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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21807/2026

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ato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroGalluzzo Roberto, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 555/2024 depositata il28/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Roberto, dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi, avverso l’ordinanza-Numero registro generale 22209/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 21807/2026Data pubblicazione 26/06/2026ingiunzione emessa dalla Prefettura di Brindisi il 12/11/2020, con laquale gli veniva contestata la violazione dell’art. 2 della L. 386/90 peraver emesso due assegni senza provvista e gli veniva ingiunto ilpagamento della sanzione dell’importo di euro 2.064,00, oltre allasanzione accessoria consistente nel divieto di emettere assegni per24 mesi a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla notificadell’ordinanza-ingiunzione.

Il provvedimento era stato emesso aseguito di due verbali di contestazione notificati, ai sensi dell’art. 8 bisL. 386/1990 alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui Galluzzo eral’amministratore unico.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Brindisi accolse l’opposizione poiché la Prefetturanon aveva dato prova della comunicazione del preavviso di revocadell’autorizzazione ad emettere assegni a [OSCURATO:PERSONA], in qualitàdi delegato di traenza.Avverso detta sentenza propose appello la Prefettura innanzi alTribunale di Brindisi, che, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA],con sentenza resa pubblica il 28.3.2024, respinse il gravame econfermò la sentenza di primo grado.Per quel che rileva in questa sede, il Tribunale affermò che lacomunicazione del preavviso di revoca previsto dall’art. 9-bis, L. n.386/90 non era efficace perché eseguita nei soli confronti dellaTecnogal [OSCURATO:SOCIETA]. presso la sede legale mentre avrebbe dovutoessere stata effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità didelegato di traenza.La sentenza richiama il precedente di questa Corte n.24724/2017,secondo cui, in tema di sanzioni amministrative relative all’ipotesi diassegni senza provvista, sussiste l’obbligo del trattario di comunicareil preavviso di revoca al delegato di traenza.Numero registro generale 22209/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 21807/2026Data pubblicazione 26/06/20262. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del Governo di Brindisi ha propostoricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale sulla base diquattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.In prossimità della camera di consiglio, il controricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell'art. 9 bis della L. n. 386/1990 e dell'art. 5 D.M. n. 458/2001,poiché il Tribunale avrebbe confuso la figura del legalerappresentante di una società con quella di un semplice delegato ditraenza su un conto corrente intestato ad un soggetto terzo,richiamando, peraltro, giurisprudenza della Suprema Corte nonpertinente al caso di specie.Trattandosi di assegno emesso da una società, il legalerappresentante, agirebbe in nome e per conto della società, che èquindi la traente diretta dell’assegno e la destinataria del preavviso direvoca.Ne consegue, secondo la ricorrente, la correttezza dellacomunicazione del preavviso di revoca alla società, che rivestirebbe laqualità di traente dell’assegno emesso senza provvista e, quindi didestinatario della notifica del preavviso di revoca ex art. 9bis, comedisposto dall’art. 5 D.M. 458/2001.2.Con il secondo motivo, la Prefettura denuncia l’omessa oinsufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., conNumero registro generale 22209/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 21807/2026Data pubblicazione 26/06/2026riferimento alla differenza tra il delegato di traenza su un contointestato a persona diversa dal firmatario dell’assegno ed il legalerappresentante della società, che agisce come organo della personagiuridica, in nome e per conto della stessa.3.

Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1, 2, 5, 8 e 9 bis della L. n. 386/1990, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché il Tribunale avrebbeerroneamente applicato l’art. 9 bis anziché l’art. 2 della L. 386/90,pertinente alla fattispecie in esame, il quale prevede che, in caso diemissione di assegni senza provvista, la sanzione sia applicabileindipendentemente dalla comunicazione del preavviso di revoca.4.Con il quarto motivo, si denuncia, ai sensi dell’ art. 360, primocomma n. 3, cod. proc. civ., la violazione del principio di effettivitàdella notifica del preavviso di revoca; con tale censura, si ribadisce lacorrettezza della comunicazione del preavviso di revoca eseguitapresso la sede legale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., traentedell’assegno, di cui [OSCURATO:PERSONA] era il legale rappresentante.5.Il primo motivo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente,sono fondati.5.1.

L’art.2 della L. 386/1990 sanziona il comportamento di chiunqueemetta un assegno bancario o postale senza provvista.L’art.9 bis della L.386/90 (“preavviso di revoca”) prevede che, nelcaso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno perdifetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto iltermine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la provadell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archiviodi cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogniautorizzazione ad emettere assegni.Numero registro generale 22209/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 21807/2026Data pubblicazione 26/06/2026Nel caso di assegno senza provvista emesso dal legalerappresentante della persona giuridica, il traente si identifica nellastessa persona giuridica titolare del conto.

Riguardo alle società alimitata, l’art.2475 bis c.c. espressamente stabilisce che gliamministratori hanno il potere di agire in nome e per conto dellasocietà verso i terzi.Il Tribunale ha invece considerato la fattispecie come se gli assegnifossero stati emessi da un delegato di traenza, che è un soggettoautorizzato ad operare su un conto di un terzo ben distinto dal legalerappresentante della società, che agisce in nome e per conto dellastessa.

L’ipotesi del delegato di traenza è esattamente quellaconsiderata da Cass. n. 24724/2016, impropriamente citata dalTribunale a sostegno della decisione.È fondato anche il terzo motivo.

Come già chiarito da questa Corte, invirtù del combinato disposto di cui agli artt. 2, 8 e 8-bis, L. 386/1990la sussistenza dell'illecito costituito dall'emissione di assegno cherimanga impagato per difetto di provvista risulta del tuttoindipendente dalla trasmissione del preavviso di revoca ex art. 9-bis,risultando esclusa solo nell'ipotesi, contemplata dall'art. 8, in cui "iltraente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine dipresentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degliinteressi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per laconstatazione equivalente"; diversamente la ricezione medesimacostituisce invece presupposto per la sussistenza della violazione dicui all'art. 1, alla luce del disposto di cui agli artt. 9 e 9-bis, L.386/1990 (Cass. n. 6431/2023).

D’altronde, anche il precedentecostituito da Cass. n. 24724/2016 cit. considera «l'obbligo deltrattario di comunicare anche al delegato di traenza, che abbiaemesso l'assegno, il preavviso di cui all'art. 9-bis della l. n. 386 delNumero registro generale 22209/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 21807/2026Data pubblicazione 26/06/20261990[...] presupposto necessario per l'eventuale sanzione di cuiall'art. 9 della detta l. n. 386 del 1990, ove non intervenga ilpagamento nel termine previsto» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24724del 02/12/2016, Rv. 642078 - 01).

Nello stesso senso Corte cost. n.50 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] cit., nel ritenere inammissibile la questione dilegittimità costituzionale degli articoli 8-bis e 9-bis della legge 15dicembre 1990, n. 386, rimprovera al giudice remittente di nontenere «in alcun conto le condizioni cui la revoca è subordinata, lequali da un lato prevedono che all’atto della conclusione diconvenzioni di assegno il cliente elegge domicilio ai fini dellecomunicazioni previste dall’articolo 9-bis – ossia proprio quellerelative all’avviso per evitare le sanzioni (art. 9-ter della legge n. 386del 1990) – e dall’altro la comunicazione del preavviso di revoca aldomicilio eletto dal traente e, quindi, anche al rappresentante dellapersona giuridica che abbia perso tale qualità (art. 9-bis della leggen. 386 del 1990)»6.

