità esecutive, deve essere caratterizzata da attio di violenza o di minaccia o di resistenza, e sul piano soggettivo, deve esseresorretta da dolo generico.In definitiva, le fattispecie rispettivamente previste dall’art. 419 cod. pen. edall’art. 415-bis cod. pen., pur lesive dello stesso bene giuridico, presentano,rispetto all'altra, elementi aggiuntivi eterogenei.Basti pensare che gli atti di “rivolta”, necessari per integrare il reato di cuiall’art. 415-bis cod. pen., ricomprendono non solo quelli contro beni patrimonialicome devono essere quelli produttivi dell’evento previsto dall’art. 419 cod. pen.(Sez. 1, n. 9520 del 03/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278502), ma possonoconsistere anche in minacce o in forme di resistenza passiva.Le due norme incriminatrici, pertanto, non evidenziano alcun rapporto digenus ad speciem, ma si pongono, in rapporto di specialità reciproca bilaterale peraggiunta, figura che ricorre quando ciascuna delle fattispecie in apparenteconcorso presenti, rispetto all'altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo: come siè visto, la condotta non a base violenta ed il numero dei concorrenti operantiall’interno dell’istituto penitenziario, per il reato di cui all'art. 415-bis cod. pen.; lacondotta produttiva di danni alle cose, per il reato ex art. 419 cod. pen.Con riferimento a tale tipologia di relazioni tra norme, la costantegiurisprudenza di questa Corte ha costantemente escluso l'"allargamento" dellanozione di “stessa materia” ex art. 15 cod. pen. (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010- dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248722; conf. Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, LaMarca, cit.).D’altra parte, «quando … entrambe le norme, al di là degli elementi comuni,contengono uno o più elementi specializzanti … si è al di fuori dell'ambito delcriterio di specialità, poiché non vi è subordinazione della norma speciale allanorma generale e non si è più in grado di determinare quale norma sia da applicarein quanto speciale rispetto all'altra», sicché finisce per esservi «una interferenzatra norme che come tale potrebbe comportare, in contrasto con le esigenzerazionali ed equitative, non un concorso apparente di norme bensì un concorsoreale di norme e di reati» (Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218874).2.3. Stante il delineato rapporto tra le due norme incriminatrici non èipotizzabile un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo da risolversi, amente dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. in favore della nuova fattispecie dirivolta, che prevede un trattamento più favorevole rispetto a quella didevastazione e saccheggio, se non ricorrendo al criterio della cosiddetta doppiaincriminabilità in concreto, che, tuttavia, non ha spazio applicativo nel nostroordinamento.2.4. Trattandosi di norma, che per quanto sin qui precisato, non è applicabilenel caso di specie, la questione della legittimità costituzionale dall’art. 415-bis cod.pen. sollevata in sede di conclusioni dal Procuratore generale di questa Corte dicassazione difetta del presupposto della rilevanza nel giudizio prevista dal dispostodell’art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui il sindacato incidentale dilegittimità deve essere sollevato solo quando «il giudizio non possa essere definitoindipendentemente dalla risoluzione» della questione di costituzionalità.3. Possono, a questo punto, esaminarsi i residui motivi dedotti dagli imputati.3.1. I primi tre motivi illustrati nel ricorso presentato nell'interesse di IvanBaricevic, il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e parte del primo motivodel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo ed il terzo motivo del ricorso di GheorgheMadalin [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tutti, invario modo, attinenti al contributo concorsuale degli imputati al reato didevastazione, non superano il preliminare vaglio di ammissibilità.I ricorrenti, pur formalmente denunciando vizi della motivazionale otravisamenti della prova, si sono nella sostanza limitati a riproporre, in terminiquasi interamente sovrapponibili, le medesime censure dedotte con l’atto diappello ed a sollecitare una lettura alternativa dei filmati e delle prove testimoniali,prospettata come più plausibile, senza confrontarsi con le risposte, ampie edargomentate, offerte dalla sentenza impugnata, sulla scorta di apprezzamenti dimerito non rivedibili nel giudizio di legittimità, e senza specificare in che termini lesupposte informazione inesistente oggetto del travisamento abbiano disarticolatol'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per laessenziale forza dimostrativa del dato probatorioIn proposito, va ricordato che in virtù della previsione di cui all'art. 606,comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 l. n. 46 del 2006, ilcontrollo del giudice di legittimità si estende alla omessa considerazione o altravisamento della prova, purché decisiva, con la precisazione che ciò che èdeducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo è solo l'errorerevocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno altesto della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può cheessere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse),mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova,ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elementodi prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dalcontesto in cui è inserito. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nellavalutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengonointeramente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quandorisulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che,pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nellasostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (exmultis cfr. Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236540 – 01).La Corte di appello, in puntale applicazione dei principi enunciati dallagiurisprudenza di legittimità, ha esteso la responsabilità a titolo di concorso a tuttigli imputati che o compiendo uno degli atti materiali di danneggiamento o con laloro presenza rafforzativa o con il loro atteggiamento adesivo alla condotta altrui,hanno contribuito, o materialmente o moralmente, al raggiungimento delcondiviso evento lesivo collettivo della devastazione (cfr. da ultimo Sez. 1, n.24501 del 09/04/2025, F., Rv. 288221 – 01 che ha ribadito che, in tema diconcorso di persone, la presenza sul luogo dell'esecuzione del reato è sufficientead integrare gli estremi di una forma di compartecipazione criminosa ideale,allorché palesi chiara adesione e incitamento ulteriore alla condotta dell'esecutoremateriale, fornendogli stimolo all'azione e maggiore senso di impunità esicurezza).3.2. Muovendo da queste premesse, corrette in diritto, la sentenzaimpugnata, condividendo criticamente le valutazioni del Tribunale alla luce deirilievi difensivi, ha ritenuto accertata la partecipazione concorsuale di tutti gliodierni ricorrenti al reato di devastazione valorizzando in chiave accusatoria nonsolo le immagini dei filmati ma anche le precisazioni fornite dagli agenti dellapolizia penitenziaria, specie in tema di identificazione degli autori delle singolecondotte, escludendo forme di condizionamento reciproco, invero sologenericamente denunciate da alcuni degli imputati.Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (pagg da 9 a 12), ha osservato che lo stesso,come dimostrato dalla convergenza tra le immagini filmate e le dichiarazioni deitestimoni oculari che lo avevano riconosciuto con certezza a prescindere daltentativo di coprirsi il voto con una sciarpa, lungi dal tenere una condottameramente passiva, si era prodigato per portare a termine l’attività didevastazione, reperendo e trasportando il materiale necessario alla costruzionedella barricata utilizzata per opporsi agli agenti che cercavano di sedare la rivoltae di porre finale agli atti di danneggiamento .Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (pagg. da 12 a 16), rispetto a quelle,neutre, del comandante, sono state ritenute maggiormente credibili le convergentidichiarazioni accusatorie dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano vistol’imputato, ben conosciuto, partecipare all’innalzamento delle barricate anche conl’uso dei materiali di risulta dei danneggiamenti e rimanere in sostegno dei correiper tutta la durata della rivolta, fino a quando non era stato costretto a rientrareminacciando gli agenti che avrebbe proseguito l’attività violenta nei giornisuccessivi.Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (pagg. da 25 a 31), è stata valorizzata latestimonianza resa dal primo agente intervenuto nel reparto, il vice isp. [OSCURATO:PERSONA],l’unico che aveva una conoscenza personale di [OSCURATO:PERSONA]. Il testimone, dopo averericonosciuto con certezza l’imputato come uno dei protagonisti dei filmati postigliin visione, lo aveva indicato sia come uno dei componenti del gruppetto di detenutiche ava dato avvio alla sommossa sia come l’autore ripetute minacce ed offese,aggiungendo che in altre scene era stato inquadrato mentre scagliava uni sgabellocontro la finestra, mentre rompeva, con un bilanciere prelevato dalla palestra, letelecamere di sorveglianza.Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (pagg. da 16 a 25), è stataevidenziata la piena convergenza tra le immagini filmate e le dichiarazioni degliagenti di polizia penitenziaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa la partecipazione attiva agliconcomitanza realizzati dagli altri detenuti della sezione, provocavano un risultatoqualificabile come devastazione per le sue proporzioni. Non solo era nel gruppettoche aveva dato avvio alla rivolta subito dopo il gesto autolesionistico di [OSCURATO:PERSONA],ma era stato filmato mentre brandiva gambe di tavoli, nell'atto di scaraventare iltavolo in mezzo al corridoio e mentre prendeva uno sgabello per staccare letelecamere di sorveglianza. Era rimasto fuori dalla cella per tutta la durata dellaprotesta, ripetutamente avvisando gli agenti, che lo hanno indicato come “il piùesagitato”, dell’intenzione di ripetere le condotte delittuose nei giorni successivi.Ben s’intende il carattere non decisivo del tema relativo alla puntuale stimadei danni registrati.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 35 e 36), risultaaccertato, sulla scorta dei filmati e dalle dichiarazioni del vice ispettore [OSCURATO:PERSONA], cheil ricorrente aveva fornito un contributo personale all’attività materiale didevastazione, tenendo un atteggiamento aggressivo, sbattendo contro le finestreoggetti in modo da frantumare i vetri, cercando di staccare dal muro unatelecamera, trasportando fuori dalla stanza sgabelli ed altri oggetti utilizzati performare le barricate.4. Le censure relative ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesionipersonali di cui ai capi B) e C), segnatamente il terzo motivo del ricorso diBaricevic, il primo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il secondo ed il terzo del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA], il quarto ed il quinto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], infine, il quinto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono aspecifici e comunquemanifestamente infondati.I ricorrenti non si sono confrontati criticamente con il reale apparatogiustificativo della sentenza impugnata che ha ritenuto accertato in fatto, conpuntuali riferimenti al compendio probatorio (cfr. pagg. 11 per [OSCURATO:PERSONA], pag. 13per [OSCURATO:PERSONA], 23 per Nagle, pag. 29 per [OSCURATO:PERSONA], pagg. 35 e 36 per [OSCURATO:PERSONA]),la consumazione da parte degli imputati non di singole ed indipendenti condottedi resistenza e di aggressione all’integrità fisica degli agenti, ma di condotte, traloro coordinate sinergicamente al fine del raggiungimento di una pluralità diobbiettivi comuni: non solo devastare il reparto dove tutti erano reclusi (reato dicui all’art. 419 cod. pen.) ma anche impedire agli operanti della poliziapenitenziaria di intervenire per interrompere le condotte illecite nell’adempimentodel loro servizio, anche con il ricorso ad atti di violenza diretti contro la persona,come il lancio di oggetti e di bombolette di gas (reato di resistenza di cui al capoB), la cui esplosione, determinata dal concomitante incendio delle barricate, avevacagionato le contestate lesioni personali al capo C)Sulla base di tale ricostruzione, sono stati ritenuti concorrenti nel reato nonsolo i detenuti che hanno posto in essere le condotte tipiche mediantel’innalzamento delle barricate, il loro incendio ed il lancio di oggetti, ma anchequelli che, sul piano morale, con la loro presenza rafforzativa ed istigatrice hannocomunque contributo, quanto meno con l’atteggiamento soggettivo del doloeventuale, alla realizzazione dei reati di resistenza e di lesioni personali in formaconcorsuale ai sensi dell’art. 110 cod. pen.Anche in questo caso, l’assoluzione di un coimputato, quale che fosse il ruoloevidenziati dai giudici di merito.5. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo al trattamentosanzionatorio e all’attenuante del contributo concorsuale di minima importanza,non supera il vaglio di ammissibilità perché sollecita apprezzamenti di merito dasovrapporre a quelli, non illogici, della sentenza impugnata che, sulla scorta delcompendio probatorio dettagliatamente esaminato, ha escluso che la condottadell’imputato abbia avuto un’efficacia causale trascurabile, considerato chel’odierno ricorrente è stato indicato da più testimoni come uno dei più “facinorosi”(pag. 16) ed ha giustificato la misura della pena, comunque mitigatadall’applicazione della riduzione per le attenuanti generiche nella loro massimaestensione per la violazione più grave tra quelle in continuazione, con il numerodelle persone offese.6. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alle circostanzeperché sollecita una alternativa letture delle prove poste a fondamento delladecisione della Corte di appello su entrambi i punti (pag. 30 che richiama pag. 15).La sentenza impugnata, in particolare, ha ritenuto accertato, sulla basedell’itero compendio probatorio che l’odierno ricorrente, come gli altri concorrentiavevano provocato il tumulto, con conseguente impossibilità di configurarel’invocata attenuante di cui all’art. 62, n. 3) cod. pen., ed avevano poste in essereuna pluralità di condotte del tutto incompatibili con l’attenuante di cui all’art. 114cod. pen.7. Il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo allecircostanze attenuanti del risarcimento del danno e del contributo concorsuale edella minima partecipazione non supera il vaglio di ammissibilità perché non siconfronta criticamente con contenuto della sentenza impugnata (pag. 25) che haineccepibilmente escluso in fatto la sussistenza dei presupposti degli invocatibenefici evidenziando che il ricorrente, oltre a tenere plurime condotte concorsualitutt’altro che definibili marginali ai sensi dell’art. 114 cod. pen., non aveva operatoun risarcimento integrale del danno, come richiesto dall’art. 61, n. 6 cod. pen.,limitandosi ad una parziale riparazione per di più priva del carattere dellaspontaneità perché effettata dall’amministrazione mendiate prelievo coattivo.8. Il sesto motivo el ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla dosimetriadella pena, è inammissibile per genericitàAlla Corte di appello (pagg. 37 e 39) che ha ampiamente giustificato la sceltadiscrezionale sia di non differenziare le diverse posizioni processuali, stante lasostanziale sovrapponibilità del contributo degli imputati all’azione collettiva, siadi determinare una pena pari al minimo edittale per la violazione più grave delriconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, conaumenti assai contenuti per i reati satellite sia di escludere l’operatività dell’istitutoprevisto dall’art. 131 bis cod. pen., il ricorrente non oppone nulla di concreto senon meri rilievi confutativi.9. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, in Roma 24 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 15058/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris