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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03020/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01I3H5N) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di spendita di banconote false, rideterminando la pena inflittagli in 1 anno di reclusione e 800,00 euro di multa; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso denunzia l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in relazione all'eccessività della pena; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità tenuto conto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ritenuto, altresì, che esso sia manifestamente infondato in quanto, nella specie, l'onere argomentativo del Giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini della relativa decisione (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01I3H5N) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di spendita di banconote false, rideterminando la pena inflittagli in 1 anno di reclusione e 800,00 euro di multa; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso denunzia l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in relazione all'eccessività della pena; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità tenuto conto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ritenuto, altresì, che esso sia manifestamente infondato in quanto, nella specie, l'onere argomentativo del Giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini della relativa decisione (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 03020/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris