CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02713/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 14.1.2021, con cui il Tribunale di Genova aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 650 cod. pen. commesso il 10 e 25.11.2018 e 9.12.2018, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria, né con riguardo a ciascuna violazione; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, atteso che il secondo giudice ha evidenziato il negativo profilo soggettivo desumibile dalle precedenti n. 43 condanne specifiche, e non consentito, in quanto con l'atto di appello non era stata devoluta la cognizione sul quantum della pena per i reati satellite; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 20