È assorbito il quarto motivo.La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovoesame al Tribunale di Brindisi in diversa composizione, che regolerà lespese del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiaraassorbito il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti con rinvio, anche per le spese del giudizio dilegittimità, al Tribunale di Brindisi in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroGalluzzo Roberto, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 555/2024 depositata il28/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Roberto, dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi, avverso l’ordinanza-Numero registro generale 22209/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 21807/2026Data pubblicazione 26/06/2026ingiunzione emessa dalla Prefettura di Brindisi il 12/11/2020, con laquale gli veniva contestata la violazione dell’art. 2 della L. 386/90 peraver emesso due assegni senza provvista e gli veniva ingiunto ilpagamento della sanzione dell’importo di euro 2.064,00, oltre allasanzione accessoria consistente nel divieto di emettere assegni per24 mesi a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla notificadell’ordinanza-ingiunzione. Il provvedimento era stato emesso aseguito di due verbali di contestazione notificati, ai sensi dell’art. 8 bisL. 386/1990 alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui Galluzzo eral’amministratore unico.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Brindisi accolse l’opposizione poiché la Prefetturanon aveva dato prova della comunicazione del preavviso di revocadell’autorizzazione ad emettere assegni a [OSCURATO:PERSONA], in qualitàdi delegato di traenza.Avverso detta sentenza propose appello la Prefettura innanzi alTribunale di Brindisi, che, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA],con sentenza resa pubblica il 28.3.2024, respinse il gravame econfermò la sentenza di primo grado.Per quel che rileva in questa sede, il Tribunale affermò che lacomunicazione del preavviso di revoca previsto dall’art. 9-bis, L. n.386/90 non era efficace perché eseguita nei soli confronti dellaTecnogal [OSCURATO:SOCIETA]. presso la sede legale mentre avrebbe dovutoessere stata effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità didelegato di traenza.La sentenza richiama il precedente di questa Corte n.24724/2017,secondo cui, in tema di sanzioni amministrative relative all’ipotesi diassegni senza provvista, sussiste l’obbligo del trattario di comunicareil preavviso di revoca al delegato di traenza.Numero registro generale 22209/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 21807/2026Data pubblicazione 26/06/20262. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del Governo di Brindisi ha propostoricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale sulla base diquattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.In prossimità della camera di consiglio, il controricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell'art. 9 bis della L. n. 386/1990 e dell'art. 5 D.M. n. 458/2001,poiché il Tribunale avrebbe confuso la figura del legalerappresentante di una società con quella di un semplice delegato ditraenza su un conto corrente intestato ad un soggetto terzo,richiamando, peraltro, giurisprudenza della Suprema Corte nonpertinente al caso di specie.Trattandosi di assegno emesso da una società, il legalerappresentante, agirebbe in nome e per conto della società, che èquindi la traente diretta dell’assegno e la destinataria del preavviso direvoca.Ne consegue, secondo la ricorrente, la correttezza dellacomunicazione del preavviso di revoca alla società, che rivestirebbe laqualità di traente dell’assegno emesso senza provvista e, quindi didestinatario della notifica del preavviso di revoca ex art. 9bis, comedisposto dall’art. 5 D.M. 458/2001.2.Con il secondo motivo, la Prefettura denuncia l’omessa oinsufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., conNumero registro generale 22209/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 21807/2026Data pubblicazione 26/06/2026riferimento alla differenza tra il delegato di traenza su un contointestato a persona diversa dal firmatario dell’assegno ed il legalerappresentante della società, che agisce come organo della personagiuridica, in nome e per conto della stessa.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1, 2, 5, 8 e 9 bis della L. n. 386/1990, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché il Tribunale avrebbeerroneamente applicato l’art. 9 bis anziché l’art. 2 della L. 386/90,pertinente alla fattispecie in esame, il quale prevede che, in caso diemissione di assegni senza provvista, la sanzione sia applicabileindipendentemente dalla comunicazione del preavviso di revoca.4.Con il quarto motivo, si denuncia, ai sensi dell’ art. 360, primocomma n. 3, cod. proc. civ., la violazione del principio di effettivitàdella notifica del preavviso di revoca; con tale censura, si ribadisce lacorrettezza della comunicazione del preavviso di revoca eseguitapresso la sede legale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., traentedell’assegno, di cui [OSCURATO:PERSONA] era il legale rappresentante.5.Il primo motivo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente,sono fondati.5.1. L’art.2 della L. 386/1990 sanziona il comportamento di chiunqueemetta un assegno bancario o postale senza provvista.L’art.9 bis della L.386/90 (“preavviso di revoca”) prevede che, nelcaso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno perdifetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto iltermine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la provadell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archiviodi cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogniautorizzazione ad emettere assegni.Numero registro generale 22209/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 21807/2026Data pubblicazione 26/06/2026Nel caso di assegno senza provvista emesso dal legalerappresentante della persona giuridica, il traente si identifica nellastessa persona giuridica titolare del conto. Riguardo alle società alimitata, l’art.2475 bis c.c. espressamente stabilisce che gliamministratori hanno il potere di agire in nome e per conto dellasocietà verso i terzi.Il Tribunale ha invece considerato la fattispecie come se gli assegnifossero stati emessi da un delegato di traenza, che è un soggettoautorizzato ad operare su un conto di un terzo ben distinto dal legalerappresentante della società, che agisce in nome e per conto dellastessa. L’ipotesi del delegato di traenza è esattamente quellaconsiderata da Cass. n. 24724/2016, impropriamente citata dalTribunale a sostegno della decisione.È fondato anche il terzo motivo. Come già chiarito da questa Corte, invirtù del combinato disposto di cui agli artt. 2, 8 e 8-bis, L. 386/1990la sussistenza dell'illecito costituito dall'emissione di assegno cherimanga impagato per difetto di provvista risulta del tuttoindipendente dalla trasmissione del preavviso di revoca ex art. 9-bis,risultando esclusa solo nell'ipotesi, contemplata dall'art. 8, in cui "iltraente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine dipresentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degliinteressi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per laconstatazione equivalente"; diversamente la ricezione medesimacostituisce invece presupposto per la sussistenza della violazione dicui all'art. 1, alla luce del disposto di cui agli artt. 9 e 9-bis, L.386/1990 (Cass. n. 6431/2023). D’altronde, anche il precedentecostituito da Cass. n. 24724/2016 cit. considera «l'obbligo deltrattario di comunicare anche al delegato di traenza, che abbiaemesso l'assegno, il preavviso di cui all'art. 9-bis della l. n. 386 delNumero registro generale 22209/2024Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 21807/2026Data pubblicazione 26/06/20261990[...] presupposto necessario per l'eventuale sanzione di cuiall'art. 9 della detta l. n. 386 del 1990, ove non intervenga ilpagamento nel termine previsto» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24724del 02/12/2016, Rv. 642078 - 01). Nello stesso senso Corte cost. n.50 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] cit., nel ritenere inammissibile la questione dilegittimità costituzionale degli articoli 8-bis e 9-bis della legge 15dicembre 1990, n. 386, rimprovera al giudice remittente di nontenere «in alcun conto le condizioni cui la revoca è subordinata, lequali da un lato prevedono che all’atto della conclusione diconvenzioni di assegno il cliente elegge domicilio ai fini dellecomunicazioni previste dall’articolo 9-bis – ossia proprio quellerelative all’avviso per evitare le sanzioni (art. 9-ter della legge n. 386del 1990) – e dall’altro la comunicazione del preavviso di revoca aldomicilio eletto dal traente e, quindi, anche al rappresentante dellapersona giuridica che abbia perso tale qualità (art. 9-bis della leggen. 386 del 1990)»6. È assorbito il quarto motivo.La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovoesame al Tribunale di Brindisi in diversa composizione, che regolerà lespese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiaraassorbito il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti con rinvio, anche per le spese del giudizio dilegittimità, al Tribunale di Brindisi in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
Sentenza Cassazione n. 21807/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris