CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 36073/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Giuseppe FAZZARI, per mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza emessa in esito all'udienza camerale del 10 gennaio 2023, con la quale il Tribunale del -iesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il provvedimento cautelare adottato il 21 novembre 2022 dal G.i.p. della stessa sede in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, quarto, quinto e sesto comma, cod. pen., per aver fatto parte del clan BELLOCCO, sodalizio inserito nel più ampio contesto della 'ndrangheta. Le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese dal collaboratore di giustizia Vincenzo ALBANESE, siccome corroborate da materiale captativo, sostanziavano, a giudizio del Tribunale calabrese, un quadro indiziario, attingente lo standard richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen., dimostrativo del costante apporto fornito dall'indagato alla cosca di appartenenza, a partire dal favoreggiamento della latitanza di Giuseppe BELLOCCO cl. '48, oggetto della sentenza di patteggiamento n. 683/10 G.u.p. Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per giungere all'attualità, che vedeva FAZZARI costituire, ancora, un punto di riferimento della famiglia mafiosa, in particolare di Umberto BELLOCCO cl. '83, nel territorio di Giffoni e Plaesano, nella veste di garante del rispetto del patto di spartizione dei proventi delle attività illecite poste in essere dal gruppo. Quanto alle esigenze cautelari, l'organo del riesame non riteneva superata, da significative allegazioni difensive, la duplice presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 2. L'atto d'impugnazione rimprovera, in primo luogo, ai giudici de libertate, il travisamento della prova dichiarativa, in cui sarebbero incorsi per avere valorizzato il narrato del collaboratore ALBANESE nonostante esso si arrestasse a fatti pregressi, lontani nel tempo (come la latitanza di cui si è detto), e non contenesse ulteriori informazioni in relazione agli odierni addebiti. Il ricorso censura, poi, come carente, illogica e contraddittoria, la motivazione spesa dal Tribunale per confutare le eccezioni difensive dedotte a proposito della identificazione nell'odierno indagato della persona, menzionata, in alcune conversazioni intercettate, attraverso diminutivi, acronimi e talvolta con il cognome per esteso (nel ricorso si indicano le conversazioni del 23 luglio 2019, 26 agosto 2019 e 27 novembre 2019). Evidenziato che FAZZARI non era stato intercettato e che non aveva mai fatto ingresso nell'abitazione monitorata di [OSCURATO:PERSONA] PALAIA, cognato di Umberto BELLOCCO, la difesa contesta, inoltre, che le conversazioni captate tra PALAIA e la moglie Emanuela BELLOCCO presso detta abitazione nel gennaio 2020 potessero assumere valenza indiziaria a carico dell'indagato, con il quale, anzi, si registrava e lamentava la mancanza di contatti da alcuni mesi. D'altro canto, la permanenza nell'illecito si arrestava nel periodo compreso tra l'agosto e l'ottobre del 2019, circostanza che avrebbe impedito di ritenere realizzato un nesso continuativo di partecipazione al reato associativo. Infine, la distanza temporale tra le condotte asseritamente tenute da FAZZARI (autunno 2019) e il momento applicativo della misura (2022), la doverosa riqualificazione della condotta da derubricare in concorso esterno nel reato associativo, la cessazione della condotta medesima nel 2019, avrebbero imposto al Tribunale una totale riconsiderazione delle esigenze cautelari, avuto riguardo al venir meno del rischio di recidiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato. 1. La prima censura sviluppata nel primo motivo di ricorso è fondata nella parte in cui lamenta, a ragione, che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Vincenzo ALBANESE siano state apprezzate nel compendio indiziario, nonostante si riferissero a fatti occorsi, al più tardi, nell'anno 2010, a fronte di una contestazione cautelare decorrente dal settembre 2019. È pur vero, tuttavia, che il narrato del propalante, seppure non contenente informazioni coeve al tempus commissi delicti indicato nel titolo cautelare, appare inquadrabile, nell'ordito motivazionale complessivo dell'ordinanza, come una sorta di attestazione della risalente "vicinanza" dell'indagato al clan BELLOCCO, da intendersi quale premessa "storica" della sua partecipazione, nell'attualità, al clan medesimo; circostanza, quella riferita al passato, non contestata dalla difesa del ricorrente. Difesa che, per altro verso, non si impegna nella c.d. "prova di resistenza", vale a dire non verifica se il compendio indiziario residuo, imperniato sul materiale captaivo, abbia attinto o meno la soglia della gravità indiziaria. Lo sforzo difensivo si concentra, piuttosto, a monte, sulla contesi:azione dell'identificazione nell'odierno indagato della persona citata in alcune conversazioni intercettate mediante l'indicazione di diminutivi, acronimi e, talvolta, con il cognome per esteso. Sul punto, tuttavia, le critiche sulla carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione scontano una tendenziale genericità e assertività, e, soprattutto, non si confrontano - rivelandosi aspecifiche - con l'ampia trattazione dedicata all'argomento, a pag. 11 dell'ordinanza impugnata, dal Tribunale del riesame, inframmezzata da brani di dialoghi, in cui, a meno in due occasioni, i loquenti non ricorrono più all'uso delle iniziali "P.F." o al diminutivo "Pappe" o al cognome "FAZZARI", ma evocano espressamente la persona attraverso il diminutivo "Pappe" immediatamente seguito dal cognome "FAZZARI" (v. conv.ne del 24.1.2020 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] PALAIA, intraneo al clan, e la moglie Emanuela BELLOCCO). Altrettanto generica ed assertiva, nonché proponente una controlettura del dialogo intercettato, è la censura formulata sul tenore della conversazione del 24.1.2020 tra i citati coniugi PALAIA-BELLOCCO, avente ad oggetto tangenti su lavori boschivi da dividere con il gruppo dei LAMARI, dalla quale, con argomentare scevro da vizi logici, il Tribunale ricava la conferma del ruolo ricoperto da FAZZARI in quel preciso territorio e settore di affari illeciti, quale garante del rispetto del patto e riscossore della quota spettante alla famiglia di Giuseppe BELLOCCO cl. '48, di cui era stato vivandiere durante la latitanza (v. anche il brano riportato a pag. 17 del provvedimento in esame, in cui PALAIA, con riferimento alle tangenti sui lavori boschivi da dividere con i LAMARI, chiede: "[OSCURATO:PERSONA] FAZZARI vi ha portato qualcosa?"). 2. Aspecifico e, comunque, manifestamente infondato è il motivo sulle esigenze cautelari. La motivazione censurata non ha fatto solo riferimento alla duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766; Sez. 1, n. 219C0 del 7/5/2021, Poggiali, Rv. 282004), ma ha fondato il rischio di recidiva, con costrutto argorrientativo logico, valutando anche la gravità e le modalità dei fatti, la loro reiterazione, e, soprattutto, l'elevata pericolosità dell'indagato per il ruolo svolto all'interno di un sodalizio criminale da tempo radicato sul territorio. Rispetto a tale motivazione, priva di vizi logici, la difesa del ricorrente si è limitata ad opporre assertive deduzioni in punto di fatto (sulla cessazione dei rapporti di FAZZARI con l'associazione di appartenenza), proposte di riqualificazioni giuridiche non argomentate (derubricazione in concorso esterno in associazione mafiosa) e il decorso del tempo fra le condotte e la data del provvedimento cautelare genetico. A quest'ultimo proposito, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (per tutte, v. Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983), il decorso del tempo dai fatti deve essere oggetto di espressa valutazione del giudice solo in caso di "rilevante arco temporale" (si aggiunge "privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità"); rilevanza che, nel caso di specie, pacificamente non sussiste, atteso che la contestazione del reato associativo è stata espressa in forma "aperta", senza indicazione, quindi, di un dies ad quem. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.