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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18143/2026

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esentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Salvini unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaLombardia n. 2093/2024 depositata il 18/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/20261.

Con sentenza n. 2093/2024, depositata il 18/07/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Lombardia rigettava l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lasentenza n. 2663/2022, con cui la GGT di I grado di Milano aveva respintol’impugnazione della contribuente avverso l’avviso di accertamentorelativo all’IMU dovuta per gli anni di imposta 2018 e 2019 (periodo dagennaio a maggio), concernente immobili ricompresi nel patrimonio delpertanto obbligata ad ottemperare all’adempimento fiscale relativo aisuddetti periodi.Il giudice d’appello ribadiva la soggettività passiva a fini IMU dellesocietà di gestione del risparmio, evidenziando che l’odierna ricorrenterisultava, dalle visure catastali, proprietaria degli immobili tassati, mentreil Fondo comune non costituiva un autonomo soggetto di diritto, nonavendo rilievo la successione alla “Accademia” SGR, nella gestione deloggetto, così come non poteva attribuirsi rilievo alla pronuncia di questaCorte che aveva escluso la diretta responsabilità della SGR per mancatoversamento dell’IVA, in caso di estinzione del Fondo comune, trattandosidi sentenza non riguardante l’IMU, in relazione alla quale la soggettivitàpassiva d’imposta era correlata al possesso degli immobili, intestati allaSGR, sia pure nell’esercizio dell’attività di gestione del Fondo.2.Avverso la sentenza della CGT di II grado, [OSCURATO:PERSONA] diGestione del [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione.3. [OSCURATO:PERSONA] delegato formulava proposta di definizione del giudizio exart. 380-bis c.p.c., ribadendo l’assenza di soggettività passiva tributaria aifini IMU del Fondo, privo di un’autonoma soggettività giuridica e rilevandola formale titolarità del diritto di proprietà sul bene in capo alla SGR,nonché l’inconferenza della sentenza di questa Corte n. 16285/2024, inquanto non relativa al mancato pagamento dell’IMU e concernente unaNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026ipotesi di estinzione del Fondo, non dimostrata nel caso di specie,evidenziandosi nella proposta che il giudice d’appello si era pronunciato inconformità all’orientamento consolidato della Corte e che la ricorrente nonaveva offerto elementi utili a determinarne il mutamento.4.

La SGR, “ritenendo opportuna una trattazione più approfondita dellacontroversia”, dichiarava di non rinunciare al ricorso e chiedeva ladecisione del giudizio, ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c..5.

Il Comune di Milano resisteva con controricorso.6.

La ricorrente avanzava istanza di trattazione in pubblica udienzadel ricorso, di cui veniva fissata la trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.7.

Entrambe le parti depositavano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va preliminarmente disattesa l’istanza del controricorrente diriunione al presente giudizio dei giudizi sub n.r.g. 21589/22, sub n.r.g.22825/22, sub n.r.g. 1071/2023, sub n.r.g. 3067/2023 e sub n.r.g.300/2023 tra le medesime parti (comunque trattati alla medesimaudienza, come richiesto in via alternativa), in quanto relativiall’impugnazione di sentenze diverse e di avvisi di accertamentoconcernenti tributi di annualità diverse.1.1.Va altresì preliminarmente disattesa la istanza di trattazione delricorso in pubblica udienza avanzata dalla ricorrente, considerato che essoripropone questioni già affrontate e risolte sulla scorta di un consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, confermato da unaulteriore pronuncia (ordinanza n. 16421/2025) intervenuta nelle moredell’udienza camerale.

Nemmeno la trattazione in pubblica udienza ègiustificata dall’ordinanza di questa Corte n. 16285/2024, che ha esclusola responsabilità diretta della SGR ai fini IVA nel caso di estinzione delNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026già evidenziato da questa Corte nella citata ordinanza n. 16421/2025),rilevando per l’IVA la cessione di beni o la prestazione di servizi e perl’IMU la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale e delcorrelato “ius possidendi” su un immobile (v.

Cass., n. 2966/2022, cherichiama Cass., n.7800/2019; Cass. n. 19572/2017), in relazione al qualel’intestatario è tenuto al pagamento dell’IMU per il fatto stesso della suaiscrizione in catasto (cfr. Cass. n. 11646/2019), coerentemente con lanatura patrimoniale dell’imposta.1.2.Tanto premesso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiaritoche il Collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione inpubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di dirittoda applicare e qualora non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanzanomofilattica (Cass.

S.U., n. 14437/2018; Cass.

S.U., n. 8093/2020;Cass., n. 28370/22), come nel caso di specie.2.Ciò posto, con unico articolato motivo si deducono la “violazione efalsa applicazione dell’art. 9, co. 1 del d.lgs. 23/2011, dell’art. 36 TUF edell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.”, peravere la CTR fatto discendere dall’attività di amministrazione dei beni delfondo, propria della SGR, la titolarità, in capo a quest’ultima,dell’obbligazione tributaria di pagamento dell’IMU relativa agli immobilirientranti nel patrimonio del Fondo.La ricorrente evidenzia anzitutto che, nonostante il rapporto gestorio,non si verifica alcuna confusione tra i patrimoni del Fondo e della SGR eche tale separazione patrimoniale è opponibile ai rispettivi creditori.

Intale quadro, se la società potesse essere chiamata a rispondere, colproprio patrimonio, dei debiti imputabili ad uno dei Fondi gestiti, “sicreerebbe una inevitabile lesione degli interessi facenti capo agli altrifondi, i quali vedrebbero inevitabilmente compromessa la regolarecontinuità dell’attività di gestione”.

In questo senso si sarebbe espressaNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026questa Corte, con la sentenza n. 16285/2024, estensibile anche allafattispecie in esame, nell’escludere la responsabilità della SGR per i debitiIVA del Fondo dopo la sua liquidazione.

A sostegno dell’attività di meragestione svolta dalla SGR, con assunzione delle conseguenti responsabilitàdel mandatario, viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n.5558/2022, emessa all’esito di un giudizio in cui l’odierna ricorrente avevachiesto l’estromissione, stante il subentro di una nuova SGR nell’attivitàgestoria.

A fronte di tale richiesta il Consiglio di Stato ha rilevato l’assenzadi titolo in capo alla società odierna ricorrente per partecipare al processo,il cui esito riguardava solo il Fondo immobiliare dalla stessa gestito(“Gennaker”) ed il suo patrimonio, sostenendo che tra il Fondo e la SGResisterebbe un rapporto assimilabile a quello di rappresentanza organicatra una società di capitali e la persona fisica del suo amministratore.

