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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 45726/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02N2LLE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità per i reati di cui agli artt. 640 e 648 cod. pen., risulta formulato in maniera generica peccando per assoluta indeterminatezza in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, che viene totalmente pretermessa e con cui, invece, l'impugnante avrebbe dovuto rapportarsi criticamente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02N2LLE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità per i reati di cui agli artt. 640 e 648 cod. pen., risulta formulato in maniera generica peccando per assoluta indeterminatezza in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, che viene totalmente pretermessa e con cui, invece, l'impugnante avrebbe dovuto rapportarsi criticamente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 45726/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris