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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 34261/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 755/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so da l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 30 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende , con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 889/2023depositata il 17 ottobre 2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24settembre 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoquanto segue.

Il Comune di Montagnareale conveniva davanti al Tribunale di Patti l’avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenerne il risarcimento relativo alla sua responsabilità professionale per averlo difeso nella qualità di opponente nei confronti di decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto attinente alcorrispettivo di prestazione da tale ing. [OSCURATO:PERSONA]; l’opposizione era stata dichiarata improcedibile per omessa costituzione entro il termine applicabile di cinque giorni.

Il convenuto si costituiva resistendo e ottenendo di chiamare in causa la sua compagnia assicuratrice, [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza n. 61/2020, rigettava la domanda per difetto di prova che il convenuto avesse causato danno, ovvero che l’opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe potuto essere accolta.

Il Comune proponeva appello, cui resistevano l’avvocato e la compagnia assicuratrice.

La Corte d’appello di Messina rigettava il gravame con sentenza n. 889/2023.

Il Comune ha presentato ricorso, composto da tre motivi, da cui si è difesa con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Ritenuto quanto segue.

1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 345 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5, omesso esame di fatto discusso e decisivo. 1.1 [OSCURATO:SOCIETA] afferma che “l’avveramento” della condizione pattuita tra il Comune e l’ing.

Mazzeo relativa al mancato pagamento qualora non vi fosse stato il finanziamento per la sua opera da parte della Regione Sicilia non avrebbe potuto verificarsi in base alla documentazione offerta dal Comune.

La Corte d’appello, invece, dichiara che il relativo documento -nota n. 196 del 24 febbraio 1997 dell’Assessorato del Turismo della Regione Siciliana -è stato prodotto dal Comune nel secondo grado, ma privo del timbro del depositato, come eccepito dalle controparti; e, difettando la prova della produzione di primo grado, non è possibile produrre il documento in appello ex articolo 345 c.p.c.

Pertanto, la Corte territoriale ha rigettato il gravame sulla base di due rationes decidendi: difetto della prova, da parte del Comune, della produzione del documento in primo grado, pur avendolo richiamato nell’atto di citazione; produzione del documento da parte del Comune nel secondo grado ma privo del timbro del depositato.

Il ricorrente, allora, argomenta sulla seconda ratio, sostenendo che durante il giudizio di primo grado le controparti, “pur contestando genericamente la domanda attorea, non hanno mai eccepito la mancata produzione del documento richiamato nell’atto di citazione” quale allegato

1. Il documento, però, non sarebbe stato rinvenuto nel fascicolo del Tribunale al momento della decisione, per cui il primo giudice avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo e invitare l’attore a riprodurlo.

La Corte d’appello sarebbe “incorsa nei vizi denunciati”, non dando “rilevanza al contegno processuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e della … Assicuratrice”, e avrebbe argomentato “erroneamente anche sul fatto che non risultava nel fascicolo il documento”, e altresì perché non avrebbe “neppure esaminato il documento, che era stato (nuovamente) prodotto dal Comune in sede di costituzione nel giudizio di appello”. 1.2 Il motivo non è del tutto chiaro e risulta comunque inconsistente.

Irrilevante è la citazione del passo motivazionale della sentenza del primo grado in ordine all’“avveramento” della condizione pattuita, perché davanti al Tribunale la causa è stata perduta in un anteriore stadio, ovvero per l’improcedibilità della opposizione.

Quanto al resto del motivo, è sufficiente osservare che il giudice d’appello dichiara che un documento (quello che poi non sarebbe stato più agli atti) di “Integrazione al Disciplinare d’incarico” del 20 ottobre 1990 - incarico conferito dal Comune al Mazzeo - avrebbe attestato, rendendo “fondate le ragioni dell’opposizione al decreto ingiuntivo”, che in caso di mancato finanziamento dell’opera il professionista non sarebbe stato pagato; vale a dire, “conteneva una condizione risolutiva dell’obbligazione del Comune di pagare”.

La Corte d’appello rileva che “la suddetta documentazione è stata solo indicata e citata nel corpo dell’atto introduttivo ma non viene indicata tra la produzione documentale sotto la voce allegati , né dall’esame dei verbali … risulta prodotta nel corso del giudizio di primo grado”.

Il motivo sfugge tale rilievo della C orte territoriale, affermando soltanto, apoditticamente, che il documento era stato prodotto come allegato

1. Su questo aspetto, dunque, tutt’al più si aprirebbe solo la via dell’articolo 395 n.4 c.p.c., qui non intrapresa.

In seguito, il giudice d’appello insiste su quanto appena rilevato in ordine alla non produzione in primo grado laddove afferma: “Detto documento è stato prodotto in questo grado … dall’appellante, ma … è privo del timbro del depositato , come ritualmente eccepito dagli appellati, che hanno dedotto l’inammissibilità e tardività della produzione”.

Su questo il motivo tace.