Vienealtresì rimarcata l’assenza di proprietà degli immobili del Fondo in capoalla SGR, con conseguente insussistenza del presupposto soggettivodell’IMU ex art. 9 del d.lgs. n. 23/2011, limitandosi la SGR, ai sensidell’art. 36, comma 3 TUF, all’amministrazione dei beni e all’esecuzionedegli adempimenti connessi all’attività gestoria, la quale non la rendesoggetto passivo dell’imposta e non è libera ma vincolata nei fini e neimezzi, con conseguente insussistenza del potere di godere e disporre deibeni, che connota il diritto di proprietà.

Afferma pertanto la ricorrente chela SGR avrebbe una mera titolarità formale dei beni immobili rientranti nelpatrimonio del Fondo, mentre proprietari sostanziali sarebbero i quotisti,unici legittimati a percepirne i frutti (richiamando a sostegno di taleassunto la sentenza n. 16605/2010 di questa Corte), ovvero il Fondostesso, quale soggetto giuridico o comunque centro di imputazione diposizioni giuridiche attive o passive (richiamando, a sostegno della meratitolarità formale dei beni del Fondo in capo alla SGR, anche la sentenza n.12062/2019).

Nel senso che la SGR sostituita non possa essere chiamataa rispondere delle obbligazioni concernenti patrimoni la cui titolarità èNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026passata ad altra, quale successore a titolo universale, viene richiamata lasentenza n. 4741/2023 di questa Corte, che, in una causa avente adoggetto un debito verso un Fondo comune di investimento, ha affermatoche, pur proseguendo il processo tra le parti originarie, la sentenzaavrebbe prodotto effetti automaticamente nei confronti del successore atitolo universale.La ricorrente assume, altresì, che, avendo la SGR un mero poteregestorio, il tributo verrebbe ad essere correlato alla capacità contributivadi un diverso soggetto, ossia il Fondo, in violazione dell’art. 53 Cost., inparticolare nel caso di avvicendamento di diverse SGR nell’attivitàgestoria.

L’obbligazione tributaria relativa all’IMU andrebbe quindiimputata al Fondo comune, che esprime la capacità contributiva sottesa alprelievo e che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenzaimpugnata, costituirebbe un centro di imputazione di situazioni giuridichesoggettive, perciò dotato di soggettività tributaria.

Militerebbero in talsenso i seguenti plurimi elementi, ossia: il parere 608/99 del Consiglio diStato e la Circolare n. 218/t dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che hanno riconosciuto aifondi immobiliari la titolarità dei beni facenti parte dei fondi medesimi; ilsistema delle trascrizioni nei registri immobiliari e catastali, che“menzionano direttamente il fondo immobiliare, previo richiamo dellarelativa società di gestione”; il sistema delle imposte sui redditi, checonsidera soggetti passivi anche gli organismi di investimento collettivodel risparmio residenti nel territorio dello Stato; la possibilità diindebitamento riconosciuta ai fondi di investimento dall’art. 12-bis deld.m. 228/1999; la mancata previsione, in base alla normativa secondariain materia contabile emessa dalla Banca d’ Italia, dei beni dei singoli Fondinegli schemi di bilancio della SGR, diversamente che per gli schemi direndicontazione dei fondi; la ripartizione tra spese imputabili al Fondo espese, de residuo, imputabili alla SGR; la previsione della figura di unesperto indipendente, distinta dalla società di gestione, preposta allaNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026periodica valutazione dei beni nel portafoglio del fondo; la possibilità,prevista dall’art. 37 del TUF, che i partecipanti dei Fondi chiusi adottinodelibere vincolanti per la SGR, oltre che le delibere relative allasostituzione della stessa, alla richiesta di ammissione a quotazione e allemodifiche delle politiche di gestione.

Infine, la ricorrente evidenzial’impossibilità di configurare una responsabilità tributaria solidale dellaSGR rispetto all’obbligazione tributaria del Fondo, essendo la societàsoggetto diverso da quello che esprime la capacità contributivaassoggettata a tassazione e non rientrando le SGR, in quanto titolari diobblighi meramente formali, nel novero dei sostituti di imposta.

Ciò aconferma del Fondo comune quale unico soggetto passivopatrimonialmente responsabile (ancorchè, secondo quanto aggiunto insede di memoria illustrativa, “per il tramite della SGR che, pro tempore,ne cura la gestione”).3.Il motivo è infondato, dovendo confermarsi le condivisibiliargomentazioni svolte nella proposta di definizione accelerata, che applicaprincipi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questaCorte, senza che la ricorrente abbia offerto elementi idonei a giustificare ilmutamento del suddetto orientamento.La fattispecie in esame trae origine dalla notifica da parte del comunedi Milano, direttamente ad “Accademia”, Società di Gestione del RisparmioS.p.a., dell’avviso di pagamento dell’IMU relativa alle annualità 2018 e2019 (sino al mese di maggio), riferita ad immobili inclusi nel patrimoniodel Fondo comune di investimento chiuso “Gentile da Fabriano”, gestito(secondo quanto incontestatamente rappresentato dalla ricorrente) da“Accademia”, a decorrere dal 17.2.2011 (data del subentro al precedentegestore) sino al 27.5.2019, allorquando - nelle more dell’esecuzione delpiano di smobilizzo a seguito di liquidazione anticipata deliberatadall’Assemblea dei partecipanti al Fondo in data 18.5.2015 – “Accademia”era stata sostituita nella gestione del Fondo dalla società di dirittoNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026britannico [OSCURATO:PERSONA].

Capital ltd..

Nei periodi oggetto di tassazione laSGR era, pertanto, ancora intestataria catastale degli immobili inquestione, trattandosi del soggetto il cui codice fiscale, secondo quantorappresentato dalla stessa ricorrente, era riportato in catasto (“dallaconsultazione delle visure catastali relative agli immobili di cui sidiscute,…, si ricava l’intestazione in proprietà al Fondo, con appositaindicazione del vincolo di gestione e del codice fiscale della società rationetemporis investita del potere di gestione (i.e.

Accademia)”.Orbene, le argomentazioni sottese all’articolato motivo di censura dellaricorrente presuppongono il riconoscimento in capo al Fondo comune diinvestimento di una propria soggettività giuridica.Trattasi di vexata quaestio, avente carattere preliminare dal punto divista logico-giuridico, correttamente risolta negativamente nella propostadi definizione accelerata del procedimento, in conformità al consolidatoorientamento di questa Corte che, dalla pronuncia n. 16605/2010 in poi,ha affermato la carenza di soggettività giuridica del Fondo comune diinvestimento (vedi Cass. n. 12062/2019; Cass. n. 2988/2020; Cass. n.7116/2023; Cass. n. 33895/2024; Cass. n. 16421/2025).

