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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24296/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ELE il 04/06/1978avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'appello di BresciaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria in atti;Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, in riforma dellasentenza del Tribunale di Brescia del 21 giugno 2023, rideterminava la penainflitta a [OSCURATO:PERSONA], dichiarando estinti per prescrizione tre reati dicalunnia commessi, dal luglio 2015 al dicembre 2016, attraverso esposticontenenti false accuse contro magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari diBusto [OSCURATO:PERSONA], e revocava la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici ufficiapplicata a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza di primo grado.La Corte di appello ha confermato, per entrambi gli imputati, il giudizio dicondanna per ulteriori delitti di calunnia, compiuti attraverso le medesimesuindicate modalità; il solo [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato anche per il delitto di attipersecutori in danno del Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] continui presso la Procura e deposito sistematico di denunce.2.

Entrambi gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso, con atto unico a firma del loro difensore.2.1.Con primo motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all’art. 612-bis cod.pen. e 12 comma 1, lett.b), cod. proc. pen.deducendo: l’assenza di querela e l’insussistenza di una connessione rilevante exart. 12 cod.proc.pen. sia processuale che materiale, con il delitto di calunnia;l’insussistenza della necessità di accertamento del reato di atti persecutori,nell’ambito delle indagini sottese alla commissione del reato di calunnia; lacarenza degli eventi tipici del reato; l’erronea valorizzazione delle denunce qualicondotte persecutorie, in difetto di prova dei loro effetti sullo stato psicologicodella persona offesa.2.2.Con secondo motivo denunciano vizio di motivazione in relazione all’art.612-bis cod.pen.con riferimento agli eventi della norma incriminatrice.

Deduconoche la stessa sentenza della Corte di appello ha rilevato che il Procuratore GianLuigi [OSCURATO:PERSONA] e l’imputato [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero incontrati in una sola occasione eche la frase minacciosa attribuita a quest’ultimo sarebbe stata pronunciata inpresenza di altro soggetto; la mancanza di elementi per ritenere che le denuncepresentate nel tempo dall’imputato, nei confronti di altri magistrati anche addettia funzioni civili, possano avere indotto uno stato di turbamento nella personaoffesa; la mancanza di prova del dolo.2.3.Con terzo motivo denunciano vizio di motivazione in relazione al delittodi calunnia, deducendo: l’assenza di prova della consapevolezza dell’innocenzadelle persone denunciate; la natura meramente “difensiva” o “rivendicativa” degliesposti, asseritamente espressione di una convinzione soggettiva (sia pur errata)della fondatezza delle accuse; l’erronea ricostruzione del movente, individuato daigiudici di merito in una strategia intimidatoria verso magistrati e istituzioni inquanto i ricorrenti avrebbero agito soltanto a fini di tutela, nella convinzione diavere subito un torto; l’erronea interpretazione degli elementi acquisiti in meritoalla vicenda che aveva coinvolto il giudice Limongelli, in quanto gli imputatiavevano acquisito consapevolezza dell’innocenza del suddetto soltanto a seguitodella sentenza che aveva visto condannato altro soggetto per il reato di falso;l’irrilevanza del dolo eventuale essendo necessaria la consapevolezza certadell’innocenza dell’incolpato.3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.Il difensore degli imputati ha concluso insistendo nell’accoglimento delricorso.Considerato in dirittoI ricorsi sono inammissibili.1.