CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 26172/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. Udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle richieste del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2019, il Tribunale di Milano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] TASCA alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo e 640 cod. pen. 2. Con sentenza deliberata in data 27 novembre 2019, la Corte di Appello di Milano ha dichiarato la nullità della sentenza emessa dal Tribunale conseguente al mancato accoglimento di richiesta di rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore.I n 3. [OSCURATO:PERSONA] TASCA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in data 18 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa, in data 18 ottobre 2020, dal Tribunale di Milano che lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 11 di reclusione di multa. 4. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, violazione dell'art. 597, comma 3 cod. proc. pen. 4.1. Il Tribunale di Milano, escludendo la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, avrebbe violato il divieto di reformatio in peius del trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, infatti, l'art. 597 cod. proc. pen. deve essere applicato, per il principio del favor rei, anche all'ipotesi in cui la sentenza di primo grado venga annullata, come nel caso di specie, solo per motivi procedurali. A giudizio del ricorrente il Tribunale, nel giudizio di rinvio, non poteva negare la concessione delle attenuanti generiche sulla scorta di un secondo giudizio peggiorativo del primo. La difesa ha segnalato, in proposito, che il giudice del rinvio non ha svolto ulteriore attività istruttoria ed ha deciso sulla base delle prove raccolte nel primo giudizio con conseguente violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui stabilisce che, nel giudizio di rinvio, il giudice deve assumere nuovamente le prove decisive all'interversione dell'esito processuale. 4.2. Secondo la difesa la necessaria concessione delle attenuanti generiche comporterebbe il venir meno della contestata recidiva reiterata con conseguente intervenuta prescrizione di tutti i reati contestati. 4.3. Il ricorrente ha avanzato, in subordine, questione di costituzionalità dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il divieto di applicare una pena più grave anche nel caso di annullamento della sentenza di primo grado derivante da motivi meramente processuali per violazione degli artt. 3, 27 e 111 Cost. 2. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione dell'art. 62-bis cod. pen. La Corte territoriale, limitandosi ad affermare che «il Giudice ha ben motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche, pienamente condivisibile» avrebbe fornito una motivazione del tutto apparente, senza confutare quanto affermato dal primo giudice in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche in considerazione del tentativo di risarcimento del danno posto in essere dal TASCA.[OSCURATO:PERSONA] 1. La documentazione prodotta dalla difesa ha permesso di accertare che, in data 29 marzo 2023, le persone offese [OSCURATO:PERSONA] VOLPE, Ugo TORRI e Davide [OSCURATO:PERSONA] hanno rimesso le querele rispettivamente sporte nei confronti del ricorrente. In data 30 marzo 2023 l'imputato [OSCURATO:PERSONA] TASCA ha, quindi, accettato dette remissioni di querela 2. Di conseguenza i reati, tutti procedibili a querela di parte, debbono essere dichiarati estinti per intervenuta remissione delle querele ed accettazione del querelato. 3. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta remissione delle querele. 4. La remissione delle querele determina, oltre all'estinzione dei reati, anche la caducazione delle statuizioni civili disposte nelle sentenze di merito (Sez. 4, n. 45594 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Vitucci, Rv 282301-01) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Revoca le statuizioni civili e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 marzo