CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 1984
Cassazione n. 39074/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/05/1984 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uJ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la ricorrenza di vizio della motivazione in ogni sua forma (e già per tale motivo da ritenere aspecifico e generico), oltre che violazione di legge e violazione di norme processuali per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 640 cod. pen. per come contestato, si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito (con motivazione approfondita, del tutto immune da illogicità), e devono quindi essere ritenuti non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso in mancanza di correlazione con le ragioni argomentate della decisione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568- 01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); rilevato che, pur avendo il ricorrente formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, alla violazione di legge e alla violazione di norme processuali, invero, il ricorrente non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritannente sbagliata del materiale probatorio, limitandosi a proporre una propria lettura alternativa del fatto in assenza dì confronto con la motivazione, pur in presenza di argomentazioni logiche ed argomentate ed in assenza di qualsiasi travisamento del fatto (si veda in tal senso pag.3 e 4 dove sono stati valorizzati una serie di elementi univoci quanto alla condotta posta in essere, attes ala titolarità della carta sulla quale veniva accreditato il provento della attività truffaldina e alla chiara ricorrenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, che tuttavia non era stato devoluto come argomento nei motivi di appello, come emerge dalla elencazione contenuta in sentenza e non contestata specificamente dalla difesa); atteso che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, alla quale, pertanto, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa 'lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11984 del 27/04/2022, D'Alterio, Rv. 283439, non mass. sul punto); considerato che anche il terzo motivo di ricorso con il quale è stata contestata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche deve essere ritenuto generico ed aspecifico, in quanto articolato in assenza di reale confronto con la motivazione sul punto, avendo la Corte d appello, con motivazione immune da illogicità o violazioni di legge, evidenziato la assenza di elementi positivamente valutabili, neanche richiamati tra l'altro in ricorso dal ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de