Esso -trasposizione nel nostro ordinamento dell’istituto di common law delcontractual investment trust (v.

Cass. n. 7116/2023) – è attualmentedefinito dall’art. 1, comma 1, lett. j), del TUF come " l'Oicr costituito informa di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da ungestore”.

Ai sensi dell’art. 36 del sopracitato [OSCURATO:PERSONA]: “1.

Il fondocomune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmioche lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, inconformità alla legge e al regolamento.

2. Il rapporto di partecipazione alfondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo.

LaBanca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazionedel regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenutominimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39.

3. [OSCURATO:PERSONA] che haNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026istituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestioneagiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo,assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità delmandatario.

4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun compartodi uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti glieffetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello diciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dallamedesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgrrisponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo.

Su talepatrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestionedel risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori deldepositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.

Le azioni deicreditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote dipartecipazione dei medesimi.

La società di gestione del risparmio non puòin alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni dipertinenza dei fondi gestiti”.Dalla suddetta disciplina emerge che i Fondi di investimentorappresentano dei patrimoni strutturalmente distinti sia da quello dellasocietà di gestione che provvede all'amministrazione del Fondo, sia daquello dei partecipanti, ossia dei sottoscrittori delle quote del Fondo,normalmente depositate presso un istituto bancario.

Tale struttura èfunzionale ad assicurare la esclusiva destinazione del patrimonio del Fondoallo scopo d’investimento finanziario per il quale è stato costituito e,mediante la “segregazione” di tale patrimonio, a garantire gli interessidegli investitori che al Fondo partecipino, evitando loro il rischio di vedereintaccato il patrimonio del Fondo.

In tal caso, come in altre fattispecienormate di patrimoni separati destinati a specifici scopi, anche se nontotalmente sovrapponibili (ad es. nel caso dell’art. 2447-bis c.c.), “lagiurisprudenza ha affermato (Cass., Sez. 1, n. 16605 del 15 luglio 2010)che il patrimonio separato (o destinato) va ricondotto alla titolarità delNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026soggetto (persona fisica o giuridica) dal quale esso promana, ancorchèoccorra tenerlo distinto dal resto del patrimonio di quel medesimosoggetto….Ogni attività negoziale o processuale posta in esserenell'interesse del patrimonio separato non può che venire espletata innome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo di imputarnegli effetti a quello specifico e distinto patrimonio.” (Cass., n. 7116/2023).Posto che il nostro ordinamento non ammette l’esistenza di un patrimonioprivo di titolare, è stato condivisibilmente ritenuto che nessuna delle teoriealternative che sono state prospettate (volte a ricondurre il Fondo diinvestimento ad un patrimonio senza soggetto, ad una proprietà collettiva,ad una proprietà fiduciaria della società di gestione, ad una proprietà adutilizzo limitato con effetti reali, ad una proprietà funzione, ad unaassociazione o ad una fondazione atipica o ad una associazione inpartecipazione) risulta più convincente della suddetta ricostruzione delgiuridica (v.

Cass., n. 7116/2023; Cass., n. 33895/2024; Cass., n.16605/2010), valorizzando dette teorie solo taluno degli aspetti delcomplesso ed atipico strumento in esame, che ha una valenza anzituttoeconomica.

In particolare, quanto all’assunto, pure prospettato dallaricorrente, secondo cui il fenomeno sarebbe riconducibile all’istituto dellacomunione tra i quotisti, comproprietari dei beni del Fondo, va ribadito cheesso non tiene conto della diversità dello scopo economico-pratico delpartecipanti al Fondo sono creditori della SGR e non comproprietari delamministrarla, né goderne in via diretta (beneficiando solo della ricchezzacreata dall’investimento) o chiedere la liquidazione della propria quota innatura (Cass., n. 7116/2023; Cass., 16605/2010).

Quanto all’insufficienzadell’autonomia del patrimonio del Fondo a sostenerne la soggettivitàgiuridica (come invece prospettato dal Consiglio di Stato nel parere n. 108Numero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026del 1999), sebbene riconosciuta nel nostro ordinamento ad enti(associazioni non riconosciute, società di persone) privi di personalitàgiuridica ma ritenuti centri di imputazione di rapporti giuridici, questaCorte ha già evidenziato che nel caso dei Fondi comuni di investimentotale riconoscimento è da escludere, in quanto, a differenza dei suddettienti, ad onta dell’aggettivo “autonomo” con cui il patrimonio costituente ilsono privi del potere di significativa autodeterminazione delle propriescelte, sicchè la predetta qualificazione connota solo la condizione di“segregazione” del patrimonio ai fini di cui si è detto.

A riprovadell’assenza di siffatto potere di autodeterminazione in capo al Fondo, èstato evidenziato (Cass, n. 16605/2010, richiamata da Cass., n.7116/2023) che l’eventualità che i suoi partecipanti possano adottaredeliberazioni destinate a vincolare la società di gestione in taluni ambiticostituisce, invero, una mera facoltà, non dissimile da quella, riservataagli obbligazionisti e ai partecipanti al capitale di rischio di una s.p.a., difar valere i propri punti di vista e che il funzionamento del Fondo èdisciplinato da un regolamento adottato dalla SGR, la quale risponde delproprio operato nei confronti dei quotisti (partecipanti al Fondo), comeprevisto dall’art. 36, comma 5 del TUR, ma non anche nei confronti delinalterata, quale dirimente ragione ostativa al riconoscimento dellasoggettività giuridica del Fondo di investimento, più volte ribadita daquesta Corte, l’assenza di una struttura organizzativa minima, di rilevanzaanche esterna, che obbliga la SGR ad eseguire tutti gli adempimenti fiscaliformali e sostanziali (nell’interesse del Fondo).

L’assenza di tale requisitonon può ritenersi superata o superabile dagli elementi, indicati dallaricorrente, asseritamente deponenti per la configurabilità del Fondo qualeautonomo centro di imputazione di diritti e di obblighi e perciò dotato disoggettività tributaria, trattandosi di elementi che, invece, certamente nonNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026valgono a rendere il Fondo in grado di compiere atti gestori autonomi e aporre in essere i concreti adempimenti ad essi correlati - effettuabili solomediante la società di gestione - e perciò di autodeterminarsiautonomamente.Tantomeno i suddetti argomenti, più volte affermati da questa Corte,che escludono la soggettività giuridica in capo al Fondo comune possonoritenersi superati dalla richiamata sentenza n 16285/2024 di questa Corte,la quale, con riferimento al mancato pagamento dell’IVA, ha escluso laresponsabilità diretta della SGR che ha amministrato un Fondo estinto,ribadendosi la dirimente diversità già sopra evidenziata, dei presuppostiimpositivi dell’IVA e dell’IMU.