La Corte territoriale completa il suo discorso aggiungendo - ed è effettivamente ratio decidendi autonoma - che la produzione in appello è stata tardiva; ma si lega a quanto già detto perché avvia la frase con: “Difettando la prova in merito alla avvenuta produzione della documentazione di primo grado”.

Anche questo profilo non è fronteggiato adeguatamente nel motivo.

Tutta la censura, in conclusione, è priva di consistenza.

2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per “errore di percezione” sul contenuto oggettivo della prova discussa tra le parti, riguardo “alla circostanza non contestata del mancato finanziamento”. 2.1 Viene offerto un motivo amplissimo – assemblante, tra l’altro, tutta la comparsa di costituzione nella causa di primo grado: si vedano nel ricorso le pagine 18-22 -, il quale conclude dichiarando che “l’affermazione ed il riconoscimento da parte dei Giudici di primo e secondo grado della non contestazione del fatto storico relativo alla negazione del finanziamento” è decisiva per la “modifica della statuizione impugnata”, in quanto “la conferma dell’avveramento della condizione risolutiva dell’obbligazione del Comune circa il pagamento dei compensi … determina la non debenza del Comune” della somma ingiunta a favore del Mazzeo e “il diverso risultato della valutazione prognostica dell’esito del giudizio”.

Pertanto, il giudice d’appello violerebbe il principio di diritto evincibile da Cass. 31837/2021 sull’effetto della non contestazione -articolo 115 c.p.c. - . 2.2 Questo motivo costituisce evidentemente una ricostruzione fattuale alternativa, che il ricorrente tenta di schermare con riferimenti normativi che non hanno alcuna incidenza.

Pertanto, la censura patisce una netta inammissibilità.

3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e quindi nullità della sentenza. 3.1 La Corte d’appello avrebbe “del tutto trascurato la domanda relativa alla prova ed alla quantificazione del risarcimento del danno subito dal Comune”.

Il riferimento è alla pagina 6 della sentenza impugnata, che riguarda il secondo motivo del gravame, attinente al risarcimento del danno e al suo quantum. 3.2 Quel che la Corte territoriale ha argomentato in ordine al secondo motivo si era già dimostrato ictu oculi superfluo, in quanto, non essendo stato dimostrato l’an - cioè che la condotta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia causato danno al Comune -, erano stati logicamente assorbiti tutti gli ulteriori profili di quantificazione del preteso pregiudizio.

Il motivo, dunque, è qualificabile come inammissibile per difetto di interesse.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di € 3.200, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 755/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so da l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 30 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende , con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 889/2023depositata il 17 ottobre 2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24settembre 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoquanto segue. Il Comune di Montagnareale conveniva davanti al Tribunale di Patti l’avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenerne il risarcimento relativo alla sua responsabilità professionale per averlo difeso nella qualità di opponente nei confronti di decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto attinente alcorrispettivo di prestazione da tale ing. [OSCURATO:PERSONA]; l’opposizione era stata dichiarata improcedibile per omessa costituzione entro il termine applicabile di cinque giorni. Il convenuto si costituiva resistendo e ottenendo di chiamare in causa la sua compagnia assicuratrice, [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza n. 61/2020, rigettava la domanda per difetto di prova che il convenuto avesse causato danno, ovvero che l’opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe potuto essere accolta. Il Comune proponeva appello, cui resistevano l’avvocato e la compagnia assicuratrice. La Corte d’appello di Messina rigettava il gravame con sentenza n. 889/2023. Il Comune ha presentato ricorso, composto da tre motivi, da cui si è difesa con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. Ritenuto quanto segue. 1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 345 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5, omesso esame di fatto discusso e decisivo. 1.1 [OSCURATO:SOCIETA] afferma che “l’avveramento” della condizione pattuita tra il Comune e l’ing. Mazzeo relativa al mancato pagamento qualora non vi fosse stato il finanziamento per la sua opera da parte della Regione Sicilia non avrebbe potuto verificarsi in base alla documentazione offerta dal Comune. La Corte d’appello, invece, dichiara che il relativo documento -nota n. 196 del 24 febbraio 1997 dell’Assessorato del Turismo della Regione Siciliana -è stato prodotto dal Comune nel secondo grado, ma privo del timbro del depositato, come eccepito dalle controparti; e, difettando la prova della produzione di primo grado, non è possibile produrre il documento in appello ex articolo 345 c.p.c. Pertanto, la Corte territoriale ha rigettato il gravame sulla base di due rationes decidendi: difetto della prova, da parte del Comune, della produzione del documento in primo grado, pur avendolo richiamato nell’atto di citazione; produzione del documento da parte del Comune nel secondo grado ma privo del timbro del depositato. Il ricorrente, allora, argomenta sulla seconda ratio, sostenendo che durante il giudizio di primo grado le controparti, “pur contestando genericamente la domanda attorea, non hanno mai eccepito la mancata produzione del documento richiamato nell’atto di citazione” quale allegato 1. Il documento, però, non sarebbe stato rinvenuto nel fascicolo del Tribunale al momento della decisione, per cui il primo giudice avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo e invitare l’attore a riprodurlo. La Corte d’appello sarebbe “incorsa nei vizi denunciati”, non dando “rilevanza al contegno processuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e della … Assicuratrice”, e avrebbe argomentato “erroneamente anche sul fatto che non risultava nel fascicolo il documento”, e altresì perché non avrebbe “neppure esaminato il documento, che era stato (nuovamente) prodotto dal Comune in sede di costituzione nel giudizio di appello”. 1.2 Il motivo non è del tutto chiaro e risulta comunque inconsistente. Irrilevante è la citazione del passo motivazionale della sentenza del primo grado in ordine all’“avveramento” della condizione pattuita, perché davanti al Tribunale la causa è stata perduta in un anteriore stadio, ovvero per l’improcedibilità della opposizione. Quanto al resto del motivo, è sufficiente osservare che il giudice d’appello dichiara che un documento (quello che poi non sarebbe stato più agli atti) di “Integrazione al Disciplinare d’incarico” del 20 ottobre 1990 - incarico conferito dal Comune al Mazzeo - avrebbe attestato, rendendo “fondate le ragioni dell’opposizione al decreto ingiuntivo”, che in caso di mancato finanziamento dell’opera il professionista non sarebbe stato pagato; vale a dire, “conteneva una condizione risolutiva dell’obbligazione del Comune di pagare”. La Corte d’appello rileva che “la suddetta documentazione è stata solo indicata e citata nel corpo dell’atto introduttivo ma non viene indicata tra la produzione documentale sotto la voce allegati , né dall’esame dei verbali … risulta prodotta nel corso del giudizio di primo grado”. Il motivo sfugge tale rilievo della C orte territoriale, affermando soltanto, apoditticamente, che il documento era stato prodotto come allegato 1. Su questo aspetto, dunque, tutt’al più si aprirebbe solo la via dell’articolo 395 n.4 c.p.c., qui non intrapresa. In seguito, il giudice d’appello insiste su quanto appena rilevato in ordine alla non produzione in primo grado laddove afferma: “Detto documento è stato prodotto in questo grado … dall’appellante, ma … è privo del timbro del depositato , come ritualmente eccepito dagli appellati, che hanno dedotto l’inammissibilità e tardività della produzione”. Su questo il motivo tace. La Corte territoriale completa il suo discorso aggiungendo - ed è effettivamente ratio decidendi autonoma - che la produzione in appello è stata tardiva; ma si lega a quanto già detto perché avvia la frase con: “Difettando la prova in merito alla avvenuta produzione della documentazione di primo grado”. Anche questo profilo non è fronteggiato adeguatamente nel motivo. Tutta la censura, in conclusione, è priva di consistenza. 2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per “errore di percezione” sul contenuto oggettivo della prova discussa tra le parti, riguardo “alla circostanza non contestata del mancato finanziamento”. 2.1 Viene offerto un motivo amplissimo – assemblante, tra l’altro, tutta la comparsa di costituzione nella causa di primo grado: si vedano nel ricorso le pagine 18-22 -, il quale conclude dichiarando che “l’affermazione ed il riconoscimento da parte dei Giudici di primo e secondo grado della non contestazione del fatto storico relativo alla negazione del finanziamento” è decisiva per la “modifica della statuizione impugnata”, in quanto “la conferma dell’avveramento della condizione risolutiva dell’obbligazione del Comune circa il pagamento dei compensi … determina la non debenza del Comune” della somma ingiunta a favore del Mazzeo e “il diverso risultato della valutazione prognostica dell’esito del giudizio”. Pertanto, il giudice d’appello violerebbe il principio di diritto evincibile da Cass. 31837/2021 sull’effetto della non contestazione -articolo 115 c.p.c. - . 2.2 Questo motivo costituisce evidentemente una ricostruzione fattuale alternativa, che il ricorrente tenta di schermare con riferimenti normativi che non hanno alcuna incidenza. Pertanto, la censura patisce una netta inammissibilità. 3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e quindi nullità della sentenza. 3.1 La Corte d’appello avrebbe “del tutto trascurato la domanda relativa alla prova ed alla quantificazione del risarcimento del danno subito dal Comune”. Il riferimento è alla pagina 6 della sentenza impugnata, che riguarda il secondo motivo del gravame, attinente al risarcimento del danno e al suo quantum. 3.2 Quel che la Corte territoriale ha argomentato in ordine al secondo motivo si era già dimostrato ictu oculi superfluo, in quanto, non essendo stato dimostrato l’an - cioè che la condotta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia causato danno al Comune -, erano stati logicamente assorbiti tutti gli ulteriori profili di quantificazione del preteso pregiudizio. Il motivo, dunque, è qualificabile come inammissibile per difetto di interesse. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di € 3.200, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
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