È manifestamente infondato il primo motivo con il quale la difesa contestala ritenuta procedibilità d’ufficio del reato di atti persecutori per effetto dellaconnessione con i reati di calunnia ex art. 612-bis, comma 4, cod.proc.pen.La Corte di appello ha ritenuto che le condotte dell’imputato [OSCURATO:PERSONA],consistite in reiterate minacce di morte, in effettuati accessi continui presso gliuffici della Procura della Repubblica e nella presentazione di plurimi esposti,abbiano prodotto un grave e perdurante stato di ansia nella persona offesa oltreche una modifica delle sue abitudini di vita, anche collegata alla sottoposizionedella medesima ad un programma di tutela di quarto livello, attivato per effettodelle minacce di morte dell’imputato.Inoltre, è stata ravvisata una connessione rilevante ai sensi dell’art. 12,comma 1, lett. b), cod.proc.pen., essendosi considerato che le condotte calunniosecontestate al [OSCURATO:PERSONA] hanno costituito parte integrante di un più ampio disegnopersecutorio in danno del Procuratore [OSCURATO:PERSONA], concorrendo a determinare il gravee perdurante stato di ansia richiesto dall’art. 612-bis cod.pen.La sentenza impugnata si colloca, pertanto, nell’alveo dell’insegnamentoespresso da questa Corte secondo cui il delitto di atti persecutori è procedibiled'ufficio se ricorre l'ipotesi di connessione prevista nell'ultimo comma dell’art. 612-bis cod. pen., configurabile anche quando l'indagine sul reato perseguibile di ufficiocomporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quantosiano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno peroccultare l'altro, oppure quando ricorra uno degli altri collegamenti investigativiindicati nell'art. 371 cod. proc. pen. e a condizione che le indagini in ordine al reatoperseguibile di ufficio siano state effettivamente avviate (Sez. 6, n. 25761del 14/05/2025, Rv. 288413 – 01; Sez. 5, n. 39758 del 03/02/2017, Rv. 270901– 01; Sez. 5, n. 14692 del 12/12/2012; Sez. 1, n. 32787 del 24/06/2014).

Taleinsegnamento è frutto di un’interpretazione calibrata sulla natura specifica delreato di atti persecutori e che tiene conto del rapporto con le altre figure di reato.Il delitto di atti persecutori è strutturalmente disegnato, invero, come unafattispecie di reato abituale, in quanto primo elemento del fatto tipico è ilcompimento di "condotte reiterate", omogenee od eterogenee tra loro, con cuil'autore minaccia o molesta la vittima (Sez. 5, n. 39519 del 05/06/2012, G., Rv.254972).

Ciò implica che il comportamento "persecutorio" debba essere valutatonella sua articolazione pluralistica: anche comportamenti che in sè potrebbero nonessere punibili si presentano, in una considerazione complessiva, rilevanti al finedi integrare il reato di cui all'art. 612 bis cod.pen. (Sez. 5, n. 37448 del23/04/2014); d’altra parte, anche condotte ciascuna in sé integrante autonomaipotesi di reato (es. lesioni, violenza privata, diffamazione) possono contribuire-valutate nel loro complesso -ad integrare il reato di atti persecutori, ovedeterminanti uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma.In tale ultima ipotesi il termine "connesso" di cui al quarto comma dell'art.612-bis cod.pen., in mancanza di definizioni o richiami legislativi, assume ilsignificato di necessaria interferenza fattuale e investigativa tra la condotta già insé integrante un reato ed il delitto di atti persecutori: laddove il reato connessorisulti procedibile d’ufficio, tale regime di procedibilità, per volontà del legislatore,riverbera sulla procedibilità del reato di atti persecutori, comunicandosi anche atale ultimo reato il regime di procedibilità d’ufficio, anche sul presupposto di unamaggiore offensività della condotta.2.

Il secondo motivo, con cui la difesa deduce carente ed illogica motivazionein ordine agli eventi previsti dalla fattispecie incriminatrice, è inammissibile.Le sentenze di merito hanno ricostruito l’evento del reato di atti persecutoria seguito delle minacce subite dall’imputato anche tenuto conto di un generaleclima di allarme diffuso nel medesimo periodo presso gli uffici giudiziari, per effettodella concomitanza temporale con altri gravi accadimenti, consistiti nell’uccisionedi un avvocato e di un magistrato nel palazzo di giustizia di Milano; è stato, inoltre,dato rilievo all’elemento obiettivo costituito dal mutamento significativo delleabitudini di vita della persona offesa dovuto all’adozione di un sistema di tutela diquarto livello, in favore della medesima.A fronte di tale ricostruzione, le censure difensive si risolvono in unainammissibile rilettura del compendio probatorio, non consentita in sede dilegittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n.24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella,Rv. 226074), e non si confrontano con il nucleo argomentativo della decisioneimpugnata.3.È manifestamente infondato il terzo motivo con cui la difesa deducel’insussistenza dei reati di calunnia, ricollegati dalle sentenze di merito allapresentazione di tredici denunce reiterate da parte degli imputati nei confronti delProcuratore [OSCURATO:PERSONA] e di altri magistrati in servizio presso gli ufficigiudiziari di [OSCURATO:PERSONA], nonché di altri appartenenti alle forze dell’ordine, apartire dal novembre 2017 e fino al febbraio 2020, sul presupposto dellamancanza di prova che i suddetti abbiano agito avendo la certezza dell’innocenzadegli incolpati.La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale hapuntualmente ricostruito il contenuto, la reiterazione e la sistematicità degliesposti presentati dagli imputati, contenenti incolpazioni di fatti penalmenterilevanti, specificamente attribuiti a soggetti determinati e consapevolmenteinfondati, e non suscettibili di essere intesi come espressione di generiche censuresull’operato giudiziario.La consapevolezza della falsità delle accuse è stata logicamente desunta dalnumero spropositato di denunce, anche dal contenuto ripetitivo, in quanto aventiad oggetto i medesimi fatti; dalla loro contestualità rispetto a controlli,procedimenti o decisioni sfavorevoli agli imputati; dall’assoluta inconsistenza dellevicende prospettate, desunta dall’immancabile successiva archiviazione deglistessi esposti; dai toni utilizzati in quanto denotanti una finalità intimidatoria edelegittimante nei confronti di magistrati e istituzioni.La sentenza impugnata è conforme, pertanto, all’insegnamento di questaCorte secondo cui il delitto di calunnia richiede un dolo diretto, consistente nellacoscienza e volontà di incolpare taluno sapendolo innocente (Sez. 6, n. 35228del 24/09/2025, Rv. 288781 – 01; Sez. 6, n.12209 del 18/02/2020, Rv. 278753 –01), non essendo sufficiente la mera falsità dell’accusa, né un convincimentoerrato o temerario e richiedendosi la certezza soggettiva dell’innocenzadell’incolpato al momento della denuncia.

D’altra parte, ragionando a contrario, laconsapevolezza dell’innocenza può essere esclusa quando il convincimento deldenunciante, pur erroneo, risulti ragionevolmente fondato su elementi oggettivi;presenti un riconoscibile margine di serietà; sia tale da ingenerare dubbi concretie condivisibili in una persona di normale cultura e capacità di discernimento, postanella medesima situazione conoscitiva.Occorre, d’altra parte, distinguere l’ipotesi in cui la denuncia prospetti fattistorici concreti e verificabili (es. condotte materiali, atti falsi, eventi fattuali) di cuiil denunciante omette di verificarne la realtà, rappresentandoli come certi in modoperentorio, dall’ipotesi in cui l’accusa sia collegata ad una determinata valutazionedel fatto denunciato, ovvero l’errore concerna valutazioni giuridiche oapprezzamenti soggettivi di una condotta correttamente descritta nei suoi datifattuali.

In tale ultima ipotesi, l’attribuzione di illiceità potrebbe non integrare ildolo, purché non sia fraudolenta o consapevolmente forzata (Sez. 6, n. 529del 26/11/2025, Rv. 289154 – 01; Sez. 6, n. 50254 del 13/11/2015, Rv. 265751– 01).L’attribuzione perentoria di fatti storici non veri, suscettibili di verifica, integrail dolo tipico del reato, mentre l’errore su profili meramente valutativi puòescluderlo solo se non fraudolento o consapevolmente forzato.3.1.Nella fattispecie in esame, la Corte di appello, dopo avere evidenziato chelo stesso [OSCURATO:PERSONA], in una memoria a sua firma, ha ammesso di avere presentatoin momenti diversi plurime denunce nei confronti di dieci magistrati in serviziopresso gli uffici giudiziari di [OSCURATO:PERSONA], compreso il dott. [OSCURATO:PERSONA], oltre che variedenunce anche nei confronti di esponenti diversi delle forze dell’ordine, ed uncentinaio di altre denunce per estorsioni, minacce, furto, rapina e altro, hadesunto la prova del dolo dalle caratteristiche oggettive della condotta in quantonon sostanziatasi in isolate iniziative giudiziarie bensì frutto di una «strategiacombinata e strumentale perseguita dagli imputati al fine di tutelare i propriinteressi economici» denunciando «ogni magistrato, requirente o giudicante, chesi è trovato a trattare affari civili o penali che li riguardavano, di connivenza oconcorso con una pretesa fantomatica associazione a delinquere » (pag. 12).

Intale contesto il dott. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Procuratore della Repubblica pressoil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], è stato accusato di favoreggiamento, abuso in attid’ufficio e corruzione in concorso con i suoi sostituti, per avere avvantaggiato gliestorsori (fra i quali anche esponenti dell’Arma dei carabinieri) che avrebbero agitoin danno dei medesimi imputati, pag.12).La tesi difensiva - secondo cui le denunce ed esposti sarebbero espressionedi una convinzione soggettiva degli imputati, fondata sulla percezione di aversubito ingiustizie, omissioni e abusi, e sulla mancanza di prova che gli imputatisapessero dell’innocenza dei magistrati denunciati sicchè le accuse sarebberoreazioni “difensive” a controlli, procedimenti e archiviazioni, non finalizzate aincolpare innocenti, ma a “denunciare torti”- è contraddetta dalla considerazionedel fatto che gli imputati, attraverso le denunce reiterate di abuso d’ufficio,omissione di atti d’ufficio, favoreggiamento, corruzione ed “insabbiamento” difascicoli, hanno consapevolmente finito con l’attribuire agli incolpati fatti storicicerti, ma non veri, senza limitarsi ad esprimere valutazioni.La motivazione resa dalla Corte di appello sul punto è, pertanto, lineare e deltutto immune da vizi logici con conseguente manifesta infondatezza delle relativecensure difensive.4.

In conclusione i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili con condannadei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELE il 04/06/1978avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'appello di BresciaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria in atti;Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, in riforma dellasentenza del Tribunale di Brescia del 21 giugno 2023, rideterminava la penainflitta a [OSCURATO:PERSONA], dichiarando estinti per prescrizione tre reati dicalunnia commessi, dal luglio 2015 al dicembre 2016, attraverso esposticontenenti false accuse contro magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari diBusto [OSCURATO:PERSONA], e revocava la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici ufficiapplicata a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza di primo grado.La Corte di appello ha confermato, per entrambi gli imputati, il giudizio dicondanna per ulteriori delitti di calunnia, compiuti attraverso le medesimesuindicate modalità; il solo [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato anche per il delitto di attipersecutori in danno del Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] continui presso la Procura e deposito sistematico di denunce.2. Entrambi gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso, con atto unico a firma del loro difensore.2.1.Con primo motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all’art. 612-bis cod.pen. e 12 comma 1, lett.b), cod. proc. pen.deducendo: l’assenza di querela e l’insussistenza di una connessione rilevante exart. 12 cod.proc.pen. sia processuale che materiale, con il delitto di calunnia;l’insussistenza della necessità di accertamento del reato di atti persecutori,nell’ambito delle indagini sottese alla commissione del reato di calunnia; lacarenza degli eventi tipici del reato; l’erronea valorizzazione delle denunce qualicondotte persecutorie, in difetto di prova dei loro effetti sullo stato psicologicodella persona offesa.2.2.Con secondo motivo denunciano vizio di motivazione in relazione all’art.612-bis cod.pen.con riferimento agli eventi della norma incriminatrice. Deduconoche la stessa sentenza della Corte di appello ha rilevato che il Procuratore GianLuigi [OSCURATO:PERSONA] e l’imputato [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero incontrati in una sola occasione eche la frase minacciosa attribuita a quest’ultimo sarebbe stata pronunciata inpresenza di altro soggetto; la mancanza di elementi per ritenere che le denuncepresentate nel tempo dall’imputato, nei confronti di altri magistrati anche addettia funzioni civili, possano avere indotto uno stato di turbamento nella personaoffesa; la mancanza di prova del dolo.2.3.Con terzo motivo denunciano vizio di motivazione in relazione al delittodi calunnia, deducendo: l’assenza di prova della consapevolezza dell’innocenzadelle persone denunciate; la natura meramente “difensiva” o “rivendicativa” degliesposti, asseritamente espressione di una convinzione soggettiva (sia pur errata)della fondatezza delle accuse; l’erronea ricostruzione del movente, individuato daigiudici di merito in una strategia intimidatoria verso magistrati e istituzioni inquanto i ricorrenti avrebbero agito soltanto a fini di tutela, nella convinzione diavere subito un torto; l’erronea interpretazione degli elementi acquisiti in meritoalla vicenda che aveva coinvolto il giudice Limongelli, in quanto gli imputatiavevano acquisito consapevolezza dell’innocenza del suddetto soltanto a seguitodella sentenza che aveva visto condannato altro soggetto per il reato di falso;l’irrilevanza del dolo eventuale essendo necessaria la consapevolezza certadell’innocenza dell’incolpato.3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.Il difensore degli imputati ha concluso insistendo nell’accoglimento delricorso.Considerato in dirittoI ricorsi sono inammissibili.1.È manifestamente infondato il primo motivo con il quale la difesa contestala ritenuta procedibilità d’ufficio del reato di atti persecutori per effetto dellaconnessione con i reati di calunnia ex art. 612-bis, comma 4, cod.proc.pen.La Corte di appello ha ritenuto che le condotte dell’imputato [OSCURATO:PERSONA],consistite in reiterate minacce di morte, in effettuati accessi continui presso gliuffici della Procura della Repubblica e nella presentazione di plurimi esposti,abbiano prodotto un grave e perdurante stato di ansia nella persona offesa oltreche una modifica delle sue abitudini di vita, anche collegata alla sottoposizionedella medesima ad un programma di tutela di quarto livello, attivato per effettodelle minacce di morte dell’imputato.Inoltre, è stata ravvisata una connessione rilevante ai sensi dell’art. 12,comma 1, lett. b), cod.proc.pen., essendosi considerato che le condotte calunniosecontestate al [OSCURATO:PERSONA] hanno costituito parte integrante di un più ampio disegnopersecutorio in danno del Procuratore [OSCURATO:PERSONA], concorrendo a determinare il gravee perdurante stato di ansia richiesto dall’art. 612-bis cod.pen.La sentenza impugnata si colloca, pertanto, nell’alveo dell’insegnamentoespresso da questa Corte secondo cui il delitto di atti persecutori è procedibiled'ufficio se ricorre l'ipotesi di connessione prevista nell'ultimo comma dell’art. 612-bis cod. pen., configurabile anche quando l'indagine sul reato perseguibile di ufficiocomporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quantosiano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno peroccultare l'altro, oppure quando ricorra uno degli altri collegamenti investigativiindicati nell'art. 371 cod. proc. pen. e a condizione che le indagini in ordine al reatoperseguibile di ufficio siano state effettivamente avviate (Sez. 6, n. 25761del 14/05/2025, Rv. 288413 – 01; Sez. 5, n. 39758 del 03/02/2017, Rv. 270901– 01; Sez. 5, n. 14692 del 12/12/2012; Sez. 1, n. 32787 del 24/06/2014). Taleinsegnamento è frutto di un’interpretazione calibrata sulla natura specifica delreato di atti persecutori e che tiene conto del rapporto con le altre figure di reato.Il delitto di atti persecutori è strutturalmente disegnato, invero, come unafattispecie di reato abituale, in quanto primo elemento del fatto tipico è ilcompimento di "condotte reiterate", omogenee od eterogenee tra loro, con cuil'autore minaccia o molesta la vittima (Sez. 5, n. 39519 del 05/06/2012, G., Rv.254972). Ciò implica che il comportamento "persecutorio" debba essere valutatonella sua articolazione pluralistica: anche comportamenti che in sè potrebbero nonessere punibili si presentano, in una considerazione complessiva, rilevanti al finedi integrare il reato di cui all'art. 612 bis cod.pen. (Sez. 5, n. 37448 del23/04/2014); d’altra parte, anche condotte ciascuna in sé integrante autonomaipotesi di reato (es. lesioni, violenza privata, diffamazione) possono contribuire-valutate nel loro complesso -ad integrare il reato di atti persecutori, ovedeterminanti uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma.In tale ultima ipotesi il termine "connesso" di cui al quarto comma dell'art.612-bis cod.pen., in mancanza di definizioni o richiami legislativi, assume ilsignificato di necessaria interferenza fattuale e investigativa tra la condotta già insé integrante un reato ed il delitto di atti persecutori: laddove il reato connessorisulti procedibile d’ufficio, tale regime di procedibilità, per volontà del legislatore,riverbera sulla procedibilità del reato di atti persecutori, comunicandosi anche atale ultimo reato il regime di procedibilità d’ufficio, anche sul presupposto di unamaggiore offensività della condotta.2. Il secondo motivo, con cui la difesa deduce carente ed illogica motivazionein ordine agli eventi previsti dalla fattispecie incriminatrice, è inammissibile.Le sentenze di merito hanno ricostruito l’evento del reato di atti persecutoria seguito delle minacce subite dall’imputato anche tenuto conto di un generaleclima di allarme diffuso nel medesimo periodo presso gli uffici giudiziari, per effettodella concomitanza temporale con altri gravi accadimenti, consistiti nell’uccisionedi un avvocato e di un magistrato nel palazzo di giustizia di Milano; è stato, inoltre,dato rilievo all’elemento obiettivo costituito dal mutamento significativo delleabitudini di vita della persona offesa dovuto all’adozione di un sistema di tutela diquarto livello, in favore della medesima.A fronte di tale ricostruzione, le censure difensive si risolvono in unainammissibile rilettura del compendio probatorio, non consentita in sede dilegittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n.24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella,Rv. 226074), e non si confrontano con il nucleo argomentativo della decisioneimpugnata.3.È manifestamente infondato il terzo motivo con cui la difesa deducel’insussistenza dei reati di calunnia, ricollegati dalle sentenze di merito allapresentazione di tredici denunce reiterate da parte degli imputati nei confronti delProcuratore [OSCURATO:PERSONA] e di altri magistrati in servizio presso gli ufficigiudiziari di [OSCURATO:PERSONA], nonché di altri appartenenti alle forze dell’ordine, apartire dal novembre 2017 e fino al febbraio 2020, sul presupposto dellamancanza di prova che i suddetti abbiano agito avendo la certezza dell’innocenzadegli incolpati.La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale hapuntualmente ricostruito il contenuto, la reiterazione e la sistematicità degliesposti presentati dagli imputati, contenenti incolpazioni di fatti penalmenterilevanti, specificamente attribuiti a soggetti determinati e consapevolmenteinfondati, e non suscettibili di essere intesi come espressione di generiche censuresull’operato giudiziario.La consapevolezza della falsità delle accuse è stata logicamente desunta dalnumero spropositato di denunce, anche dal contenuto ripetitivo, in quanto aventiad oggetto i medesimi fatti; dalla loro contestualità rispetto a controlli,procedimenti o decisioni sfavorevoli agli imputati; dall’assoluta inconsistenza dellevicende prospettate, desunta dall’immancabile successiva archiviazione deglistessi esposti; dai toni utilizzati in quanto denotanti una finalità intimidatoria edelegittimante nei confronti di magistrati e istituzioni.La sentenza impugnata è conforme, pertanto, all’insegnamento di questaCorte secondo cui il delitto di calunnia richiede un dolo diretto, consistente nellacoscienza e volontà di incolpare taluno sapendolo innocente (Sez. 6, n. 35228del 24/09/2025, Rv. 288781 – 01; Sez. 6, n.12209 del 18/02/2020, Rv. 278753 –01), non essendo sufficiente la mera falsità dell’accusa, né un convincimentoerrato o temerario e