Trattasi di pronuncia che, peraltro,comunque afferma che “non v’è dubbio che la soggettività attiva epassiva, anche tributaria, spetta alla SGR che gestisce il fondo comune”.La ininfluenza della suddetta sentenza rispetto alla fattispecie concreta inesame risulta, peraltro, già condivisibilmente rilevata da questa Cortenella successiva pronuncia 16421/2025, laddove evidenzia che “nel casoanalizzato per l’I.V.A. (Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16285, cit.), del resto, laliquidazione giudiziale era conclusa…” e che “in ogni caso, il presuppostodell’IVA e dell’IMU sono all’evidenza completamente diversi, rilevando –per la prima – la cessione dei beni o la prestazione di un servizio e – perla seconda – la realità del possesso, vertendosi di imposta di naturapatrimoniale”, al cui pagamento la SGR è obbligata anzitutto in quantoformale intestataria degli immobili gravati dall’IMU, presupposto di per sésufficiente ai fini della soggettività passiva tributaria.

A tal proposito,questa Corte, premesso che “appare difficile – da un punto di vistaletterale - mettere in dubbio che la titolarità formale dei beni inclusi nelfondo spetti alla società costituente: non avrebbe, infatti, senso parlare di“separazione” dell’insieme di detti beni, rispetto al residuo patrimoniodella Sgr, se detti beni non fossero alla medesima intestati”, haevidenziato che “il legislatore, per agevolare l’attività gestoriaNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026nell’interesse dei partecipanti , parrebbe aver scelto la strada di attribuirela proprietà dei beni del fondo alla Sgr, ma, nel contempo e preso atto diaver attribuito alla Sgr un plus (la proprietà) rispetto alla sostanzaeconomica del rapporto (di mera gestione nell’interesse altrui), abbiaintrodotto regole volte a limitare il rischio di abuso da parte del gestore edi trasparenza nei confronti dei terzi riguardo alla sua “effettiva”consistenza patrimoniale in rapporto all’adempimento delle “sue”obbligazioni.

In sostanza, v’è l’attribuzione di una proprietà ad utilizzolimitato con effetti reali, ossia anche sul piano dei poteri dei terzi disottoporre ad esecuzione forzata i beni” (Cass., n. 33895/2024; Cass., n.7116/2023).

Pertanto, partendo dalla titolarità formale in capo alla SGRdei beni acquistati nell’interesse del Fondo (v.

Cass. n. 12062/2019), nonavendo il Fondo una propria soggettività giuridica imprescindibile perpoterlo ritenere titolare di un diritto reale, nè potendo ravvisarsi in capo aiquotisti, per le ragioni sopra dette, una comproprietà dei beni del Fondo, iquali, inoltre, rientrano nel patrimonio, sia pur “separato” da quellogenerale, della società di gestione, questa Corte ha riconosciuto lasoggettività passiva a fini ICI ed IMU della SGR (Cass. n. 29888/2020;7116/2023, 33895/2024), conclusione che non si ritiene superata dairilievi, recessivi, alla luce di quanto sopra evidenziato, avanzati dallaricorrente.

A tal proposito, va aggiunto, che non appare condivisibilel’assunto che “se la SGR potesse essere chiamata a rispondere, col propriopersonale patrimonio, dei debiti specificamente imputabili ad uno dei fondida essa gestiti, si creerebbe un’inevitabile lesione degli interessi facenticapo agli altri fondi, i quali vedrebbero irrimediabilmente compromessa laregolare continuità dell’attività di gestione”, atteso che si tratterebbe diuna mera eventualità, da cui evidentemente non può farsi dipendere lasussistenza o meno di una obbligazione tributaria, che si radica in capoalla SGR in quanto formale intestataria dell’immobile nell’anno di impostaa cui si riferisce il debito tributario inerente a tale bene.

NemmenoNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026l’esclusione della soggettività passiva IMU della SGR appare argomentabilesulla scorta della sentenza n. 5558/2022 del Consiglio di Stato, richiamatadalla ricorrente, che limita la legittimazione processuale attiva e passivadella società di gestione al periodo in cui riveste la relativa qualifica,e SGR ad una forma di rappresentanza organica quale quella intercorrentetra una società di capitali e il suo amministratore, la quale non ècongruente con il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo cui il Fondo di investimento è privo di soggettivitàgiuridica.Inoltre, ferma restando la possibilità per la ricorrente di rivalersi neiconfronti del patrimonio gestito, anche in fase liquidatoria (peraltro èincontestato che, nel caso di specie, il Piano di smobilizzo prevedal’estinzione delle passività, tra cui quelle per i tributi, prima del ripartodell’eventuale liquidità residua), la prospettata violazione dell’art. 53 Cost.va senz’altro esclusa alla luce della “riconducibilità” del “patrimonioseparato” (di cui fanno parte gli immobili) alla società di gestione nelperiodo in cui essa esplica l’attività gestoria, nonché della intestazionedegli immobili alla stessa in tale periodo e della possibilità che dalla lorofruttuosa gestione nell’interesse dei partecipanti al Fondo anche la SGRtragga un utile economico, sia pure indiretto.

Alla luce di tali ultimeconsiderazioni, nemmeno è sostenibile che la persistente soggettivitàpassiva tributaria della SGR in un periodo in cui sia stata già sostituita daaltra società di gestione (o sia in corso la liquidazione del Fondo)violerebbe nel contempo l’art. 53 Cost e l’art. 36 del TUF, trattandosi divicende successive all’insorgenza dell’obbligazione tributaria in capo allasocietà e considerato altresì che l’impossibilità di accesso al patrimonio delall’[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026Infine, non si ritiene che il riconoscimento alla nuova SGR subentrantedella facoltà di intervenire in un giudizio in cui è parte la precedentesocietà di gestione, nel quale è controverso un diritto attinente ad unricorrente) e l’affermazione che la sentenza emessa produca comunqueefficacia nei confronti della nuova SGR subentrata possano costituireassunti idonei a superare le argomentazioni poste a fondamento dellasoggettiva passiva di imposta della SGR in relazione all’IMU maturata nelproprio periodo di gestione.4.Il ricorso va pertanto rigettato.4.1.

Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché lacondanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c., in favore del controricorrente e al versamento diun’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, ex art. 96,comma 4, c.p.c.

P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.600,00 euro percompensi professionali e 200,00 euro per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori dilegge, nonché al pagamento della ulteriore somma di 7.600,00 euro aisensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna il ricorrente al versamento della somma di 4.000,00 euro, aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., alla Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Numero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Salvini unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaLombardia n. 2093/2024 depositata il 18/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/20261. Con sentenza n. 2093/2024, depositata il 18/07/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Lombardia rigettava l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lasentenza n. 2663/2022, con cui la GGT di I grado di Milano aveva respintol’impugnazione della contribuente avverso l’avviso di accertamentorelativo all’IMU dovuta per gli anni di imposta 2018 e 2019 (periodo dagennaio a maggio), concernente immobili ricompresi nel patrimonio delpertanto obbligata ad ottemperare all’adempimento fiscale relativo aisuddetti periodi.Il giudice d’appello ribadiva la soggettività passiva a fini IMU dellesocietà di gestione del risparmio, evidenziando che l’odierna ricorrenterisultava, dalle visure catastali, proprietaria degli immobili tassati, mentreil Fondo comune non costituiva un autonomo soggetto di diritto, nonavendo rilievo la successione alla “Accademia” SGR, nella gestione deloggetto, così come non poteva attribuirsi rilievo alla pronuncia di questaCorte che aveva escluso la diretta responsabilità della SGR per mancatoversamento dell’IVA, in caso di estinzione del Fondo comune, trattandosidi sentenza non riguardante l’IMU, in relazione alla quale la soggettivitàpassiva d’imposta era correlata al possesso degli immobili, intestati allaSGR, sia pure nell’esercizio dell’attività di gestione del Fondo.2.Avverso la sentenza della CGT di II grado, [OSCURATO:PERSONA] diGestione del [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione.3. [OSCURATO:PERSONA] delegato formulava proposta di definizione del giudizio exart. 380-bis c.p.c., ribadendo l’assenza di soggettività passiva tributaria aifini IMU del Fondo, privo di un’autonoma soggettività giuridica e rilevandola formale titolarità del diritto di proprietà sul bene in capo alla SGR,nonché l’inconferenza della sentenza di questa Corte n. 16285/2024, inquanto non relativa al mancato pagamento dell’IMU e concernente unaNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026ipotesi di estinzione del Fondo, non dimostrata nel caso di specie,evidenziandosi nella proposta che il giudice d’appello si era pronunciato inconformità all’orientamento consolidato della Corte e che la ricorrente nonaveva offerto elementi utili a determinarne il mutamento.4. La SGR, “ritenendo opportuna una trattazione più approfondita dellacontroversia”, dichiarava di non rinunciare al ricorso e chiedeva ladecisione del giudizio, ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c..5. Il Comune di Milano resisteva con controricorso.6. La ricorrente avanzava istanza di trattazione in pubblica udienzadel ricorso, di cui veniva fissata la trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.7. Entrambe le parti depositavano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va preliminarmente disattesa l’istanza del controricorrente diriunione al presente giudizio dei giudizi sub n.r.g. 21589/22, sub n.r.g.22825/22, sub n.r.g. 1071/2023, sub n.r.g. 3067/2023 e sub n.r.g.300/2023 tra le medesime parti (comunque trattati alla medesimaudienza, come richiesto in via alternativa), in quanto relativiall’impugnazione di sentenze diverse e di avvisi di accertamentoconcernenti tributi di annualità diverse.1.1.Va altresì preliminarmente disattesa la istanza di trattazione delricorso in pubblica udienza avanzata dalla ricorrente, considerato che essoripropone questioni già affrontate e risolte sulla scorta di un consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, confermato da unaulteriore pronuncia (ordinanza n. 16421/2025) intervenuta nelle moredell’udienza camerale. Nemmeno la trattazione in pubblica udienza ègiustificata dall’ordinanza di questa Corte n. 16285/2024, che ha esclusola responsabilità diretta della SGR ai fini IVA nel caso di estinzione delNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026già evidenziato da questa Corte nella citata ordinanza n. 16421/2025),rilevando per l’IVA la cessione di beni o la prestazione di servizi e perl’IMU la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale e delcorrelato “ius possidendi” su un immobile (v. Cass., n. 2966/2022, cherichiama Cass., n.7800/2019; Cass. n. 19572/2017), in relazione al qualel’intestatario è tenuto al pagamento dell’IMU per il fatto stesso della suaiscrizione in catasto (cfr. Cass. n. 11646/2019), coerentemente con lanatura patrimoniale dell’imposta.1.2.Tanto premesso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiaritoche il Collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione inpubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di dirittoda applicare e qualora non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanzanomofilattica (Cass. S.U., n. 14437/2018; Cass. S.U., n. 8093/2020;Cass., n. 28370/22), come nel caso di specie.2.Ciò posto, con unico articolato motivo si deducono la “violazione efalsa applicazione dell’art. 9, co. 1 del d.lgs. 23/2011, dell’art. 36 TUF edell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.”, peravere la CTR fatto discendere dall’attività di amministrazione dei beni delfondo, propria della SGR, la titolarità, in capo a quest’ultima,dell’obbligazione tributaria di pagamento dell’IMU relativa agli immobilirientranti nel patrimonio del Fondo.La ricorrente evidenzia anzitutto che, nonostante il rapporto gestorio,non si verifica alcuna confusione tra i patrimoni del Fondo e della SGR eche tale separazione patrimoniale è opponibile ai rispettivi creditori. Intale quadro, se la società potesse essere chiamata a rispondere, colproprio patrimonio, dei debiti imputabili ad uno dei Fondi gestiti, “sicreerebbe una inevitabile lesione degli interessi facenti capo agli altrifondi, i quali vedrebbero inevitabilmente compromessa la regolarecontinuità dell’attività di gestione”. In questo senso si sarebbe espressaNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026questa Corte, con la sentenza n. 16285/2024, estensibile anche allafattispecie in esame, nell’escludere la responsabilità della SGR per i debitiIVA del Fondo dopo la sua liquidazione. A sostegno dell’attività di meragestione svolta dalla SGR, con assunzione delle conseguenti responsabilitàdel mandatario, viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n.5558/2022, emessa all’esito di un giudizio in cui l’odierna ricorrente avevachiesto l’estromissione, stante il subentro di una nuova SGR nell’attivitàgestoria. A fronte di tale richiesta il Consiglio di Stato ha rilevato l’assenzadi titolo in capo alla società odierna ricorrente per partecipare al processo,il cui esito riguardava solo il Fondo immobiliare dalla stessa gestito(“Gennaker”) ed il suo patrimonio, sostenendo che tra il Fondo e la SGResisterebbe un rapporto assimilabile a quello di rappresentanza organicatra una società di capitali e la persona fisica del suo amministratore. Vienealtresì rimarcata l’assenza di proprietà degli immobili del Fondo in capoalla SGR, con conseguente insussistenza del presupposto soggettivodell’IMU ex art. 9 del d.lgs. n. 23/2011, limitandosi la SGR, ai sensidell’art. 36, comma 3 TUF, all’amministrazione dei beni e all’esecuzionedegli adempimenti connessi all’attività gestoria, la quale non la rendesoggetto passivo dell’imposta e non è libera ma vincolata nei fini e neimezzi, con conseguente insussistenza del potere di godere e disporre deibeni, che connota il diritto di proprietà. Afferma pertanto la ricorrente chela SGR avrebbe una mera titolarità formale dei beni immobili rientranti nelpatrimonio del Fondo, mentre proprietari sostanziali sarebbero i quotisti,unici legittimati a percepirne i frutti (richiamando a sostegno di taleassunto la sentenza n. 16605/2010 di questa Corte), ovvero il Fondostesso, quale soggetto giuridico o comunque centro di imputazione diposizioni giuridiche attive o passive (richiamando, a sostegno della meratitolarità formale dei beni del Fondo in capo alla SGR, anche la sentenza n.12062/2019). Nel senso che la SGR sostituita non possa essere chiamataa rispondere delle obbligazioni concernenti patrimoni la cui titolarità èNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026passata ad altra, quale successore a titolo universale, viene richiamata lasentenza n. 4741/2023 di questa Corte, che, in una causa avente adoggetto un debito verso un Fondo comune di investimento, ha affermatoche, pur proseguendo il processo tra le parti originarie, la sentenzaavrebbe prodotto effetti automaticamente nei confronti del successore atitolo universale.La ricorrente assume, altresì, che, avendo la SGR un mero poteregestorio, il tributo verrebbe ad essere correlato alla capacità contributivadi un diverso soggetto, ossia il Fondo, in violazione dell’art. 53 Cost., inparticolare nel caso di avvicendamento di diverse SGR nell’attivitàgestoria. L’obbligazione tributaria relativa all’IMU andrebbe quindiimputata al Fondo comune, che esprime la capacità contributiva sottesa alprelievo e che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenzaimpugnata, costituirebbe un centro di imputazione di situazioni giuridichesoggettive, perciò dotato di soggettività tributaria. Militerebbero in talsenso i seguenti plurimi elementi, ossia: il parere 608/99 del Consiglio diStato e la Circolare n. 218/t dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che hanno riconosciuto aifondi immobiliari la titolarità dei beni facenti parte dei fondi medesimi; ilsistema delle trascrizioni nei registri immobiliari e catastali, che“menzionano direttamente il fondo immobiliare, previo richiamo dellarelativa società di gestione”; il sistema delle imposte sui redditi, checonsidera soggetti passivi anche gli organismi di investimento collettivodel risparmio residenti nel territorio dello Stato; la possibilità diindebitamento riconosciuta ai fondi di investimento dall’art. 12-bis deld.m. 228/1999; la mancata previsione, in base alla normativa secondariain materia contabile emessa dalla Banca d’ Italia, dei beni dei singoli Fondinegli schemi di bilancio della SGR, diversamente che per gli schemi direndicontazione dei fondi; la ripartizione tra spese imputabili al Fondo espese, de residuo, imputabili alla SGR; la previsione della figura di unesperto indipendente, distinta dalla società di gestione, preposta allaNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026periodica valutazione dei beni nel portafoglio del fondo; la possibilità,prevista dall’art. 37 del TUF, che i partecipanti dei Fondi chiusi adottinodelibere vincolanti per la SGR, oltre che le delibere relative allasostituzione della stessa, alla richiesta di ammissione a quotazione e allemodifiche delle politiche di gestione. Infine, la ricorrente evidenzial’impossibilità di configurare una responsabilità tributaria solidale dellaSGR rispetto all’obbligazione tributaria del Fondo, essendo la societàsoggetto diverso da quello che esprime la capacità contributivaassoggettata a tassazione e non rientrando le SGR, in quanto titolari diobblighi meramente formali, nel novero dei sostituti di imposta. Ciò aconferma del Fondo comune quale unico soggetto passivopatrimonialmente responsabile (ancorchè, secondo quanto aggiunto insede di memoria illustrativa, “per il tramite della SGR che, pro tempore,ne cura la gestione”).3.Il motivo è infondato, dovendo confermarsi le condivisibiliargomentazioni svolte nella proposta di definizione accelerata, che applicaprincipi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questaCorte, senza che la ricorrente abbia offerto elementi idonei a giustificare ilmutamento del suddetto orientamento.La fattispecie in esame trae origine dalla notifica da parte del comunedi Milano, direttamente ad “Accademia”, Società di Gestione del RisparmioS.p.a., dell’avviso di pagamento dell’IMU relativa alle annualità 2018 e2019 (sino al mese di maggio), riferita ad immobili inclusi nel patrimoniodel Fondo comune di investimento chiuso “Gentile da Fabriano”, gestito(secondo quanto incontestatamente rappresentato dalla ricorrente) da“Accademia”, a decorrere dal 17.2.2011 (data del subentro al precedentegestore) sino al 27.5.2019, allorquando - nelle more dell’esecuzione delpiano di smobilizzo a seguito di liquidazione anticipata deliberatadall’Assemblea dei partecipanti al Fondo in data 18.5.2015 – “Accademia”era stata sostituita nella gestione del Fondo dalla società di dirittoNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026britannico [OSCURATO:PERSONA]. Capital ltd.. Nei periodi oggetto di tassazione laSGR era, pertanto, ancora intestataria catastale degli immobili inquestione, trattandosi del soggetto il cui codice fiscale, secondo quantorappresentato dalla stessa ricorrente, era riportato in catasto (“dallaconsultazione delle visure catastali relative agli immobili di cui sidiscute,…, si ricava l’intestazione in proprietà al Fondo, con appositaindicazione del vincolo di gestione e del codice fiscale della società rationetemporis investita del potere di gestione (i.e. Accademia)”.Orbene, le argomentazioni sottese all’articolato motivo di censura dellaricorrente presuppongono il riconoscimento in capo al Fondo comune diinvestimento di una propria soggettività giuridica.Trattasi di vexata quaestio, avente carattere preliminare dal punto divista logico-giuridico, correttamente risolta negativamente nella propostadi definizione accelerata del procedimento, in conformità al consolidatoorientamento di questa Corte che, dalla pronuncia n. 16605/2010 in poi,ha affermato la carenza di soggettività giuridica del Fondo comune diinvestimento (vedi Cass. n. 12062/2019; Cass. n. 2988/2020; Cass. n.7116/2023; Cass. n. 33895/2024; Cass. n. 16421/2025). Esso -trasposizione nel nostro ordinamento dell’istituto di common law delcontractual investment trust (v. Cass. n. 7116/2023) – è attualmentedefinito dall’art. 1, comma 1, lett. j), del TUF come " l'Oicr costituito informa di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da ungestore”. Ai sensi dell’art. 36 del sopracitato [OSCURATO:PERSONA]: “1. Il fondocomune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmioche lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, inconformità alla legge e al regolamento. 2. Il rapporto di partecipazione alfondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. LaBanca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazionedel regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenutominimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39. 3. [OSCURATO:PERSONA] che haNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026istituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestioneagiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo,assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità delmandatario. 4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun compartodi uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti glieffetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello diciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dallamedesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgrrisponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su talepatrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestionedel risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori deldepositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni deicreditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote dipartecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non puòin alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni dipertinenza dei fondi gestiti”.Dalla suddetta disciplina emerge che i Fondi di investimentorappresentano dei patrimoni strutturalmente distinti sia da quello dellasocietà di gestione che provvede all'amministrazione del Fondo, sia daquello dei partecipanti, ossia dei sottoscrittori delle quote del Fondo,normalmente depositate presso un istituto bancario. Tale struttura èfunzionale ad assicurare la esclusiva destinazione del patrimonio del Fondoallo scopo d’investimento finanziario per il quale è stato costituito e,mediante la “segregazione” di tale patrimonio, a garantire gli interessidegli investitori che al Fondo partecipino, evitando loro il rischio di vedereintaccato il patrimonio del Fondo. In tal caso, come in altre fattispecienormate di patrimoni separati destinati a specifici scopi, anche se nontotalmente sovrapponibili (ad es. nel caso dell’art. 2447-bis c.c.), “lagiurisprudenza ha affermato (Cass., Sez. 1, n. 16605 del 15 luglio 2010)che il patrimonio separato (o destinato) va ricondotto alla titolarità delNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026soggetto (persona fisica o giuridica) dal quale esso promana, ancorchèoccorra tenerlo distinto dal resto del patrimonio di quel medesimosoggetto….Ogni attività negoziale o processuale posta in esserenell'interesse del patrimonio separato non può che venire espletata innome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo di imputarnegli effetti a quello specifico e distinto patrimonio.” (Cass., n. 7116/2023).Posto che il nostro ordinamento non ammette l’esistenza di un patrimonioprivo di titolare, è stato condivisibilmente ritenuto che nessuna delle teoriealternative che sono state prospettate (volte a ricondurre il Fondo diinvestimento ad un patrimonio senza soggetto, ad una proprietà collettiva,ad una proprietà fiduciaria della società di gestione, ad una proprietà adutilizzo limitato con effetti reali, ad una proprietà funzione, ad unaassociazione o ad una fondazione atipica o ad una associazione inpartecipazione) risulta più convincente della suddetta ricostruzione delgiuridica (v. Cass., n. 7116/2023; Cass., n. 33895/2024; Cass., n.16605/2010), valorizzando dette teorie solo taluno degli aspetti delcomplesso ed atipico strumento in esame, che ha una valenza anzituttoeconomica. In particolare, quanto all’assunto, pure prospettato dallaricorrente, secondo cui il fenomeno sarebbe riconducibile all’istituto dellacomunione tra i quotisti, comproprietari dei beni del Fondo, va ribadito cheesso non tiene conto della diversità dello scopo economico-pratico delpartecipanti al Fondo sono creditori della SGR e non comproprietari delamministrarla, né goderne in via diretta (beneficiando solo della ricchezzacreata dall’investimento) o chiedere la liquidazione della propria quota innatura (Cass., n. 7116/2023; Cass., 16605/2010). Quanto all’insufficienzadell’autonomia del patrimonio del Fondo a sostenerne la soggettivitàgiuridica (come invece prospettato dal Consiglio di Stato nel parere n. 108Numero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026del 1999), sebbene riconosciuta nel nostro ordinamento ad enti(associazioni non riconosciute, società di persone) privi di personalitàgiuridica ma ritenuti centri di imputazione di rapporti giuridici, questaCorte ha già evidenziato che nel caso dei Fondi comuni di investimentotale riconoscimento è da escludere, in quanto, a differenza dei suddettienti, ad onta dell’aggettivo “autonomo” con cui il patrimonio costituente ilsono privi del potere di significativa autodeterminazione delle propriescelte, sicchè la predetta qualificazione connota solo la condizione di“segregazione” del patrimonio ai fini di cui si è detto. A riprovadell’assenza di siffatto potere di autodeterminazione in capo al Fondo, èstato evidenziato (Cass, n. 16605/2010, richiamata da Cass., n.7116/2023) che l’eventualità che i suoi partecipanti possano adottaredeliberazioni destinate a vincolare la società di gestione in taluni ambiticostituisce, invero, una mera facoltà, non dissimile da quella, riservataagli obbligazionisti e ai partecipanti al capitale di rischio di una s.p.a., difar valere i propri punti di vista e che il funzionamento del Fondo èdisciplinato da un regolamento adottato dalla SGR, la quale risponde delproprio operato nei confronti dei quotisti (partecipanti al Fondo), comeprevisto dall’art. 36, comma 5 del TUR, ma non anche nei confronti delinalterata, quale dirimente ragione ostativa al riconoscimento dellasoggettività giuridica del Fondo di investimento, più volte ribadita daquesta Corte, l’assenza di una struttura organizzativa minima, di rilevanzaanche esterna, che obbliga la SGR ad eseguire tutti gli adempimenti fiscaliformali e sostanziali (nell’interesse del Fondo). L’assenza di tale requisitonon può ritenersi superata o superabile dagli elementi, indicati dallaricorrente, asseritamente deponenti per la configurabilità del Fondo qualeautonomo centro di imputazione di diritti e di obblighi e perciò dotato disoggettività tributaria, trattandosi di elementi che, invece, certamente nonNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026valgono a rendere il Fondo in grado di compiere atti gestori autonomi e aporre in essere i concreti adempimenti ad essi correlati - effettuabili solomediante la società di gestione - e perciò di autodeterminarsiautonomamente.Tantomeno i suddetti argomenti, più volte affermati da questa Corte,che escludono la soggettività giuridica in capo al Fondo comune possonoritenersi superati dalla richiamata sentenza n 16285/2024 di questa Corte,la quale, con riferimento al mancato pagamento dell’IVA, ha escluso laresponsabilità diretta della SGR che ha amministrato un Fondo estinto,ribadendosi la dirimente diversità già sopra evidenziata, dei presuppostiimpositivi dell’IVA e dell’IMU. Trattasi di pronuncia che, peraltro,comunque afferma che “non v’è dubbio che la soggettività attiva epassiva, anche tributaria, spetta alla SGR che gestisce il fondo comune”.La ininfluenza della suddetta sentenza rispetto alla fattispecie concreta inesame risulta, peraltro, già condivisibilmente rilevata da questa Cortenella successiva pronuncia 16421/2025, laddove evidenzia che “nel casoanalizzato per l’I.V.A. (Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16285, cit.), del resto, laliquidazione giudiziale era conclusa…” e che “in ogni caso, il presuppostodell’IVA e dell’IMU sono all’evidenza completamente diversi, rilevando –per la prima – la cessione dei beni o la prestazione di un servizio e – perla seconda – la realità del possesso, vertendosi di imposta di naturapatrimoniale”, al cui pagamento la SGR è obbligata anzitutto in quantoformale intestataria degli immobili gravati dall’IMU, presupposto di per sésufficiente ai fini della soggettività passiva tributaria. A tal proposito,questa Corte, premesso che “appare difficile – da un punto di vistaletterale - mettere in dubbio che la titolarità formale dei beni inclusi nelfondo spetti alla società costituente: non avrebbe, infatti, senso parlare di“separazione” dell’insieme di detti beni, rispetto al residuo patrimoniodella Sgr, se detti beni non fossero alla medesima intestati”, haevidenziato che “il legislatore, per agevolare l’attività gestoriaNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026nell’interesse dei partecipanti , parrebbe aver scelto la strada di attribuirela proprietà dei beni del fondo alla Sgr, ma, nel contempo e preso atto diaver attribuito alla Sgr un plus (la proprietà) rispetto alla sostanzaeconomica del rapporto (di mera gestione nell’interesse altrui), abbiaintrodotto regole volte a limitare il rischio di abuso da parte del gestore edi trasparenza nei confronti dei terzi riguardo alla sua “effettiva”consistenza patrimoniale in rapporto all’adempimento delle “sue”obbligazioni. In sostanza, v’è l’attribuzione di una proprietà ad utilizzolimitato con effetti reali, ossia anche sul piano dei poteri dei terzi disottoporre ad esecuzione forzata i beni” (Cass., n. 33895/2024; Cass., n.7116/2023). Pertanto, partendo dalla titolarità formale in capo alla SGRdei beni acquistati nell’interesse del Fondo (v. Cass. n. 12062/2019), nonavendo il Fondo una propria soggettività giuridica imprescindibile perpoterlo ritenere titolare di un diritto reale, nè potendo ravvisarsi in capo aiquotisti, per le ragioni sopra dette, una comproprietà dei beni del Fondo, iquali, inoltre, rientrano nel patrimonio, sia pur “separato” da quellogenerale, della società di gestione, questa Corte ha riconosciuto lasoggettività passiva a fini ICI ed IMU della SGR (Cass. n. 29888/2020;7116/2023, 33895/2024), conclusione che non si ritiene superata dairilievi, recessivi, alla luce di quanto sopra evidenziato, avanzati dallaricorrente. A tal proposito, va aggiunto, che non appare condivisibilel’assunto che “se la SGR potesse essere chiamata a rispondere, col propriopersonale patrimonio, dei debiti specificamente imputabili ad uno dei fondida essa gestiti, si creerebbe un’inevitabile lesione degli interessi facenticapo agli altri fondi, i quali vedrebbero irrimediabilmente compromessa laregolare continuità dell’attività di gestione”, atteso che si tratterebbe diuna mera eventualità, da cui evidentemente non può farsi dipendere lasussistenza o meno di una obbligazione tributaria, che si radica in capoalla SGR in quanto formale intestataria dell’immobile nell’anno di impostaa cui si riferisce il debito tributario inerente a tale bene. NemmenoNumero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026l’esclusione della soggettività passiva IMU della SGR appare argomentabilesulla scorta della sentenza n. 5558/2022 del Consiglio di Stato, richiamatadalla ricorrente, che limita la legittimazione processuale attiva e passivadella società di gestione al periodo in cui riveste la relativa qualifica,e SGR ad una forma di rappresentanza organica quale quella intercorrentetra una società di capitali e il suo amministratore, la quale non ècongruente con il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo cui il Fondo di investimento è privo di soggettivitàgiuridica.Inoltre, ferma restando la possibilità per la ricorrente di rivalersi neiconfronti del patrimonio gestito, anche in fase liquidatoria (peraltro èincontestato che, nel caso di specie, il Piano di smobilizzo prevedal’estinzione delle passività, tra cui quelle per i tributi, prima del ripartodell’eventuale liquidità residua), la prospettata violazione dell’art. 53 Cost.va senz’altro esclusa alla luce della “riconducibilità” del “patrimonioseparato” (di cui fanno parte gli immobili) alla società di gestione nelperiodo in cui essa esplica l’attività gestoria, nonché della intestazionedegli immobili alla stessa in tale periodo e della possibilità che dalla lorofruttuosa gestione nell’interesse dei partecipanti al Fondo anche la SGRtragga un utile economico, sia pure indiretto. Alla luce di tali ultimeconsiderazioni, nemmeno è sostenibile che la persistente soggettivitàpassiva tributaria della SGR in un periodo in cui sia stata già sostituita daaltra società di gestione (o sia in corso la liquidazione del Fondo)violerebbe nel contempo l’art. 53 Cost e l’art. 36 del TUF, trattandosi divicende successive all’insorgenza dell’obbligazione tributaria in capo allasocietà e considerato altresì che l’impossibilità di accesso al patrimonio delall’[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026Infine, non si ritiene che il riconoscimento alla nuova SGR subentrantedella facoltà di intervenire in un giudizio in cui è parte la precedentesocietà di gestione, nel quale è controverso un diritto attinente ad unricorrente) e l’affermazione che la sentenza emessa produca comunqueefficacia nei confronti della nuova SGR subentrata possano costituireassunti idonei a superare le argomentazioni poste a fondamento dellasoggettiva passiva di imposta della SGR in relazione all’IMU maturata nelproprio periodo di gestione.4.Il ricorso va pertanto rigettato.4.1. Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché lacondanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c., in favore del controricorrente e al versamento diun’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, ex art. 96,comma 4, c.p.c. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.600,00 euro percompensi professionali e 200,00 euro per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori dilegge, nonché al pagamento della ulteriore somma di 7.600,00 euro aisensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna il ricorrente al versamento della somma di 4.000,00 euro, aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., alla Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Numero registro generale 4445/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 18143/2026Data pubblicazione 05/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteMilena Balsamo
Sentenza Cassazione n. 18143/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris