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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 01233/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, quanto alla sola durata delle pene accessorie fallimentari; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore, con due motivi; - che con memoria in data 7 dicembre 2022 il difensore della ricorrente ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che, entrambi i motivi di ricorso, i quale si contesta, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove in punto di responsabilità dell'imputata (deducendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato e l'erronea qualificazione del fatto, che avrebbe dovuto essere sussunto nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 217, comma 2, L.F), è affidato a doglianze generiche in quanto aspecifiche, ossia meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di decisivi e specifici travisamenti, e, comunque, in presenza di un apparato giustifìcativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito (in punto di affermazione di responsabilità) nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); che, in particolare, il secondo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di sussunzione, è anche manifestamente infondato, posto che è stato ritenuto provato che la condotta ascritta all'imputata fosse stata animata dal dolo generico di tenere le scritture contabili in maniera tale da impedire o rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio della società fallita e del movimento degli affari (cfr. pag. 5, secondo capoverso della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, quanto alla sola durata delle pene accessorie fallimentari; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore, con due motivi; - che con memoria in data 7 dicembre 2022 il difensore della ricorrente ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che, entrambi i motivi di ricorso, i quale si contesta, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove in punto di responsabilità dell'imputata (deducendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato e l'erronea qualificazione del fatto, che avrebbe dovuto essere sussunto nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 217, comma 2, L.F), è affidato a doglianze generiche in quanto aspecifiche, ossia meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di decisivi e specifici travisamenti, e, comunque, in presenza di un apparato giustifìcativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito (in punto di affermazione di responsabilità) nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); che, in particolare, il secondo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di sussunzione, è anche manifestamente infondato, posto che è stato ritenuto provato che la condotta ascritta all'imputata fosse stata animata dal dolo generico di tenere le scritture contabili in maniera tale da impedire o rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio della società fallita e del movimento degli affari (cfr. pag. 5, secondo capoverso della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore
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