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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 1957

Cassazione n. 09120/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1957 avverso l'ordinanza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con ordinanza in data 9 giugno 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 15 ottobre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando così la condanna in relazione al reato di cui all'art. 633 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, risulta privo di specificità, atteso che il ricorrente si è limitato a richiamare principi enunciati da questa Corte e ad affermare che nell'atto di appello erano stati individuati i punti della sentenza di primo grado che meritavano censura, senza però indicare specificamente quali fossero state le censure mosse alla sentenza in primo grado e le ragioni di fatto o di diritto poste a sostegno delle stesse; Considerato che la Corte territoriale, nel dichiarare l'inammissibilità del gravame, ha sottolineato che l'impugnazione si risolveva in una mera riproposizione di questioni già adeguatamente affrontate e risolte dal primo giudice con argomentazioni avverso le quali l'atto di appello ometteva di confrontarsi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1957 avverso l'ordinanza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con ordinanza in data 9 giugno 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 15 ottobre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando così la condanna in relazione al reato di cui all'art. 633 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, risulta privo di specificità, atteso che il ricorrente si è limitato a richiamare principi enunciati da questa Corte e ad affermare che nell'atto di appello erano stati individuati i punti della sentenza di primo grado che meritavano censura, senza però indicare specificamente quali fossero state le censure mosse alla sentenza in primo grado e le ragioni di fatto o di diritto poste a sostegno delle stesse; Considerato che la Corte territoriale, nel dichiarare l'inammissibilità del gravame, ha sottolineato che l'impugnazione si risolveva in una mera riproposizione di questioni già adeguatamente affrontate e risolte dal primo giudice con argomentazioni avverso le quali l'atto di appello ometteva di confrontarsi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09120/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris