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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 34076/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTAMISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso - relativo alla nullità della sentenza in relazione all'art. 24 della Costituzione, posto che la cancelleria della Corte d'appello trasmetteva in ritardo la sentenza al difensore così riducendo il tempo a sua disposizione per argomentare l'impugnazione - è manifestamente infondato, risultando infatti che, per mero errore, la cancelleria trasmetteva, in un primo momento, al difensore copia di altra sentenza e, immediatamente dopo, e quindi ancora nei termini per impugnare, la sentenza riguardante gli odierni imputati.

Non è, quindi, ravvisabile alcuna nullità per violazione del diritto di difesa, ma una mera irregolarità dovuta a errore materiale.

Il secondo motivo di ricorso - che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione sulle ragioni della condanna degli imputati per il reato di calunnia, avendo la Corte d'appello valorizzato unicamente il narrato della persona offesa e di un teste, omettendo di valutare le lesioni riportate da Fallea, dimostrative dei calci sferrati dalla parte civile e, dunque, tali da inficiare una ricostruzione della dinamica dei fatti imperniata sulla azione unilaterale, immotivata del predetto - oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, propone una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità, a fronte di una puntuale ricostruzione della Corte d'appello, che si basa, non solo sulle dichiarazioni della persona offesa, ma anche su quelle rese dal teste Nestre, il cui apporto narrativo ha consentito di affermare la assoluta veridicità della versione fornita dalla parte civile.

In particolare, il teste ha riferito specificamente dell'attacco unilaterale portato da Fallea ai danni del Madoglio e, in tale contesto di grave e ingiustificata offesa, puntualmente la Corte d'appellp ha rilevato il fatto che quest'ultimo possa avere riportato una contusione alla gamba senza che ciò sia in grado di alterare la dinamica dei fatti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore (I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTAMISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso - relativo alla nullità della sentenza in relazione all'art. 24 della Costituzione, posto che la cancelleria della Corte d'appello trasmetteva in ritardo la sentenza al difensore così riducendo il tempo a sua disposizione per argomentare l'impugnazione - è manifestamente infondato, risultando infatti che, per mero errore, la cancelleria trasmetteva, in un primo momento, al difensore copia di altra sentenza e, immediatamente dopo, e quindi ancora nei termini per impugnare, la sentenza riguardante gli odierni imputati. Non è, quindi, ravvisabile alcuna nullità per violazione del diritto di difesa, ma una mera irregolarità dovuta a errore materiale. Il secondo motivo di ricorso - che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione sulle ragioni della condanna degli imputati per il reato di calunnia, avendo la Corte d'appello valorizzato unicamente il narrato della persona offesa e di un teste, omettendo di valutare le lesioni riportate da Fallea, dimostrative dei calci sferrati dalla parte civile e, dunque, tali da inficiare una ricostruzione della dinamica dei fatti imperniata sulla azione unilaterale, immotivata del predetto - oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, propone una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità, a fronte di una puntuale ricostruzione della Corte d'appello, che si basa, non solo sulle dichiarazioni della persona offesa, ma anche su quelle rese dal teste Nestre, il cui apporto narrativo ha consentito di affermare la assoluta veridicità della versione fornita dalla parte civile. In particolare, il teste ha riferito specificamente dell'attacco unilaterale portato da Fallea ai danni del Madoglio e, in tale contesto di grave e ingiustificata offesa, puntualmente la Corte d'appellp ha rilevato il fatto che quest'ultimo possa avere riportato una contusione alla gamba senza che ciò sia in grado di alterare la dinamica dei fatti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore (I
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