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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 42274/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 26 maggio 2022, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per reati di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, unificati dal vincolo della continuazione.

Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del superamento della soglia di punibilità, sul rilievo che la conferma del giudizio di responsabilità si basa erroneamente sull'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché la condotta omissiva deve essere ricondotta a un errore dello studio commercialista al quale era stato affidato il relativo incarico da parte della società, sul cui adempimento l'imputato contribuente aveva confidato in buona fede; 2) la negata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile, poiché non è consentito dalla legge in sede di legittimità riprodurre le medesime censure presenti nel ricorso in appello, così come avvenuto con entrambi i due motivi; che, in particolare, il primo motivo di doglianza, relativo all'insussistenza di elementi probatori utili ad accertare il superamento della soglia di punibilità, è basato su censure aspecifiche caratterizzate da argomentazioni solamente fattuali; che, in ogni caso, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato circa il superamento della soglia di punibilità, che non è stato individuato in via presuntiva, ma mediante un'accurata operazione di calcolo operata dalla lettura della documentazione contabile riscontrata dalle dichiarazioni testimoniali e dai contratti di compravendita; che, parimenti, il secondo motivo è inammissibile, perché la difesa non considera che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il rigetto dell'istanza di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo rilevato risultanze positive utili ad accogliere il motivo di gravame.

Considerato che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 26 maggio 2022, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per reati di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, unificati dal vincolo della continuazione. Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del superamento della soglia di punibilità, sul rilievo che la conferma del giudizio di responsabilità si basa erroneamente sull'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché la condotta omissiva deve essere ricondotta a un errore dello studio commercialista al quale era stato affidato il relativo incarico da parte della società, sul cui adempimento l'imputato contribuente aveva confidato in buona fede; 2) la negata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile, poiché non è consentito dalla legge in sede di legittimità riprodurre le medesime censure presenti nel ricorso in appello, così come avvenuto con entrambi i due motivi; che, in particolare, il primo motivo di doglianza, relativo all'insussistenza di elementi probatori utili ad accertare il superamento della soglia di punibilità, è basato su censure aspecifiche caratterizzate da argomentazioni solamente fattuali; che, in ogni caso, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato circa il superamento della soglia di punibilità, che non è stato individuato in via presuntiva, ma mediante un'accurata operazione di calcolo operata dalla lettura della documentazione contabile riscontrata dalle dichiarazioni testimoniali e dai contratti di compravendita; che, parimenti, il secondo motivo è inammissibile, perché la difesa non considera che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il rigetto dell'istanza di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo rilevato risultanze positive utili ad accogliere il motivo di gravame. Considerato che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere estenso
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