richiedendosi la certezza soggettiva dell’innocenzadell’incolpato al momento della denuncia. D’altra parte, ragionando a contrario, laconsapevolezza dell’innocenza può essere esclusa quando il convincimento deldenunciante, pur erroneo, risulti ragionevolmente fondato su elementi oggettivi;presenti un riconoscibile margine di serietà; sia tale da ingenerare dubbi concretie condivisibili in una persona di normale cultura e capacità di discernimento, postanella medesima situazione conoscitiva.Occorre, d’altra parte, distinguere l’ipotesi in cui la denuncia prospetti fattistorici concreti e verificabili (es. condotte materiali, atti falsi, eventi fattuali) di cuiil denunciante omette di verificarne la realtà, rappresentandoli come certi in modoperentorio, dall’ipotesi in cui l’accusa sia collegata ad una determinata valutazionedel fatto denunciato, ovvero l’errore concerna valutazioni giuridiche oapprezzamenti soggettivi di una condotta correttamente descritta nei suoi datifattuali. In tale ultima ipotesi, l’attribuzione di illiceità potrebbe non integrare ildolo, purché non sia fraudolenta o consapevolmente forzata (Sez. 6, n. 529del 26/11/2025, Rv. 289154 – 01; Sez. 6, n. 50254 del 13/11/2015, Rv. 265751– 01).L’attribuzione perentoria di fatti storici non veri, suscettibili di verifica, integrail dolo tipico del reato, mentre l’errore su profili meramente valutativi puòescluderlo solo se non fraudolento o consapevolmente forzato.3.1.Nella fattispecie in esame, la Corte di appello, dopo avere evidenziato chelo stesso [OSCURATO:PERSONA], in una memoria a sua firma, ha ammesso di avere presentatoin momenti diversi plurime denunce nei confronti di dieci magistrati in serviziopresso gli uffici giudiziari di [OSCURATO:PERSONA], compreso il dott. [OSCURATO:PERSONA], oltre che variedenunce anche nei confronti di esponenti diversi delle forze dell’ordine, ed uncentinaio di altre denunce per estorsioni, minacce, furto, rapina e altro, hadesunto la prova del dolo dalle caratteristiche oggettive della condotta in quantonon sostanziatasi in isolate iniziative giudiziarie bensì frutto di una «strategiacombinata e strumentale perseguita dagli imputati al fine di tutelare i propriinteressi economici» denunciando «ogni magistrato, requirente o giudicante, chesi è trovato a trattare affari civili o penali che li riguardavano, di connivenza oconcorso con una pretesa fantomatica associazione a delinquere » (pag. 12). Intale contesto il dott. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Procuratore della Repubblica pressoil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], è stato accusato di favoreggiamento, abuso in attid’ufficio e corruzione in concorso con i suoi sostituti, per avere avvantaggiato gliestorsori (fra i quali anche esponenti dell’Arma dei carabinieri) che avrebbero agitoin danno dei medesimi imputati, pag.12).La tesi difensiva - secondo cui le denunce ed esposti sarebbero espressionedi una convinzione soggettiva degli imputati, fondata sulla percezione di aversubito ingiustizie, omissioni e abusi, e sulla mancanza di prova che gli imputatisapessero dell’innocenza dei magistrati denunciati sicchè le accuse sarebberoreazioni “difensive” a controlli, procedimenti e archiviazioni, non finalizzate aincolpare innocenti, ma a “denunciare torti”- è contraddetta dalla considerazionedel fatto che gli imputati, attraverso le denunce reiterate di abuso d’ufficio,omissione di atti d’ufficio, favoreggiamento, corruzione ed “insabbiamento” difascicoli, hanno consapevolmente finito con l’attribuire agli incolpati fatti storicicerti, ma non veri, senza limitarsi ad esprimere valutazioni.La motivazione resa dalla Corte di appello sul punto è, pertanto, lineare e deltutto immune da vizi logici con conseguente manifesta infondatezza delle relativecensure difensive.4. In conclusione i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili con condannadei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24296/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris